Il Consiglio provinciale ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Provincia autonoma di Trento nell’ambito delle azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio paesaggistico-ambientale e culturale attua interventi per il recupero degli itinerari naturalistici, storico-archeologici, lacustri, religiosi, nonché dei siti celebri.
2. Tali interventi perseguono l’obiettivo di:
a) promuovere forme di turismo compatibili a basso impatto ambientale;
b) conservare, riqualificare e valorizzare l’ambiente naturale, le formazioni geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico;
c) promuovere e realizzare programmi di studio, di ricerca degli ecosistemi originari, di educazione ambientale, di percorsi didattici storici e naturalistici, rivolti alle istituzioni scolastiche provinciali;
d) valorizzare gli elementi naturalistici, gli immobili ed i manufatti collegati agli itinerari previsti dal comma 1 realizzando le infrastrutture ad essi correlate;
e) recuperare, fatto salvo il rispetto della normativa vigente, gli argini dei fiumi e dei torrenti;
f) valorizzare i mestieri tradizionali.
ARTICOLO 2
Definizioni
1. Ai fini di questa legge si intendono per:
a) "itinerari naturalistici", i percorsi di preminente interesse paesaggistico-culturale idonei a permettere un corretto rapporto di fruizione e conoscenza della natura, dei laghi e dei valori ambientali del territorio, idonei alla realizzazione di collegamenti con località di interesse naturalistico, alternativi sia in termini di tracciato che di percorrenza, riservati a pedoni, cavalieri e ciclisti, fatto salvo quanto previsto dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini);
b) "itinerari storico-archeologici", i percorsi che si sviluppano in ambito comunale e provinciale, collegati ad avvenimenti storici, a consuetudini secolari, a ricerche archeologiche, al ritrovamento di reperti paleontologici e paletnologici, nonché alla raccolta di minerali e fossili, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 37 (Protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico, paletnologico, speleologico e carsico);
c) "itinerari religiosi", i percorsi caratterizzati dalla presenza di chiese, eremi, abbazie, santuari, immagini, manufatti religiosi o destinati al raggiungimento di luoghi di culto religioso;
d) "siti celebri", i luoghi legati alla memoria di personaggi od episodi storici di grande rilevanza.
ARTICOLO 3
Realizzazione degli interventi
1. Gli interventi previsti da questa legge sono realizzati, anche sulla base di progetti di massima proposti da soggetti pubblici o privati, da:
a) gli ecomusei previsti dall’articolo 20 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali);
b) per i territori in cui non sia stato istituito alcun ecomuseo, dai musei appartenenti al sistema museale trentino previsto dall’articolo 23 della legge provinciale sulle attività culturali.
2. Nella predisposizione dei progetti riguardanti gli interventi per la valorizzazione degli itinerari e dei siti celebri i proponenti sono tenuti a rispettare i seguenti indirizzi:
a) gli itinerari e i siti presi in considerazione devono avere un valore naturalistico, storico e archeologico comprovato;
b) la valorizzazione dei luoghi deve essere rispettosa di tutti i segni e le testimonianze esistenti;
c) il progetto deve prevedere il recupero e la valorizzazione dei beni su cui insiste l’intervento;
d) gli interventi da realizzare devono essere fedeli alle cartografie e alle descrizioni storiche e letterarie.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti gli indirizzi per la predisposizione dei progetti e le modalità di conservazione del materiale documentale, audiovisivo e promozionale relativi agli interventi previsti da questa legge. La Giunta provinciale individua inoltre la tipologia e le caratteristiche tecniche cui devono uniformarsi la cartografia e la segnaletica per un sistema informativo utile all’individuazione dei percorsi e dei siti celebri.
ARTICOLO 4
Finanziamento degli interventi
1. Per le finalità previste dall’articolo 1, la Provincia concede agli ecomusei e a musei appartenenti al sistema museale trentino contributi per la realizzazione di interventi di valorizzazione degli itinerari e per la salvaguardia e la promozione dei siti celebri, come definiti dall’articolo 2, nonché per l’ideazione di progetti che mettano in luce ed esaltino i rispettivi percorsi e luoghi.
2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l’attuazione di questo articolo. Gli interventi realizzati dai musei provinciali sono finanziati secondo le modalità previste per ciascun museo dal relativo ordinamento.
ARTICOLO 5
Disposizione finanziaria
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, con riferimento agli ecomusei, si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull’unità previsionale di base 35.5.210 (Investimenti per le attività culturali).
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, con riferimento ai musei, si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull’unità previsionale di base 35.10.210 (Assegnazioni agli enti culturali per investimenti).
3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 13 novembre 2009
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI