Aggiornato al con n.41361 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa province autonome - Bolzano

Indietro
Legge provinciale Bolzano 22 novembre 2010 n. 13
Disposizioni in materia di gioco lecito
 

Il Consiglio provincialeha approvato


il Presidente della Provincia


promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
Modifica della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, "Norme in materia di pubblico spettacolo"


1. Dopo l’articolo 5 della legge provinciale 13 mag¬gio 1992, n. 13, è inserito il seguente articolo:
"Art. 5-bis (Giochi leciti)
1. Per ragioni di tutela di determinate
categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l’autorizza¬zione di cui all’articolo 1, comma 2, per l’esercizio di sale da giochi e di attra¬zione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti fre¬quentati princi¬palmente dai giovani o strutture resi¬denziali o semi¬residenziali operanti in ambito sanita¬rio o socio-as¬sistenziale. L’autorizzazione viene con¬cessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rin¬novo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esi¬stenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011.
2. Con delibera della Giunta provinciale possono essere individuati altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione per l’esercizio di sale da gioco e attrazione, tenuto conto dell’impatto della stesura sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana non¬ché dei problemi connessi con la viabilità, l’inqui¬na¬mento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
3. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da giochi e di attra¬zione.
4. L’esercente deve prestare idonee garanzie affinché sia impedito l’accesso ai minorenni a giochi vietati ai minorenni ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modi¬fiche. Con delibera della Giunta provinciale sono determinati i relativi criteri.”
2. Nell’articolo 12 della legge provinciale 13 mag¬gio 1992, n. 13, e successive modifiche, le parole: “Ogni violazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 5, 6, 8 e 9 della presente legge,” sono sostituite dalle seguenti parole: “Ogni violazione delle disposi¬zioni contenute negli articoli 2, 5, 5-bis, 6, 8 e 9,”.

ARTICOLO 2
Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, "Norme in materia di esercizi pubblici"


1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge provin¬ciale 14 dicembre 1988, n. 58, le parole: “non vietati con decreto del pre¬sidente della Giunta pro¬vinciale” sono sostituite dal¬le parole: “non vietati ai sensi dell’articolo 110, com¬ma 6, del Testo unico sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modi¬fiche.”
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge provin¬cia¬le 14 dicembre 1988, n. 58, è inserito il seguente comma:
“1-bis. Anche i giochi leciti non possono es¬sere messi a disposizione in un raggio di 300 metri da isti¬tuti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o al¬tri istituti frequentati principalmente da giovani o strut¬ture residenziali o semiresidenziali operanti in am¬bito sanitario o socio-assistenziale. La Giunta pro¬vinciale può individuare altri luoghi sensibili, in cui i giochi non possono essere messi a disposizione.”

ARTICOLO 3
Disposizione finanziaria e transitoria


1. La presente legge non comporta maggiori spe¬se a carico del bilancio provinciale.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano a tutti gli esercizi pubblici, anche se questi hanno ottenuto la licenza prima della data di entrata in vi¬gore della presente legge.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Uffi¬ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Bolzano, 22 novembre 2010
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER



STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
Sicurezza sul lavoro. Responsabilità. Illeciti e Sanzioni
P. Rausei, IPSOA, 2014
Il volume fornisce una analisi puntuale, schematica e sistematica, dell’attuale quadro sanzionatorio ...
     Tutti i LIBRI >