Il Consiglio provinciale ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modificazione dell’articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 74 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:
"3 bis. La Provincia promuove gli interventi necessari per sostenere gli studenti in condizioni di impossibilità di frequentare la scuola, dovute a gravi malattie o infortuni, per consentire loro l’effettivo esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità con cui le istituzioni scolastiche e formative, su richiesta della famiglia, definiscono un progetto personalizzato d’assistenza e tutoraggio a favore di questi studenti."
2. Alla copertura finanziaria degli oneri per gli interventi previsti dal comma 1 si provvede mediante imputazione al capitolo 252700, unità previsionale di base 25.10.210.
ARTICOLO 2
Modificazione dell’articolo 118 della legge provinciale sulla scuola
1. Nell’articolo 118, comma 3, della legge provinciale sulla scuola dopo le parole: "degli articoli 67, comma 4," sono inserite le seguenti: "74, comma 3 bis,".
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 26 ottobre 2009
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI