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NORMATIVA
Normativa province autonome - Trento

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Legge provinciale 25 luglio 2008, n. 12
Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo ecologico di biomassa legnosa per scopi energetici
 

Il Consiglio provinciale ha approvato


Il Presidente della Provincia


promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Finalità


1. In conformità agli indirizzi della politica energetica nazionale e dell’Unione europea relativi all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e alle linee guida del piano energetico ambientale provinciale, la Provincia autonoma di Trento, quale contributo alla riduzione del consumo di combustibili fossili e alla riduzione dell’immissione in atmosfera di gas clima­alteranti, promuove lo sviluppo della filiera legno - energia locale mediante il sostegno alla produzione, alla raccolta, alla trasformazione e al corretto utilizzo della biomassa legnosa per scopi energetici nel rispetto degli obiettivi di qualità dell’aria e della valorizzazione del patrimonio agricolo e boschivo, creando nuove opportunità di lavoro e benefici socio-economici e ambientali.
2. Le finalità del comma 1 sono perseguite mediante i seguenti interventi:
a) recupero degli scarti della lavorazione del legno e dei residui delle attività agro­forestali;
b) incremento della disponibilità di materiale legnoso da utilizzare per scopi energetici;
c) promozione dell’imprenditoria agro-forestale locale e creazione di nuove opportunità di reddito, connesse alla produzione di biomassa legnosa, anche per contrastare l’abbandono del territorio montano;
d) nascita e diffusione di una rete di approvvigionamento della biomassa legnosa prodotta, anche attraverso la promozione di appositi contratti di filiera di cui all’articolo 63, comma 1, lettera b), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette);
e) diffusione di impianti termici efficienti alimentati a biomassa legnosa;
f) produzione locale di prodotti derivati dalla biomassa legnosa, quali pellet, brichetti e simili;
g) recupero e valorizzazione di aree rurali marginali e prative;
h) promozione di interventi colturali nei soprassuoli forestali e di miglioramenti ambientali a favore di habitat e di specie di interesse naturalistico e faunistico;
i) incentivazione all’acquisto di macchinari e attrezzature utili nel processo della filiera
legno-energia;
j) uso prioritario di materiale proveniente dal territorio provinciale;
k) raccolta di cascami legnosi e degli scarti delle lavorazioni forestali
e agricole;
l) studi e ricerche relative alla domanda e all’offerta di biomassa legnosa a fini energetici a livello provinciale.


ARTICOLO 2
Definizioni


1. Ai fini di questa legge, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per biomassa legnosa si intende:
a) il materiale legnoso prodotto da coltivazioni dedicate;
b) il materiale legnoso derivante da interventi selvicolturali, cure colturali, ripristini di zone marginali, abbandonate e incolte, come prati e pascoli, raccolta di cascami boschivi ed interventi fitosanitari;
c) il materiale legnoso prodotto da trattamenti esclusivamente meccanici di coltivazioni agricole non dedicate;
d) il materiale prodotto da lavorazioni esclusivamente meccaniche di legno vergine, non contaminato da inquinanti;
e) il materiale legnoso derivante da interventi di manutenzione delle infrastrutture viarie e del reticolo idrografico;
f) il materiale legnoso derivante da interventi di potatura di alberature e siepi ornamentali urbane, siepi e filari agricoli, coltivazioni attinenti alla frutticoltura.
2. La biomassa legnosa conferita, raccolta e trasportata a fini energetici da un soggetto
autorizzato e destinata all’impiego in un ciclo economico-produttivo rientra nel regime delle materie prime soggette a trasformazione.
3. Non sono considerati biomassa legnosa gli scarti legnosi chimicamente trattati, derivanti da processi di lavorazione quali verniciatura, impregnazione, laccatura, incollatura e simili.
4. La biomassa legnosa si intende ordinariamente costituita da:
a) legna da ardere;
b) legno triturato o frantumato;
c) legno cippato;
d) segatura e farina di legno;
e) assortimenti densificati, quali pellet, brichetti e simili;
f) ramaglia variamente allestita ed altri assortimenti.
5. Ai fini di questa legge per:
a) impianti termici efficienti alimentati a biomassa legnosa si intendono gli impianti termici
caratterizzati da elevati rendimenti energetici dotati di efficienti dispositivi di post-trattamento dei fumi per la riduzione delle emissioni inquinanti, rispondenti a criteri tecnici definiti dalla Giunta provinciale;
b) impianti di pellettatura si intendono gli impianti per la trasformazione del materiale legnoso in pellet, brichetti e simili.


ARTICOLO 3
Iniziative di formazione e informazione nel settore dell’utilizzo della biomassa legnosa a fini energetici


1. Per realizzare le finalità dell’articolo 1 la Provincia promuove iniziative di ricerca,
sperimentazione, formazione, informazione e sensibilizzazione alla diffusione di sistemi di
riscaldamento che utilizzino biomassa legnosa nonché di conoscenza delle tecnologie innovative per la realizzazione di sistemi di riscaldamento ecocompatibili e a elevata efficienza, che riducano l’impatto ambientale.


ARTICOLO 4
Interventi di sostegno


1. La Provincia, nell’ambito degli strumenti di attuazione e programmazione previsti
dall’ordinamento provinciale, individua i criteri e le modalità di finanziamento a sostegno delle seguenti iniziative:
a) realizzazione di impianti di pellettatura, di brichettatura e simili;
b) acquisto di macchine e attrezzature per la raccolta e la trasformazione della biomassa legnosa ottenuta dagli interventi previsti dalla lettera e);
c) realizzazione di aree attrezzate per lo stoccaggio e il recupero di biomasse legnose anche derivanti dal trattamento dei materiali di risulta di operazioni di rinnovo degli impianti agrari o di lavorazioni agroindustriali;
d) sperimentazione finalizzata all’innovazione nell’ambito della filiera della biomassa legnosa;
e) cure colturali dei popolamenti forestali e interventi di miglioramento ambientale dai quali si ottiene la produzione di biomassa legnosa per uso energetico;
f) acquisto e installazione di impianti termici efficienti alimentati a biomassa legnosa;
g) installazione di dispositivi post-trattamento dei fumi di uscita dagli impianti a biomassa
legnosa per minimizzare le emissioni di polveri sottili, secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale tenuto conto della normativa in vigore;
h) recupero e utilizzo di cascami derivanti da utilizzazioni boschive ai fini della produzione di biomassa legnosa.
2. Per orientare i destinatari rispetto alle opportunità previste da questa legge, la Giunta
provinciale, con propria deliberazione, effettua la ricognizione degli strumenti di attuazione e programmazione e delle leggi provinciali di settore che consentono il finanziamento delle iniziative elencate nel comma 1 nonché delle strutture provinciali competenti.


ARTICOLO 5
Sottocomitato per la valorizzazione dell’utilizzo ecologico della biomassa legnosa


1. Nell’ambito della cabina di regia della filiera foresta - legno, prevista dall’articolo 65 della legge provinciale n. 11 del 2007, è costituito il sottocomitato per la valorizzazione dell’utilizzo ecologico della biomassa legnosa, quale organo di coordinamento, monitoraggio e promozione per l’attuazione di questa legge.
2. Il sottocomitato è composto dal dirigente del dipartimento competente in materia di foreste, che lo presiede, dal dirigente del dipartimento competente in materia di ambiente, dal dirigente del dipartimento competente in materia di agricoltura, dal dirigente del dipartimento competente in materia di lavoro, dal direttore dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, dal direttore dell’Agenzia provinciale per l’energia e dagli altri componenti individuati con regolamento.
3. Il sottocomitato in particolare:
a) coordina l’attività di informazione, anche attraverso la realizzazione di studi, iniziative e ricerche;b) svolge il monitoraggio relativo all’attuazione di questa legge;
c) elabora, con cadenza biennale, una relazione illustrativa dei benefici in campo energetico e ambientale ottenuti in seguito all’entrata in vigore di questa legge, proponendo alla Giunta provinciale eventuali misure correttive.
4. Ai componenti del sottocomitato spettano i compensi stabiliti per i componenti della cabina di regia di cui al comma 1.


ARTICOLO 6
Disposizioni finanziarie


1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 3 e 4, comma 1, lettera f), provvede l’Agenzia provinciale per l’energia con il proprio bilancio.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 1, lettera a), si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio per i fini di cui alla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell’economia (unità previsionale di base 61.12.210 e unità previsionale di base 61.12.220).
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e), g) e h), si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio per i fini di cui alla legge provinciale n. 11 del 2007 (unità previsionale di base 80.30.210) ed alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente), (unità previsionale di base 80.20.210).
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5 si provvede con gli
stanziamenti già previsti in bilancio per la corresponsione di compensi ai componenti di comitati e commissioni provinciali (unità previsionale di base 15.5.120).


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 25 luglio 2008
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI



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