Il Consiglio provinciale ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Modificazione dell’articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)
1. Il comma 3 dell’articolo 55 della legge provinciale n. 5 del 2006 è sostituito dal seguente:
"3. I piani di studio provinciali stabiliscono:
a) per il primo e per il secondo ciclo la quantificazione oraria annuale di insegnamento delle discipline obbligatorie e di quelle opzionali, obbligatorie e facoltative, comprensive
dell’insegnamento di due lingue straniere con pari opportunità di apprendimento, di cui una è il tedesco per il primo ciclo, nonché dell’insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie e alle conseguenti intese;
b) i limiti massimi per la flessibilità oraria riservata alle istituzioni scolastiche e formative
per le discipline opzionali obbligatorie, per la compensazione tra discipline o aree disciplinari nonché per la personalizzazione dei percorsi di studio."
ARTICOLO 2
Modificazioni dell’articolo 56 della legge provinciale n. 5 del 2006
1. All’articolo 56 della legge provinciale n. 5 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: ", nel rispetto dei limiti consentiti dal comma 4" sono soppresse;b) in fine al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Tra le esigenze delle famiglie di cui tener conto nell’individuazione dell’orario delle lezioni e di apertura della scuola del primo ciclo è considerata anche la richiesta di una frequenza scolastica solo antimeridiana.";
c) i commi 3 e 4 sono abrogati.
ARTICOLO 3
Modificazione dell’articolo 61 della legge provinciale n. 5 del 2006
1. Nel secondo periodo del comma 4 dell’articolo 61 della legge provinciale n. 5 del 2006 le parole: "anche i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il mese di dicembre dell’anno scolastico di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "anche i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il mese di aprile dell’anno scolastico di riferimento".
2. Per l’anno scolastico 2008-2009 quanto previsto dal comma 1 si applica a condizione che le nuove iscrizioni non comportino un aumento del numero delle classi attivate alla data di entrata in vigore di questa legge.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. é fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 30 luglio 2008
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI