Il Consiglio provinciale ha approvato
il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Stato di previsione dell’entrata
1. Lo stato di previsione dell’entrata per l’anno fi¬nanziario 2011, annesso alla presente legge, è approvato in 5.226.900 migliaia di euro.
ARTICOLO 2
Stato di previsione della spesa
1. Lo stato di previsione della spesa per l’anno fi¬nanziario 2011, annesso alla presente legge, è approvato in 5.226.900 migliaia di euro.
ARTICOLO 3
Quadro generale riassuntivo
1. È approvato il quadro generale riassun¬tivo del bilancio per l’anno finanziario 2011, annesso alla presente legge.
ARTICOLO 4
Spese obbligatorie
1. Le spese per le quali l’assessore provinciale alle finanze e bilancio può esercitare la facoltà pre¬vista dall’articolo 18 della legge provinciale 29 gen¬naio 2002, n. 1, sono descritte nell’allegato n. 1 al bilancio.
2. La dotazione del fondo di riserva per spese obbligatorie è determinata per l’anno finanziario 2011 in 8 milioni di euro.
ARTICOLO 5
Spese impreviste
1. Le spese per le quali l’assessore provinciale alle finanze e bilancio può esercitare la facoltà pre¬vista dall’articolo 20 della legge provinciale 29 gen¬naio 2002, n. 1, sono descritte nell’allegato n. 2 al bilancio.
2. La dotazione del fondo di riserva per spese impreviste è determinata per l’anno finanziario 2011 in 8 milioni di euro.
ARTICOLO 6
Variazioni di bilancio compensative per spese di personale
1. Le unità previsionali di base e i relativi capitoli riguardanti spese per il personale, per i quali l’assessore provinciale alle finanze e bilancio può effettuare variazioni compensative tra gli stanzia¬menti ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono indicati nell’allegato n. 5 al bilancio.
ARTICOLO 7
Variazioni compensative di bilancio per la riclassifi¬cazione di spese per l’attuazione del SIOPE
1. L’assessore provinciale alle finanze e bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto va¬riazioni compensative tra gli stanziamenti del bilan¬cio, anche mediante l’istituzione di nuove unità pre¬visionali di base, per una riclassificazione anche parziale di stanziamenti di spesa, secondo titoli e categorie economiche, compatibile con la codifica¬zione del SIOPE ai sensi dell’allegato B all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle fi¬nanze 18 febbraio 2005, e successive modifiche.
ARTICOLO 8
Gestione dei residui
1. Per le finalità di cui all’articolo 12, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, i ca¬pitoli dei residui attivi e passivi risultanti al 31 di¬cembre 2010 assumono la numerazione dei corri¬spondenti capitoli indicati nel piano di gestione del bilancio per l’anno 2011. Qualora non esista il capi¬tolo corrispondente o si sia diviso il capitolo di ori¬gine in più capitoli, i residui possono essere riportati nelle scritture contabili del piano di gestione con un nuovo numero di capitolo, da stabilirsi con provve¬dimento del direttore della Ripartizione Finanze e bilancio e, possibilmente, con la stessa denomina¬zione del capitolo di provenienza, nel rispetto delle classifica¬zioni di cui agli articoli 16 e 17 della citata legge provinciale, tenuto anche conto delle esi¬genze di riclassificazione ai sensi della codificazione SIOPE stabilita con l’articolo 1 del decreto del Mini¬stro dell’economia e delle finanze 18 febbraio 2005, e successive modifiche.
ARTICOLO 9
Bilancio triennale 2011-2013
1. È approvato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, il bi¬lancio della Provincia per il triennio 2011-2013, alle¬gato alla presente legge.
ARTICOLO 10
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno suc¬cessivo a quello della sua pubblicazione nel Bollet¬tino Ufficiale della Re¬gione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Bolzano, 23 dicembre 2010
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER