IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga la seguente legge:
INDICE
Art. 1 - Modificazione dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo
unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti)
Art. 2 - Integrazione della tabella B del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti
Art. 3 - Inserimento dell’articolo 51 bis nel testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti
Art. 4 - Modificazione dell’articolo 102 ter del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti
Art. 5 - Modificazioni dell’articolo 55 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti al quadro normativo statale) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n.1
Art. 6 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 7 - Entrata in vigore
Allegato A - Integrazione della tabella B del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti (articolo 2)
ARTICOLO 1
Modificazione dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti)
1. Il comma 2 quater dell’articolo 51 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti è abrogato.
ARTICOLO 2
Integrazione della tabella B del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti
1. Nella tabella B del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, dopo la sezione relativa alle "Sostanze non comprese nella tabella superiore" e prima dell’appendice, sono inserite le tabelle incluse nell’allegato A di questa legge.
ARTICOLO 3
Inserimento dell’articolo 51 bis nel testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti
1. Dopo l’articolo 51 del testo unico provinciale sulla tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti è inserito il seguente:
"Art. 51 bis Disposizioni per gli impianti soggetti all’autorizzazione integrata ambientale
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di competenza della Provincia, ai sensi della direttiva 2008/1/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, e del titolo III bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si osservano i documenti BREF (BAT reference documents) pubblicati dalla Commissione europea e le linee guida statali per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili.
2. L’autorizzazione integrata ambientale include tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti previsti dagli articoli 3 e 10 della direttiva 2008/1/CE e dalle corrispondenti disposizioni statali, per conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
L’autorizzazione integrata ambientale fissa i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti secondo quanto stabilito dall’articolo 9 della citata direttiva e nel rispetto delle disposizioni statali di attuazione e di questo testo unico, con riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili e tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto, della sua ubicazione e delle condizioni locali dell’ambiente.
3. Resta fermo quanto prescritto in ordine ai valori limite di emissione dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti).
4. L’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente svolge le attività di controllo sugli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale secondo quanto previsto dalla normativa statale e da questo testo unico, con oneri a carico del gestore.
5. L’agenzia provvede inoltre a pubblicare con cadenza periodica le relazioni che riportano l’esito delle attività di controllo, con particolare riferimento all’osservanza dei valori limite di emissione stabiliti dalle autorizzazioni integrate ambientali. Le predette relazioni sono affisse all’albo dei comuni territorialmente interessati e sono pubblicate sul sito internet dell’agenzia."
ARTICOLO 4
Modificazione dell’articolo 102 ter del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti
1. Nel comma 6 dell’articolo 102 ter del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "L’agenzia si pronuncia anche sulle domande presentate ai sensi dell’articolo 281, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nei termini ivi previsti."
ARTICOLO 5
Modificazioni dell’articolo 55 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti al quadro normativo statale) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n.1
1. Al comma 1 dell’articolo 55 della legge provinciale n. 1 del 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa);";
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) direttiva 2008/1/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento."
ARTICOLO 6
Disposizioni transitorie e finali
1. Le prescrizioni e i valori limite di emissione stabiliti dalle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi fino al rinnovo delle autorizzazioni, fatti salvi i casi di riesame delle autorizzazioni.
2. Continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1).
3. Il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale relativa agli impianti metallurgici con processi termici esistenti, al fine di adeguarlo ai valori limite di emissione stabiliti da questa legge, è concluso entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della medesima legge, ai sensi degli articoli 29 quater e 29 octies del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. L’autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 3 fissa appropriati valori limite di emissione per i PCB, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, degli obiettivi di qualità ambientale e dei valori di riferimento stabiliti a livello comunitario.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, i gestori degli impianti metallurgici con processi termici esistenti presentano all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente un progetto di sistema di campionamento in continuo finalizzato all’analisi in laboratorio di PCDD e PCDF e di eventuali altri microinquinanti nonché un sistema di monitoraggio delle emissioni secondarie. Questi sistemi sono verificati e approvati, anche con prescrizioni, dall’agenzia entro sessanta giorni, e devono essere resi operativi entro i novanta giorni successivi alla loro approvazione, con oneri - anche di analisi - a carico del gestore.
6. Per assicurare un processo trasparente d’informazione e comunicazione sull’osservanza delle autorizzazioni integrate ambientali, la Provincia promuove - anche su richiesta dei comuni o delle comunità territorialmente interessati - specifiche iniziative di informazione e di partecipazione che coinvolgano le istituzioni e le comunità locali.
ARTICOLO 7
Entrata in vigore
Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 19 novembre 2010
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai