Il Consiglio provinciale ha approvato
il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Finalità e ambito di applicazione
1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento lu¬minoso e il conseguente risparmio energetico ai fini della conservazione e valorizzazione dell’ambiente nonché degli equilibri ecologici e della tutela della salute dei cittadini.
2. A tal fine si intende per inquinamento luminoso ogni forma di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolar modo se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte.
3. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta provinciale fissa entro tre mesi dall’en¬trata in vigore della presente legge, con delibe¬razione da pubbli¬carsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, i cri¬teri per la realizzazione dei nuovi im¬pianti di illu¬mina¬zione esterna pubblica nonché per il graduale ade¬guamento degli impianti pubblici esi¬stenti. Entro un anno dall’approvazione della delibera¬zio¬ne di cui al presente comma i comuni elaborano il pia¬no per l’adeguamento degli impianti pubblici esistenti.
ARTICOLO 2
Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici”
1. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 30
settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “o per le varianti alle stesse”.
2. Al comma 6 dell’articolo 3 della legge provin¬ciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifi¬che, è aggiunto il seguente periodo: “Fatto salvo il ri¬spetto del vincolo paesaggistico, non trova applica¬zione il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16.”
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge pro¬vinciale 30 settembre 2005, n. 7, è aggiunto il se¬guente comma:
“5. Il concessionario di un impianto di utilizzazione dell’acqua è tenuto a mantenere gli impianti secondo standard tecnologici tali da garantire costantemente il buon funzionamento e la loro tenuta in modo che non possano costituire pericolo.”
4. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 6, l’utente di acqua pubblica che intende apportare va¬rianti ad una derivazione già riconosciuta o concessa ne fa richiesta al competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia.”
5. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Si considerano varianti sostanziali quelle mo¬dificazioni che riguardano l’aumento, anche se solo in singole fasi del periodo di utilizzo, della quantità d’acqua concessa o riconosciuta, l’estensione del pe¬riodo di utilizzo e lo spostamento del punto di presa o del punto di restituzione. Alle varianti sostanziali si applicano tutte le disposizioni concernenti le nuove concessioni.”
6. I commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge provin¬ciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifi¬che, sono così sostituiti:
“3. La richiesta di variante sostanziale relativa a domande di derivazione in corso di istruttoria è consi¬derata, a tutti gli effetti, domanda nuova, sostitutiva della precedente.
4. Sono autorizzate dal competente ufficio della Ri¬partizione provinciale Acque pubbliche ed energia le seguenti varianti relative a:
a) costruzione, risanamento o migliorie di impianti di captazione di acque superficiali;
b) costruzione o risanamento di parti di impianti idro¬elettrici e di impianti di approvvigionamento idro¬potabile pubblico, fatta eccezione per la rete di¬stributiva e gli allacciamenti agli edifici civili. L’autorizzazione è
rilasciata, sentita la conferenza di servizi di cui all’articolo 3, comma 6.
L’au¬torizzazione sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta, fatti salvi la procedura VIA, ove prevista, e il parere della commissione edilizia.”
7. Il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“5. Il competente ufficio della Ripartizione provin¬ciale Acque pubbliche ed energia rilascia un parere vincolante per la costruzione o l’ampliamento di ser¬batoi di accumulo superiori a 5.000 metri cubi.”
8. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge pro¬vinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modi¬fiche, è aggiunto il seguente comma:
“6. Sono preventivamente comunicate al compe¬tente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pub¬bliche ed energia unicamente le varianti relative a:
a) macchinari destinati alla produzione dell’energia elettrica;
b) estensione della superficie irrigua, della zona di approvvigionamento della rete potabile pubblica e della superficie interessata dall’innevamento pro¬grammato, senza aumento dell’acqua derivata, qualora siano adottate misure finalizzate al ri¬sparmio dell’acqua o al più razionale utilizzo dell’acqua o che comportino modifiche inerenti le tecniche di irrigazione o innevamento programmato.”
9. Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è inse¬rito il seguente articolo:
“Art. 15-bis (Accesso ai dati) - 1. Per garantire la necessaria informazione e consulenza, i comuni e - per i propri soci e iscritti - le associazioni di categoria, le cooperative e i consorzi del settore agricolo pos¬sono accedere ai dati inerenti alle derivazioni d’acqua trat¬tati dalla Provincia autonoma di Bolzano.”
10. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge provin¬ciale 30 settembre 2005, n. 7, è così sostituito:
“1. Ad eccezione delle concessioni a scopo idroe¬lettrico, tutte le concessioni alla loro scadenza sono rinnovate per un periodo di 30 anni, fatta salva la fis¬sazione di un termine più breve ai fini dell’esame di misure necessarie al buon regime delle acque, a condizione che sussistano i seguenti presupposti: non osti un superiore interesse pubblico, persistano i fini della derivazione e l’utenza sia in esercizio e non sia contraria al buon regime delle acque, gli impianti siano conformi allo stato della tecnica e, in caso di acquedotti potabili, il comune acconsenta alla conti¬nuazione dell’esercizio ai sensi dell’articolo 13 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche.”
ARTICOLO 3
Accorpamento di concessioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico
1. Ai fini di migliorare lo stato di qualità ambientale dei corsi d’acqua interessati, i titolari di due o più concessioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelet¬trico esistenti, relative ad impianti consecutivi, pos¬sono richiedere l’accorpamento delle stesse.
2. Qualora l’accorpamento delle concessioni non comporti lo spostamento del punto di presa dell’impianto più a monte e del punto di restituzione dell’impianto più a valle e non comporti l’estensione del periodo di utilizzo, l’accorpamento di cui al comma 1 è autorizzato dal competente assessore provinciale ovvero dalla Giunta provinciale, qualora almeno una delle concessioni accorpate sia una con¬cessione di grande derivazione a scopo idrolettrico.
3. I disciplinari e i decreti di concessione delle sin¬gole concessioni accorpate vengono sostituiti da un unico disciplinare e da un unico decreto di conces¬sione. Quale termine di scadenza delle concessioni accorpate è fissata la scadenza della concessione accorpata con la durata residua più lunga.
ARTICOLO 4
Domande inevase
1. Le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 8, della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e succes¬sive modifiche, si applicano anche alle domande an¬cora inevase, presentate antecedentemente al 2 a¬gosto 2006. Qualora per la medesima procedura siano presentate più domande, si considera la data di presentazione della prima domanda di concessione.
ARTICOLO 5
Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, “Disposizioni sulle acque”
1. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge provin¬ciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. Gli enti locali, anche in forma associata, pos¬sono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all’esercizio dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione esclusiva¬mente a consorzi, a società a prevalente o totale partecipazione pubblica, alle comunità comprensoriali costituite ai sensi della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, o al comune sede di impianto. Nel caso di scioglimento di consorzi, la proprietà delle opere e de¬gli impianti di interesse so¬vra¬comunale di cui al comma 1, lettera a), va trasfe¬rita a titolo gratuito ad una delle forme di colla¬bora¬zione definite dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2 o al comune sede di impianto.”
2. Il comma 4 dell’articolo 18 della legge pro¬vin¬ciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:
“4. I documenti grafici indicanti l’estensione delle aree di tutela dell’acqua potabile sono trasmessi: ai gestori degli acquedotti, all’azienda sanitaria, alla Ri¬partizione provinciale Foreste ed alla Ripartizione provinciale Sviluppo del territorio, all’organizzazione degli agricoltori più rappresentativa a livello locale ed ai comuni interessati, i quali informano i proprietari dei fondi interessati e pubblicano i documenti grafici all’albo pretorio per 30 giorni. La Ripartizione pro¬vin¬ciale Sviluppo del territorio provvede d’ufficio all’inse¬rimento delle aree di tutela nel piano urbanistico comunale.”
3. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge provin¬ciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis e al comma 2, gli scavi e i prelievi di acqua sotterranea, anche a scopo di abbassamento dell’acqua sotterra¬nea, nonché la produzione di calore tramite acque sotterranee sono autorizzati o concessi dall’asses¬sore competente.”
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modi¬fiche, è inserito il seguente comma:
“1-bis. Le sonde geotermiche in falda per la pro¬duzione di calore senza prelievo d’acqua sono realiz¬zate secondo le procedure e le direttive tecniche sta¬bilite dalla Giunta provinciale.“
5. Il comma 2 dell’articolo 19 della legge provin¬ciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Sono esenti da autorizzazione o concessione gli scavi temporanei non destinati direttamente al pre¬lievo o all’utilizzo dell’acqua, quali trivellazioni di son¬daggio eseguite allo scopo di indagini geologiche o idrogeologiche, oppure gli scavi risultanti dalla co¬struzione di opere ed impianti o da lavori di movi¬mento terra, nonché abbassamenti dell’acqua sotter¬ranea con una quantità d’estrazione d’acqua inferiore a 50 litri al secondo, autorizzati dal sindaco del comune competente.”
6. Il comma 3 dell’articolo 20 della legge provin¬ciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Le trivellazioni di assaggio e gli abbassamenti dell’acqua sotterranea sono autorizzati dall’assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche.”
7. Il comma 2 dell’articolo 31 della legge provin¬ciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:
„2. Per gli scarichi di cui al comma 1 può essere richiesta un’indagine idrogeologica preventiva, qua¬lora la situazione idrogeologica non sia già nota.”
8. Al comma 3 dell’articolo 34 della legge provin¬ciale 18 giugno 2002, n. 8, è aggiunto il se¬guente periodo: “Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i ca¬si in cui, in base alla conforma¬zione del terreno e del basso potenziale di inquina¬mento, sono pre¬scritti sistemi semplificati di smalti¬mento individuali.”
ARTICOLO 6
Modifica della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, “Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica”
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, il secondo pe¬riodo è così sostituito: “Non sono dovuti canoni annui infe¬riori all’ammontare di 50,00 euro.”
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, il secondo pe¬riodo è così sostituito: “Non sono dovuti canoni annui infe¬riori all’ammontare di 50,00 euro.”
ARTICOLO 7
Norma transitoria
1. La modifica dell’articolo 9, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, introdotta dall’articolo 20, comma 1, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, si applica ai contributi concessi ad enti pubblici dopo il 1° gennaio 2011.
ARTICOLO 8
Divieto di cumulo dei contributi
1. Il divieto di cumulo di contributi o di agevola¬zioni di cui all’articolo 2, comma 6, della legge provin¬ciale 7 luglio 2010, n. 9, non si applica alle domande presentate antecedentemente all’entrata in vigore della medesima legge.
ARTICOLO 9
Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”
1. Dopo la lettera d) del comma 4 dell’articolo 44-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“e) nelle aziende aventi sede legale e principale in Alto Adige, produttrici di articoli di marca con fatturato e quota di esportazione superiore alla media provin¬ciale, che realizzano uno spazio espositivo per inscenare i propri prodotti. La superficie di vendita non può essere superiore a 500 metri quadrati e ad un quinto dell’area espositiva. È consentito il com¬mercio al dettaglio per un pro¬dotto con il marchio dell’azienda ovvero delle aziende associate nonché per prodotti non propri per un mas¬simo del 10%, cal¬colato sui pro¬dotti dell’offerta merceologica della struttura di vendita.”
2. L’ultimo periodo del comma 3 dell’arti¬colo 85 della legge pro¬vin¬ciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito: “La sanzione pecuniaria corrisponde al 25 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all’articolo 73 per le destinazioni d’uso di cui all’articolo 75, comma 2, lettere a), b), c) e g). Per le destinazioni d’uso di cui all’articolo 75, comma 2, let¬tere d) ed e), nonché per la volumetria sotterranea la sanzione pecuniaria corrisponde al 10 per cento del costo di costruzione di cui all’articolo 73.”
3. Dopo il comma 17 dell’articolo 107 della legge pro¬vin¬ciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“17-bis. Nella cubatura dei fabbricati rurali an¬nessi alla sede dell’azienda agricola esistenti al 1° gennaio 2011 il coltivatore diretto può realizzare, nel¬la misura stret¬tamente ne¬cessaria, locali esclusiva¬mente per la si¬stemazione temporanea di lavoratori stagionali. Le relative norme igieniche vanno rispet¬tate. Per i lavori necessari è necessaria la denuncia di inizio di attività edi¬lizia di cui all’articolo 132. Ri¬mane comunque ferma la destinazione originaria del fabbricato azien¬dale ru¬rale. La Giunta provinciale può prevedere con propria deliberazione i criteri per l’indi¬viduazione della mi¬sura necessaria.”
4. L’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 127 (Attuazione delle direttive 2010/31/UE e 2009/28/CE e interventi sugli edifici) - 1. In attua¬zione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento eu¬ropeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla pre¬stazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, gli edifici devono es¬sere progettati e rea¬lizzati in tutte le loro parti in modo tale da garantire, allo stato tecnologico attuale, le prestazioni energeti¬che determinate dalla Giunta pro¬vinciale. I requisiti di prestazione energetica sono da garantire per gli edi¬fici di nuova costruzione, com¬presa la demolizione e ricostruzione, e per gli edifici sottoposti a ristruttura¬zioni importanti. Non sono in¬vece richiesti per gli edi¬fici sotto tutela storico-artistica o tutela degli insiemi, se in contrasto con le esigenze di tutela della parti¬colarità e dell’aspetto di questi edifici.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta provinciale sta¬bilisce le caratteristiche tecnico-costruttive degli edi¬fici e delle loro parti e la quota minima d’uso di ener¬gia da fonti rinnovabili atta a garantire le prestazioni energetiche. La determinazione di tali parametri si riferisce al corretto uso dell’edificio in relazione alle concrete esigenze, in particolare di riscaldamento, acqua calda, raffreddamento, aerazione ed illumina¬zione.
Tenuto conto delle soluzioni tecniche possibili e della congruità economica, per gli edifici esistenti possono essere definiti requisiti diversi rispetto a quelli richiesti per gli edifici di nuova costruzione; dall’applicazione dei requisiti di prestazione energe¬tica possono essere esclusi determinati tipi di edifici, in considerazione del loro utilizzo particolare o limi¬tato nel tempo, delle loro modeste dimensioni o del loro ridotto fabbisogno di energia.
Nel rispetto del quadro generale di cui alle direttive 2010/31/UE e 2009/28/CE, la Giunta provinciale definisce il metodo di calcolo delle prestazioni energetiche nonché la forma e i contenuti del certificato energetico.
3. La Giunta provinciale promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, l’impiego di energie rinnovabili e la riqualificazione energetica, anche oltre i livelli minimi, nonché la riqualificazione urbanistica ed il miglioramento di aree urbane con funzioni eterogenee caratterizzate da fenomeni di de¬grado. Le misure rispettano le esigenze di tutela dei beni culturali, del paesaggio e dell’ambiente, le con¬dizioni climatiche e locali, differenziando tra gli inse¬diamenti di carattere urbano e rurale, e la necessità di integrare il sistema infrastrutturale. A tale scopo la Giunta provinciale disciplina, anche tramite misure di semplificazione amministrativa, possibilità edificatorie aggiuntive e semplificazioni nelle modifiche della de¬stinazione d’uso ed emana specifiche regolamenta¬zioni sui contributi di concessione, sugli obblighi di convenzionamento e sui vincoli; ciò anche in deroga alla presente legge e alla legge sull’edilizia abitativa agevolata nonché ai vigenti strumenti di pianifica¬zione. L’ampliamento di edifici già legalmente esi¬stenti alla data del 12 gen¬naio 2005 o concessionati prima di tale data e destinati prevalentemente ad uso residenziale può essere autorizzato in misura non superiore al 20 per cento della cubatura esistente e comunque fino a 200 metri cubi, purché l’intero edifi¬cio corrisponda almeno allo standard CasaClima C o, in caso di demolizione e ricostruzione, allo standard CasaClima A.
4. La certificazione della prestazione energetica è effettuata dall’amministrazione provinciale o da altre istituzioni o da professionisti qualificati ai sensi delle prescrizioni della Giunta provinciale. Se in sede di certificazione viene accertato che gli interventi ese¬guiti secondo il presente articolo non rispettano i re¬quisiti di prestazione energetica, si applica l’articolo 83.
5. La realizzazione di nuovi impianti e l’esecuzione di opere per il contenimento dei consumi energetici e per l’impiego di energia da fonti rinnovabili sono esenti dal contributo sul costo di costruzione. Se eseguiti su edifici già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data, i nuovi impianti o opere non sono considerati ai fini del calcolo della cubatura.
6. Ai fini dell’isolamento termico degli edifici già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data, è
possibile derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici e alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico co¬munale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile.
7. La Giunta provinciale definisce le caratteristiche tecniche delle verande la cui costruzione vale come misura per l’utilizzo di energia solare
ai sensi del comma 5. A tale fine si può derogare alle distanze tra edifici,
alle distanze dai confini nonché all’indice di area coperta previsti nel piano urbanistico o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile e purché la distanza verso il confine di proprietà non sia inferiore alla metà dell’altezza della facciata della veranda.
8. Salvi i casi in cui la legge prevede scale di sicu¬rezza esterne, i giroscale con i quali viene superato più di un livello rispetto alla quota dell’entrata devono essere eseguiti in forma di vani distributivi chiusi.”
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 128-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è in¬serito il seguente comma:
“1-bis. Sulla p.ed. 2405 C.C. Maia e sulla parte della p.ed. 3893, sempre C.C. Maia, ove insiste l’albergo delle Terme, la cubatura edilizia massima ammessa è fissata in 8,2 m3/m2. La sopraelevazione massima dell’edificio esistente non può superare un piano. Per la predetta area va redatto un piano di at¬tuazione, da approvare dalla Giunta provinciale con la procedura di cui all’articolo 47, comma 4. Sono am¬messi solamente esercizi ricettivi ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.”
6. Dopo l’articolo 128-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è in¬serito il seguente articolo:
“Art. 128-quater (Misure per il superamento della crisi finanziaria ed economica)
1. Nello spirito della co¬municazione della Commissione europea del 1° di¬cembre 2010 sulla proroga del quadro temporaneo dell’Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria e della relativa misura d’implementazione nazionale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010, pubbli¬cato nella Gazzetta Ufficiale della Re¬pubblica n. 13 del 18 gennaio 2011, i termini di cui all’articolo 72, che vengono a scadere durante il pe¬riodo di riferi¬mento dell’attuale crisi, sono sospesi, su richiesta dell’interessato, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposi¬zione. Per i termini già scaduti nello stesso periodo di riferimento, l’interessato è rimesso in termini per gli effetti della predetta sospensione, su domanda da presentarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vi¬gore della pre¬sente disposizione.”
7. Dopo l’articolo 128-quater della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente ar¬ticolo:
“Art. 128-quinquies (Centro sportivo Laives)
1. Nel comune di Laives può essere prevista ai sensi dell’articolo 21 una zona per il centro sportivo,
desti¬nata alle necessarie strutture per la pratica sportiva e per lo svolgimento di manifestazioni sportive nonché a strutture scolastiche. Nella zona possono inoltre es¬sere previste strutture per attività com¬merciali e ter¬ziarie anche in deroga all’articolo 15, comma 4. Le strutture devono essere definite nel Piano urbanistico comunale. La superficie massima per il commercio al dettaglio è 7.000 m².”
8. Le disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 85 della legge pro¬vin¬ciale 11 agosto 1997, n. 13, trovano applicazione in relazione a tutti i provvedimenti non ancora definitivi che ab¬biano ad oggetto l’applicazione delle relative sanzioni, così come per tutti i provvedimenti relativamente ai quali al momento dell’entrata in vigore della presente legge siano pendenti controversie giuridiche.
ARTICOLO 10
Autobus alimentati ad idrogeno
1. La Giunta provinciale è autorizzata a promuo¬vere, per un importo complessivo non superiore a 9 milioni di euro, le procedure di gara per l’acquisto, la messa in servizio in via sperimentale sul territorio provinciale, e la manutenzione di cinque autobus ali¬mentati ad idrogeno, alla condizione che la Com¬mis¬sione dell’Unione Europea concorra al fi¬nanzia¬mento degli oneri connessi in misura non infe¬riore al 34 per cento della spesa complessiva sulla base della deci¬sione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1639/2006/CE, istitutiva di un pro¬gramma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013), pubbli¬cata nella G.U.C.E. 9 novembre 2006, n. L310.
ARTICOLO 11
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) il comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, aggiunto dall’articolo 15, comma 1, della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1;
b) il comma 3 dell’articolo 1-bis della legge provin¬ciale 22 ottobre 1993, n. 17, aggiunto dall’articolo 7, comma 1, della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1;
c) l’articolo 8 della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, con
reviviscenza dell’articolo 4-bis della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, come inserito dall’articolo 21 della legge provin¬ciale 23 luglio 2007, n. 6.
ARTICOLO 12
Disposizione finanziaria
1. La presente legge non comporta maggiori spese per l’esercizio finanziario 2011.
2. La spesa a carico dei successivi esercizi finan¬ziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Uffi¬ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Bolzano, 21 giugno 2011
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER