IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga la seguente legge:
Art. 1 - Art. 2
omissis (1)
Art. 3
Disposizioni transitorie e finanziarie
1. Fino alla data di adozione delle deliberazioni previste dall'articolo 33 bis, commi 4 e 6, come inserito dall'articolo 1 di questa legge, continua ad applicarsi l'articolo 33 della legge provinciale sulla caccia nel testo vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.
2. Per i fini dell'articolo 33 bis della legge provinciale sulla caccia, come inserito dall'articolo 1 di questa legge, è prevista la spesa di 145.000 euro per l'anno 2012 e di 440.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 80.30.210 (Investimenti nel settore forestale e faunistico), a seguito delle minori spese derivanti dall'abrogazione dell'articolo 33, commi 2 bis, 3 e 3 bis e 4 della legge provinciale sulla caccia.
3. Dall'attuazione dell'articolo 33 bis, comma 5, della legge provinciale sulla caccia, come inserito dall'articolo 1 della presente legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, in quanto le relative spese sono già autorizzate in bilancio nell'ambito dell'unità previsionale di base 90.10.170 (Spese discrezionali di parte corrente) e dell'unità previsionale di base 90.10.270 (Spese discrezionali di parte capitale).
4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 ettembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).
NOTE
(1) Articoli introduttivi dell'art. 33 bis e modificativi dell'art. 33 della legge provinciale sulla caccia; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.