Il Consiglio provinciale
ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Proroga di graduatorie del personale insegnante della scuola dell’infanzia e della formazione professionale
1. I termini di validità delle graduatorie in scadenza nell’anno 2010 sono prorogati:
a) di un anno, con riferimento al reclutamento di personale docente delle istituzioni formative provinciali con rapporto di lavoro a tempo determinato;
b) di due anni, con riferimento al reclutamento di personale insegnante delle scuole dell’infanzia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
ARTICOLO 2
Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente delle istituzioni formative provinciali
1. In attesa della definizione di un nuovo sistema di reclutamento del personale docente delle istituzioni formative provinciali, il 50 per cento dei posti di insegnamento delle medesime istituzioni, relativi a discipline di tipo culturale e non, è coperto con il corso-concorso previsto da questo articolo; resta sospesa l’applicazione dell’articolo 95, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola).
2. La Giunta provinciale indice un corso-concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente delle istituzioni formative provinciali. Il corso-concorso è riservato al personale docente che abbia prestato servizio presso le istituzioni formative provinciali previste dal capo II del titolo II della legge provinciale sulla scuola per almeno centottanta giorni nell’anno formativo 2009-2010 e complessivamente per almeno cinquecentoquaranta giorni nel periodo compreso tra l’anno formativo 2006-2007 e la data di scadenza stabilita dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione. Il servizio considerato utile deve essere stato prestato per gli insegnamenti corrispondenti a quelli messi a concorso con il possesso dello specifico titolo di studio o della qualifica ed esperienza professionale richiesti dalla Provincia. La Giunta provinciale stabilisce l’articolazione e le modalità di svolgimento del corso-concorso.
3. Il personale docente che ha superato l’esame finale del corso-concorso è inserito in graduatorie di durata triennale. Il superamento dell’esame finale del corso-concorso può essere considerato, anche dopo la scadenza delle graduatorie, ai fini del reclutamento del personale docente delle istituzioni formative provinciali, secondo le modalità definite nel nuovo sistema di reclutamento.
4. Dalla data di entrata in vigore di questa legge è abrogato il comma 7 dell’articolo 67 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19.
5. Per i fini indicati da questo articolo è prevista la spesa di 8.000 euro per l’anno 2010 e di 12.000 euro per l’anno 2011. Alla copertura degli oneri derivanti da questo comma si provvede con gli stanziamenti già autorizzati in bilancio nell’unità previsionale di base 25.10.110 (Interventi per il funzionamento delle scuole).
ARTICOLO 3
Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 30 luglio 2010
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai