IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modificazioni dell’articolo 39 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali)
1. Il comma 2 bis dell’articolo 39 della legge sui contratti e sui beni provinciali è sostituito dal seguente:
"2 bis. Per l’affitto di fondi rustici si applica la legislazione statale in materia, salvo quanto previsto da questo comma e dal comma 2 ter. La scelta del contraente è effettuata applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base ad una pluralità di elementi di valutazione, indicati nel bando di gara o nell’invito, quali, in ordine decrescente d’importanza:
a) l’incremento delle dimensioni dell’azienda per il raggiungimento della dimensione minima aziendale prevista nel piano di sviluppo rurale della Provincia per accedere agli aiuti per l’insediamento di giovani agricoltori;
b) le modalità di produzione adottate sul fondo rustico, con particolare riguardo alle produzioni biologiche, di qualità e alla vocazione colturale del luogo e del Trentino;
c) l’incremento della produzione agricola mediante la coltivazione di fondi vicini;
d) lo sviluppo dell’agriturismo da parte degli operatori agrituristici come definiti dalla legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull’agriturismo);
e) il canone."
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 39 della legge sui contratti e sui beni provinciali è inserito il seguente:
"2 ter. Per l’affitto di fondi rustici per usi socio-didattici a persone fisiche, associazioni, scuole o istituzioni scolastiche e formative il contratto può essere concluso mediante trattativa privata ai sensi dell’articolo 21."
ARTICOLO 2 Inserimento dell’articolo 52 bis nella legge sui contratti e sui beni
provinciali
1. Dopo l’articolo 52 della legge sui contratti e sui beni provinciali, nel capo II, è inserito il seguente:
"Art. 52 bisAnagrafe dei fondi rustici di proprietà pubblica
1. E’ istituita l’anagrafe dei fondi rustici di proprietà pubblica, nella quale sono registrati i dati dei fondi rustici di proprietà della Provincia e dei comuni.
2. Il regolamento di attuazione individua i dati da registrare, le modalità per il loro aggiornamento, i criteri per l’istituzione e la gestione
dell’anagrafe.
3. In sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di quest’articolo, i comuni comunicano alla Provincia i dati dei fondi rustici di loro proprietà."
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 7 marzo 2011
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai