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NORMATIVA
Normativa province autonome - Bolzano

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Legge provinciale Bolzano 19 settembre 2011 n. 10
Istituzione dell’anagrafe degli eletti e dei nominati
 

Il Consiglio provinciale ha approvato


il Presidente della Provincia


promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
Istituzione


1. È istituita l’Anagrafe degli eletti e dei nominati della Provincia di Bolzano.
2. Essa è istituita presso la Presidenza della Giunta provinciale che ha l’onere della tenuta e dell’ag¬giornamento. L’Anagrafe sarà accessibile su re¬te internet.
3. Nel registro dell’Anagrafe sono compresi tut¬ti gli eletti e/o nominati dal Consiglio provin¬cia¬le, dalla Giunta o dagli assessori provinciali. Per eletti e/o nominati si intendono coloro che siano chia¬ma¬ti ad esercitare un mandato di rappresentanza de¬gli enti da cui sono stati eletti e/o nominati in so¬cietà partecipate dalla Provincia, organi¬smi di rappresen¬tanza di va¬ria natura, enti strumen¬tali, agenzie e fon¬dazioni.

ARTICOLO 2
Contenuti dell’Anagrafe


1. L’Anagrafe prevede che l’elenco dei nomi¬nati/eletti sia accompagnato dall’indicazione per ogni nominativo delle rispettive mansioni, delle cariche, dell’ammontare degli onorari, delle remunerazioni, delle agevolazioni e di ogni altro beneficio econo¬mico.
2. L’Anagrafe dovrà comprendere nello speci¬fi¬co, peraltro, anche la pubblicazione della dichiara¬zione dell’interessato concernente l’esercizio di funzioni di amministratore o di sin¬daco di società, con l’apposizione della formula “Sul mio onore affermo che la dichiarazione cor¬risponde al vero”.
3. L’Anagrafe comprende inoltre finalità, sta¬tu¬ti e composizione degli organi degli enti e so¬cie¬tà di cui all’articolo 1.
4. Annualmente viene pubblicata una relazione su¬gli obiettivi e le attività degli enti e delle società di cui all’articolo 1.

ARTICOLO 3
Modifica dei dati iscritti all’Anagrafe


1. Ogni variazione intervenuta rispetto ai dati di cui all’articolo 2 deve essere comuni¬ca¬ta entro 60 giorni alla Giunta provinciale che prov¬ve¬derà entro 30 giorni all’aggiornamento dell’Anagrafe.

ARTICOLO 4
Disposizione finanziaria


1. Alla copertura delle spese per gli interventi a carico dell’esercizio 2011 derivanti dalla presente legge e stimate nella misura massima di 12.000 euro, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulla UPB 02130 del bilancio provinciale 2011.
2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Uf¬ficiale della Regione. È fatto obbligo a chiun¬que spetti di osservarla e di farla osservare co¬me legge della Provincia.
Bolzano, 10 ottobre 2011
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER



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