IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga la seguente legge:
INDICE
Art. 1 - Stato di previsione dell’entrata
Art. 2 - Stato di previsione della spesa e disposizioni relative
Art. 3 - Quadro generale riassuntivo
Art. 4 - Previsioni di cassa
Art. 5 - Entrata in vigore
ARTICOLO 1
Stato di previsione dell’entrata
1. Lo stato di previsione dell’entrata del bilancio della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio 2011 e pluriennale 2011-2013, allegato a questa legge, è approvato in termini di competenza nei seguenti importi:
a) in 6.332.000.000 euro per l’esercizio finanziario 2011;
b) in 6.283.000.000 euro per l’esercizio finanziario 2012;
c) in 6.333.000.000 euro per l’esercizio finanziario 2013.
ARTICOLO 2
Stato di previsione della spesa e disposizioni relative
1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013, allegato a questa legge, è approvato in termini di competenza nei seguenti importi:
a) in 6.332.000.000 euro per l’esercizio finanziario 2011;
b) in 6.283.000.000 euro per l’esercizio finanziario 2012;
c) in 6.333.000.000 euro per l’esercizio finanziario 2013.
2. Nello stato di previsione della spesa sono indicati per ciascuna unità previsionale di base gli importi delle spese di cui si autorizza l’impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce.
ARTICOLO 3
Quadro generale riassuntivo
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2011-2013, allegato agli stati di previsione di cui agli articoli 1 e 2.
ARTICOLO 4
Previsioni di cassa
1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), per l’esercizio finanziario 2011 il totale delle entrate di cui è prevista la riscossione ed il totale delle spese di cui è autorizzato il pagamento, ad esclusione dei movimenti finanziari relativi alle anticipazioni di cassa e delle poste contabili che non danno luogo ad effettive movimentazioni di tesoreria, sono determinati in 4.650.000.000 euro.
ARTICOLO 5
Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 27 dicembre 2010
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai