IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modificazioni dell’articolo 1 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici)
1. Il comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:
"6. Questa legge si applica ai lavori pubblici da realizzare da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso fatta eccezione per l’articolo 58.28, in materia di avviso di preinformazione, e per l’articolo 6, in materia di programmazione dei lavori pubblici. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le disposizioni che disciplinano il collaudo. Il subappalto o l’affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto è autorizzato dal committente ai sensi dell’articolo 1656 del codice civile. I regolamenti adottati secondo quanto previsto dall’articolo 13 bis possono individuare ulteriori eccezioni all’applicazione di questa legge in riferimento alla redazione dei verbali, all’affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, allo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e alla disciplina dei premi e degli incentivi per la progettazione. L’amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all’amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L’amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dagli articoli 30 e 30 bis. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l’esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza. Per l’affidamento dei lavori pubblici d’importo inferiore alla soglia si applica la procedura prevista dall’articolo 33, comma 4; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se ci sono aspiranti idonei in tal numero."
2. Il comma 7 dell’articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:
"7. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili di cui sono parte un’amministrazione aggiudicatrice e uno sponsor che non è un’amministrazione aggiudicatrice o un altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori previsti dall’allegato I della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, o gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.
L’amministrazione aggiudicatrice o l’altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture impartiscono le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, alla direzione e all’esecuzione del contratto."
ARTICOLO 2
Sostituzione dell’articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. L’articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:
"Art. 2 Ambito di applicazione soggettivo
1. Le amministrazioni esecutrici o aggiudicatrici dei lavori disciplinati da questa legge sono:
a) la Provincia autonoma di Trento;
b) i comuni, le comunità e le loro forme associative o collaborative;
c) gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e gli altri soggetti aggiudicatori aventi sede legale nella provincia
di Trento, e le associazioni, le unioni, i consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti previsti da questo comma. Per l’individuazione degli altri soggetti aggiudicatori tenuti ad applicare questa legge si applica la normativa nazionale in materia di appalti e contratti.
2. Ai fini di questa legge sono amministrazioni aggiudicatrici anche i soggetti aggiudicatori aventi sede legale nella provincia di Trento, come individuati e disciplinati dalla normativa statale in materia di appalti e contratti.
3. Questa legge si applica anche ai lavori d’importo complessivo superiore a un milione di euro, svolti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici individuate da questo articolo, per i quali queste amministrazioni aggiudicatrici erogano una sovvenzione, un finanziamento o un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che superi il 50 per cento del relativo importo, fatta eccezione per l’articolo 58.28, in materia di avviso di preinformazione, e per l’articolo 6, in materia di programmazione dei lavori pubblici. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le disposizioni che disciplinano il collaudo. Il subappalto o l’affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto è autorizzato dal committente ai sensi dell’articolo 1656 del codice civile. I regolamenti adottati secondo quanto previsto dall’articolo 13 bis possono individuare ulteriori eccezioni all’applicazione di questa legge in riferimento alla redazione dei verbali, all’affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, allo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e alla disciplina dei premi e degli incentivi per la progettazione. Per gli appalti di lavori d’importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria si applica la procedura prevista dall’articolo 1, comma 6, ultimo periodo."
ARTICOLO 3
Modificazione dell’articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Nel comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: ", secondo le disposizioni dettate dal regolamento di attuazione" sono soppresse.
ARTICOLO 4
Modificazione dell’articolo 7 bis della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 7 bis della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente periodo: "Si applicano anche le ulteriori disposizioni vigenti in materia di accesso agli atti e di divieto di divulgazione, in quanto compatibili con questo articolo."
ARTICOLO 5
Modificazioni dell’articolo 9 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale sui lavori pubblici è abrogato.
2. Il comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale sui lavori pubblici è abrogato.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente:
"4 bis. Il regolamento di attuazione può prevedere forme specifiche di coordinamento delle attività di progettazione e di realizzazione dell’opera pubblica e determinare i casi e le modalità di verifica e validazione del progetto prima dell’approvazione dello stesso."
ARTICOLO 6
Modificazioni dell’articolo 10 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Nel comma 3 dell’articolo 10 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: ", secondo le modalità e gli schemi-tipo stabiliti dal regolamento di attuazione" sono soppresse.
2. Il comma 4 dell’articolo 10 della legge provinciale sui lavori pubblici è abrogato.
ARTICOLO 7
Modificazione dell’articolo 12 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Nel comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: ", come definita dal regolamento di attuazione" sono
soppresse.
ARTICOLO 8
Modificazione dell’articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Nel comma 6 bis dell’articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici dopo le parole: "Il dipartimento competente in materia di lavori pubblici" sono inserite le seguenti: ", individuato dalla Giunta provinciale,".
ARTICOLO 9
Modificazioni dell’articolo 13 bis della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 13 bis della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente periodo: "I regolamenti possono prevedere anche eventuali disposizioni transitorie."
2. Nel comma 2 dell’articolo 13 bis della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: "I regolamenti, oltre alle materie per le quali c’è di volta in volta un espresso rinvio nei singoli articoli, disciplinano quanto segue" sono sostituite dalle seguenti: "I regolamenti possono disciplinare, tra l’altro, quanto segue:".
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 bis della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente:
"3 bis. Il regolamento di attuazione può disciplinare, promuovere o premiare l’adozione, da parte dell’appaltatore o del concessionario esecutore, di supporti bancari volti a garantire la sostenibilità finanziaria e la qualità della prestazione nonché la tutela dei lavoratori e dei subappaltatori."
ARTICOLO 10
Inserimento dell’articolo 22 bis nella legge provinciale sui lavori pubblici
1. Dopo l’articolo 22 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente:
"Art. 22 bis Sorveglianza sui lavori
1. Le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che la direzione lavori, prevista dall’articolo 22, assicuri la sorveglianza continuativa del cantiere, mediante la presenza quotidiana del direttore o di altro componente della direzione, per una durata non inferiore al 10 per cento delle ore lavorative giornaliere del cantiere.
2. Nelle funzioni di sorveglianza rientra la compilazione quotidiana del giornale dei lavori e la verifica del libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro, previsto dall’articolo 43, comma 11."
ARTICOLO 11
Modificazioni dell’articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Nel comma 1 dell’articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: "pari al 5 per cento del prezzo" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 2 per cento del prezzo".
2. Il comma 5 dell’articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:
"5. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Le amministrazioni aggiudicatrici, nell’atto con cui comunicano l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvedono contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia prevista al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia."
ARTICOLO 12
Modificazioni dell’articolo 24 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo le parole: "secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione" sono soppresse;
b) alla fine è inserito il seguente periodo: "La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per la prestazione del collaudo da parte del personale tecnico di enti pubblici in servizio o in stato di quiescenza e per l’iscrizione all’elenco dei liberi professionisti."
2. Nel comma 4 dell’articolo 24 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: "di cui all’articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 2, comma 3".
ARTICOLO 13
Modificazione dell’articolo 25 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Il comma 1 dell’articolo 25 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:
"1. E’ facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione dei lavori quando la spesa risultante dal conto finale, al netto del ribasso, non superi la soglia comunitaria."
ARTICOLO 14
Modificazione dell’articolo 27 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Nel comma 2 dell’articolo 27 della legge provinciale sui lavori pubblici dopo le parole: "Nel bando di gara d’importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere indicati il termine e le modalità per la presentazione" sono inserite le seguenti: "delle offerte o".
ARTICOLO 15
Modificazioni dell’articolo 27 bis della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Nel comma 1 dell’articolo 27 bis della legge provinciale sui lavori pubblici dopo le parole: "I bandi di gara per l’esecuzione dei lavori pubblici sono pubblicati nell’albo dell’amministrazione aggiudicatrice o, in mancanza, nell’albo del comune dove essa ha sede, per un periodo corrispondente al termine di ricezione" sono inserite le seguenti: "delle offerte o".
2. Nel secondo periodo del comma 3 dell’articolo 27 bis della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: "per estratto in almeno due quotidiani a diffusione nazionale e in almeno uno a diffusione provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "per estratto in almeno due quotidiani a diffusione nazionale e in almeno due a diffusione provinciale".
ARTICOLO 16
Sostituzione dell’articolo 28 bis della legge provinciale sui lavori pubblici
1. L’articolo 28 bis della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:
"Art. 28 bis Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni1. In materia di informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni si applicano le disposizioni statali."
ARTICOLO 17
Modificazioni dell’articolo 29 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Al comma 2 bis dell’articolo 29 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo le parole: ", con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione" sono soppresse;
b) alla fine è inserito il seguente periodo: "Il regolamento di attuazione può individuare i casi in cui i lavori pubblici sono individuati a corpo o a misura o parte a corpo e parte a misura."
ARTICOLO 18
Modificazioni dell’articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Il comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:
"1. L’affidamento di lavori pubblici in appalto ha luogo mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 30 bis, procedura ristretta ai sensi degli articoli 31 e 32, procedura negoziata ai sensi degli articoli 32 bis e 33, o dialogo competitivo, se ricorrono le specifiche condizioni previste dall’articolo 33 bis."
2. Il comma 1 bis dell’articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici è abrogato.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici sono inseriti i seguenti:
"5 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel bando l’obbligo, per i concorrenti, di produrre l’eventuale analisi dei prezzi mediante procedure telematiche, nei casi di offerta a prezzi unitari disciplinata dall’articolo 39, comma 1, lettera a). In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici applicano l’articolo 58.29 anche per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria. A tal fine le amministrazioni mettono a disposizione dei concorrenti idonei mezzi informatici predisposti dalla Provincia autonoma di Trento.
5 ter. La determinazione a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi previste dalle lettere b) e c) di questo comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha per oggetto:
a) la sola esecuzione;
b) la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice;
c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare e di un capitolato prestazionale corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L’offerta ha per oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori.
5 quater. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l’oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai pesi o punteggi in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.
5 quinquies. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 5 ter, i soggetti ammessi a partecipare alle gare devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti o avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto da questa legge, e l’ammontare delle spese di progettazione comprese nell’importo a base del contratto.
5 sexies. Per i contratti previsti dal comma 5 ter, lettere b) e c), se, ai sensi del comma 5 quinquies, l’appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.
5 septies. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l’esecuzione può iniziare solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante."
ARTICOLO 19
Inserimento dell’articolo 30 bis nella legge provinciale sui lavori pubblici 1. Dopo l’articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici è
inserito il seguente:
"Art. 30 bis Procedura aperta
1. La procedura aperta è la procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta.
2. Il bando di gara può prevedere che non si proceda ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida o nel caso di due sole offerte valide, che non vengono aperte. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
3. I risultati della gara non sono soggetti ad approvazione.
4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 39."
ARTICOLO 20
Modificazione dell’articolo 31 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Il comma 1 dell’articolo 31 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:
"1. Con la licitazione si fa luogo ad una gara pubblica, esperita sulla base di un progetto esecutivo o definitivo nei casi previsti dalla legge, fra più soggetti invitati a questo scopo."
ARTICOLO 21
Modificazione dell’articolo 32 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Nel comma 2 dell’articolo 32 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: "all’uopo invitate, selezionate ai sensi dell’articolo 38" sono sostituite dalle seguenti: "invitate a questo scopo".
ARTICOLO 22
Inserimento dell’articolo 32 bis nella legge provinciale sui lavori pubblici1. Dopo l’articolo 32 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente:
"Art. 32 bisProcedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:
a) quando, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari o inammissibili, con riguardo a quanto disposto da questa legge in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le amministrazioni aggiudicatrici possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della nuova procedura. Questa lettera si applica ai lavori d’importo inferiore ad un milione di euro;
b) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per
assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.
2. Nei casi previsti dal comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l’offerta migliore con i criteri di aggiudicazione stabiliti dall’articolo 39.
3. Nel corso della negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento tra tutti gli offerenti e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive, per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.
5. I risultati della procedura non sono soggetti ad approvazione."
ARTICOLO 23
Sostituzione dell’articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. L’articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:
"Art. 33 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi previste da questo articolo, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determinazione a contrarre.
2. La procedura è consentita:
a) se, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sull’opportunità della procedura negoziata. Questa lettera si applica ai lavori d’importo inferiore a un milione di euro;
b) se, per ragioni di natura tecnica o artistica o attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente a un operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione dell’estrema urgenza non devono essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
3. La procedura disciplinata da questo articolo è consentita, inoltre, per i lavori complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i lavori complementari non possono essere separati dal contratto iniziale, sotto il profilo tecnico o economico, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, o pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
b) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non supera il 50 per cento dell’importo del contratto iniziale.
4. Se possibile la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se ci sono soggetti idonei in tal numero. Gli operatori economici selezionati sono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previo bando.
5. Se è consentito dalla normativa statale vigente i lavori d’importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dal comma 4. L’invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se ci sono aspiranti idonei in tal numero.
6. I risultati della procedura non sono soggetti ad approvazione.
7. E’ vietato in ogni caso il rinnovo tacito dei contratti. I contratti rinnovati tacitamente sono nulli."
ARTICOLO 24
Sostituzione dell’articolo 33 bis della legge provinciale sui lavori pubblici
1. L’articolo 33 bis della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:
"Art. 33 bis Dialogo competitivo
1. Nel caso di appalti particolarmente complessi le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del dialogo competitivo se ritengono che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permette l’aggiudicazione dell’appalto.
2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato particolarmente complesso quando l’amministrazione aggiudicatrice:
a) non è oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi;
b) non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica
o finanziaria di un progetto; in particolare, s’intendono come particolarmente
complessi gli appalti per i quali l’amministrazione aggiudicatrice non dispone di studi in merito all’identificazione e quantificazione dei suoi bisogni o all’individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento di questi bisogni, alle loro caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie, all’analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e nelle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.
3. Il provvedimento con cui l’amministrazione aggiudicatrice decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere una specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.
4. L’unico criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara ai sensi dell’articolo 27, in cui rendono note le loro necessità o i loro obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo, nel quale sono indicati anche i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, i criteri di valutazione delle offerte e il termine entro il quale gli interessati possono presentare domanda di partecipazione alla procedura.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici avviano con i candidati ammessi conformemente ai requisiti previsti dal comma 5 un dialogo finalizzato a individuare e a definire i mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o i loro obiettivi. Nella fase del dialogo le amministrazioni aggiudicatrici possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell’appalto.
7. Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento a tutti i partecipanti. In particolare non forniscono in modo discriminatorio informazioni che possono favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte, né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo, senza l’accordo di quest’ultimo.
9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo, applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a questa facoltà è indicato nel bando di gara o nel documento descrittivo.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possono soddisfare le loro necessità o i loro obiettivi.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ritenere motivatamente che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le loro necessità o i loro obiettivi; in tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 16.
12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Le offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto.
13. Su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti o i complementi non devono avere l’effetto di modificare gli elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara, se la variazione rischia di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
14. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo, individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa. Per i lavori, la procedura si può concludere con l’affidamento mediante concessione.
15. L’offerente che risulta aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa può essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni che vi figurano, se ciò non ha l’effetto di modificare elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.
16. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o incentivi per i partecipanti al dialogo, anche per l’ipotesi prevista dal comma 11."
ARTICOLO 25
Sostituzione dell’articolo 33 ter della legge provinciale sui lavori pubblici
1. L’articolo 33 ter della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:
"Art. 33 ter Accordo quadro
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono concludere accordi quadro esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro le amministrazioni aggiudicatrici seguono le regole di procedura previste da questa legge in tutte le fasi, fino all’aggiudicazione degli appalti basati sull’accordo quadro. Le parti dell’accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi dell’articolo 39.
3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici inizialmente parti dell’accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo quadro, in particolare nel caso previsto dal comma 4.
4. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico gli appalti basati su di esso sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro. Per l’aggiudicazione di questi appalti le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l’operatore parte dell’accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
5. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione o di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.
6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell’accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.
7. Per il caso del comma 6 l’aggiudicazione dell’accordo quadro contiene l’ordine di priorità per la scelta dell’operatore economico cui affidare il singolo appalto, privilegiando il criterio della rotazione.
8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, se l’accordo quadro non fissa tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro, secondo la seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l’oggetto dell’appalto;
b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell’oggetto dell’appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto; il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro.
9. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall’oggetto dell’accordo quadro.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere agli accordi quadro al di fuori dei casi previsti da questa legge o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza."
ARTICOLO 26
Sostituzione dell’articolo 33 quater della legge provinciale sui lavori pubblici
1. L’articolo 33 quater della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:
"Art. 33 quaterProcedure telematiche
1. Per la scelta del contraente le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare procedure telematiche, compresa l’asta elettronica.
2. Le procedure telematiche possono essere utilizzate quando le specifiche dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara può essere effettuata automaticamente da un mezzo elettronico sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali.
3. Per la selezione delle offerte le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare l’asta elettronica quando essa riguarda:
a) unicamente i prezzi, quando l’appalto viene aggiudicato al prezzo più basso;
b) i prezzi e i valori degli elementi dell’offerta indicati negli atti di
gara, quando l’appalto viene aggiudicato all’offerta economicamente più
vantaggiosa.
4. Il ricorso ad un’asta elettronica per l’aggiudicazione dell’appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara. In tal caso il bando o il capitolato indica:
a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell’asta elettronica;
b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell’offerta, come indicati nelle specifiche dell’appalto;
c) le informazioni messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica, con eventuale indicazione del momento in cui sono messe a loro disposizione;
d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell’asta elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento.
5. Prima di procedere all’asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano, in seduta riservata, una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori;
l’invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l’ora di inizio dell’asta elettronica. L’asta elettronica si svolge in un’unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. Quando l’aggiudicazione avviene in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’invito è corredato dal risultato della valutazione completa dell’offerta dell’offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all’articolo 39, comma 1, lettera b).
L’invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato.
Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione.
6. Nel corso dell’asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono di conoscere in ogni momento la loro posizione in graduatoria. Le amministrazioni aggiudicatrici possono comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, se questo è previsto negli atti di gara. In qualsiasi momento le amministrazioni aggiudicatrici possono annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d’asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento dell’asta e fino all’aggiudicazione.
7. Il regolamento di attuazione disciplina:
a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle procedure telematiche;
b) i requisiti e le modalità tecniche di svolgimento della procedura di gara; se l’affidamento è disposto secondo il criterio del prezzo più basso tale prezzo è determinato mediante offerta a prezzi unitari o al massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;
c) le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di gara.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere alle procedure telematiche al di fuori dei casi previsti da questa legge o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l’oggetto dell’appalto come definito dal bando e dagli altri atti di gara."
ARTICOLO 27
Modificazione dell’articolo 34 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Nel comma 4 dell’articolo 34 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: "; il requisito è provato secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione" sono soppresse.
ARTICOLO 28
Sostituzione dell’articolo 35 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. L’articolo 35 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:
"Art. 35 Requisiti di ordine generale
1. In materia di requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori si applica la normativa statale."
ARTICOLO 29
Modificazioni dell’articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Al comma 1 dell’articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera b) le parole: ", secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione" sono soppresse;
b) nella lettera d) le parole: "o che si impegnino a conferirlo prima della sottoscrizione del contratto" sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "In caso di licitazione, di appalto-concorso o di procedura negoziata l’impresa invitata individualmente" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di licitazione, di appalto-concorso, di dialogo competitivo o di procedura negoziata, l’impresa invitata individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo";
b) le parole: ", nonché quelli minimi d’idoneità di cui all’articolo 38" sono soppresse;
c) le parole: "nonché presentare le dichiarazioni richieste dal bando di gara ai sensi dell’articolo 38" sono sostituite dalle seguenti: "nonché presentare le ulteriori dichiarazioni richieste dal bando di gara".
3. Al comma 6 dell’articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "I consorzi previsti dal comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "I consorzi previsti dal comma 1, lettere b) e c)";
b) il secondo periodo è soppresso.
4. Nel comma 7 dell’articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: "Fatto salvo quanto disposto dal regolamento di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 37, commi 5 bis e 5 ter".
5. Nel comma 8 dell’articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: "fatta salva l’applicazione del comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "fatta salva l’applicazione del comma 9".
6. Il comma 10 dell’articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici è abrogato.
7. Nel comma 11 dell’articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: ", nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi di cui all’articolo 38" sono soppresse.
ARTICOLO 30
Modificazioni dell’articolo 37 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 37 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente periodo: "I lavori riconducibili alla categoria prevalente o alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in associazione temporanea di tipo orizzontale."
2. Al comma 2 dell’articolo 37 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "una quota parte dei lavori della categoria prevalente" sono sostituite dalle seguenti: "una quota parte dei lavori della stessa categoria";
b) il secondo periodo è soppresso.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 37 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente:
"2 bis. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 36, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti."
4. Il comma 5 dell’articolo 37 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:
"5. Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15 per cento dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non sono in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’articolo 42. L’eventuale subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive."
5. Dopo il comma 5 dell’articolo 37 della legge provinciale sui lavori pubblici sono inseriti i seguenti:
"5 bis. In caso di fallimento del mandatario o, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione, o fallimento del medesimo o nei casi previsti dalla normativa antimafia, l’amministrazione aggiudicatrice può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla presente legge purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni
l’amministrazione aggiudicatrice può recedere dall’appalto.
5 ter. In caso di fallimento di uno dei mandanti o, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo o nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire.
5 quater. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
5 quinquies. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, le imprese devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta mandataria.
5 sexies. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
5 septies. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all’estinzione di ogni rapporto. Il mandato può stabilire le condizioni per il pagamento diretto delle mandanti.
Ai fini del pagamento diretto le fatture delle mandanti sono presentate dalla mandataria. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
5 octies. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali."
ARTICOLO 31
Modificazione dell’articolo 38 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Il comma 3 dell’articolo 38 della legge provinciale sui lavori pubblici è abrogato.
ARTICOLO 32
Modificazioni dell’articolo 40 bis della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Nel comma 1 dell’articolo 40 bis della legge provinciale sui lavori pubblici la parola: "provvisoria" è soppressa.
2. Nel comma 2 dell’articolo 40 bis della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "L’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva" sono sostituite dalle seguenti: "L’aggiudicazione diventa efficace";
b) le parole: "ai sensi dell’articolo 41" sono soppresse.
3. Nel comma 4 dell’articolo 40 bis della legge provinciale sui lavori pubblici la parola: "definitiva" è soppressa.
4. Nel comma 5 dell’articolo 40 bis della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "entro il termine di sessanta giorni decorrenti
dall’aggiudicazione definitiva" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall’aggiudicazione divenuta efficace";
b) nell’ultimo periodo le parole: "Nel caso di lavori," sono soppresse.
5. Il comma 6 dell’articolo 40 bis della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:
"6. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni dell’avvenuta aggiudicazione. Il termine dilatorio non si applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o di avviso con cui si indice una gara o di inoltro degli inviti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’articolo 33 ter, se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare all’amministrazione aggiudicatrice e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L’effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 16 dell’allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l’esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare."
ARTICOLO 33
Sostituzione dell’articolo 41 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. L’articolo 41 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:
"Art. 41 Controlli sul possesso dei requisiti
1. Le amministrazioni aggiudicatrici, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, chiedono a un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate - arrotondato all’unità
superiore - scelti con sorteggio pubblico di provare, entro dieci giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata nel bando o nella lettera d’invito.
Quando la prova non è fornita o non conferma le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i provvedimenti previsti dall’articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006. L’autorità dispone la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.
2. Quando le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell’articolo 58.25, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di provare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata nel bando o nella lettera d’invito in originale o in copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. In tal caso non si applica il primo periodo del comma 1.
3. Entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara la richiesta prevista dal comma 1 è inoltrata anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, se essi non sono compresi fra i concorrenti sorteggiati; se essi non forniscono la prova o non confermano le loro dichiarazioni si applicano le sanzioni previste dal comma 1, si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione."
ARTICOLO 34
Modificazione dell’articolo 46 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Il comma 1 dell’articolo 46 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:
"1. Il soggetto competente in caso di urgenza può autorizzare la consegna dei lavori dopo l’aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine di cui all’articolo 40 bis, comma 6, salvo che nelle procedure in cui la legge non prevede la pubblicazione del bando di gara o nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
Di questa facoltà è data notizia nel bando o nella lettera di invito a presentare l’offerta; la consegna dei lavori è disposta previa verifica dei requisiti previsti dall’articolo 41 e dell’assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia."
ARTICOLO 35
Modificazione dell’articolo 46 ter della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 46 ter della legge provinciale sui lavori pubblici sono inserite le seguenti parole: ", ivi comprese le fatture dell’appaltatore e le fatture quietanzate dei subappaltatori. I predetti termini sono sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta."
ARTICOLO 36
Modificazioni dell’articolo 50 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Nel comma 1 dell’articolo 50 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: "redatto secondo il modello allegato al regolamento di attuazione," sono soppresse.
2. Nel comma 2 dell’articolo 50 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: "Oltre ai contenuti previsti dal regolamento di attuazione" sono soppresse.
3. Nel comma 3 dell’articolo 50 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: ", come definita nel regolamento di attuazione" sono soppresse.
4. Il comma 4 dell’articolo 50 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:
"4. Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa."
ARTICOLO 37
Abrogazione dell’intestazione e della rubrica del capo VII bis della legge provinciale sui lavori pubblici
1. L’intestazione e la rubrica del capo VII bis della legge provinciale sui lavori pubblici sono abrogate.
ARTICOLO 38
Sostituzione dell’articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici
1. L’articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:
"Art. 50 quater Finanza di progetto
1. Per la realizzazione di lavori pubblici d’interesse provinciale, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici, in alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi dell’articolo 49, possono affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.
2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità previste dall’articolo 27 bis, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dal capo VII, specifica:
a) che l’amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di chiedere al promotore prescelto in base al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare da lui presentato le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo dopo che quest’ultimo accetta le modifiche progettuali e il conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, se il promotore non accetta di apportare modifiche al progetto preliminare, l’amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore, alle stesse condizioni proposte al promotore e da lui non accettate.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’articolo 39, comma 1, lettera b).
5. Oltre a quanto previsto dall’articolo 39, comma 1, lettera b), per il caso delle concessioni l’esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.
6. Il bando indica i criteri in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte, secondo l’ordine d’importanza loro attribuito.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica in particolare l’ubicazione e la descrizione dell’intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 50, comma 3, anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti indicati nell’articolo 35.
9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da una banca nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno previsti dall’articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.
10. L’amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;
c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, secondo le modalità previste dalle disposizioni provinciali che regolano la materia. In questa fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’approvazione del progetto e a tutti gli adempimenti di legge, anche ai fini della valutazione d’impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né alcun incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, stipula direttamente la concessione;
e) se il promotore non accetta di modificare il progetto, ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore, alle stesse condizioni proposte al promotore e da lui non accettate.
11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e dell’accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore o del diverso concorrente aggiudicatario.
12. Se risulta aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore quest’ultimo ha diritto al pagamento delle spese indicate nel comma 9, terzo periodo, a carico dell’aggiudicatario.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia prevista dall’articolo 23, comma 1, e da un’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. L’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva prevista dall’articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Dalla data in cui inizia l’esercizio del servizio il concessionario deve una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera, da prestare nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità stabilite dall’articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
La mancata presentazione della cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Se necessario si applica la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri).
15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dall’alinea del comma 3, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere come segue:
a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta l’aggiudicazione al promotore prescelto ma l’attribuzione a esso del diritto di essere preferito al miglior offerente individuato con le modalità previste dalle lettere b), c), d), e) e f) di questo comma, se il promotore prescelto intende adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa;
b) provvedere all’approvazione del progetto preliminare in conformità al comma 10, lettera c);
c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
d) se non sono state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore il contratto è aggiudicato a quest’ultimo;
e) se sono state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara, quest’ultimo - entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’amministrazione aggiudicatrice - può adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l’amministrazione aggiudicatrice rimborsa al miglior offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima stabilita dal comma 9, terzo periodo;
f) se il promotore, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’amministrazione aggiudicatrice, non adegua la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest’ultimo è aggiudicatario del contratto e l’amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell’aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima stabilita dal comma 9, terzo periodo. Se le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono di quanto disposto da questo comma non si applicano i commi 10, lettere d) ed e), 11 e 12, ferma restando l’applicazione dei commi da 1 a 9.
16. In relazione a ciascun lavoro inserito negli strumenti di programmazione previsti dalla normativa provinciale per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non provvedono alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla approvazione degli strumenti stessi, i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di quest’ultimo termine, una proposta avente il contenuto dell’offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione prevista dall’articolo 23, comma 1, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell’impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo stabilito dal comma 9, terzo periodo, nel caso d’indizione di gara ai sensi delle lettere a), b) e c) di questo comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi le amministrazioni aggiudicatrici, anche se è pervenuta una sola proposta, pubblicano un avviso con le modalità stabilite dall’articolo 27, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce di questi criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Le amministrazioni aggiudicatrici esaminano queste ultime proposte, assieme alle proposte già presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza dell’ultimo termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse, procedendo poi in via alternativa:
a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 33 bis, comma 2, a indire un dialogo competitivo, ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;
b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, a bandire una concessione ai sensi dell’articolo 49, ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore;
c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, a procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e) e f), ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.
17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare previste dal comma 16, lettere a), b) e c), l’amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia prevista dall’articolo 23, comma 1. Nelle gare previste dal comma 16, lettere a), b) e c), si applica il comma 13.
18. Il promotore che non risulta aggiudicatario nella procedura prevista dal comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso delle spese sostenute, con onere a carico dell’affidatario, nella misura massima stabilita dal comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulta aggiudicatario nelle procedure previste dal comma 16, lettere b) e c), si applica il comma 15, lettere e) e f).
19. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 8 e quelli indicati nel comma 20 possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilità, proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici d’interesse provinciale non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. Le amministrazioni valutano le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell’ambito dei loro programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse. L’adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi. Se le amministrazioni adottano gli studi di fattibilità si applica questo articolo.
20. Possono presentare le proposte previste dal comma 19 anche i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento attuativo del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché i soggetti indicati negli articoli 36 di questa legge e nell’articolo 90, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici rientra tra i settori ammessi previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera c bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461). Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico da esse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità, o aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici d’interesse provinciale, ferma restando la loro autonomia decisionale.
21. Limitatamente alle ipotesi disciplinate dai commi 16, 19 e 20, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara, purché il recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta la loro esclusione senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione."
ARTICOLO 39
Sostituzione dell’articolo 50 quinquies della legge provinciale sui lavori pubblici
1. L’articolo 50 quinquies della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:
"Art. 50 quinquies Compensi e rimborsi per i componenti delle commissioni giudicatrici per la
concessione di lavori pubblici con il sistema della finanza di progetto1. Se l’opera da affidare è di particolare rilevanza economica o di notevole complessità sotto il profilo tecnico, economico-finanziario o gestionale, ai componenti delle commissioni di gara per la concessione di lavori pubblici con il sistema della finanza di progetto sono riconosciuti i seguenti compensi e rimborsi:
a) ai componenti nominati in quanto dipendenti di amministrazioni pubbliche non spetta alcun compenso né rimborso; ad essi spetta il trattamento di missione, nella misura e con le modalità previste per i dirigenti della Provincia, se non è loro corrisposto alcun compenso o rimborso dall’amministrazione di appartenenza;
b) ai componenti delle commissioni nominati in quanto esperti, anche su designazione di altri enti, ordini o collegi professionali, spetta un gettone di presenza fino a 1.000 euro per ogni giornata di partecipazione alle riunioni. Spetta loro, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio, di vitto - con esclusione dei pasti consumati in occasione delle riunioni di lavoro, secondo quanto previsto dal comma 2 - e di pernottamento, nella misura effettivamente sostenuta, nonché l’indennità chilometrica e il rimborso delle spese sostenute per l’uso del proprio automezzo, nella misura e con le modalità previste per i dipendenti provinciali. La misura unitaria dell’indennità chilometrica è quella vigente per i dipendenti provinciali al 1° gennaio di ogni anno.
2. Se la durata delle riunioni è complessivamente superiore a sei ore la Provincia può sostenere direttamente le spese per i pasti consumati in occasione del loro svolgimento da componenti e segretari, nonché dai dipendenti o da altri soggetti esterni all’amministrazione invitati a partecipare alle riunioni dal presidente della commissione. Si applicano i limiti massimi d’importo dei pasti e le eventuali riduzioni dei trattamenti di missione dei dipendenti pubblici previsti dalla normativa vigente in materia di comitati e commissioni della Provincia."
ARTICOLO 40
Modificazione dell’articolo 50 duodecies della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Nel comma 1 dell’articolo 50 duodecies della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: "di cui all’articolo 50 octies" sono soppresse.
ARTICOLO 41
Modificazioni dell’articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici sono inserite le seguenti:
"d bis) esprimere il parere previsto dall’articolo 13 bis, comma 1;
d ter) esprimere parere, se richiesto dalla Giunta provinciale, sulle direttive della medesima nelle materie di questa legge."
2. Il comma 7 bis dell’articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:
"7 bis. I pareri degli organi consultivi previsti da questo capo sostituiscono quelli attribuiti dalla normativa vigente alla funzione consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del magistrato delle acque, del magistrato per il Po o di altri organi tecnici dell’amministrazione dello Stato, nell’ambito delle competenze spettanti alla Provincia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e relative norme di attuazione."
ARTICOLO 42
Sostituzione dell’articolo 58.8 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. L’articolo 58.8 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:
"Art. 58.8 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore
1. Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per affidare il completamento dei lavori. Si interpellano i soggetti a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’aggiudicatario originario.
2. L’affidamento avviene alle condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta."
ARTICOLO 43
Modificazione dell’articolo 58.12 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Nella lettera a) del comma 3 dell’articolo 58.12 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: "previsto dall’articolo 40 bis, comma 8," sono sostituite dalle seguenti: "presentato dall’appaltatore".
ARTICOLO 44
Modificazione dell’articolo 58.13 della legge provinciale sui lavori pubblici
1 Alla fine del comma 3 dell’articolo 58.13 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente periodo: "Il regolamento di attuazione può disciplinare specifici aspetti relativi ai lavori previsti da questo capo tra cui, in particolare:
a) i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori ad integrazione dei requisiti definiti da questa legge, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 29, comma 6, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in relazione agli esecutori di lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici;
b) le modalità di effettuazione della progettazione e del collaudo;
c) gli adempimenti connessi allo svolgimento dei lavori."
ARTICOLO 45
Modificazione dell’articolo 58.14 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Il comma 2 dell’articolo 58.14 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:
"2. Negli appalti previsti dal comma 1 l’amministrazione aggiudicatrice appaltante specifica nel bando di gara o nella lettera di invito i requisiti di qualificazione che i candidati devono possedere con riferimento all’oggetto complessivo della gara."
ARTICOLO 46
Modificazioni dell’articolo 58.15 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Nel comma 1 dell’articolo 58.15 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: "I lavori previsti dall’articolo 58.13" sono sostituite dalle seguenti: "I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali e quelli concernenti scavi archeologici, anche subacquei,".
2. Nel comma 3 dell’articolo 58.15 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: "ai sensi del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dei commi 1 e 2".
ARTICOLO 47
Sostituzione dell’articolo 58.19 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. L’articolo 58.19 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:
"Art. 58.19 Progettazione
1. Fermi restando i casi in cui questa legge prevede che l’esecuzione dei lavori possa essere autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture, l’affidamento dei lavori è disposto sulla base del progetto definitivo, integrato con il capitolato speciale di appalto o con il progetto esecutivo.
2. L’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione del progetto esecutivo. Il responsabile del procedimento, rilevata la necessità della progettazione esecutiva, dispone che, se la stessa non è effettuata dall’amministrazione, sia affidata all’appaltatore, redatta anche in corso d’opera e per stralci successivi, sulla base dell’esperienza delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere e approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con la lettera di invito.
3. Per i lavori su beni mobili e superfici decorate di beni architettonici la progettazione esecutiva può essere sostituita da apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture."
ARTICOLO 48
Modificazione dell’articolo 58.20 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 58.20 della legge provinciale sui lavori pubblici sono inserite le parole: "Eventuali nuovi prezzi concordati con l’appaltatore sono approvati dal responsabile del procedimento."
ARTICOLO 49
Modificazione dell’articolo 58.28 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. Nel comma 2 dell’articolo 58.28 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: ", come previsto dal regolamento di attuazione" sono soppresse.
ARTICOLO 50
Sostituzione dell’articolo 58.29 della legge provinciale sui lavori pubblici
1. L’articolo 58.29 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:
"Art. 58.29 Verifica delle offerte anomale
1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media.
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a elementi specifici, appare anormalmente bassa.
4. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure aperte gli enti aggiudicatori devono valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori. Ai fini di questo comma il costo del lavoro è quello determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e per il territorio provinciale. In mancanza di contratti collettivi applicabili il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
5. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta.
6. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.
7. Quando un’offerta appare anormalmente bassa la stazione appaltante chiede all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta, procedendo ai sensi dei commi da 8 a 18. Si può provvedere all’esclusione solo dopo l’ulteriore verifica, in contraddittorio.
8. Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:
a) l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi;
d) l’originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
e) l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato;
f) il costo del lavoro, come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e per il territorio provinciale; in mancanza di contratti collettivi applicabili il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
9. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
10. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza, al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e alla relativa stima dei costi, conforme all’allegato XV del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.
11. Nell’ambito dei requisiti per la qualificazione previsti dall’articolo 34 devono essere considerate anche le informazioni fornite dal soggetto interessato relativamente all’avvenuto adempimento, nella sua azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
12. Se la stazione appaltante accerta che un’offerta è anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere l’offerta per questo solo motivo unicamente quando, consultato l’offerente, quest’ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall’amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l’aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un’offerta per tali circostanze ne informa tempestivamente la Commissione europea.
13. La stazione appaltante chiede per iscritto la presentazione di giustificazioni scritte, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni.
14. La stazione appaltante, se lo ritiene opportuno, può istituire una commissione con i criteri stabiliti dal regolamento, per esaminare le giustificazioni; se non le ritiene sufficienti a escludere l’incongruità dell’offerta chiede per iscritto all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti.
15. All’offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.
16. La stazione appaltante o la commissione prevista dal comma 14, se istituita, esaminano gli elementi costitutivi dell’offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite.
17. Prima di escludere l’offerta ritenuta eccessivamente bassa la stazione appaltante convoca l’offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l’offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.
18. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se essa appare anormalmente bassa; se la ritiene anomala procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino a individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa la stazione appaltante, se si è riservata questa facoltà nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera d’invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la decima, fermo restando quanto previsto nei commi da 13 a 17. All’esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che in base all’esame degli elementi forniti risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede all’aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.
19. Il regolamento può disciplinare i criteri e le modalità di verifica delle offerte anomale, ai sensi di quest’articolo."
ARTICOLO 51
Abrogazione di disposizioni legislative
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 50 sexies, 50 septies, 50 octies, 50 novies, 50 decies, 50 undecies, 50 septies decies, 58.16, 58.18, 58.23, 58.24 e 58.26 della legge provinciale sui lavori pubblici;
b) gli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 94, 96, 101, 102, 104 e 111, commi 1 e 1 bis, della legge provinciale n. 10 del 2008.
ARTICOLO 52
Abrogazione di disposizioni regolamentari
1. Dalla data di entrata in vigore di questa legge sono abrogati il comma 3 dell’articolo 1, l’articolo 2, l’articolo 5 ad eccezione del comma 7, l’articolo 6 ad eccezione del comma 4 bis, il comma 4 dell’articolo 9, l’articolo 23 e il comma 1 dell’articolo 43 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti", come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6 recante "Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa").
2. I rinvii interni del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 12-10/Leg. del 1994 alle disposizioni della legge provinciale sui lavori pubblici si intendono riferiti ai corrispondenti istituti disciplinati dalla legge provinciale sui lavori pubblici come modificata da questa legge.
ARTICOLO 53
Efficacia
1. Fatto salvo quanto diversamente previsto da questo articolo, gli articoli della legge provinciale n. 26 del 1993, come modificati dalla legge provinciale n. 10 del 2008 e da questa legge, si applicano dalla data di entrata in vigore di questa legge. Se la pubblicazione del bando di gara è antecedente alla data di entrata in vigore di questa legge, continuano ad applicarsi le disposizioni applicabili alla data di pubblicazione del bando.
2. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dagli articoli 14, comma 02, 21, commi 1 e 2, 23 bis, 40 bis, comma 8, 42, comma 9, 46 bis, comma 5, 46 ter, comma 2, e 58.6, comma 2, della legge provinciale sui lavori pubblici, in attuazione delle norme provinciali citate si applica il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), in quanto compatibile con la legge provinciale. Fino all’entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 30, comma 5, della legge provinciale sui lavori pubblici sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, in quanto compatibile, le modalità di svolgimento delle procedure aperte, indipendentemente dal valore dell’affidamento, e le modalità di svolgimento delle altre procedure previste dall’articolo 30, limitatamente agli affidamenti che superano la soglia comunitaria.
3. Le seguenti disposizioni della legge provinciale sui lavori pubblici si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei relativi regolamenti di attuazione:
a) gli articoli 1, comma 6, 39, comma 1, lettera b), 42, comma 4, 49, comma 10, 58.12, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 4 di questo articolo, e 58.22, comma 1; fino a tale data si applicano le corrispondenti norme della legge statale e del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;
b) gli articoli 9, comma 2, 17 bis, 24, comma 7, 42, commi 13 e 15, e il secondo periodo dell’articolo 58.30.
4. Fino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dall’articolo 51 della legge provinciale sui lavori pubblici continua ad applicarsi la disciplina delle varianti progettuali applicata fino alla data di entrata in vigore di questa legge nella formulazione anteriore alle modificazioni apportate con la legge provinciale n. 10 del 2008. Fino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dall’articolo 58.12 della legge provinciale sui lavori pubblici continua ad applicarsi la disciplina dell’accordo bonario prevista dall’articolo 58 bis della medesima legge provinciale, ancorché abrogato dall’articolo 109 della legge provinciale n. 10 del 2008.
5 L’articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici, come sostituito dall’articolo 38 di questa legge, si applica agli interventi inseriti negli strumenti di programmazione adottati dopo l’entrata in vigore della legge finanziaria provinciale 2011.
6. Alle proposte di realizzare interventi mediante il ricorso alla finanza di progetto già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge si applicano i commi 19 e 20 dell’articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici, come sostituito da questa legge. In questi casi, se la documentazione eventualmente già presentata non è conforme a quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 50 quater il responsabile del procedimento invita i candidati alle necessarie integrazioni, fissando un congruo termine per la consegna.
ARTICOLO 54
Modificazione dell’articolo 25 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14(legge provinciale sulla ricerca)
1. Dopo l’articolo 25 della legge provinciale sulla ricerca è inserito il seguente:
"Art. 25 bis Pre-commercial procurement
1. Al fine di sostenere l’innovazione attraverso la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi non disponibili sul mercato, la Provincia, anche in deroga a quanto previsto da questa legge, può promuovere iniziative di pre-commercial procurement.
2. Per tali fini, la Provincia, in relazione ad esigenze di provvista di prodotti e servizi non esistenti sul mercato, può indire procedure per addivenire alla stipula di contratti che si ascrivono a detta tipologia, nel rispetto della disciplina europea e, comunque, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
3. I risultati delle iniziative, compresi i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale conseguibili, e le relative possibilità di utilizzazione anche economica possono non appartenere in via esclusiva alla Provincia e i risultati sono amministrati anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 25 di questa legge.
4. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio sulle unità previsionali di base ove sono imputate le spese per la realizzazione degli interventi interessati dalle azioni di pre-commercial procurement."
ARTICOLO 55
Modificazione dell’articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3(Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)
1. Dopo la lettera e) del comma 3 dell’articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, è inserita la seguente:
"e bis) delle altre amministrazioni aggiudicatrici individuate dall’articolo 2, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici, limitatamente alle attività e ai compiti previsti dall’articolo 39 bis, comma 1, lettera b), della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali)."
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 7 aprile 2011
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai