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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale12 novembre 2004, n.28
Garante per l’infanzia e l’adolescenza
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA la seguente legge


Art. 1
(Istituzione)


1. é istituito il garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominato garante, al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989» ed a quanto previsto dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata in Italia con la legge 20 marzo 2003, n. 77.
2. La Regione difende i diritti dei bambini di ogni colore,religione, cultura ed etnia, al fine di contribuire a promuovere il diritto ad una famiglia, all’istruzione ed all’assistenza sanitaria a tutti i bambini.
3. Il garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non é sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.


Art. 2
(Funzioni)


1. Il garante svolge le seguenti funzioni:
a) vigila, con la collaborazione di operatori preposti, sull’applicazione su tutto il territorio regionale della Convenzione internazionale di tutela dei soggetti in età evolutiva e sull’applicazione e attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione e degli Enti locali;
b) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;
c) promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali ed educativi, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, istituita dall’articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451: «Istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia»;
d) promuove e sostiene forme di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle comunità locali;
e) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e sollecita le amministrazioni competenti all’adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;
f) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli Enti locali ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ove sussistano fattori di rischio;
g) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all’infanzia e all’adolescenza; vigila, in collaborazione con il Corecom, sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell’infanzia stessa, allo scopo di segnalare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;
h) promuove, anche in collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell’abuso dell’infanzia e dell’adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269: «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù»;
i) promuove, in collaborazione con gli enti competenti e con le organizzazioni del privato sociale, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della dispersione scolastica e del lavoro minorile;
l) vigila sull’assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo di cui all’art. 2 della legge n. 698/1975 che vengono delegati ai comuni che possono esercitarli tramite le unità locali socio-sanitarie;
m) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario;
abitativo, urbanistico;
n) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni, le iniziative a favore dei minori affetti da talassemia o da altre malattie di rilevante impatto sociale,sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento,riabilitazione e di concorrere ad assicurare ad ogni minore affetto da una di queste malattie il diritto al trattamento ottimale
o) fornisce ogni sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione; istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori;
assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;
p) verifica le condizioni e gli interventi volti all’accoglienza ed all’inserimento del minore straniero non accompagnato;
17-11-2004 - Supplemento straordinario n. 1 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 21 del 16 novembre 2004 22829 q) collabora all’attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 451/1997;
r) formula proposte ed esprime rilievi su atti normativi e di indirizzo riguardanti l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni;
s) promuove programmi ed azioni di sensibilizzazione circa le problematiche inerenti agli abusi sui minori ed alla pedofilia,sviluppando altresý` iniziative tese a far emergere la consapevolezza della condotta abusante.
2. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il garante per l’infanzia e l’adolescenza:
a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di specifiche attività;
b) stabilisce intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
c) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
d) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e con le autorità giudiziarie;
e) promuove interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell’azione degli Enti locali e tutela dei minori;
f) istituisce e gestisce un’apposita linea telefonica gratuita, accessibile ai minori e a tutti coloro che vogliano denunciare qualsiasi violazione dei loro diritti.


Art. 3
(Nomina, requisiti ed incompatibilità)


1. Il garante é nominato dal Consiglio regionale tra persone di età non superiore a sessantacinque anni, laureate con documentata esperienza almeno decennale, o, in assenza di laurea, in possesso del diploma di scuola media superiore, con documentata esperienza di almeno quindici anni. L’esperienza deve essere maturata nell’ambito delle politiche educative e sociosanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l’età evolutiva e le relazioni familiari. é eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri della Regione. Dopo la terza votazione é eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
2. L’incarico di cui al comma 1, ha durata di cinque anni ed é rinnovabile una sola volta.
3. Sono incompatibili con l’incarico di cui al comma 1:
a) i membri del Parlamento, i Ministri, i Consiglieri e gli Assessori regionali, provinciali e comunali, e i titolari di altre cariche elettive;
b) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle Aziende USL e delle aziende ospedaliere regionali;
c) i coordinatori della rete dei servizi degli ambiti territoriali di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
d) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione e/o da altri enti pubblici;
e) i segretari regionali, provinciali e locali di partiti, di movimenti politici e di organizzazioni sindacali.
4. L’incarico é inoltre incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, anche libero professionale, ovvero rappresentativa, e può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale.
5. Al garante per l’infanzia e l’adolescenza spettano indennità di funzione, il rimborso spese ed il trattamento di missione nella misura prevista per il Difensore civico, dall’art. 9, della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4: «Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria».


Art. 4
(Rapporti con il difensore civico)


1. Il difensore civico e il garante per l’infanzia e l’adolescenza si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell’ambito delle rispettive competenze.


Art. 5
(Ufficio del garante)


1. L’ufficio del garante per l’infanzia e l’adolescenza ha sede presso il Consiglio regionale, può essere articolato in sedi decentrate ed avvalersi della struttura regionale e/o provinciale competente in materia di servizi sociali.
2. Il Consiglio regionale determina annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento.
3. Il garante per l’infanzia e l’adolescenza riferisce in Consiglio,almeno ogni sei mesi, sull’attività svolta corredata da osservazioni e suggerimenti, ed invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio una relazione esplicativa.
4. Il Consiglio regionale esamina e discute la relazione ed adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi statutari della Regione e degli enti istituzionali che si interessano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie.
5. Della relazione annuale é data adeguata pubblicità nel Bollettino Ufficiale della Regione, sugli organi di stampa e sulle emittenti radiofoniche e televisive.


Art. 6
(Conferenza regionale per l’infanzia e l’adolescenza)


1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza,il Consiglio regionale organizza, ogni tre anni, in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell’infanzia e l’adolescenza, una conferenza regionale sull’infanzia e l’adolescenza in collaborazione con il garante per l’infanzia e l’adolescenza, con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, con gli Enti locali e con tutti i soggetti interessati alle attività.


Art. 7
(Norma finanziaria)


1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 5, comma 2,della presente legge, determinati per l’esercizio finanziario 2004 in C100.000,00 si provvede con le risorse disponibili all’U.P.B. 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio inerente a «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente», il cui trasferimento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente é utilizzata nell’esercizio in corso, ponendo la competenza della 17-11-2004 - Supplemento straordinario n. 1 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 21 del 16 novembre 2004 22830 spesa a carico dell’U.P.B 6.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004, da trasferire nel bilancio del Consiglio regionale. La Giunta regionale é autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10, legge regionale 4/2/2002, n. 8.
3. Per gli esercizi finanziari successivi la copertura degli oneri relativi é garantita con l’approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l’accompagna.
4. Per le finalità di cui all’art. 2 della presente legge, a decorrere dall’esercizio finanziario 2005, é destinata una quota parte delle risorse stanziate nell’U.P.B. 6.2.01.02 – Servizi ed attività socio assistenziali, – Fondo nazionale per le politiche sociali (cap. 4331105).


La presente legge é pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. é fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria


Catanzaro, lì 12 novembre 2004
Il Presidente
Giuseppe Chiaravalloti



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