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NORMATIVA
Normativa province autonome - Trento

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Legge provinciale 22 ottobre 2010, n. 21
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza connessa con le eccezionali e violente precipitazioni piovose del mese di agosto 2010
 

Il Consiglio provinciale ha approvato


Il Presidente della Provincia


promulga la seguente legge:


ARTICOLO 1
Ambito di applicazione


1. Questa legge si applica esclusivamente all’emergenza connessa con le eccezionali e violente precipitazioni piovose abbattutesi nel mese di agosto 2010 sui territori dei comuni individuati con il decreto del Presidente della Provincia che dichiara lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 14 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (legge provinciale sulla protezione civile).
2. Per quanto non diversamente disciplinato da questa legge, si applicano le sezioni II e III del capo IV nonché l’articolo 37 bis della legge provinciale sulla protezione civile.


ARTICOLO 2
Rideterminazione delle misure massime delle agevolazioni a favore delle attività agricole previste dall’articolo 26 della legge provinciale sulla protezione civile


1. Le misure massime dei contributi previste dall’articolo 26, comma 2, della legge provinciale sulla protezione civile sono elevate al 100 per cento.


ARTICOLO 3
Rideterminazione delle misure massime delle agevolazioni per le imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e turistiche nonché per i lavoratori autonomi previste dall’articolo 27 della legge provinciale sulla protezione civile
1. La misura massima del contributo in conto capitale stabilita dall’articolo 27, comma 1, lettera a), della legge provinciale sulla protezione civile è elevata dal 75 per cento al 100 per cento. L’ammontare del contributo non può essere superiore a 500.000 euro.
2. La misura massima del contributo stabilita dall’articolo 27, comma 1, lettera c), della legge provinciale sulla protezione civile per la sospensione dell’attività produttiva o per la riduzione del volume degli affari a seguito della calamità pubblica è rideterminata nel 75 per cento dei minori ricavi conseguiti nel periodo dell’anno 2010 corrispondente al periodo di sospensione dell’attività o di riduzione del volume degli affari, rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Il contributo è concesso quando sussiste almeno una delle seguenti condizioni:
a) sospensione dell’attività eccedente i cinque giorni lavorativi;
b) riduzione dei ricavi eccedente il 2 per cento dell’importo corrispondente alla media dei ricavi dei tre anni antecedenti la calamità.
3. La misura massima del contributo in conto capitale stabilita dall’articolo 27, comma 1 bis, della legge provinciale sulla protezione civile e spettante ai lavoratori autonomi previsti dall’articolo 2222 del codice civile, è rideterminata da 500 milioni di lire con una riduzione pari a 2 milioni di lire a 400.000 euro, senza applicazione di alcuna riduzione.
4. La somma dei contributi complessivamente spettanti alla medesima impresa ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge provinciale sulla protezione civile oppure al medesimo lavoratore autonomo ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo, come rideterminati secondo quanto previsto da quest’articolo, non può essere superiore a 500.000 euro.


ARTICOLO 4
Rideterminazione delle misure massime ed altre disposizioni relative alle agevolazioni per il recupero degli edifici destinati ad abitazione e gravemente danneggiati previste dall’articolo 30 della legge provinciale sulla protezione civile


1. La misura massima del contributo in conto capitale stabilita dall’articolo 30, comma 7 bis, della legge provinciale sulla protezione civile è elevata dal 95 per cento al 100 per cento. Tale contributo è concesso per gli edifici adibiti ad abitazione principale secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall’articolo 1, comma 173, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del nucleo familiare del proprietario o di nuclei familiari formati dai figli del proprietario o dai genitori o dai suoceri del medesimo, a prescindere dalle condizioni previste dall’articolo 30, comma 1, lettera a), della legge provinciale in materia di protezione civile.
2. La misura massima del contributo in conto capitale stabilita dall’articolo 30, comma 1, lettera b), numero 1), della legge provinciale sulla protezione civile è elevata dal 40 per cento al 50 per cento.
3. La misura massima del contributo in conto capitale stabilita dall’articolo 30, comma 1, lettera c), della legge provinciale sulla protezione civile è elevata dal 20 per cento al 50 per cento.
4. I contributi previsti in quest’articolo sono concessi anche per il mobilio o per le attrezzature ubicate nell’immobile danneggiato o nelle sue pertinenze, in misura forfetaria fino al limite massimo di 25.000 euro.
5. Le misure massime previste dai commi 1, 2, 3 e 4 sono stabilite per gli edifici destinati ad abitazione e per le relative pertinenze, prescindendo dai requisiti e dalle caratteristiche degli edifici considerati ai fini dell’applicazione delle disposizioni provinciali in materia di contributi per l’edilizia abitativa agevolata e dal possesso da parte dei proprietari dei requisiti soggettivi previsti dalle medesime disposizioni per gli stessi contributi.


ARTICOLO 5
Rideterminazione delle misure massime e delle soglie massime delle agevolazioni per la sostituzione e per la riparazione di veicoli ad uso privato previste dall’articolo 37 bis della legge provinciale sulla protezione civile


1. Le misure massime dei contributi stabilite dall’articolo 37 bis della legge provinciale sulla protezione civile sono elevate dall’80 per cento al 100 per cento, con le soglie massime di 5.000 euro per i veicoli previsti dagli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), di 35.000 euro per le autovetture e di 50.000 euro per gli altri autoveicoli previsti dall’articolo 54 del medesimo decreto legislativo.


ARTICOLO 6
Disposizioni per l’attuazione


1. La Giunta provinciale stabilisce, anche modificando o integrando i provvedimenti già adottati in attuazione della legge provinciale sulla protezione civile, le misure dei contributi previsti dalle sezioni II e III del capo IV nonché dall’articolo 37 bis della legge provinciale sulla protezione civile, rideterminati da questa legge, definisce i criteri e le modalità per la loro concessione e per la loro erogazione, anche a titolo di anticipazione sui lavori e sugli acquisti ammessi al contributo, individua le strutture della Provincia competenti per la concessione del contributo, fissa i termini per la presentazione delle domande e per l’erogazione del contributo. La Giunta provinciale determina i termini e le modalità per la rendicontazione, anche in deroga alle disposizioni provinciali vigenti in materia.
2. I contributi possono essere erogati dalla società Cassa del Trentino s.p.a.


ARTICOLO 7
Rimborso ai datori di lavoro dei volontari impiegati nella gestione dell’emergenza e ai volontari lavoratori autonomi


1. La Provincia rimborsa ai datori di lavoro dei volontari e ai volontari lavoratori autonomi che sono stati impiegati nella gestione dell’emergenza oggetto di questa legge, in quanto appartenenti alle organizzazioni e alle istituzioni di volontariato convenzionate con la Provincia per le attività della protezione civile o ai corpi dei vigili del fuoco volontari, l’equivalente degli emolumenti spettanti ai lavoratori, secondo i criteri e le modalità stabiliti dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile). Il rimborso è concesso sulla base dell’attestazione di partecipazione alla gestione dell’emergenza, rilasciata dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile.


ARTICOLO 8
Disposizioni comuni e transitorie


1. I beneficiari dei contributi previsti da questa legge non possono accedere ad altre agevolazioni, anche fiscali, concesse da altri soggetti pubblici, compresa la Provincia, per le medesime finalità, limitatamente alla quota della spesa indennizzata con i predetti contributi provinciali, a pena del diniego della concessione o della revoca del contributo concesso.
2. Fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale sulla protezione civile, se l’integrità delle attività o dei beni danneggiati è garantita mediante una specifica assicurazione, la spesa ritenuta ammissibile è ridotta in misura proporzionale al risarcimento ottenuto o che sarà disposto dal soggetto assicuratore.
3. Questa legge si applica anche alle domande dei contributi e alle domande dei rimborsi ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi previsti dall’articolo 7 presentate anteriormente alla data di entrata in vigore di questa legge.


ARTICOLO 9
Disposizione finanziaria


1. Per il finanziamento degli interventi previsti da questa legge è prevista la spesa complessiva di 5.000.000 euro, di cui 3.500.000 euro a carico dell’anno 2010 e 1.500.000 euro a carico dell’anno 2011. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo comma si provvede con gli stanziamenti già previsti in bilancio per i fini dell’articolo 7 (Autorizzazioni di spesa per gli interventi di ripristino a seguito di calamità pubbliche) della legge provinciale 5 febbraio 2001, n. 1 (unità previsionale di base 80.50.210 - Investimenti per opere di prevenzione e ripristino).


ARTICOLO 10
Entrata in vigore


1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 22 ottobre 2010
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai



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