Il Consiglio provinciale ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modificazioni dell’articolo 113 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)
1. All’articolo 113 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Realizzazione di opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali e commerciali in deroga";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. In caso di parcheggi al servizio di edifici con destinazione commerciale necessari per soddisfare gli standard di parcheggio stabiliti ai sensi della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (legge provinciale sul commercio), il comma 1 si applica anche per la realizzazione di parcheggi che non distano più di trecento metri dall’edificio in questione, sono esclusivamente a disposizione dell’attività commerciale, hanno funzioni di parcheggio pertinenziale e sono collocati in un’area distinta dagli spazi pubblici per attività collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici."
ARTICOLO 2
Modificazioni dell’articolo 104 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)
1. All’articolo 104 bis della legge provinciale n. 22 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Realizzazione di opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali e commerciali in deroga";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. In caso di parcheggi al servizio di edifici con destinazione commerciale necessari per soddisfare gli standard di parcheggio stabiliti ai sensi della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (legge provinciale sul commercio), il comma 1 si applica anche per la realizzazione di parcheggi che non distano più di trecento metri dall’edificio in questione, sono esclusivamente a disposizione dell’attività commerciale, hanno funzioni di parcheggio pertinenziale e sono collocati in un’area distinta dagli spazi pubblici per attività collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici."
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 17 dicembre 2009
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI