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NORMATIVA
Normativa province autonome - Trento

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Legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11
Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani
 

Il Consiglio provinciale ha approvato


Il Presidente della Provincia


promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Finalità


1. La Provincia riconosce il ruolo delle persone anziane nella comunità e ne promuove la partecipazione alla vita sociale, civile e culturale favorendo la loro capacità progettuale e valorizzando le esperienze formative, cognitive, professionali ed umane, nonché di crescita personale, accumulate nel corso della vita.
2. In particolare gli enti locali e la Provincia promuovono e sostengono il servizio di volontariato civile delle persone anziane integrandone gli interventi con la rete dei servizi sociali locali.
3. Gli enti locali e la Provincia, inoltre, valorizzano la funzione sociale svolta dalle
organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale che operano a favore delle persone anziane, dai circoli pensionati e anziani e dai loro coordinamenti.


ARTICOLO 2
Carta dei diritti dell’anziano


1. La carta dei diritti dell’anziano è adottata dalla Giunta provinciale previo parere della
competente commissione permanente del Consiglio provinciale.
2. La carta dei diritti dell’anziano riconosce la dignità della persona indipendentemente dall’età, dalle capacità o dall’attività produttiva e individua i seguenti principi fondamentali:
a) favorire un invecchiamento attivo;
b) garantire il diritto alla salute dell’anziano;
c) assicurare all’anziano un tenore di vita dignitoso;
d) favorire la partecipazione attiva dell’anziano alla vita politica, sociale, culturale ed
amministrativa della propria comunità;
e) riconoscere e favorire la sensibilità spirituale e religiosa degli anziani;
f) promuovere forme di coinvolgimento della popolazione anziana nella definizione dei servizi assistenziali e sociali prevalentemente diretti ad essa;
g) assicurare politiche abitative che garantiscano all’anziano un’abitazione adeguata alle proprie esigenze, riconoscendo l’importanza del legame con la comunità di appartenenza e della permanenza in famiglia;
h) promuovere il benessere psico-fisico dell’anziano.


ARTICOLO 3
Destinatari degli interventi


1. Ai fini di questa legge per persone anziane si intendono le persone che hanno compiuto i sessantacinque anni di età.


ARTICOLO 4
Servizio di volontariato civile delle persone anziane


1. Per le finalità dell’articolo 1, i comuni, anche in forma associata, e le comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), possono istituire ed organizzare il servizio di volontariato civile delle persone anziane, rivolto a tutti gli anziani che in modo spontaneo, personale e gratuito intendono svolgere un’attività di volontariato, sulla base delle competenze e delle abilità possedute.
2. Le attività del servizio di volontariato civile delle persone anziane possono riguardare i seguenti interventi:
a) attività ausiliarie di vigilanza nei pressi o all’interno di edifici scolastici e altri luoghi
pubblici di svago o aggregazione, nei pressi di monumenti o siti di interesse culturale e nei tragitti scuola - abitazione, in collaborazione con le amministrazioni interessate;
b) interventi di carattere ecologico sul territorio;
c) attività ausiliarie di assistenza sugli scuolabus;
d) attività di solidarietà sociale quali l’aiuto a persone impedite a svolgere incombenze quotidiane o ad accedere a servizi o a strutture pubbliche e la compagnia a persone in condizione di solitudine;
e) attività di raccolta, conservazione, valorizzazione e divulgazione delle esperienze acquisite dagli anziani, in particolare nel campo professionale, artistico, storico, culturale e sportivo, nonché attività formative tra pari;
f) attività di promozione, diffusione e valorizzazione delle peculiarità delle attività di
volontariato realizzate da persone anziane, con particolare riferimento a quelle relative alla protezione civile.


ARTICOLO 5
Organizzazione del servizio di volontariato civile delle persone anziane


1. Gli enti locali organizzano il servizio di volontariato civile delle persone anziane approvando progetti elaborati direttamente o presentati da altri soggetti, pubblici o privati, non aventi scopo di lucro.
2. Le attività del servizio di volontariato civile delle persone anziane sono programmate ed integrate con la rete dei servizi locali, coinvolgendo le parti sociali ed i soggetti che prestano questi servizi, anche per valutare la priorità degli interventi.
3. Gli enti locali, nell’organizzare il servizio di volontariato civile delle persone anziane,
assicurano attrezzature adeguate per lo svolgimento dei compiti previsti e sostengono gli oneri assicurativi contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi a favore delle persone che prestano il servizio di volontariato civile.
4. Le persone anziane che partecipano alle attività del servizio di volontariato civile possono usufruire di opportunità culturali, formative, sportive e ricreative fornite, anche gratuitamente o a costi ridotti, dagli enti locali o dai soggetti interessati al servizio di volontariato civile o da privati convenzionati. Alle persone anziane che partecipano alle attività del servizio di volontariato civile, inoltre, può essere corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento di queste attività.


ARTICOLO 6
Iniziative a favore di circoli pensionati e anziani e di associazioni


1. Fermo restando il valore della gratuità come elemento fondante del volontariato, gli enti locali e la Provincia possono concedere contributi ai circoli pensionati e anziani e ai relativi coordinamenti, alle associazioni culturali, sportive e di promozione sociale che operano a favore degli anziani, nonché ad altre associazioni, che promuovono, organizzano o gestiscono a favore di anziani, attività ricreative, culturali, formative, artistiche e sportive per migliorarne la qualità della vita e la crescita personale e collettiva, con riferimento al rispettivo ambito territoriale di attività.


ARTICOLO 7
Consulta provinciale della terza età


1. La Provincia istituisce la consulta provinciale della terza età, quale organo di sintesi e
confronto degli organismi associativi che rappresentano la popolazione anziana.
2. La consulta è composta da quindici rappresentanti di associazioni, circoli o altri organismi operanti sul territorio provinciale da almeno un anno e aventi tra i loro scopi statutari iniziative per la tutela della condizione degli anziani e la promozione di una effettiva partecipazione degli anziani alla società attiva. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, definisce le modalità per l’individuazione delle associazioni, circoli e organismi e per la designazione dei loro rappresentanti, nonché le modalità di funzionamento della consulta e le modalità di svolgimento delle sue attività.
3. La consulta svolge le seguenti funzioni:
a) elabora documenti e proposte in merito a problematiche relative alla terza età e le trasmette alla Giunta provinciale; su richiesta della Giunta provinciale può inoltre esprimere pareri su provvedimenti riguardanti le politiche a favore degli anziani;
b) partecipa all’elaborazione delle politiche a favore degli anziani secondo le forme di
coinvolgimento previste dalla normativa vigente;
c) partecipa ai forum associativi nazionali;
d) rende pubbliche e diffonde, secondo le forme più opportune, le attività più significative e le proprie opinioni su temi di particolare rilievo riguardanti gli anziani.


ARTICOLO 8
Gestione di terreni pubblici


1. I comuni possono affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività di giardinaggio, orticoltura e in generale di cura dell’ambiente naturale, al fine di consentirne la migliore tutela e la fruibilità per i cittadini.
2. I comuni stabiliscono i criteri generali, le modalità e i requisiti dell’affidamento. Prevedono, tra l’altro, l’affidamento sulla base della dichiarazione di disponibilità a svolgere l’attività volontaria, definiscono i doveri di comportamento dei volontari, individuano la struttura comunale di riferimento per il coordinamento dell’attività.
3. I comuni possono revocare l’affidamento in ogni tempo per sopravvenute esigenze pubbliche.


ARTICOLO 9
Disposizione finanziaria


1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede, relativamente agli interventi a carico dei comuni, con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio per la finanza locale e, relativamente alle spese a carico diretto della Provincia, con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio per i fini di cui alla legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale) (unità previsionale di base 40.5.130 - capitolo 402150).


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 25 luglio 2008
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI



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