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NORMATIVA
Normativa province autonome - Trento

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Legge provinciale 5 ottobre 2010, n. 20
Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell’azienda speciale provinciale per l’energia, disciplina dell’utilizzo dell’energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell’articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali
 

Il Consiglio provinciale ha approvato


Il Presidente della Provincia


promulga la seguente legge:


ARTICOLO 1
Sostituzione dell’articolo 26 ter della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell’azienda speciale provinciale per l’energia, disciplina dell’utilizzo dell’energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell’articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)


1. L’articolo 26 ter della legge provinciale n. 4 del 1998 è sostituito
dal seguente:
"Art. 26 ter Disposizione transitoria
1. Ai fini della concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico relativa alla centrale di San Floriano, interessante il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Provincia esprime l’intesa ai sensi dell’articolo 36, comma 1, delle norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, nel rispetto di quanto previsto da questo articolo.
2. Per l’espressione dell’intesa prevista dal comma 1, la Provincia stipula con la Provincia autonoma di Bolzano un apposito accordo recante i contenuti previsti dall’articolo 36, comma 1, delle norme di attuazione del piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche. In particolare, l’accordo prevede:
a) la precisa identificazione delle risorse idriche e patrimoniali che formano oggetto della concessione, nonché le modalità di coordinamento procedurale;
b) la ripartizione del canone demaniale e degli altri corrispettivi per l’uso delle acque a scopo idroelettrico, nonché la previsione di misure compensative a carattere finanziario o di altra natura, anche con finalità di riqualificazione ambientale e territoriale, al fine di ristorare i comuni territorialmente interessati, con particolare riguardo a quelli direttamente penalizzati dalla presenza dell’invaso;
c) le misure e le opere di protezione civile a carico del concessionario, nonché le modalità e gli obblighi di manutenzione e di conservazione in stato di efficienza delle predette opere;
d) la disciplina relativa al rilascio del deflusso minimo vitale, alla regolazione dei livelli d’invaso, alla tutela delle utenze sottese ed alla riserva di acque per usi futuri, nonché l’applicazione delle misure di protezione civile a carattere eccezionale per le emergenze idriche;
e) le modalità d’uso, di conservazione e di miglioramento dei beni patrimoniali, nonché i relativi oneri a carico del concessionario;
f) le modalità di ritiro dell’energia ai sensi dell’articolo 13 dello statuto speciale ed il riconoscimento della competenza della Provincia autonoma di Trento all’esercizio delle funzioni concessorie afferenti l’utilizzazione a fini energetici delle acque rilasciate come deflusso minimo vitale;
g) ogni altro aspetto concernente i flussi informativi ed eventuali disposizioni relative ai rapporti fiscali.
3. Fino alla conclusione dell’intesa di cui ai commi 1 e 2, e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo articolo, il concessionario continua ad esercitare la derivazione ivi prevista sulla base dei titoli e della disciplina in essere alla predetta data."


ARTICOLO 2
Inserimento dell’articolo 26 quater nella legge provinciale n. 4 del 1998


1. Dopo l’articolo 26 ter della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:
"Art. 26 quater Disposizione finale in materia di investimenti del concessionario
1. Allo scopo di migliorare l’utilizzo degli impianti, il concessionario può eseguire, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al primo comma dell’articolo 25 del regio decreto n. 1775 del 1933, anche previsti dagli atti di concessione, previa autorizzazione della Provincia, purché si realizzi l’aumento della producibilità complessiva dell’impianto ovvero della sua capacità modulante o del rendimento complessivo dello stesso. In sede di autorizzazione la Provincia valuta anche l’adeguatezza e la convenienza dei predetti investimenti in rapporto alle condizioni indicate nel periodo precedente.
2. Gli investimenti considerati dal comma 1 sono diversi da quelli previsti dall’articolo 26 del regio decreto n. 1775 del 1933 e non entrano nel computo di quelli previsti dalla lettera b) del comma 15 quater dell’articolo 1 bis 1.
3. Alla scadenza della concessione o nei casi di decadenza o rinuncia, viene riconosciuto al concessionario uscente, con riguardo agli investimenti di cui al comma 1, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, a condizione che il concessionario abbia affidato i lavori, le forniture e i servizi effettuati per realizzare gli investimenti sui beni nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa in materia di appalti pubblici.
4. Se, a seguito degli investimenti previsti dal comma 1, l’impianto di produzione assume le caratteristiche di impianto qualificato da fonte rinnovabile (IAFR), la deliberazione di cui al comma 5 può prevedere che il valore dell’indennizzo stabilito nel comma 3 venga determinato tenendo conto del maggior valore acquisito dall’impianto medesimo con tale qualificazione.
La deliberazione della Giunta provinciale di cui al medesimo comma 5 può prevedere, individuandone limiti e condizioni, che la disciplina di questo comma si applichi anche con riferimento ai beni previsti dal secondo comma dell’articolo 25 del regio decreto n. 1775 del 1933 realizzati dal concessionario.
5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i beni considerati da questo articolo e sono stabilite le modalità di calcolo del loro valore e per la determinazione del valore residuo alla scadenza della concessione nonché i parametri per la definizione dell’indennizzo previsto dal comma 4.
6. Questo articolo trova applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea."


ARTICOLO 3
Entrata in vigore


1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 5 ottobre 2010
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai



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