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NORMATIVA
Normativa province autonome - Trento

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Legge provinciale Trento 3 giugno 2011 n. 8
Interventi a favore delle persone affette da celiachia
 


IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA


promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
Finalità


1. La Provincia autonoma di Trento promuove l’assistenza alle persone affette da celiachia e il loro normale inserimento nella vita sociale.
2. La celiachia è un’intolleranza permanente al glutine, riconosciuta come malattia sociale ai sensi della legge 4 luglio 2005, n. 123 (Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia).

ARTICOLO 2
Diagnosi precoce e prevenzione


1. La Provincia assicura la diagnosi precoce della celiachia e la prevenzione delle sue complicanze. In particolare l’Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede a:
a) definire un programma articolato per la diagnosi precoce;
b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate;
c) definire test diagnostici e di controllo per i pazienti;
d) individuare percorsi diagnostici e terapeutici al fine di garantire l’omogeneità di trattamento sul territorio provinciale.
2. La Provincia promuove l’adesione da parte dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari alla rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia della celiachia quale malattia rara, prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell’articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

ARTICOLO 3
Erogazione dei prodotti senza glutine


1. Per garantire un’alimentazione senza glutine la Provincia riconosce alle persone affette da celiachia il diritto all’erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici.
2. Ai fini del comma 1, la Provincia può assegnare alle persone affette da celiachia una somma annuale, erogabile anche mensilmente, destinata all’acquisto dei prodotti senza glutine presso qualsiasi rivenditore. La Giunta provinciale stabilisce le modalità e i limiti per l’erogazione delle provvidenze economiche, per classi di età, tenendo conto della quantificazione di spesa agli stessi fini stabilita dallo Stato ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 123 del 2005.
3. Presso i servizi mensa erogati dalle scuole dell’infanzia, dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali, dai presidi ospedalieri dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, dalla Provincia, dai comuni e dai relativi enti strumentali sono somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine.

ARTICOLO 4
Educazione e formazione sanitaria


1. Al fine di favorire la tempestività della diagnosi nonché l’educazione dei cittadini alla conoscenza della celiachia e dei suoi effetti, la Provincia promuove:
a) la formazione e l’aggiornamento degli operatori sanitari;
b) l’educazione sanitaria del celiaco e della sua famiglia, anche attraverso la collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i consultori;
c) la sensibilizzazione dei cittadini sulla celiachia, nell’ambito della promozione della salute;
d) la diffusione delle informazioni sulle possibilità di cura e di prevenzione, sulla diagnosi precoce e sull’accesso ai servizi.

ARTICOLO 5
Informazione e sensibilizzazione


1. La Provincia, tramite l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, promuove l’inserimento di moduli informativi nell’ambito dei percorsi di formazione professionale alberghiera.
2. La Provincia, tramite l’Azienda provinciale per i servizi sanitari e sentita l’Associazione italiana celiachia del Trentino, organizza corsi di formazione rivolti al personale specializzato addetto alle mense ospedaliere, scolastiche e degli enti pubblici, nonché agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, affinché garantiscano la somministrazione di alimenti non contaminati dal glutine, destinati ai soggetti affetti da celiachia.
3. Nell’ambito dei programmi per la diagnosi precoce della celiachia, la Provincia sostiene iniziative informative e di sensibilizzazione per l’utilizzo di test rapidi per la verifica individuale di sospetto di celiachia.

ARTICOLO 6
Promozione e sostegno


1. Nell’ambito della promozione di corretti stili di vita e di alimentazione, la Provincia favorisce la diffusione sul proprio territorio di esercizi pubblici che somministrano alimenti senza glutine.
2. Per sostenere interventi diretti a evitare la contaminazione da glutine, la Provincia, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore (de minimis), può concedere aiuti ai produttori di alimenti senza glutine, esclusi i titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, per:
a) gli investimenti fissi destinati ad essere utilizzati nei processi produttivi e di stoccaggio;
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia di locali destinati a laboratorio e a magazzino.
3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione di questo articolo, nell’ambito della disciplina prevista dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

ARTICOLO 7
Elenco provinciale


1. Al fine di favorire la pubblicizzazione degli esercizi pubblici che forniscono una ristorazione differenziata per i soggetti affetti da celiachia, in base ai criteri previsti da questa legge, la Provincia, a richiesta degli interessati, pubblica l’elenco dei predetti esercizi di ristorazione, anche sul sito internet istituzionale.
2. Anche al fine di promuovere progetti di turismo sociale, la Provincia trasmette l’elenco previsto dal comma 1 alle associazioni locali che operano a tutela delle persone affette da celiachia e ai soggetti della promozione turistica.
3. Per qualificare l’offerta di alimenti senza glutine, la Provincia promuove l’istituzione di un marchio da attribuire agli esercizi inclusi nell’elenco previsto dal comma 1, anche nell’ambito del distretto per la famiglia previsto dall’articolo 16 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare).
4. La Giunta provinciale disciplina le procedure per istituire il marchio, le modalità per gestirlo, il procedimento per il riconoscimento del marchio da parte della Provincia e per la sua revoca.

ARTICOLO 8
Disposizioni finanziarie


1. Per i fini degli articoli 2, 4 e 5 è prevista la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo comma si provvede mediante l’utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull’unità previsionale di base 44.5.110 (Spese per il servizio sanitario provinciale), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti di spesa disposti per i fini dell’articolo 17 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute). Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.
2. Per i fini dell’articolo 3 è prevista la spesa di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo comma si provvede mediante l’utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull’unità previsionale di base 44.5.110 (Spese per il servizio sanitario provinciale), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti di spesa disposti per i fini dell’articolo 17 della legge provinciale sulla tutela della salute, comprensivi anche dei finanziamenti degli interventi previsti dall’articolo 4 della legge n. 123 del 2005. Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.
3. Per i fini dell’articolo 6 è prevista la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo comma si provvede mediante l’utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull’unità previsionale di base 61.12.210 (Fondi unici per il sistema economico), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti di spesa disposti per i fini dell’articolo 34 ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese.
4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 3 giugno 2011
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai



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