IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni per accelerare la realizzazione delle opere dei comuni e delle comunità 1. Per fronteggiare la crisi economica in atto la Giunta provinciale promuove la conclusione di un'intesa-quadro con il Consiglio delle autonomie locali al fine di assicurare una rapida mobilitazione delle risorse provinciali destinate alla realizzazione di opere dei comuni e delle comunità già ammesse a finanziamento, la riduzione dei tempi di pagamento dei crediti vantati dalle imprese e di attuare altre misure di contrasto alla crisi economica. L'intesa ha anche i contenuti ad essa attribuiti, tra l'altro, dai commi 2, 6 e 9.
L'intesa dev'essere raggiunta entro venti giorni dal ricevimento della proposta; in caso di mancata intesa la Giunta provinciale può comunque adottare gli atti necessari, tenendo conto delle posizioni emerse, salvo che entro il predetto termine il Consiglio delle autonomie locali non si pronunci in senso contrario con il voto dei due terzi dei propri componenti.
2. Per i fini del comma 1, e previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, la Giunta provinciale, mediante il coinvolgimento degli enti interessati, promuove una valutazione complessiva dei tempi necessari per appaltare le opere dei comuni e delle comunità, disciplinando l'istituzione di tavoli tecnici per ciascun ambito territoriale definito ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). I tavoli hanno il compito di effettuare la valutazione dei tempi e, con riferimento a ciascuna opera che sia stata considerata appaltabile entro il 31 dicembre 2014, di definire un cronoprogramma che fissi i tempi per concludere ciascuna fase procedurale necessaria per avviare le procedure di appalto entro il termine fissato dal cronoprogramma.
3. In esito alle valutazioni dei tavoli tecnici previsti dal comma 2, ciascun comune o comunità interessati approvano il cronoprogramma e, se necessario, aggiorna i propri strumenti di programmazione. L'approvazione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento dei documenti inviati dai tavoli tecnici. In caso di mancata approvazione del cronoprogramma e degli aggiornamenti necessari agli strumenti di programmazione entro il predetto termine, il finanziamento provinciale per l'opera è revocato e le relative risorse sono destinate ad incrementare i budget territoriali di comunità.
4. Il cronoprogramma può essere aggiornato con le procedure stabilite dai commi 2 e 3. In tal caso, salvo eventi straordinari e imprevedibili, gli aggiornamenti devono assicurare l'avvio delle procedure di appalto entro il 31 dicembre 2014.
5. In caso di mancato rispetto dei tempi previsti per concludere ciascuna fase procedurale prevista dal cronoprogramma la Provincia diffida l'ente interessato fissando un termine ad adempiere non superiore a quarantacinque giorni. Il finanziamento è revocato in caso di ulteriore inadempimento, salvo che entro il predetto termine l'ente interessato non abbia delegato alla Provincia o, nel caso dei comuni, anche alla comunità l'esercizio delle proprie competenze, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici). In caso di revoca del finanziamento le relative risorse sono destinate ad incrementare i budget territoriali di comunità.
6. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce con propria deliberazione i casi, i criteri e le modalità in base ai quali il comune o la comunità procedono, se necessario, alla riprogrammazione delle risorse relative alle opere previste da quest'articolo la cui appaltabilità non può avvenire entro il 31 dicembre 2014.
La riprogrammazione delle risorse dev'essere effettuata dall'ente interessato sostituendo l'opera con altre opere appaltabili nel predetto termine. In sede di definizione dei criteri sono stabilite, tra l'altro, le modalità di contabilizzazione delle somme non confermate, che possono prevedere anche l'autorizzazione di appositi stanziamenti tra le partite di giro del bilancio.
7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 (Revisione straordinaria degli interventi dei comuni), comma 2 bis, della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19.8. Se necessario ai fini di questo articolo la Provincia aggiorna i propri strumenti di programmazione.
9. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro quindici giorni, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, possono essere definiti i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, compresi quelli per la quantificazione della quota di contributo da revocare.
10. In caso di inosservanza dei termini per il pagamento di lavori eseguiti affidati dagli enti locali, l'impresa esecutrice può informare la Provincia depositando copia delle fatture inevase. Nel rispetto dei vincoli posti alla Provincia dal patto di stabilità interno di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale, il tavolo tecnico del territorio interessato adotta le iniziative necessarie al pagamento delle somme dovute e può anche richiedere, nei casi individuati dalla Giunta provinciale, un'anticipazione da parte di Cassa del Trentino, con successiva compensazione delle somme dovute dalla Provincia all'amministrazione che ha disposto l'affidamento dei lavori.
11. In occasione della manovra di finanza provinciale per l'anno 2013 la Giunta provinciale trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale i dati relativi allo stato di attuazione degli investimenti pubblici rispetto ai tempi programmati
per la realizzazione delle opere.
11 bis. Per agevolare la realizzazione di opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2014 i proventi delle concessioni edilizie possono essere destinati al finanziamento di spese di investimento anche in deroga all'articolo 119 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale) (2).
Art. 2
omissis (3)
Art. 3
Iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica
1. Al fine di sostenere le politiche di sviluppo e accrescere la competitività del sistema, la Provincia attua un processo di modernizzazione del sistema pubblico provinciale informato a principi di sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, innovazione, qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese nonché di efficienza e di economicità nell'utilizzo delle risorse pubbliche. A tal fine la Giunta provinciale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, adotta, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, da esprimere entro venti giorni, un piano di miglioramento della pubblica amministrazione di durata non superiore al uinquennio.
2. Il piano, anche attraverso successive integrazioni, individua gli interventi e le azioni da porre in essere nei seguenti ambiti, anche tenendo conto delle misure in corso di realizzazione:
a) riorganizzazione del sistema pubblico provinciale;
b) semplificazione amministrativa;
c) iniziative per l'amministrazione digitale;
d) analisi e monitoraggio della spesa pubblica e individuazione delle misure di razionalizzazione e qualificazione e dei processi erogativi al fine di contenere le spese di funzionamento, di migliorare i processi di produzione dei servizi pubblici e di rimuovere spese eccedenti e improduttive, prevedendo inoltre specifici criteri di riduzione delle spese per incarichi di consulenza e di collaborazione, nel rispetto di quanto previsto dal capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali);
e) orientamento del sistema dei controlli anche agli obiettivi di cui al comma 1;
f) interventi per la trasparenza;
g) rilevazione della soddisfazione degli utenti;
h) sistemi di incentivazione e valutazione della dirigenza e del personale orientati al conseguimento degli obiettivi del piano;
i) coinvolgimento del privato nell'offerta e nella gestione di servizi e di attività attualmente collocati nell'area pubblica;
j) altre iniziative.
2 bis. Nell'ambito degli interventi indicati dal comma 2 sono previste, in particolare:
a) azioni di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di investimento informate ai principi di sobrietà, essenzialità e selettività nella programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche; per l'attuazione di queste azioni possono essere promosse revisioni progettuali sulla base di comprovate analisi di convenienza economica o finanziaria;
b) azioni di miglioramento della trasparenza nella gestione ed erogazione delle risorse pubbliche, anche prevedendo l'adozione di strumenti di controllo sulla gestione, la rotazione dei soggetti responsabili della gestione contabile e finanziaria e, ferma restando la vigente disciplina in materia di controlli interni, rafforzando gli interventi di monitoraggio e ispezione, anche mediante l'adozione di controlli a campione.
2 ter. Il piano di miglioramento può essere aggiornato, anche in relazione ai contenuti della manovra di bilancio. L'aggiornamento è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.
3. Il piano individua gli interventi e le azioni attuati direttamente dall'amministrazione provinciale con la relativa temporizzazione. Con specifiche direttive o con le disposizioni previste nell'ambito degli accordi di programma o degli altri atti che regolano i rapporti con la Provincia, sono individuati analoghi interventi e azioni da attuare da parte delle agenzie e degli enti strumentali previsti dagli articoli 32 e 33 della legge provinciale n. 3 del 2006.
4. Per la definizione del piano la Giunta si avvale, senza oneri a carico della finanza pubblica, del comitato guida per il miglioramento dell'amministrazione provinciale già istituito nell'ambito della disciplina provinciale sul sistema dei controlli interni e con le modalità ivi previste, coinvolgendo, per la sua definizione e la sua attuazione, la conferenza dei dirigenti generali. Il comitato può inoltre formulare alla Giunta proposte in ordine all'adozione di disposizioni normative o di carattere amministrativo funzionali alle finalità del comma 1. Le strutture provinciali e gli altri enti di cui al comma 3 sono tenuti a fornire gli elementi, i dati e le informazioni richiesti dal comitato.
5. Per l'attuazione delle finalità di questo articolo con riguardo ai comuni e alle comunità, nonché ai rispettivi enti strumentali pubblici e privati, le misure e gli interventi sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, anche con il supporto del comitato per la finanza locale previsto dall'articolo 26 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale).
5 bis. Le misure di attuazione del piano, ivi comprese quelle da prevedersi nelle direttive e dall'intesa di cui ai commi 3 e 5, sono individuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio e garantiscono a regime un risparmio complessivo di almeno il 10 per cento delle spese di funzionamento della Provincia e degli enti e organismi di cui all'articolo 79 dello Statuto destinatari delle misure del piano. Il risparmio non può essere, a regime, complessivamente inferiore a 120 milioni di euro annui.
6. Questo articolo è approvato anche in relazione alle finalità di cui al decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica).
6 bis. Fermi restando gli eventuali obblighi di adeguamento della normativa provinciale ai principi fondamentali contenuti nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e
provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), le misure previste dal piano disciplinato da questo articolo e quelle adottate ai sensi della vigente normativa provinciale tengono luogo delle specifiche misure previste dagli articoli 2, 3, escluso il comma 1, 5, 9, 14, 15, commi da 12 a 21 - esclusa la lettera d) del comma 13 - 16, comma 8, e 19 del predetto decreto-legge. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 95 del 2012 trova applicazione sul territorio provinciale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo. Resta ferma la facoltà per la Provincia e per gli enti e organismi indicati nel citato articolo 79 dello Statuto di utilizzare gli strumenti di carattere civilistico previsti dai predetti articoli del decreto-legge n. 95 del 2012 per il conseguimento degli obiettivi previsti dal piano o di proprie misure di razionalizzazione della spesa che utonomamente ritengano di adottare.
6 ter. Le società che svolgono servizi di interesse generale, comprese le società affidatarie di servizi pubblici, e le società controllate dalla Provincia istituite con legge provinciale per assicurare lo svolgimento coordinato, a favore degli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale, di attività connesse a funzioni amministrative di interesse comune continuano a operare secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, nel rispetto dei soli limiti derivanti dall'ordinamento europeo e dalla normativa provinciale. La Provincia promuove un piano di ristrutturazione della società istituita ai sensi della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale); il piano individua, in particolare, l'attività svolta dalla società riducendo 'intervento della stessa alle attività ritenute di carattere strategico per gli enti del sistema
di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale, anche in relazione alle esigenze di uniformità, interoperabilità e qualità del sistema (4).
Art. 4
Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese
1. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni, sono adottate, in maniera coerente con quanto previsto dal regolamento nazionale, apposite direttive per lo svolgimento dei controlli sulle imprese rientranti nella competenza della Provincia o demandate ad altri enti o strutture in base alla normativa provinciale. Le direttive s'informano a criteri di semplicità, di proporzionalità dei controlli e dei relativi adempimenti burocratici in relazione all'effettiva tutela del rischio, nonché di coordinamento dell'azione svolta dai soggetti e dalle strutture, secondo quanto previsto dal comma 3.
2. La Provincia pubblica nel suo sito istituzionale, con le modalità stabilite con
deliberazione della Giunta provinciale, le direttive previste dal comma 1 e la lista dei
controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di
attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative
attività.
3. Le direttive adottate ai sensi del comma 1 sono formulate osservando i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) proporzionalità al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi;
b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici garantendo comunque gli attuali livelli di tutela dell'ambiente e di vigilanza e sicurezza sul lavoro;
c) coordinamento e programmazione dei controlli - anche nel quadro del sistemaintegrato provinciale della vigilanza territoriale e ambientale previsto dall'articolo 7(Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale) della leggeprovinciale 3 aprile 2009, n. 4 - da parte dei soggetti e delle strutture competenti, in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
d) collaborazione con le associazioni di categoria dei datori di lavoro e coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori per prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
e) progressiva informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative;
f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazioni del sistema di gestione per la qualità ISO o di altre appropriate certificazioni emesse, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, o firmatario di accordi internazionali di mutuo riconoscimento IAF MLA.
4. Continua ad applicarsi la disciplina provinciale concernente il temperamento delle sanzioni amministrative.
5. In attesa dell'istituzione della banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 6 bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), la Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, promuove la condivisione tra le amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni attinenti la regolarità contributiva delle imprese accertata mediante acquisizione del DURC ai sensi della normativa vigente.
A tal fine la Provincia promuove l'intesa con gli enti previdenziali e assicurativi competenti per assicurare l'estensione dell'efficacia dell'accertamento della regolarità contributiva a tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di interesse provinciale.
Art. 5
omissis (5)
Art. 6
Misure per contribuire al rilancio del settore edilizio
1. Per contribuire al rilancio del settore edilizio, nei comuni indicati nel comma 2 è consentito per gli anni 2012-2014 il cambio diretto di destinazione d'uso dei volumi non residenziali esistenti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, quinto periodo, della legge urbanistica provinciale, fino al limite massimo del 50 per cento del volume, nel rispetto delle altre previsioni del piano regolatore generale.
2. Il comma 1 si applica ai comuni individuati dalla deliberazione prevista dall'articolo 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale nei quali non è vigente - alla data di entrata in vigore di questa legge - la specifica disciplina del piano regolatore generale disposta ai sensi dell'articolo 57, comma 3, quinto periodo.
3. E' fatta salva la disciplina stabilita dal piano regolatore generale in maniera diversa dai commi 1 e 2 dopo la data di entrata in vigore di questa legge.
Art. 7
omissis (6)
Art. 8
omissis (7)
Art. 9
omissis (8)
Art. 10
Interventi straordinari per la qualificazione e l'innovazione delle professioni
1. Per favorire il rilancio dell'economia la Provincia promuove per gli anni 2012 - 2014 la qualificazione delle attività e dei servizi professionali, al fine di generare nuova occupazione, di sostenere la mobilità e la crescita professionale, di sviluppare la produzione nei settori emergenti. A tal fine la Provincia promuove la partecipazione e la ollaborazione delle rappresentanze professionali e delle categorie economiche interessate.
2. Per i fini del comma 1 la Provincia può concedere contributi, nella misura massima del 35 per cento della spesa ammessa, ai professionisti singoli o associati per il finanziamento di progetti rivolti alla realizzazione di iniziative che favoriscano:
a) l'avvio di forme aggregate per l'esercizio di attività e di servizi professionali;
b) l'avvio di attività e servizi professionali innovativi anche a elevata qualificazione in grado di operare nel mercato, anche internazionale;
c) la formazione utile per la realizzazione di quanto previsto dalle lettere a) e b), e in particolare di quella orientata ai settori emergenti e all'innovazione, fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 4 (Interventi per favorire l'accesso alla professione e la formazione continua nelle professioni intellettuali).
3. Inoltre la Giunta provinciale, anche riservando una quota dello stanziamento, può individuare specifiche aree di intervento destinate a promuovere il potenziale dei giovani professionisti fino a trentacinque anni che avviano nuove attività, sostenendone nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa l'inserimento e l'avviamento professionale nonché la conciliazione delle esigenze parentali.
4. Ai fini di questo articolo per professione s'intende l'attività economica, anche organizzata, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, comprese le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, e con esclusione delle ttività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche norme. La Giunta provinciale individua le condizioni, i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, assicurando il raccordo organizzativo con gli interventi previsti dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese e dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro), sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni dalla richiesta.
5. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le disposizioni di quest'articolo che prevedono misure di aiuto o modifiche di aiuti esistenti sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Restano ferme le norme statali in materia di professioni, nonché le specifiche disposizioni previste dalle leggi provinciali relative alle professioni il cui ordinamento rientra nelle competenze della Provincia.
Art. 11
omissis (9)
Art. 12
Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche) della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4
1. omissis (10)
2. Le deliberazioni attuative dell'articolo 1, comma 3, della legge provinciale n. 4 del 2009 già adottate alla data di entrata in vigore di questa legge si applicano anche dopo il 31 dicembre 2011 ai progetti anche già approvati per i quali non è stato espresso il parere degli organi consultivi.
Art. 13
omissis (11)
Art. 14
omissis (12)
Art. 15
omissis (13)
Art. 16
omissis (14)
Art. 17
omissis (15)
Art. 18
Disposizioni finanziarie
1. Per i fini degli articoli 9 e 10 è prevista la spesa di 700.000 euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo degli tanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 61.12.210 (Fondi unici per il sistema economico), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni di altre spese disposte per i fini della legge provinciale sugli incentivi alle imprese.
Art. 19
Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE
(1) Vedi anche l'art. 1 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.
(2) Comma aggiunto dall'art. 40 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18.
(3) Articolo modificativo dell'art. 1 della legge provinciale sui lavori pubblici.
(4) Articolo così modificato dall'art. 9 della l.p. 30 luglio 2012, n. 17, dall'art. 5 della l.p. 4 ttobre 2012, n. 21
e dagli articoli 3 e 20 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.
(5) Articolo modificativo degli articoli 101, 102, 103, 105 e 149 della legge urbanistica provinciale.
(6) Articolo modificativo dell'art. 33 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.
(7) Articolo modificativo dell'art. 15 della legge provinciale sulla finanza locale.
(8) Articolo modificativo degli articoli 5, 24 sexies e 24 novies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese.
(9) Articolo modificativo dell'art. 19 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa.
(10) Comma modificativo dell'art. 1 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4.
(11) Articolo modificativo dell'art. 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura.
(12) Articolo introduttivo dell'art. 39 bis nella legge provinciale sui trasporti.
(13) Articolo modificativo dell'art. 5 della legge provinciale sui beni culturali.
(14) Articolo modificativo dell'art. 22 della legge provinciale sulla tutela della salute.
(15) Articolo sostitutivo dell'art. 18 della l.p. 12 dicembre 2011, n. 15.