IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modificazioni dell’articolo 14 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)
1. All’articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel numero 1) della lettera c) del comma 4 le parole: "criteri e indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio," sono sostituite dalle seguenti: "criteri e indirizzi per la definizione delle politiche generali,";
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. Dopo la prima approvazione lo statuto della comunità è modificato con le seguenti modalità. L’assemblea della comunità a maggioranza dei due terzi, d’intesa con la conferenza dei sindaci a maggioranza dei due terzi, delibera la proposta di modifica. La predetta proposta è approvata da non meno dei due terzi dei comuni del territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo territorio. La modifica è pubblicata nell’albo della comunità ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.";
c) dopo il comma 6 bis è inserito il seguente:
"6 ter. Nel caso in cui gli statuti, compreso quello di cui all’articolo 19, prevedano potestà impositiva in materia di tasse e contributi afferenti ai servizi pubblici trasferiti dai comuni, la stessa è esercitata entro i limiti consentiti dalla vigente normativa statale e provinciale."
ARTICOLO 2
Modificazione dell’articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006
1. Alla fine del comma 8 dell’articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente periodo: "Si applicano inoltre le cause di incompatibilità previste ai sensi del comma 6 per i componenti dell’assemblea eletti a suffragio universale diretto."
ARTICOLO 3
Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 10 dicembre 2010
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai