Il Consiglio provincialeha approvato
il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modifica della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, "Norme in materia di pubblico spettacolo"
1. Dopo l’articolo 5 della legge provinciale 13 mag¬gio 1992, n. 13, è inserito il seguente articolo:
"Art. 5-bis (Giochi leciti)
1. Per ragioni di tutela di determinate
categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l’autorizza¬zione di cui all’articolo 1, comma 2, per l’esercizio di sale da giochi e di attra¬zione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti fre¬quentati princi¬palmente dai giovani o strutture resi¬denziali o semi¬residenziali operanti in ambito sanita¬rio o socio-as¬sistenziale. L’autorizzazione viene con¬cessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rin¬novo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esi¬stenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011.
2. Con delibera della Giunta provinciale possono essere individuati altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione per l’esercizio di sale da gioco e attrazione, tenuto conto dell’impatto della stesura sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana non¬ché dei problemi connessi con la viabilità, l’inqui¬na¬mento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
3. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da giochi e di attra¬zione.
4. L’esercente deve prestare idonee garanzie affinché sia impedito l’accesso ai minorenni a giochi vietati ai minorenni ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modi¬fiche. Con delibera della Giunta provinciale sono determinati i relativi criteri.”
2. Nell’articolo 12 della legge provinciale 13 mag¬gio 1992, n. 13, e successive modifiche, le parole: “Ogni violazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 5, 6, 8 e 9 della presente legge,” sono sostituite dalle seguenti parole: “Ogni violazione delle disposi¬zioni contenute negli articoli 2, 5, 5-bis, 6, 8 e 9,”.
ARTICOLO 2
Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, "Norme in materia di esercizi pubblici"
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge provin¬ciale 14 dicembre 1988, n. 58, le parole: “non vietati con decreto del pre¬sidente della Giunta pro¬vinciale” sono sostituite dal¬le parole: “non vietati ai sensi dell’articolo 110, com¬ma 6, del Testo unico sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modi¬fiche.”
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge provin¬cia¬le 14 dicembre 1988, n. 58, è inserito il seguente comma:
“1-bis. Anche i giochi leciti non possono es¬sere messi a disposizione in un raggio di 300 metri da isti¬tuti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o al¬tri istituti frequentati principalmente da giovani o strut¬ture residenziali o semiresidenziali operanti in am¬bito sanitario o socio-assistenziale. La Giunta pro¬vinciale può individuare altri luoghi sensibili, in cui i giochi non possono essere messi a disposizione.”
ARTICOLO 3
Disposizione finanziaria e transitoria
1. La presente legge non comporta maggiori spe¬se a carico del bilancio provinciale.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano a tutti gli esercizi pubblici, anche se questi hanno ottenuto la licenza prima della data di entrata in vi¬gore della presente legge.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Uffi¬ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Bolzano, 22 novembre 2010
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER