Il Consiglio provinciale ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modificazione dell’articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia)
1. Il comma 7 dell’articolo 37 della legge sul personale della Provincia è sostituito dal seguente:
"7. La Provincia e gli enti strumentali garantiscono l’integrale copertura della quota d’obbligo di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), secondo le prescrizioni derivanti dalle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 11 della medesima legge, regolanti il programma d’assunzione per l’inserimento lavorativo delle persone disabili. La Provincia e gli enti strumentali, anche oltre la quota d’obbligo ed al fine di effettuare celermente la sostituzione di personale disabile cessato dal servizio, promuovono, d’intesa con l’Agenzia del lavoro, l’effettuazione di stage formativi e di progetti di inserimento lavorativo per le persone disabili. Per il personale insegnante di ogni ordine e grado si provvede secondo le medesime modalità di copertura della quota d’obbligo adottate dallo Stato."
ARTICOLO 2
Inserimento dell’articolo 37 bis nella legge sul personale della Provincia
1. Dopo l’articolo 37 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:
"Art. 37 bis Disposizioni per favorire l’inserimento lavorativo di persone disabili1. Per favorire l’inserimento lavorativo di persone disabili in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 68 del 1999, non oltre il limite del 10 per cento della quota d’obbligo e con correlativo incremento oltre la quota d’obbligo di altrettante unità, per realizzare opere e attività affidate dalla Provincia, la Provincia individua le persone disabili in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 68 del 1999 chiamate a prestare servizio presso cooperative di primo e secondo grado, con riconoscimento dei costi di carattere organizzativo ed educativo e di supporto anche connessi alla situazione soggettiva del personale interessato. La Provincia, d’intesa con l’Agenzia del lavoro, verifica al massimo ogni tre anni la possibilità si reinserire nel proprio organico la persona interessata. Per questi fini la Giunta provinciale approva uno schema tipo di convenzione da stipulare con le cooperative.
2. Il comma 1 può applicarsi anche nei confronti di personale provinciale con difficoltà lavorative accertate, su disposizione di un’apposita commissione paritetica fra la Provincia e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di appartenenza."
ARTICOLO 3
Disposizioni finanziarie
1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi esercizi finanziari del fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità previsionale di base 95.5.210). Per gli anni successivi il relativo onere sarà determinato dalla legge finanziaria provinciale.
2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 3 marzo 2010
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai