Il Consiglio provinciale ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modificazioni dell’articolo 9 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 (Disciplina della riproduzione animale e modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura)
1. Nel secondo comma dell’articolo 9 della legge provinciale n. 16 del 1984 la parola: "annuale" è sostituita con la parola: "quinquennale".
2. Il secondo periodo del secondo comma dell’articolo 9 della legge provinciale n. 16 del 1984 è soppresso.
ARTICOLO 2
Modificazione dell’articolo 10 della legge provinciale n. 16 del 1984
1. Dopo il primo comma dell’articolo 10 della legge provinciale n. 16 del 1984 è inserito il seguente:
"La fecondazione artificiale della specie equina con l’utilizzo di materiale seminale fresco, refrigerato e congelato, deve essere praticata dai veterinari, iscritti all’albo professionale e autorizzati ai sensi dell’articolo 8, presso le stazioni di monta naturale, le stazioni di inseminazione artificiale, i centri di produzione dello sperma e i singoli allevamenti. La domanda per ottenere l’autorizzazione è accompagnata, oltre a quanto previsto dall’articolo 8, anche da copia delle convenzioni per la fornitura del materiale seminale stipulate con le stazioni di monta naturale o i centri di produzione dello sperma. Nel caso di fecondazione presso i singoli allevamenti il veterinario operatore garantisce che l’origine del materiale seminale derivi da centri di produzione o da recapiti autorizzati riportando i dati sul certificato di intervento fecondativo (CIF). La commissione zootecnica provinciale di cui all’articolo 11 può deliberare direttive per disciplinare la materia."
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 3 marzo 2010
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai