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NORMATIVA
Normativa province autonome - Trento

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Legge provinciale 3 agosto 2010, n. 19
Tutela dei minori dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche
 

Il Consiglio provinciale ha approvato


Il Presidente della Provincia


promulga la seguente legge:


ARTICOLO 1
Finalità e interventi


1. La Provincia autonoma di Trento sostiene azioni volte alla promozione e tutela della salute e della sicurezza in relazione al consumo di bevande alcoliche nella popolazione in generale e in particolare nelle fasce di età giovani in coerenza con gli obiettivi dell’Organizzazione mondiale della sanità, e in particolare:
a) adotta misure contro il consumo di bevande alcoliche da parte dei minorenni;
b) sostiene azioni di sensibilizzazione sugli effetti e sui costi sociali
derivanti dall’abuso di bevande alcoliche, in particolare da parte dei giovani;
c) sviluppa iniziative finalizzate a coinvolgere i giovani, le famiglie e
le associazioni di categoria nelle politiche di prevenzione delle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche;
d) sviluppa specifiche azioni intersettoriali con particolare riferimento ai ragazzi in età scolare;
e) promuove il diritto di tutte le persone a ricevere, fin dalla prima
infanzia, un’informazione e un’educazione corretta sugli effetti che il
consumo di bevande alcoliche ha sulla salute, la famiglia e la società ai sensi della carta europea sull’alcol del 1995 adottata dalla Conferenza europea sulla salute, la società e l’alcol;
f) tutela il diritto degli adolescenti a una vita familiare e sociale
protetta dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;
g) favorisce l’informazione e l’educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;
h) promuove la ricerca e garantisce adeguati livelli di formazione e
aggiornamento del personale che si occupa dei problemi connessi al consumo di bevande alcoliche;
i) favorisce le associazioni senza scopo di lucro che hanno come scopo la prevenzione o la riduzione dei problemi connessi al consumo di bevande alcoliche.


ARTICOLO 2
Limitazioni alla somministrazione e alla vendita di bevande alcoliche


1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 689 e 691 del codice penale, negli esercizi di somministrazione, anche a carattere temporaneo, negli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, negli esercizi agrituristici, negli esercizi commerciali, anche su area pubblica, nei rifugi alpini ed escursionistici, nelle manifestazioni fieristiche e in tutte le altre strutture o aziende, anche agricole, artigianali o industriali, nelle quali è autorizzata o ammessa, a qualsiasi titolo, la somministrazione o la vendita di bevande, sono vietate la somministrazione, la vendita e l’offerta, a titolo gratuito o di assaggio, di bevande alcoliche a soggetti minori di diciotto anni. Il divieto di somministrazione o vendita è reso pubblico con appositi cartelli esposti all’esterno o all’interno dei luoghi dai soggetti
responsabili. Chi somministra o vende può esigere la visione di un documento di identità atto a comprovare l’età; nell’ipotesi di mancata esibizione la somministrazione è rifiutata.
2. Sono vietate la pubblicità e la sponsorizzazione di bevande alcoliche durante manifestazioni svolte in luoghi dedicati esclusivamente ai minori di diciotto anni.
3. Il comune territorialmente competente, in occasione di manifestazioni sportive e di pubblico spettacolo di particolare rilevanza, può, anche a seguito di segnalazione delle forze dell’ordine, vietare o limitare la
somministrazione e la vendita di bevande alcoliche nelle zone interessate.


ARTICOLO 3
Incentivi per la somministrazione di bevande analcoliche


1. E’ istituito presso il servizio provinciale competente in materia di
polizia amministrativa un albo degli esercizi di somministrazione di sole bevande analcoliche; la tenuta e la regolamentazione dell’albo sono disciplinate con deliberazione della Giunta provinciale.
2. Per contrastare i problemi derivanti dal consumo di bevande alcoliche e per promuovere modelli di comportamento e stili di vita consapevoli delle problematiche connesse al consumo di bevande alcoliche e rispondenti alle esigenze di promozione e tutela della salute e della sicurezza, la Giunta provinciale, nell’ambito della disciplina prevista dalle leggi provinciali in materia di aiuti alle imprese, incentiva l’insediamento di esercizi che somministrano bevande esclusivamente analcoliche.
3. I titolari degli esercizi previsti dalla legge provinciale 14 luglio
2000, n. 9 (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera, nonché modifica all’articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale), che organizzano giornate nelle quali si impegnano a non somministrare bevande alcoliche possono con apposita istanza richiedere, fatta salva la tutela dell’ordine pubblico e della tranquillità pubblica, di posticipare l’orario di apertura fino alle ore quattro per la tipologia prevista dall’articolo 2,
comma 1, lettera a), fino alle ore tre per la tipologia prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera b), e fino alle ore cinque per la tipologia prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della medesima legge provinciale. In queste giornate è vietata la somministrazione di bevande alcoliche.
4. I titolari degli esercizi previsti dalla legge provinciale n. 9 del
2000, iscritti all’albo disciplinato dal comma 1, possono con apposita istanza richiedere, fatta salva la tutela dell’ordine pubblico e della tranquillità pubblica, un orario di apertura fino alle ore quattro per la tipologia prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera a), fino alle ore tre per la
tipologia prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera b), e fino alle ore
cinque per la tipologia prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della medesima legge provinciale. In questi esercizi non sono ammessi nuovi ingressi rispettivamente dalle ore tre, dalle ore due e dalle ore quattro.
5. La Provincia, in collaborazione con l’Azienda provinciale per i
servizi sanitari, promuove e incentiva azioni di sensibilizzazione, sia
attraverso gli organi di informazione, sia attraverso campagne da attivare presso gli istituti scolastici e i pubblici esercizi, per la diffusione e la conoscenza delle disposizioni di questa legge e per la promozione delle finalità e degli interventi previsti dall’articolo 1.


ARTICOLO 4
Disposizioni sanzionatorie


1. I soggetti responsabili indicati nell’articolo 2, comma 1, che vendono o somministrano, anche a titolo gratuito, bevande alcoliche ai minori di diciotto anni sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se si tratta di minori di quattordici anni la sanzione è raddoppiata. Se le bevande alcoliche sono vendute a prezzo ridotto rispetto al prezzo di listino normalmente praticato la sanzione è aumentata del 50 per cento.
2. I maggiorenni che mettono a disposizione dei minori di diciotto anni bevande alcoliche negli esercizi e nelle strutture indicate nell’articolo 2, comma 1, o su aree pubbliche o aperte al pubblico, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.
3. I minori di diciotto anni che consumano bevande alcoliche negli
esercizi e nelle strutture indicati nell’articolo 2, comma 1, o nelle loro adiacenze o su aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro.
4. La violazione delle altre disposizioni di questa legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro.
5. Per l’applicazione delle sanzioni previste da questa legge si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L’emissione dell’ordinanza-ingiunzione e dell’ordinanza di archiviazione previste
dall’articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di polizia amministrativa. L’eventuale applicazione di sanzioni penali non esclude l’applicazione per gli stessi fatti delle sanzioni amministrative previste da questa legge. Le somme riscosse ai sensi di quest’articolo sono introitate nel bilancio della
Provincia e destinate alle azioni previste dall’articolo 3, comma 5.
6. La vigilanza sull’osservanza di questa legge è esercitata dai dipendenti del servizio provinciale competente in materia di polizia amministrativa a ciò espressamente autorizzati, dai dipendenti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari appositamente incaricati e dai corpi di polizia urbana dei comuni.


ARTICOLO 5
Criteri di partecipazione alla spesa sanitaria


1. Con deliberazione la Giunta provinciale definisce i casi e i criteri di partecipazione alla spesa sanitaria per interventi effettuati a favore di persone in evidente stato di ebbrezza, ovvero con un tasso di alcolemia superiore a 1,5 milligrammi per litro.


ARTICOLO 6
Modificazioni dell’articolo 18 della legge provinciale n. 9 del 20001.


I commi 5 bis e 5 ter dell’articolo 18 della legge provinciale n. 9 del 2000 sono abrogati.


ARTICOLO 7
Modificazione dell’articolo 69 della legge provinciale sul commercio 2010


1. Il comma 1 dell’articolo 69 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), è abrogato.


ARTICOLO 8
Disposizione finanziaria
1. Per i fini dell’articolo 3, comma 5, è prevista la spesa di 300.000
euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2012. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo comma si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti già previsti in bilancio per i fini dell’articolo 18, comma 5 ter, della legge provinciale n. 9 del 2000, ora abrogato dall’articolo 6 di questa legge, sull’unità previsionale di base 44.5.110 (Spese per il servizio sanitario provinciale). Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.
2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 3 agosto 2010
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai



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