Il Consiglio provinciale ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Modificazione dell’articolo 25 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2
(Norme per l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia)1. Dopo il comma 6 dell’articolo 25 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, è inserito il seguente:
"6 bis. Al fine di promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero dei candidati della lista, con eventuale arrotondamento all’unità superiore. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito."
ARTICOLO 2
Modificazione dell’articolo 30 della legge provinciale n. 2 del 2003
1. Dopo la lettera j) del comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale n. 2 del 2003 è inserita la seguente:
"j bis) ricusa le liste che non osservano la quota di rappresentanza di genere prevista
dall’articolo 25, comma 6 bis;".
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 9 luglio 2008
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI