Il Consiglio provinciale ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Riconoscimento a favore degli ex dipendenti della SLOI
1. La Provincia concede un riconoscimento di carattere istituzionale e una somma una tantum di duemila euro agli ex operai, intermedi e impiegati della SLOI e agli ex dipendenti di altre imprese che sono ancora in vita all’entrata in vigore di questa legge e che hanno svolto almeno due anni di servizio, anche non continuativo, presso lo stabilimento SLOI di Trento, in considerazione del rilevante impatto sulle condizioni di vita cui sono stati esposti i lavoratori della SLOI nello svolgimento dell’attività lavorativa. Le modalità per l’attuazione di quest’articolo sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.
ARTICOLO 2
Memoria storica della vicenda SLOI
1. La Provincia promuove presso la fondazione Museo storico del Trentino la costituzione di una sezione che raccolga e documenti la ricostruzione storica delle vicende dello stabilimento SLOI di Trento e delle condizioni dei lavoratori.
2. Al fine di far luce e comprendere gli effetti dei processi delle lavorazioni effettuate dalla SLOI di Trento, la Provincia promuove un progetto di ricerca storico documentale sulla salute dei lavoratori e sulla situazione sanitaria all’interno dello stabilimento della SLOI di Trento e di altri stabilimenti della provincia che hanno avuto un forte impatto sulla salute dei lavoratori, anche avvalendosi dei propri enti strumentali.
ARTICOLO 3
Premio in memoria dei lavoratori della SLOI
1. La Giunta provinciale istituisce un premio diretto a valorizzare e incentivare le buone pratiche e la ricerca sulla prevenzione del rischio chimico nelle imprese, in memoria della drammatica vicenda che ha interessato i lavoratori della SLOI, presso la quale sono state trascurate le norme di prevenzione del rischio e il rispetto della salute dei lavoratori.
ARTICOLO 4
Disposizioni finanziarie
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 1 si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull’unità previsionale di base 40.5.130 (Altri interventi per servizi socio-assistenziali).
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2 si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull’unità previsionale di base 35.5.110 (Interventi per le attività culturali).
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3 si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull’unità previsionale di base 44.5.110 (Spese per il servizio sanitario provinciale).
4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 14 dicembre 2009
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI