Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge
ARTICOLO 1
Fondi Speciali
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui agli articoli 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009, sono determinati rispettivamente in Euro 3.594.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (UPB 8.1.01.01), di cui 594.000,00 per l’esercizio finanziario 2007, ed in Euro 4.400.000,00 per il Fondo 1 speciale destinato alle spese in conto capitale (UPB 8.1.01.02), di cui 400.000,00 per l’esercizio finanziario 2007, così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.
ARTICOLO 2
Rifinanziamento leggi regionali
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. c), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale 2007-2009, sono determinati in Euro 375.765.507,00 per l’esercizio finanziario 2007, Euro 295.218.508,00 per l’esercizio finanziario 2008 ed Euro 285.217.500,00 per l’esercizio finanziario 2009, così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge.
ARTICOLO 3
Norma finanziaria
1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge - ammontanti a complessivi Euro 964.195.515,00 nel triennio 2007-2009, di cui 376.759.507,00 per l’esercizio finanziario 2007 - si fa fronte, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 2007-2009, nel rispetto delle determinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nei documenti programmatici e nelle leggi regionali di spesa, in termini economico-giuridici.
2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, alle UPB e ai capitoli della spesa.
ARTICOLO 4
(Pubblicazione)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Formula Finale:
Catanzaro 11 maggio 2007
Loiero
ALLEGATO 1
Allegati – Variazione Bilancio
(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)