Il Consiglio provinciale ha approvato
il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Sostegno alla produzione cinematografica
1. La Provincia autonoma di Bolzano concede contributi per le produzioni cinematografiche e audio¬visive al fine di promuovere l’Alto Adige per la localiz¬zazione di produzioni cinematografiche, per soste¬nere lo sviluppo del settore cinematografico locale, per incrementare la crescita generalizzata dell’eco¬nomia locale e per promuovere l’immagine dell’Alto Adige, valorizzandone il patrimonio artistico e le ricchezze culturali e paesaggistiche con l’ausilio di mezzi audiovisivi. Inoltre la Provincia autonoma di Bolzano, sostenendo la produzione cinematografica, contribuisce a rafforzare il settore audiovisivo in Eu¬ropa.
2. Nel rispetto del diritto dell’Unione europea la Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle produzioni cinemato¬grafiche e audiovisive.
3. Il regime d’aiuto di cui al comma 1 e ai relativi criteri di attuazione viene notificato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Gli effetti della disposizione di cui al comma 1 decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame di ammissibilità degli aiuti da parte della Commissione europea. Non necessitano di notifica gli aiuti concessi in regime “de minimis” in base alle disposizioni di questo articolo ed ai relativi criteri.
ARTICOLO 2
Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, “Norme in materia di esercizi pubblici”
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituita:
“c) dimostrare di avere esercitato specifiche atti¬vità settoriali per almeno due anni, anche non conti¬nuativi, nel corso degli ultimi cinque anni.”
2. L’articolo 53 della legge provinciale 14 dicem¬bre 1988, n. 58, è abrogato.
ARTICOLO 3
Modifica della legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8, “Interventi a favore degli affittacamere e degli affitt appartamenti”
1. L’articolo 2 della legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8, è così sostituito:
“Art. 2 (Beneficiari dei contributi)
1. Possono beneficiare di contributi per interventi strutturali coloro che affittano camere per ospiti ed appartamenti per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, purché tale attività venga esercitata da almeno due anni precedenti alla data di presentazione della domanda. Contributi per arredamenti e per interventi obbligatori per disposi¬zioni di legge possono essere concessi a partire dalla denuncia dell’attività.”
ARTICOLO 4
Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, “Ordinamento della profes¬sione di maestro di sci e delle scuole di sci”
1. L’articolo 8 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 8 (Maestri di sci non iscritti all’albo profes¬sionale provinciale)
1. I maestri di sci, iscritti all’albo professionale dei maestri di sci di altre regioni o della provincia di Trento o che siano in possesso di un titolo professionale rilasciato da uno stato estero, che intendano esercitare stabilmente la professione in provincia di Bolzano, devono richiedere l’iscrizione all’albo provinciale dei maestri di sci della provincia di Bolzano.
2. L’iscrizione dei maestri di sci di altre regioni o della provincia di Trento è disposta dal consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci, qualora il richiedente possieda i requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, e la commissione di cui all’articolo 7, comma 1, o una sottocommissione da quest’ultima a ciò delegata abbia accertato la sua conoscenza del territorio provinciale, della geografia dell’ambiente montano e delle condizioni climatiche della provincia di Bolzano, necessaria per la sicurezza dello sciare, nonché della specifica legislazione vigente in materia di maestri e scuole di sci.
3. L’iscrizione nell’albo provinciale dei maestri di sci provenienti da altri stati viene disposta dal consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci alle condizioni di cui al comma 2 e qualora il richiedente sia titolare di un titolo professionale che abiliti nel paese di provenienza alla professione di maestro di sci come libero professionista con una formazione che possa essere equiparata a quella dei maestri di sci provinciali.
L’equiparazione è disposta dall’as¬sessore provinciale competente su parere conforme del collegio provinciale dei maestri di sci. In caso di differenze sostanziali tra la formazione con¬seguita all’estero e quella richiesta in provincia di Bolzano, l’equipara¬zione può essere subordinata ad un tirocinio di adattamento o al superamento di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, con oneri a suo carico.
4. Il consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci dispone d’ufficio la cancellazione dall’al¬bo dei maestri di sci che abbiano ottenuto l’iscri¬zione all’albo professionale di un’altra regione o della provincia di Trento.
5. I maestri di sci extraprovinciali iscritti all’albo pro¬fessionale dei maestri di sci di altre regioni o della provincia di Trento ottengono dopo relativa comuni¬cazione al collegio provinciale un nulla osta per l’esercizio della professione all’interno di una scuola di sci autorizzata in provincia di Bolzano per un pe¬riodo di tempo limitato a 60 giorni nell’arco di un anno.
6. Possono ottenere un nulla osta per l’esercizio tem¬poraneo della professione, per un periodo massimo di 60 giorni nell’arco di un anno, all’interno di una scuola di sci autorizzata in provincia di Bolzano anche coloro che siano in possesso di un’abilitazione all’in¬segnamento dello sci rilasciata da uno stato estero o da un’organizzazione estera con le relative com¬petenze nel proprio stato di provenienza, che abiliti all’esercizio della professione di maestro di sci nell’ambito di una scuola di sci del paese di prove¬nienza.
7. L’esercizio occasionale e saltuario dell’attività di maestro di sci in provincia di Bolzano per un periodo di tempo complessivamente non superiore a 15 giorni all’anno da parte di maestri di sci provenienti con propri clienti da altri stati, da altre regioni o dalla pro¬vincia di Trento deve essere comunicato per iscritto al collegio provinciale almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività.
8. In occasione della prima prestazione dell’attività da parte di maestri di sci provenienti da altri stati, la co¬municazione di cui al comma 7 deve consentire la verifica della qualifica professionale, delle cono¬scenze dell’interessato e della copertura assicurativa per l’attività in provincia di Bolzano, finalizzata ad evitare danni alla salute ed alla sicurezza del desti¬natario del servizio. In caso di differenze sostanziali tra la qualifica professionale del prestatore e la for¬mazione richiesta dalle norme provinciali, tali da nuo¬cere alla salute e alla sicurezza del destinatario del servizio, il richiedente può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova atti¬tudinale, con oneri a carico dell’interessato.
9. Le modalità di verifica dei dati e delle condizioni richieste per l’esercizio professionale di cui al pre¬sente articolo nonché quelle di attuazione delle eventuali misure compensative sono disciplinate con regolamento di attuazione.”
ARTICOLO 5
Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”
1. Alla fine del comma 6 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è aggiunta la se¬guente frase: “Gli atti amministrativi adottati su delega della Giunta provinciale sono definitivi.”
2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, sono aggiunte le parole: “o aree”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è aggiunto il se¬guente comma:
“2. Nella legislazione provinciale l’area è equipa¬rata all’ufficio ed il coordinatore dell’area al direttore d’ufficio, in quanto compatibili.”
4. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provin¬ciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Il direttore di dipartimento provvede al rac¬cordo tra il componente della Giunta provinciale a lui preposto e le ripartizioni dipendenti, curando l’attua¬zione puntuale e tempestiva degli indirizzi e delle decisioni della Giunta provinciale e del componente di Giunta preposto. A tali fini, su proposta di quest’ultimo e limitatamente a specifici obiettivi di particolare rile¬vanza adeguatamente motivati, la Giunta provinciale può attribuire al direttore di dipartimento i connessi compiti riservati dalla presente legge alle ripartizioni del dipartimento.”
5. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modi¬fiche, sono così sostituiti:
“4. Nella sezione A dell’albo degli aspiranti diri¬genti sono altresì iscritte le persone nominate direttori di ripartizione sulla base di una terna di nominativi proposti da apposita commissione a seguito di una selezione effettuata previo avviso sul Bollettino Uffi¬ciale della Regione.
5. Nell’avviso sono indicati la ripartizione la cui dire¬zione è vacante, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, le modalità delle prove di selezione, il titolo di studio e, se del caso, l’abilitazione professionale nonché l’esperienza pro¬fessionale richiesti. L’esperienza professionale non può essere inferiore a quattro anni di servizio effettivo come direttore di ufficio per i dipendenti di ruolo della Provincia autonoma di Bolzano e per i dipendenti di ruolo di altre pubbliche amministrazioni di una quali¬fica dirigenziale analoga. Alle prove di selezione sono inoltre ammessi:
a) i dipendenti provinciali di ruolo con un’anzianità di servizio di almeno otto anni nella funzione di se¬gretario particolare di un componente della Giunta provinciale, nonché
b) persone estranee alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego presso l’amministrazione provinciale e del diploma di laurea conseguito secondo il vec¬chio ordinamento ovvero della laurea speciali¬stica/magistrale o del titolo di master universitario di primo livello in uno degli indirizzi specificati nell’avviso, che per almeno otto anni di servizio effettivo abbiano svolto funzioni dirigenziali in settori attinenti all’attività istituzionale dell’ammini¬strazione provinciale.
6. La commissione di selezione, nominata dal Presi¬dente della Provincia, è composta da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, esperti nelle discipline oggetto della selezione, con qualifica non inferiore a quella di direttore di ripartizione se interni all’amministrazione.”
6. Dopo il comma 6 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modi¬fiche, è aggiunto il seguente comma:
“7. La commissione effettua la valutazione dei partecipanti alla selezione secondo le modalità indi¬cate nell’avviso e previo esame dei curricula profes¬sionali. I candidati nominati direttori di ripartizione di provenienza esterna all’amministrazione sono inqua¬drati nel ruolo provinciale.”
7. Il comma 2 dell’articolo 17 della legge provin¬ciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Possono presentare domanda di ammissione alla selezione:
a) i dipendenti di ruolo della Provincia o di altri enti pubblici con un’anzianità di servizio effettivo di almeno quattro anni e in possesso del diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordina¬mento ovvero della laurea specialistica/magistrale o del titolo di master universitario di primo livello o di laurea triennale in uno degli indirizzi specificati nell’avviso, nonché
b) persone estranee alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego presso l’amministrazione provinciale nella posizione cui ambiscono, con almeno sei anni di esperienza di lavoro dipendente o profes¬sionale in materia attinente all’attività istituzionale dell’amministrazione provinciale.”
8. L’articolo 21 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è cosi sostituito:
“Art. 21 (Rinnovo degli incarichi dirigenziali)
1. Non meno di tre mesi prima della scadenza dell’inca¬rico del direttore d’ufficio, il competente
direttore di ripartizione esprime un giudizio complessivo sullo svolgimento dei compiti dirigenziali, consegnando copia della relazione al direttore interessato, sentito il preposto direttore di dipartimento ed il componente di Giunta.
2. Se il giudizio globale non è soddisfacente, il diret¬tore interessato può presentare entro 30 giorni le sue controdeduzioni.
3. Il giudizio globale non soddisfacente viene sotto¬posto, sentito il nucleo di valutazione e tenuto conto delle controdeduzioni del direttore, alla Giunta provin¬ciale per decidere sul rinnovo dell’incarico dirigen¬ziale. Il mancato rinnovo dell’incarico dirigenziale comporta, di norma, la cancellazione dall’albo degli aspiranti dirigenti.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 trovano applica¬zione anche per il rinnovo dell’incarico dirigenziale del direttore di ripartizione. In tal caso il giudizio globale è espresso dal direttore di dipartimento, d’intesa con il componente di Giunta preposto. Il componente di Giunta sottopone poi il giudizio globale alla Giunta provinciale, tenendo conto delle controdeduzioni del direttore di ripartizione.
5. La Giunta provinciale può, anche prima della sca¬denza dell’incarico, affidare al direttore d’ufficio o al direttore di ripartizione la direzione di un altro ufficio o di un’altra ripartizione."
9. Dopo il comma 10 dell’articolo 26 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modi¬fiche, sono aggiunti i seguenti commi:
“11. Il funzionario che alla data di entrata in vi¬gore della presente legge esercita le funzioni di di¬rettore reggente della Ripartizione provinciale Sanità, rimane preposto a detta ripartizione fino al completa¬mento del riordino del servizio sanitario provinciale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.
12. Fino a quando non sarà diversamente disposto con contratto collettivo provinciale, per il personale che svolge le funzioni dirigenziali a titolo di reggenza la misura prevista per la trasformazione dell’indennità di funzione in assegno personale pensionabile quale distinto, fisso e continuativo elemento di retribuzione, è raddoppiata con decorrenza dall’assunzione delle funzioni dirigenziali in atto.”
10. Al punto 9 dell’allegato A alla legge provin¬ciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lineetta: “- cartografia provin¬ciale e coordinamento dell’infrastruttura per l’informa¬zione territoriale".
11. Il punto 27 dell’allegato A alla legge provin¬ciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:
“27 Sviluppo del territorio
- piano territoriale provinciale
- piani urbanistici
- piani di attuazione e di recupero
- sorveglianza sull’attività edilizia”.
ARTICOLO 6
Modifica della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, "Istituzione e disciplina del Consiglio dei comuni"
1. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge provin¬ciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:
“1. Al Presidente del Consiglio dei comuni spetta un’indennità di carica corrispondente al 30 per cento degli emolumenti fissi mensili lordi spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, ai consiglieri/alle consi¬glie¬re del Consiglio della Provincia autonoma di Bolza¬no.”
2. La disposizione di cui al comma 1 trova appli¬ca¬zione con effetto dalla data di insediamento del pri¬mo Consiglio dei comuni eletto ai sensi della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4.
ARTICOLO 7
Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive mo¬difiche, è aggiunto il seguente comma:
“3. Al fine di favorire l’estensione delle economie conseguite con l’applicazione della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, valutate in oltre tre milioni di euro all’anno per l’amministrazione provinciale, agli enti di cui all’articolo 79, comma 3, del decreto del Pre¬sidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, soggiacenti al coordinamento della Provincia stessa per il raggiungimento degli o¬biet¬tivi di finanza pubblica, le denunce di cui all’ar¬ticolo 5 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, non sono effettuate fino al raggiungimento della soglia valoriale, complessivamente considerata e annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT, pari alla somma delle economie realizzate da ciascun ente con il venir meno degli obblighi assicurativi.”
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive mo¬difiche, è inserito il seguente comma:
"1-bis. Il rilevamento della situazione economica di persone fisiche per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, borse di studio, premi, incentivi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ha luogo sulla base dei criteri per la dichiarazione unificata di reddito e patrimonio, definiti con regolamento di esecuzione."
3. Il comma 24 dell’articolo 6 della legge provin¬ciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“24. Tutte le pubblicazioni di avvisi, bandi e risul¬tati di gara avvengono secondo le modalità di cui al presente articolo e alle relative istruzioni applicative.”
ARTICOLO 8
Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, "Norme di procedura per l’applicazione delle sanzioni amministrative"
1. L’articolo 4-bis della legge provinciale 7 gen¬naio 1977, n. 9, e successive modifiche, è così sosti¬tuito:
"Art. 4-bis (Violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili)
1. L’autorità incari¬cata del controllo, nei casi in cui rilevi violazioni am¬ministrative che non danno luogo a danni irreversibili, indica nel verbale di accertamento le carenze riscon¬trate, le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme violate nonché il termine finale di adeguamento, da fissarsi con pru¬denziale valutazione in relazione alle specifiche con¬dizioni tecniche.
2. L’organo competente procede all’irrogazione della sanzione prevista, unicamente qualora il trasgressore non si sia adeguato alle prescrizioni impartite entro il termine prefissato.
3. Qualora il trasgressore violi la medesima disposi¬zione nei cinque anni successivi all’accertamento di cui al comma 1, l’organo competente procede diret¬tamente all’irrogazione sia della sanzione conse¬guente alla violazione da ultimo accertata, sia della sanzione conseguente all’accertamento precedente conclusosi con l’adeguamento alle prescrizioni impar¬tite.
4. Dell’eventualità di cui al comma 3 è data notizia nell’atto di contestazione delle violazioni."
ARTICOLO 9
Modifica della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, “Provvedimenti relativi al personale delle Unità Sanitarie Locali”
1. Dopo l’articolo 10 della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, e successive modifiche, è inse¬rito il seguente articolo:
“Art. 10-bis (Procedimenti pendenti) - 1. I proce¬dimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi a strutture ispettive provinciali per l’accertamento di violazioni in materia di organiz¬zazione dell’orario di lavoro commesse in epoca ante¬riore alla data di entrata in vigore della legge 24 di¬cembre 2007, n. 244, e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, e per l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative sono archiviati.”
ARTICOLO 10
Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale“
1. L’articolo 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:
“Art. 49 (Governo e gestione della formazione continua in sanità)
1. Il sistema di formazione conti¬nua in sanità prevede l’istituzione dei seguenti organi collegiali:
a) la Conferenza provinciale per il governo della formazione continua in sanità, come organismo strategico, d’indirizzo e di garanzia del sistema della formazione continua in sanità. La Confe¬renza è composta da un massimo di 15 membri, rappresentanti della Ripartizione Sanità della Pro¬vincia, dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e de¬gli ordini e collegi professionali;
b) la Commissione provinciale per la formazione continua CME, come organismo tecnico scienti¬fico con il compito di accreditamento delle strut¬ture di formazione continua (provider). La Com¬missione è composta da un massimo di cinque esperti nell’ambito della formazione ed è presie¬duta da un rappresentante della Ripartizione Sa¬nità della Provincia.
2. La composizione e il funzionamento degli orga¬nismi di cui al comma 1 nonché le modalità di con¬sultazione dei rappresentanti delle categorie profes¬sionali interessate sono disciplinati con regolamento di esecuzione, in osservanza dei principi stabiliti dalla normativa statale.”
ARTICOLO 11
Modifica della legge provinciale
5 novembre 2001, n. 14, “Norme in materia di programmazione, conta¬bilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale”
1. Sono abrogati gli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14.
ARTICOLO 12
Modifica della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, “Responsabilità amministrativa degli amministratori e
del personale della Provincia e degli Enti provinciali”
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, sono aggiunti i seguenti commi 7, 8 e 9:
“7. Nell’esercizio delle funzioni connesse con le iscrizioni tavolari il conservatore ovvero la conserva¬trice dei libri fondiari è responsabile nei limiti in cui risponde il giudice tavolare.
8. La responsabilità patrimoniale del personale diret¬tivo, docente, educativo e non docente del sistema provinciale di istruzione e formazione di cui all’articolo 1, comma 5, della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e delle istituzioni educative provinciali per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connes¬sione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.
9. La limitazione di cui al comma 8 si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.”
2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, è aggiunto il seguente periodo: “, anche in caso di accertata colpa lieve e compensazione delle spese per i procedimenti innanzi alla Corte dei conti, nonché in caso di coin¬volgimento, in quest’ultimi procedimenti, nella fase istruttoria, ove ritenuto congruo dall’Avvocatura della Provincia”.
ARTICOLO 13
Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, “Servizi pubblici locali”
1. Al comma 4 dell’articolo 1 della legge provin¬ciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifi¬che, sono soppresse le parole: “o indirettamente”.
ARTICOLO 14
Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 7-ter della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e suc¬cessive modifiche, è così sostituita:
“c) la viabilità insistente sulle aree di cui alle let¬tere a) e b);”
2. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge provin¬ciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, le parole: “articolo 8, commi 3 e 4” sono sostituite en¬trambe le volte in cui ricorrono dalle parole: “articolo 7-quater”.
3. Ai commi 1 e 4 dell’articolo 6-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modi¬fiche, le parole: “articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modifiche” sono sostituite entrambe le volte in cui ricorrono dalle parole: “arti¬colo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
4. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge provin¬ciale 15 aprile 1991, n. 10, le parole: “dell’articolo 8” sono sostituite entrambe le volte in cui ricorrono dalle parole: “degli articoli 7-quater, 7-quinquies, 8, 10, 13 e 14“.
5. Al comma 2 dell’articolo 13 e al comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, le parole: “articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15” sono sostituite en¬trambe le volte in cui ricorrono dalle parole: “articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
6. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge provin¬ciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituito:
“1. Se un’area, in base alle indicazioni di piano urbanistico, di piano di attuazione o di piano di recu¬pero, è soggetta all’espropriazione, la Provincia e gli altri enti pubblici competenti all’esecuzione delle opere, impianti o servizi, o loro concessionari, pos¬sono procedere alla determinazione dell’indennità di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù spettante agli aventi diritto ai sensi degli articoli 7-quater, 7-quinquies, 8, 10, 13 e 14.
7. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge provin¬ciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, le parole: “il Direttore della Ripartizione provinciale am¬ministrazione del patrimonio emette il decreto defini¬tivo di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù” sono sostituite dalle parole: “viene emesso il decreto definitivo di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù“.
8. La lettera a) del comma 5 dell’articolo 32-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e suc¬cessive modifiche, è così sostituita:
“a) nella misura corrispondente al valore del bene ai sensi degli articoli 7-quater, 7-quinquies e 8 utiliz¬zato per scopi di pubblica utilità;”.
ARTICOLO 15
Modifica della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, “Legge di tutela della natura e altre disposizioni”
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, è aggiunto il seguente comma:
“4. Fatti salvi i diritti dei proprietari, la Giunta pro¬vinciale può emanare in casi giustificati disposizioni in deroga ai commi 2 e 3.”
2. L’articolo 15 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, è così sostituito:
“Art. 15 (Bacini d’acqua) . - 1. Nei bacini d’acqua è vietato:
a) provocare alterazioni dei bacini d’acqua naturali e seminaturali o delle zone riparie, in particolare tramite l’esecuzione di opere di bonifica e di pro¬sciugamento del terreno;
b) circolare con natanti a motore di qualsiasi tipo, salvo per operazioni di soccorso e misure di risa¬namento ai fini della tutela delle acque. Da que¬sto divieto è escluso il battello passeggeri del comune di Curon sul lago di Resia.”
ARTICOLO 16
Modifica della legge provinciale 16 novembre 2006, n. 13, “Organismi geneticamente modificati (OGM)
nell’agricoltura - disposizioni transitorie”
1. L’articolo 1 della legge provinciale 16 novem¬bre 2006, n. 13, è così sostituito:
“Art. 1 (Finalità)
1. La presente legge attua ai fini della salvaguardia delle colture agricole da possi¬bili contaminazioni con organismi geneticamente modificati (OGM) l’articolo 26a della Direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 nella provincia di Bolzano.”
2. L’articolo 2 della legge provinciale 16 novem¬bre 2006, n. 13, è così sostituito:
“Art. 2 (Divieto)
1. È vietata sul territorio provin¬ciale la coltivazione di organismi geneticamente mo¬dificati (OGM) in agricoltura.“
ARTICOLO 17
Modifica della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, "Interventi a favore dell’agricoltura"
1. Dopo l’articolo 2 della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, è inserito il seguente articolo:
"Art. 2-bis.
1. Se la ripartizione Beni culturali della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige o il Comitato pro¬vin¬ciale per la cultura edilizia e il pae¬saggio accer¬ta¬no, in base alla relativa competenza, che un edificio è me¬ritevole di tutela, la spesa riconosciuta per la su¬per¬ficie utile effettiva in con¬nes¬sio¬ne con le di¬spo¬sizioni di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, può essere au¬mentata al massimo del 50 per cento. Qualora dopo l’at¬tua¬zione delle disposizioni di cui al¬l’ar¬ticolo 2, com¬ma 5, in edifici meritevoli di tutela fos¬sero disponibili una superficie abitativa o una cu¬ba¬tura residua non ne¬cessarie a fini abitativi, queste pos¬sono essere de¬sti¬nate all’attività di cui alla legge pro¬vinciale 19 set¬tembre 2008, n. 7".
2. Il regolamento di attuazione previsto dell’ar¬ticolo 4-bis della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, è adeguato en¬tro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge alle disposizioni di cui al comma 1.
ARTICOLO 18
Modifica della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, “Agenzia provinciale per l’ambiente”
1. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, e succes¬sive modifiche, è abrogata.
2. La lettera j) del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, e successive modifiche, è così sostituita:
“j) analisi chimiche, chimico-fisiche, microbiologi¬che e sensoriali nel campo degli alimenti, dei man¬gimi, dei cosmetici, dei prodotti agrari, dei tessuti, degli utensili, dei giocattoli e di varie matrici organiche e inorganiche;“.
ARTICOLO 19
Modifica della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, “Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati”
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provin¬ciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Carne, latte e loro derivati provenienti da ani¬mali foraggiati esclusivamente con mangimi geneti¬camente non modificati vengono contrassegnati ai sensi dell’articolo 5. È inoltre indispensabile che a questi animali non vengano somministrati antibiotici, ormoni, farina di sangue o di ossa, o altre sostanze improprie e che vengano rispettate la composizione dei mangimi e la tecnica di foraggiamento stabilite dalla Giunta provinciale. In deroga all’articolo 2 anche i mangimi non prodotti in Alto Adige possono essere contrassegnati come geneticamente non modificati, semprecché rispettino le condizioni di cui agli articoli 3, ad esclusione della lettera d), e seguenti.”
2. ll comma 1 dell’articolo 9 della legge provin¬ciale 22 gennaio 2001, n. 1, è così sostituito:
“1. Le procedure, i metodi di controllo, le spese di analisi nonché il contrassegno “geneticamente non modificato” di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 vengono ulteriormente disciplinati con regolamento di esecu¬zione.”
ARTICOLO 20
Modifica della legge provinciale19 maggio 2003, n. 7, “Disciplina delle cave e delle torbiere“
1. Al comma 9 dell’articolo 4 della legge provin¬ciale 19 maggio 2003, n. 7, dopo le parole: “aree destinate nei piani urbanistici comunali alla lavora¬zione di ghiaia” sono aggiunte le parole: “o in zone produttive, qualora tali opere, ovvero impianti, siano previsti nel piano di attuazione.”
ARTICOLO 21
Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, “Assistenza scolastica. Provvi¬denze per assicurare il diritto allo studio”
1. Il comma 3 dell’articolo 14 della legge provin¬ciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è abrogato.
ARTICOLO 22
Marchio ombrello Alto Adige/Südtirol
1. L’assegnazione, l’utilizzo, il corporate design ed altri aspetti del marchio ombrello Alto Adige/Südtirol, di cui è titolare, proprietario e deten¬tore la Provincia autonoma di Bolzano, sono discipli¬nati con un regolamento approvato dalla Giunta pro¬vinciale.
2. Il direttore o la direttrice della Ripartizione pro¬vinciale Artigianato, Industria e Commercio è respon¬sabile dell’osservanza delle prescrizioni del presente articolo e del regolamento. Il direttore o la direttrice può affidare tale compito ad altro ente pubblico op¬pure ad una società partecipata a maggioranza dalla Provincia.
3. Fatta salva l’applicazione delle norme penali e civili, l’abusivo o l’indebito utilizzo del marchio om¬brello o la violazione delle disposizioni del regola¬mento sono puniti con una sanzione pecuniaria am¬mini¬strativa da 3.000,00 euro a 30.000,00 euro. Per ogni successiva violazione commessa nell’arco di 12 mesi, l’importo della sanzione viene quintuplicato. Le somme riscosse sono introitate dall’ente che ha irro¬gato la sanzione.
4. In caso di violazione grave delle disposizioni o di reiterazione delle violazioni, l’assessore provinciale competente in materia può sospendere l’autorizza¬zione fino a sei mesi. In caso di recidiva, ovvero di ulteriori violazioni, l’autorizzazione è revocata.
ARTICOLO 23
Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,“Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 41 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il se¬guente comma:
“3-bis. In seguito al maggiore fabbisogno abita¬tivo di una famiglia in cui vive una persona con un handicap fisico permanente, la Giunta provinciale stabilisce entro 180 giorni i criteri con cui tiene conto dell’aumentato fabbisogno abitativo nell’assegna¬zione di abitazioni in locazione e in tutti i provvedi¬menti dell’edilizia agevolata.”
2. Il comma 8 dell’articolo 71 della legge provin¬cia¬le 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
“8. Per le maggiori spese dovute all’osservanza di vin¬coli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la con¬servazione del patrimonio storico, artistico e po¬po¬lare, nonché di quelle sulla tutela del paesaggio e del carattere ambientale della zona, l’importo del con¬tributo è aumentato fino al 50 per cento. Le mag¬gio¬ri spese vanno accertate di volta in volta, a se¬con¬da della competenza, dalla ripartizione Beni cul¬turali del¬la Provincia autonoma di Bolzano o dal Comitato per la cultura edilizia e il paesaggio.”
3. Dopo il comma 8 dell’articolo 71 della legge pro¬vinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il se¬guen¬te comma:
“8-bis. Limitatamente all’abitazione, che soddisfa il fab¬bisogno abitativo primario del proprietario, per le mag¬giori spese dovute all’os¬ser¬vanza di vincoli im¬po¬sti ai sensi delle norme per la tu¬tela e la con¬ser¬va¬zione del patrimonio storico, arti¬sti¬co e popolare, non¬ché di quelle sulla tutela del pae¬saggio e del ca¬rat¬tere ambientale della zona, l’im¬porto del contributo è aumentato fino al 50 per cen¬to. Le maggiori spese van¬no accertate di volta in vol¬ta, a seconda della com¬petenza, dalla ripartizione Be¬ni culturali della Pro¬vincia autonoma di Bolzano o dal Comitato per la cultura edilizia e il paesaggio.”
4. Il comma 7 dell’articolo 86 della legge provin¬ciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
„7. Decorsi cinque anni dalla dichiarazione di effettiva occupazione dell’abitazione, la cubatura re¬sidua eventualmente ammissibile sull’area as¬segna¬ta può essere utilizzata per ampliare la propria abita¬zione, che deve mantenere le caratteristiche di un’abitazione economica, o per la costruzione di una nuova abitazione. Qualora sia realizzata un’abita¬zione autonoma, deve, se del caso, prima essere versato al comune, per la superficie che viene sepa¬rata dall’abitazione esistente, l’importo previsto dal comma 5.
L’abitazione autonoma deve essere desti¬nata al fabbisogno abitativo di parenti o affini entro il terzo grado in possesso dei requisiti per l’assegna¬zione di un terreno agevolato nel rispettivo comune. Il vincolo sociale ai sensi del presente articolo in combinato disposto con l’articolo 62 deve essere assunto con atto unilaterale d’obbligo e annotato nel libro fon¬diario, in base ad un piano di divisione in porzioni materiali, esclusivamente a carico della nuo¬va abitazione realizzata.”
5. Dopo il comma 8 dell’articolo 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:
„8-bis. Qualora si tratti di alloggi realizzati su terreno agevolato senza aver usufruito di agevo¬lazioni edilizie di cui alla presente legge, tutti i nulla-osta o autorizzazioni previsti dagli articoli 62 e seguenti sono rilasciati dal Sindaco.“
6. Il comma 9 dell’articolo 91 della legge provin¬ciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifi¬che, è abrogato.
ARTICOLO 24
Disposizione finanziaria
1. La presente legge non comporta maggiori spese per l’esercizio finanziario 2010. Alla copertura della spesa per un importo massimo di 2 milioni di euro a carico dell’esercizio 2010, derivante dal comma 1 dell’articolo 1 della presente legge, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulla UPB 19245 del bilancio provinciale 2010.
2. La spesa a carico dei successivi esercizi finan¬ziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.
ARTICOLO 25
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, commi 2, 3 e 4, 3, 3-bis e 4 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, e successive modifiche.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Uffi¬ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.
Bolzano, 17 gennaio 2011
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Dott. Luis Durnwalder