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NORMATIVA
Normativa province autonome - Trento

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Legge provinciale Trento 1 agosto 2011 n. 11
Interventi per favorire l’occupazione femminile
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA


promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
Finalità


1. La Provincia, nell’ambito delle proprie competenze, favorisce e sostiene l’occupazione femminile in attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne ai sensi dell’articolo 37 della Costituzione e della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativa all’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, attraverso azioni positive, in armonia con gli indirizzi e i criteri del piano di sviluppo provinciale, volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità e dirette a favorire l’occupazione femminile e a realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.
2. Le azioni positive previste dal comma 1 perseguono in particolare le seguenti finalità:
a) eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l’orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;
c) eliminare le condizioni, le forme organizzative e di ripartizione del lavoro che creano disparità di trattamento con conseguente pregiudizio per la formazione, per l’avanzamento professionale e di carriera e quindi per il trattamento economico e retributivo;
d) favorire la conciliazione della vita professionale con quella familiare anche attraverso forme di flessibilità dell’organizzazione del lavoro e dell’orario;
e) promuovere l’inserimento della donna nelle attività, nei settori professionali e nei livelli in cui sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati e ai livelli di responsabilità;
f) favorire la creazione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile anche attraverso la promozione della formazione imprenditoriale e la qualificazione della professionalità della donna imprenditrice e l’agevolazione dell’accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile.

ARTICOLO 2
Attuazione delle azioni positive


1. La Provincia attua le azioni positive previste dall’articolo 1
attraverso:
a) il piano degli interventi di politica del lavoro previsto dall’articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro), nell’ambito delle iniziative richiamate dall’articolo 4, comma 1, lettera d), della medesima legge provinciale;
b) i progetti di azioni positive elaborati dal consigliere/dalla consigliera di parità previsti dall’articolo 10 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna), nell’esercizio dei compiti individuati dall’articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);
c) le attività di promozione e gli interventi realizzati dalla struttura provinciale competente in materia di pari opportunità tra uomo e donna, anche su iniziativa della commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna istituita dalla legge provinciale n. 41 del 1993;
d) le misure volte a coordinare i tempi del territorio e a favorire la conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro previste dalla legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare);
e) gli aiuti volti a favorire l’imprenditoria femminile previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

ARTICOLO 3
Dialogo sociale


1. Per i fini di questa legge la Provincia promuove e incoraggia il dialogo tra le parti sociali, anche in collaborazione con la commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna nell’esercizio dei compiti previsti dall’articolo 5 della legge provinciale n. 41 del 1993, attraverso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, nell’accesso al lavoro, alla formazione professionale e alla promozione professionale, nonché dei contratti collettivi, dei codici di comportamento, di ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche.
2. La Provincia incoraggia inoltre le parti sociali, nel rispetto della loro autonomia, a promuovere la parità tra gli uomini e le donne, a introdurre disposizioni lavorative flessibili intese a facilitare l’armonizzazione della vita professionale con la vita privata.

ARTICOLO 4
Informazione al Consiglio provinciale


1. Almeno ogni due anni la Giunta provinciale trasmette al Consiglio provinciale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti da questa legge, al fine di valutare i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi individuati negli strumenti di programmazione degli interventi in materia di politica del lavoro e verificare lo stato di attuazione a livello locale delle politiche a sostegno dell’occupazione femminile anche in relazione all’evoluzione del mercato del lavoro.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 1° agosto 2011
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai



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