Il Consiglio provinciale ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modificazione dell’articolo 39 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali)
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 39 della legge sui contratti e sui beni provinciali è aggiunto il seguente periodo: "È consentito in ogni caso il ricorso alla trattativa diretta per le aziende agricole, o loro forme associative, iscritte nella sezione I e II dell’archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) per le cessioni in godimento di superfici a pascolo e delle relative eventuali infrastrutture, se l’importo contrattuale non eccede quello previsto dall’articolo 21, comma 4."
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 22 settembre 2009
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI