Il Consiglio provinciale ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modificazione dell’articolo 8 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)
1. Nel comma 6 dell’articolo 8 della legge urbanistica provinciale, dopo le parole: "La CPC è nominata dalla comunità" sono inserite le seguenti: "per la durata dell’assemblea della comunità medesima,".
ARTICOLO 2
Modificazione dell’articolo 36 della legge urbanistica provinciale
1. Dopo il numero 3) della lettera i) del comma 1 dell’articolo 36 della legge urbanistica provinciale, è inserito il seguente:
"3 bis) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dal numero 3). Nel caso di comuni in cui sia presente una pluralità di corpi dei vigili del fuoco, il componente della commissione edilizia ed il suo sostituto sono designati dall’ispettore distrettuale competente per il territorio dell’unione a cui appartengono i corpi medesimi, sentiti i loro comandanti. I predetti comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se consiglieri o assessori comunali;".
ARTICOLO 3
Modificazioni dell’articolo 148 della legge urbanistica provinciale
1. Nella lettera c) del comma 6 bis dell’articolo 148 della legge urbanistica provinciale, le parole: "sono prorogate di diritto fino al 31 luglio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate di diritto fino al termine massimo di un anno dalla data prevista dall’articolo 10, comma 1, della legge provinciale 27 novembre 2009, n. 15, concernente "Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)"".
2. Dopo il comma 6 decies dell’articolo 148 della legge urbanistica provinciale, è inserito il seguente:
"6 undecies. Se la comunità ha nominato la CPC prima della data prevista dall’articolo 10, comma 1, della legge provinciale n. 15 del 2009, essa è prorogata di diritto per la durata dell’assemblea della comunità eletta ai sensi del medesimo articolo 10, salvo che gli organi competenti non provvedano al suo rinnovo secondo la disciplina della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)."
ARTICOLO 4
Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 16 luglio 2010
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai