Capo I
Modificazioni della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo)
Art. 1 - Art. 23
omissis (1)
Art. 24
Disposizione transitoria
1. Fino alla data stabilita dalle disposizioni regolamentari di esecuzione relative alle modificazioni apportate alla legge provinciale sull'agriturismo da questa legge continuano ad applicarsi le disposizioni legislative e regolamentari previgenti.
Capo II
Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura)
Art. 25 - Art. 51
omissis (2)
Art. 52
omissis (3)
Capo III
Modificazione della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)
Art. 53
omissis (4)
Capo IV
Modificazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)
Art. 54
Inserimento dell'articolo 62 ter nella legge urbanistica provinciale
1. omissis (5)
2. La modifica alla legge urbanistica provinciale introdotta con il comma 1 si applica anche ai progetti d'impianto per i quali, alla data di entrata in vigore di quest'articolo, non è stato ancora rilasciato il titolo abilitativo edilizio.
Capo V
Disposizioni finanziarie
Art. 55
Disposizioni finanziarie
1. Per i fini degli articoli 30, 31 e 33 è prevista la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2014. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 50.5.210 (Contributi in c/capitale alle aziende agricole), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni di altre spese disposte per i fini della legge provinciale sull'agricoltura.
2. Per i fini degli articoli 43 e 47 è prevista la spesa di 1.100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2014. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 50.15.210 (Promozione del settore agricolo), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni di altre spese disposte per i fini della legge provinciale sull'agricoltura.
3. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 44 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, in quanto le relative spese sono già autorizzate in bilancio nell'ambito dell'unità previsionale di base 90.10.170 (Spese discrezionali di parte corrente) e dell'unità previsionale di base 90.10.270 (Spese discrezionali di parte capitale).
4. Alla copertura delle eventuali spese derivanti da questa legge a carico dei comuni, singolarmente o in forma associata, vi provvedono i medesimi enti con le assegnazioni provinciali a favore della finanza locale.
5. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).
NOTE
(1) Articoli modificativi degli articoli 1, 7, 8, 13, 19, 20 e 24, sostitutivi degli articoli 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e della rubrica del capo III, abrogativi delle rubriche delle sezioni I, II, III del capo III e degli articoli 21 e 22, aggiuntivi dell'art. 20 bis della legge provinciale sull'agriturismo; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
(2) Articoli modificativi degli articoli 1, 2, 7, 12, 15 ter, 17, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 52, 54 e 55, aggiuntivi degli articoli 15 quater, 54 bis, 88 ter, 88 quater, 88 quinquies e del capo II ter del titolo II, sostitutivi dell'art. 23 della legge provinciale sull'agricoltura; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
(3) Articolo abrogativo dell'art. 25 bis della l.p. 7 aprile 1992, n. 14 e dell'art. 12 della l.p. 23 agosto 1996, n. 6.
(4) Articolo sostitutivo dell'art. 16 della l.p. 3 aprile 2007, n. 9; il testo sostitutivo, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
(5) Comma aggiuntivo dell'art. 62 ter della legge urbanistica provinciale; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge.