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NORMATIVA
Normativa province autonome - Trento

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Legge provinciale 9 marzo 2010, n. 7
Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)
 

Il Consiglio provinciale ha approvato


Il Presidente della Provincia


promulga la seguente legge:


Capo I
Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)


ARTICOLO 1
Modificazioni dell’articolo 14 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura


1. All’articolo 14 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Approvazione degli strumenti urbanistici del comune e della comunità ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione di coltura e ai movimenti di terra";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il comune e la comunità possono sottoporre a parere della struttura provinciale competente in materia di foreste o del comitato tecnico forestale le previsioni degli strumenti urbanistici relative alle opere previste dal comma 4, lettere a) e c), nell’ambito della procedura prevista dal comma 2, e secondo la procedura prevista dal regolamento. In tal caso le autorizzazioni previste dal comma 4 sono rilasciate verificata la coerenza del progetto presentato con quanto contenuto nel suddetto parere e nel provvedimento di definitiva approvazione dello strumento urbanistico da parte della Giunta provinciale. I soggetti competenti al rilascio dell’autorizzazione possono dettare prescrizioni sulla più corretta collocazione delle opere e le migliori modalità realizzative, e possono imporre la realizzazione degli interventi compensativi o il versamento di un deposito cauzionale, secondo quanto previsto dall’articolo 17.";
c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5 bis. Nell’ambito della procedura stabilita dalla normativa urbanistica per l’approvazione del piano territoriale della comunità la struttura provinciale competente in materia di urbanistica acquisisce il parere della struttura provinciale competente in materia di foreste riguardo alla coerenza con il piano forestale e montano delle previsioni del piano che non hanno efficacia conformativa.
5 ter. Se la commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio evidenzia elementi di incoerenza tra lo strumento urbanistico del comune e il piano territoriale della comunità attinenti il vincolo idrogeologico e relativi a previsioni del piano che non hanno efficacia conformativa, il comune acquisisce il parere della struttura provinciale competente in materia di foreste ai fini dell’adozione definitiva del piano regolatore comunale, nell’ambito della procedura stabilita dalla normativa urbanistica per la sua approvazione."


ARTICOLO 2
Modificazioni dell’articolo 15 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura


1. All’articolo 15 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Nulla osta per l’ottenimento delle autorizzazioni urbanistiche";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 4, ai fini dell’ottenimento dei titoli abilitativi urbanistici la struttura provinciale competente in materia di foreste e il comune competente per territorio, secondo il riparto delle competenze definito nel regolamento, accertano con nulla osta la coerenza dei progetti che comportano trasformazioni del bosco in un’altra forma di utilizzazione del suolo, relativi alle previsioni dello strumento urbanistico autorizzate secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, rispetto alle prescrizioni imposte dalla Giunta provinciale in sede di approvazione dello strumento urbanistico.";
c) nella lettera a) del comma 2 le parole: "le verifiche disciplinate" sono sostituite dalle seguenti: "il rilascio del nulla osta disciplinato";
d) la lettera b) del comma 2 è abrogata;
e) nella lettera d) del comma 2 le parole: "l’esame" sono sostituite dalle seguenti: "il rilascio del nulla osta";
f) la lettera e) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"e) la possibilità che il nulla osta sia rilasciato dal comune, se competente, nell’ambito delle procedure previste dalla normativa urbanistica per il rilascio dei titoli abilitativi urbanistici.";
g) nel comma 3 la parola: "funzionali" è sostituita dalla seguente: "strumentali".


ARTICOLO 3
Modificazioni dell’articolo 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura


1. All’articolo 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Autorizzazioni alla trasformazione di coltura e ai movimenti di terra";
b) nel comma 1 le parole: "non espressamente previste dagli strumenti urbanistici comunali" sono sostituite dalle seguenti: "per le quali l’autorizzazione non è stata rilasciata dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 14, comma 1,";
c) nel comma 2 le parole: "non previsti negli strumenti urbanistici comunali" sono sostituite dalle seguenti: "per i quali l’autorizzazione non è stata rilasciata dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 14, comma 1,";
d) nel comma 3 la parola: "funzionali" e sostituita dalla seguente: "strumentali";
e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Resta ferma la competenza della struttura provinciale competente in materia di foreste a rilasciare l’autorizzazione per le opere che riguardano strade forestali, piste forestali e altre infrastrutture forestali poste all’interno delle aree boscate, come definite dall’articolo 2."


ARTICOLO 4
Modificazione dell’articolo 17 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura


1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono inserite le parole: "Gli interventi compensativi non possono riguardare la conversione a bosco di aree agricole o comunque destinate alla produzione agricola e al pascolo negli ultimi venticinque anni."


ARTICOLO 5
Modificazioni dell’articolo 18 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura


1. All’articolo 18 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Autorizzazioni e nulla osta in sanatoria, sospensione
dei lavori e procedure di ripristino";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste da questa legge, questo articolo disciplina la sanatoria di opere e interventi realizzati in violazione dell’articolo 14, comma 4, lettera c), degli articoli 15 e 16. Per le fattispecie previste dall’articolo 14, comma 4, lettere a) e b), si applicano le rispettive leggi di riferimento. L’esame e l’eventuale rilascio delle autorizzazioni e nulla osta in sanatoria spettano all’organo competente al rilascio delle autorizzazioni e del nulla osta secondo quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16.";
c) nel comma 3 le parole: "in assenza delle verifiche previste dall’articolo 15 o in difformità dalle autorizzazioni o dalle prescrizioni conseguenti alle verifiche" sono sostituite dalle seguenti: "in assenza o in difformità del nulla osta o in difformità dalle autorizzazioni";
d) nel comma 4, dopo le parole: "il rilascio delle autorizzazioni" sono inserite le seguenti: "e dei nulla osta" e le parole: "1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "2 e 3".


ARTICOLO 6
Modificazione dell’articolo 35 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura


1. Il comma 2 bis dell’articolo 35 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è sostituito dal seguente:
"2 bis. I perimetri dei parchi naturali provinciali individuati dal piano urbanistico provinciale oppure ai sensi del comma 3 possono essere ampliati su richiesta dei comuni interessati, purché sia assicurata la continuità territoriale e la coerenza della richiesta con le finalità del parco. In tal caso si applicano le procedure previste per le varianti al piano del parco."


ARTICOLO 7
Modificazioni dell’articolo 63 bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura


1. All’articolo 63 bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo le parole: "La Provincia è autorizzata a promuovere la costituzione e a partecipare a una società" sono inserite le seguenti: ",
anche a carattere consortile,";
b) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: "Per la valorizzazione, anche attraverso la vendita, del legno e dei prodotti forestali, se può essere qualificata come organismo di diritto pubblico, la società applica la vigente normativa in materia di alienazione di beni e prodotti cui sono tenuti gli enti pubblici."


ARTICOLO 8
Modificazioni dell’articolo 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura


1. Al comma 2 dell’articolo 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) le parole: "del piano di gestione forestale aziendale" sono sostituite dalle seguenti: "dei piani disciplinati dall’articolo 57";
b) alla lettera d) le parole: "del piano di gestione forestale aziendale" sono sostituite dalle seguenti: "dei piani disciplinati dall’articolo 57".


ARTICOLO 9
Modificazioni dell’articolo 100 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura


1. All’articolo 100 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 2 sono inserite le parole: "Sulle strade forestali di arroccamento a vasti complessi montani, individuate secondo i criteri stabiliti dal regolamento, è comunque consentita la circolazione con veicoli a motore per gli esperti accompagnatori nelle attività di accompagnamento previste dall’articolo 39, comma 13, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia), nonché per le persone portatrici di minorazioni individuate secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.";
b) alla fine del comma 3 sono inserite le parole: "Non può essere autorizzato ai sensi del primo periodo il transito delle motoslitte."


ARTICOLO 10
Modificazione dell’articolo 105 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura


1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 105 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è inserita la seguente:
"c bis) limitatamente alla disciplina della raccolta dei funghi, le persone individuate dai comuni, dalle comunità o dai soggetti terzi delegati dagli stessi enti territoriali all’esercizio della vigilanza, che siano guardie particolari giurate e abbiano frequentato un apposito corso abilitante organizzato dalla Provincia; tali soggetti sono muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di foreste contenente le generalità, il termine di validità della qualifica, l’oggetto e il territorio su cui la vigilanza si esplica."


ARTICOLO 11
Modificazioni dell’articolo 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura


1. All’articolo 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera b) del comma 1 le parole: "delle verifiche previste" sono sostituite dalle seguenti: "del nulla osta previsto";
b) la lettera i) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"i) il pagamento di una somma da 50 a 500 euro per chiunque circoli con un veicolo a motore di qualsiasi tipo sulle strade forestali, senza averne titolo;";
c) dopo la lettera i) del comma 1 è inserita la seguente:
"i bis) il pagamento di una somma da 100 a 1.000 euro per chiunque circoli con un veicolo a motore di qualsiasi tipo sulle piste di esbosco, sulle aree forestali, sulle aree pascolive, sugli improduttivi, sui sentieri, sulle mulattiere, sulle piste da sci e negli alvei, senza averne titolo;";
d) nel comma 2 le parole: "comma 1, lettere a), b), c), f) e i)" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 1, lettere a), b), c), f), i) e i bis)".


ARTICOLO 12
Modificazioni dell’articolo 112 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura


1. All’articolo 112 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. In deroga al comma 1, per le violazioni dell’articolo 44, comma 4, lettera k), si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) il pagamento di una somma da 50 a 500 euro per chiunque circoli con un veicolo a motore, senza averne titolo, sulle strade di qualsiasi categoria e tipo;
b) il pagamento di una somma da 100 a 1.000 euro per chiunque circoli con un veicolo a motore, senza averne titolo, nelle riserve integrali o al di fuori delle strade di qualsiasi categoria e tipo, ivi comprese le aree forestali.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per chiunque realizzi opere e interventi senza acquisire la preventiva valutazione d’incidenza ambientale o in violazione delle prescrizioni impartite ai fini della valutazione d’incidenza ambientale, secondo quanto previsto dall’articolo 39 o dal regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 2.500 euro.";
c) nel comma 4 le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 1 bis e 2".


ARTICOLO 13
Modificazioni dell’articolo 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura


1. All’articolo 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I regolamenti e le deliberazioni previsti da questa legge determinano, anche in modo differenziato, le date in cui iniziano ad applicarsi le singole disposizioni di questa legge, dei regolamenti e delle deliberazioni stesse.
Fino a tali date continuano ad applicarsi le disposizioni elencate nell’articolo 115, nonché le altre disposizioni previgenti, ferma restando l’immediata efficacia delle parti di questa legge che non richiedono attuazione regolamentare o deliberativa. Le deliberazioni di attuazione di questa legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. I regolamenti previsti da questa legge possono prevedere anche eventuali disposizioni transitorie.";
c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6 bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 6, fino all’entrata in vigore dei piani forestali e montani, i piani e gli interventi indicati all’articolo 6, commi 5 e 6, nonché la gestione forestale dei siti di particolare valenza ambientale di cui all’articolo 24, sono approvati e rispettivamente attuati sulla base delle sole linee guida previste dall’articolo 4.
6 ter. Le domande di sovvenzione dei piani di assestamento forestale, dei piani di gestione forestale aziendale e dei piani semplificati di coltivazione presentate prima dell’applicazione dell’articolo 97, comma 1, lettera f), ai sensi dell’articolo 114, comma 2, sono esaminate e definite sulla base della disciplina prevista dagli articoli 17 e 18 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48."


ARTICOLO 14
Inserimento dell’articolo 114 bis nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura


1. Dopo l’articolo 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è inserito il seguente:
"Art. 114 bis Disposizioni transitorie in materia di concessioni demaniali forestali
1. Nel caso in cui sia presentata domanda di rinnovo, le concessioni di beni immobili facenti parte del demanio forestale provinciale e gestiti dall’Agenzia provinciale delle foreste demaniali in scadenza entro il 31 dicembre 2010, sono rinnovate fino alla data del 31 dicembre 2011 alle medesime condizioni. E’ fatta salva la rideterminazione del canone ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2. L’interessato può recedere entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto rinnovo da parte della Provincia, fermo restando il versamento di quanto dovuto fino alla data del recesso. Questo comma si applica anche alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore di questo articolo, per le quali sia stata presentata domanda di rinnovo; in tal caso rimane esclusa la corresponsione di interessi ai sensi dell’articolo 1282 del codice civile fino a tale data.
2. Per le utilizzazioni di beni immobili facenti parte del demanio forestale provinciale e gestiti dall’Agenzia provinciale delle foreste demaniali, iniziate sulla base della domanda dell’interessato e per le quali non è ancora intervenuto il provvedimento di concessione alla data di entrata in vigore di questo articolo, il provvedimento di concessione è adottato dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei criteri generali previsti dall’articolo 4, comma 4, lettera f), del decreto del Presidente della Provincia 21 agosto 2008, n. 34-141/Leg riguardante "Regolamento concernente l’organizzazione, il funzionamento e i compiti dell’Agenzia provinciale delle foreste demaniali (articolo 68 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)", che sono approvati entro un anno dalla data di entrata in vigore di questo articolo. Dall’inizio dell’utilizzazione fino alla data di adozione del provvedimento di concessione, il canone è determinato con riferimento al canone dovuto in casi analoghi secondo la disciplina prevista dal comma 1, compresa quella relativa agli interessi. Rimane salva la facoltà dell’interessato di recedere, fermo restando il versamento di quanto dovuto fino alla data del recesso.
3. Su richiesta dei concessionari di beni destinati a pascolo e malghe ricompresi nel demanio forestale e gestiti dall’Agenzia provinciale delle foreste demaniali, le concessioni relative a tali beni in scadenza tra la data di entrata in vigore di questo articolo e il 31 dicembre 2013, sono prorogate fino a tale ultima data applicando i canoni determinati ai sensi dell’articolo 14 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari). Il predetto canone comprende anche l’utilizzo di strutture per l’attività agrituristica o finalizzate ad attività destinate all’ottenimento di redditi integrativi.
4. Nei casi previsti ai sensi dell’articolo 43, comma 4, della legge provinciale n. 23 del 1990 (legge sui contratti e sui beni provinciali), il canone è determinato secondo la disciplina prevista dal medesimo articolo. In tali casi la disciplina prevista da questo articolo è applicata anche alle utilizzazioni in essere a prescindere dalla presentazione di domanda dell’interessato."


Capo II
Modificazioni della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)


ARTICOLO 15
Modificazioni della legge provinciale n. 32 del 1990


1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale n. 32 del 1990 è inserita la seguente:
"m bis) alla raccolta di biomassa legnosa per scopi energetici."
2. All’articolo 7 della legge provinciale n. 32 del 1990 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "in possesso di requisiti di affidabilità tecnico-economica e di specifica esperienza e competenza in materia ambientale, che abbiano alle dipendenze o si impegnino ad assumere a tempo indeterminato soggetti appartenenti a particolari fasce deboli così come esplicitato nell’articolo 4, comma 4, nonché, anche con contratto a termine, disoccupati iscritti alle liste di collocamento e relativamente ad attività di studio, ricerca e catalogazione, giovani neo-diplomati e neo-laureati" sono sostituite dalle seguenti: "e cooperative sociali o loro consorzi, in possesso dei requisiti di affidabilità tecnico-economica e di specifica esperienza e competenza nei rispettivi ambiti di attività";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1 bis. Per l’attuazione degli interventi tramite i soggetti convenzionati sono utilizzati i principi del collocamento mirato e individualizzato, al fine di rispondere alle attitudini, potenzialità ed esperienze lavorative pregresse dei lavoratori, tenendo conto delle loro condizioni fisiche e psichiche e al contempo delle richieste d’intervento inoltrate dagli enti.
1 ter. I soggetti convenzionati, di norma, assumono a tempo indeterminato i lavoratori appartenenti a particolari fasce deboli, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 4, e inoltre, anche con contratto a termine, i disoccupati iscritti alle liste di collocamento e, relativamente ad attività di studio, ricerca e catalogazione, giovani neo-diplomati o neo-laureati. I lavoratori appartenenti a particolari fasce deboli possono essere assunti anche con contratto a tempo determinato, nel rispetto dell’articolo 4, comma 4, se il contratto è funzionale alla soluzione delle problematiche del lavoratore o all’attuazione di interventi temporalmente definiti. I criteri per l’applicazione di contratti a tempo determinato ai lavoratori appartenenti a particolari fasce deboli sono definiti dalla commissione provinciale per l’impiego.
1 quater. I lavoratori indicati nel comma 1 ter sono inquadrati nell’ambito di un comparto unico di lavori socialmente utili provinciali, per realizzare gli interventi previsti da questa legge. Per le mansioni ad essi attribuite resta ferma l’applicazione del principio dell’equivalenza delle mansioni previsto dall’articolo 2103 del codice civile."


Capo III
Disposizioni finali


ARTICOLO 16
Entrata in vigore


1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 30 marzo 2010
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai



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