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NORMATIVA
Normativa province autonome - Trento

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Legge provinciale Trento 16 maggio 2012 n 9
Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga la seguente legge:


Art. 1
Interventi a sostegno del potere di acquisto dei nuclei familiari


1. Per l'anno 2012 è istituito un fondo da destinare ad interventi volti al sostegno del potere d'acquisto dei nuclei familiari che si trovano in difficoltà a seguito della situazione di
crisi economico-finanziaria del Paese e della conseguente riduzione dei redditi familiari.
2. Per i fini del comma 1 la Provincia può concedere un contributo ai nuclei familiari la cui condizione economico-patrimoniale risulta inferiore alla soglia determinata con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro dieci giorni dalla richiesta, con esclusione di quelli aventi i requisiti per accedere all'intervento previsto dall'articolo 35, comma 2, lettera
a), della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali). La deliberazione può disciplinare la determinazione dell'ICEF anche in deroga alle disposizioni in vigore. La somma è concessa a un solo componente per nucleo familiare e può essere diversificata, rispetto ai beneficiari, anche in relazione alla composizione del nucleo familiare e all'eventuale nascita di un figlio verificatasi nell'anno antecedente alla data di adozione della deliberazione e all'impatto di fattori che hanno determinato la riduzione del potere d'acquisto.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni dalla richiesta, sono stabiliti condizioni, criteri e modalità per l'attuazione di quest'articolo, comprese le modalità per l'erogazione del contributo. Le funzioni e i compiti per l'attuazione di quest'articolo possono essere affidati dalla medesima deliberazione alle agenzie o agli enti strumentali previsti dagli articoli 32 e 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).


Art. 2
Disposizioni per l'accelerazione delle procedure di finanziamento degli interventi


1. Al fine di fronteggiare la crisi economica in atto promuovendo una sollecita
mobilitazione delle risorse autorizzate in bilancio, la Giunta provinciale può approvare in via straordinaria piani di interventi, delibere di criteri o altri strumenti di finanziamento di opere o iniziative, anche in deroga alle procedure previste dalla vigente normativa provinciale, al fine di finanziare interventi caratterizzati da rapida realizzabilità o per porrein essere azioni comunque idonee a trasferire in tempi brevi i propri effetti positivi sul sistema economico (1).
2. Per il finanziamento delle opere e degli interventi di cui al comma 1, la Giunta provinciale procede alla revisione straordinaria degli strumenti di programmazione in essere e degli altri atti che hanno comportato impegni di spesa, secondo quanto previsto dall'articolo 28 (Disposizioni in materia di programmazione) della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, nonché a prelevare somme dagli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale e del relativo documento tecnico relativamente ai capitoli sui quali sono finanziati interventi non caratterizzati da rapida realizzabilità per portarle in aumento dei fondi di riserva, anche eventualmente istituiti in annualità. Da tali fondi di riserva possono essere prelevate le somme per integrare gli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale e del relativo documento tecnico dei capitoli sui quali devono essere finanziati gli interventi di cui al comma 1 secondo le indicazioni della Giunta provinciale previste dal comma 4.
3. Con le risorse rese disponibili ai sensi del comma 2 possono in particolare essere finanziati interventi di manutenzione straordinaria con funzioni strutturali su edifici di grandi dimensioni con eventuali interventi contestuali di miglioramento energetico.
4. La Giunta provinciale con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni, definisce le modalità di attuazione di quest'articolo.
5. Le disposizioni di quest'articolo si applicano fino al 31 dicembre 2014.


Art. 3
omissis (2)


Art. 4
Clausola valutativa


1. La Giunta provinciale rende conto al Consiglio provinciale delle modalità di attuazione di questa legge e dei risultati ottenuti in termini di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari e attenuazione della pressione fiscale sulle imprese. A tal fine la Giunta provinciale, entro il 31 dicembre 2013, presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione nella quale fornisce informazioni, con particolare riferimento ai costi complessivi, alle modalità di attuazione e al numero dei beneficiari delle misure previste negli articoli 1 e 3, anche con riguardo alle eventuali criticità emerse nella realizzazione degli interventi e agli eventuali correttivi apportati in risposta. A richiesta la Giunta fornisce dati e informazioni relativi all'attuazione di questa legge alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.


Art. 5
Disposizioni finanziarie


1. Alle minori entrate per l'anno 2013 conseguenti all'applicazione dell'articolo 3 si fa fronte con la riduzione di importo pari a 15 milioni di euro dell'unità previsionale di base 1.1.010 (Imposte sul valore aggiunto prodotto) delle entrate del bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014 e alla corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base 95.5.110 (Fondi di riserva e fondi per nuove leggi - spese correnti) delle uscite per il medesimo anno.
2. Per i fini dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2012.
Alla copertura del relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo e per il medesimo anno degli accantonamenti sull'unità previsionale di base 95.5.110 (Fondi di riserva e fondi per nuove leggi - spese correnti).
3. Nello stato di previsione dell'entrata approvato dall'articolo 1 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 19 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014), sono introdotte le variazioni di cui alla tabella A.
4. Nello stato di previsione della spesa approvato dall'articolo 2 della legge provinciale n. 19 del 2011 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella B.
5. Conseguentemente, per l'esercizio finanziario 2013, il totale dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014 di cui agli articoli 1 e 2 della legge provinciale n. 19 del 2011 è rideterminato in 5.396.000.000 euro.


Art. 6
Entrata in vigore


1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


Tabella A - Tabella B
omissis (3)


NOTE
(1) Comma così modificato dall'art. 39 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18.
(2) Articolo modificativo dell'art. 27 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
(3) Disposizioni finanziarie.



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