Il Consiglio provinciale ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Modificazioni dell’articolo 8 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2
(Norme per l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia)1. All’articolo 8 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "e dagli assessori" sono sostituite dalle seguenti: "e da non più di otto assessori";
b) nel comma 2 le parole: "nel numero massimo corrispondente al 25 per cento del numero degli assessori, se necessario arrotondato all’unità superiore" sono sostituite dalle seguenti: "nel numero massimo di tre".
ARTICOLO 2
Modificazione dell’articolo 16 della legge provinciale n. 2 del 2003
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale n. 2 del 2003 è abrogata.
ARTICOLO 3
Modificazioni dell’articolo 17 della legge provinciale n. 2 del 2003
1. Nella lettera e) del comma 4 dell’articolo 17 della legge provinciale n. 2 del 2003 le parole: "di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a) e c),".
2. Il comma 10 dell’articolo 17 della legge provinciale n. 2 del 2003 è abrogato.
ARTICOLO 4
Modificazione dell’articolo 73 della legge provinciale n. 2 del 2003
1. Nel comma 1 dell’articolo 73 della legge provinciale n. 2 del 2003 le parole: ", salvo il
giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri" sono soppresse.
ARTICOLO 5
Modificazione dell’articolo 80 della legge provinciale n. 2 del 2003
1. Nel comma 1 dell’articolo 80 della legge provinciale n. 2 del 2003 le parole: "nell’ordine accertato dall’organo di verifica dei poteri" sono soppresse.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 9 luglio 2008
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI