Il Consiglio provinciale ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge
Capo I
Interventi per la valorizzazione dell'autonomia
ARTICOLO 1
Istituzione della giornata dell’autonomia
1. La Provincia autonoma di Trento istituisce la giornata dell’autonomia per celebrare la ricorrenza del riconoscimento alla comunità trentina dell’autonomia speciale e promuovere, nel rispetto del pluralismo culturale, lo studio e l’approfondimento storico-giuridico dell’autonomia trentina e delle istituzioni locali, nonché la conoscenza delle prerogative statutarie.
Nella giornata dell’autonomia sono valorizzate le peculiarità culturali della comunità trentina, in particolare quelle delle minoranze linguistiche.
2. La giornata dell’autonomia è celebrata il 5 settembre, ricorrenza della sottoscrizione dell’accordo De Gasperi - Gruber.
3. Il Presidente della Provincia definisce d’intesa con il Presidente del Consiglio provinciale e il presidente del Consiglio delle autonomie locali il programma della giornata dell’autonomia e le relative modalità organizzative.
La conferenza delle minoranze di cui all’articolo 9 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali), può proporre specifiche iniziative da realizzare nell’ambito del programma della giornata dell’autonomia.
4. In occasione della giornata dell’autonomia, il Presidente della Provincia attribuisce riconoscimenti o onorificenze, anche alla memoria, a persone, associazioni ed istituzioni che si sono particolarmente distinte nella promozione e valorizzazione dell’autonomia provinciale o, comunque, in iniziative rilevanti sul piano sociale, politico, istituzionale, culturale ed economico.
ARTICOLO 2
Iniziative per la valorizzazione dell’autonomia
1. La Provincia promuove iniziative di studio e di approfondimento storico, culturale e giuridico sulla storia dell’autonomia trentina, nonché di commemorazione e di promozione, in particolare tra le giovani generazioni, dei costumi e delle tradizioni della comunità trentina, delle peculiarità culturali delle minoranze linguistiche, dei significati di pacifica convivenza da cui deriva la speciale autonomia e dei valori su cui si fonda la cultura dell’autogoverno locale, anche al fine di proporre e valorizzare iniziative e modalità per un loro costante rinnovamento.
2. La Provincia cura l’attività di informazione e di comunicazione istituzionale in relazione alla valorizzazione dell’autonomia, in particolare nell’ambito degli interventi previsti dalle leggi provinciali 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), e 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali).
Capo II
Disciplina dei segni distintivi della Provincia
ARTICOLO 3
Stemma e gonfalone della Provincia
1. Lo stemma e il gonfalone della Provincia sono quelli approvati dal decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1988 (Concessione di uno stemma e di un gonfalone alla Provincia autonoma di Trento).
2. Lo stemma e le sue elaborazioni grafiche sono, di norma, accompagnati dalla dicitura "Provincia autonoma di Trento" o "Consiglio della Provincia autonoma di Trento", secondo criteri grafici definiti d’intesa dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio provinciale.
3. La presenza del gonfalone alle pubbliche ricorrenze, alle cerimonie e alle manifestazioni ufficiali è autorizzata dal Presidente della Provincia.
4. L’uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati dal regolamento di esecuzione di questa legge.
ARTICOLO 4
Inno provinciale
1. L’inno ufficiale della Provincia è adottato con il regolamento di esecuzione di questa legge, che ne definisce anche il testo e la melodia.
ARTICOLO 5
Bandiera della Provincia
1. La bandiera della Provincia è formata da un drappo di forma rettangolare ed è composta da tre strisce orizzontali della stessa dimensione, le due più esterne porpora e la centrale bianca, con al centro lo stemma.
2. La bandiera è alta due terzi della sua lunghezza; i colori sono quelli del gonfalone e dello stemma approvati con il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1988.
3. La Provincia fornisce gratuitamente la bandiera agli enti tenuti ad esporla secondo quanto previsto dall’articolo 6.
ARTICOLO 6
Esposizione della bandiera
1. La bandiera della Provincia è esposta all’esterno delle sedi della Provincia, del Consiglio provinciale, dei comuni e delle comunità nonché negli altri luoghi previsti nel regolamento di esecuzione di questa legge, fatto salvo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea), e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121 (Regolamento recante disciplina dell’uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici).
2. Il regolamento di esecuzione individua le modalità per l’esposizione della bandiera, anche in segno di lutto, i giorni e le occasioni, oltre alla giornata ell’autonomia, nei quali la bandiera è esposta; il regolamento individua inoltre gli enti od organismi pubblici tenuti ad esporre la bandiera della Provincia.
3. L’esposizione della bandiera provinciale da parte di privati è libera, purché avvenga in forme decorose.
Capo III
Disposizioni finali
ARTICOLO 7
Regolamento di esecuzione
1. La Giunta provinciale approva il regolamento di esecuzione di questa legge, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.
ARTICOLO 8
Abrogazione dell’articolo 10 (Istituzione della giornata dell’autonomia e della cultura trentina) della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 1. L’articolo 10 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, è abrogato.
ARTICOLO 9
Disposizione finanziaria
1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio per i fini di cui alla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, (unità previsionale di base 25.10.210 - capitolo 252700) ed alla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, (unità previsionale di base 35.5.110 - capitolo 351000).
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 30 luglio 2008
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI