Il Consiglio provinciale ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale
1. È approvato il nuovo piano urbanistico provinciale, costituito dai seguenti elementi, che ne formano parte integrante e sostanziale:
a) la relazione illustrativa, di cui all’allegato A;
b) le norme di attuazione, di cui all’allegato B;
c) la cartografia, di cui all’allegato C;
d) gli elenchi di invarianti, di cui all’allegato D;
e) gli indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione
strategica dei piani, di cui all’allegato E;
f) i materiali di supporto per la pianificazione territoriale, di cui all’allegato F.
2. Ai sensi dell’articolo 34 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento
urbanistico e tutela del territorio), gli elementi costitutivi del piano sono depositati presso gli uffici del Consiglio provinciale; una copia è depositata presso gli uffici della Giunta provinciale in libera visione.
ARTICOLO 2
Salvaguardia del piano urbanistico provinciale e adeguamento degli strumenti di pianificazione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge si applicano le misure di
salvaguardia del piano urbanistico provinciale previste dalle norme di attuazione di cui
all’allegato B e dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).
2. Per l’adeguamento al nuovo piano urbanistico provinciale dei piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali si applicano le disposizioni in materia delle norme di attuazione di cui all’allegato B e della legge provinciale n. 1 del 2008.
ARTICOLO 3
Norma transitoria
1. I soggetti iscritti, alla data di prima adozione del progetto di nuovo piano urbanistico
provinciale, nell’elenco degli idonei all’esercizio dell’attività agrituristica ai sensi delle norme provinciali in materia, sono sottoposti esclusivamente alle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 5, lettera b), delle norme di attuazione di cui all’allegato B, purché i relativi progetti di intervento siano adeguati, ove occorra, alle precitate disposizioni nonché alle eventuali ulteriori condizioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 27 maggio 2007
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI