Il Consiglio provinciale ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Provincia autonoma di Trento tutela l’apicoltura e ne riconosce la funzione nella protezione e nella conservazione dell’ambiente naturale e della biodiversità e nel miglioramento della produzione agroforestale.
2. La Provincia, anche al fine dello sviluppo delle potenzialità produttive delle piante agrarie, forestali e spontanee, promuove e sostiene l’apicoltura attraverso:
a) la tutela, la valorizzazione e la promozione dei prodotti dell’apicoltura trentina;
b) il riconoscimento del ruolo dell’apicoltura nel miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole, con particolare riguardo alla frutticoltura nonché alla forestazione ed alle superfici destinate all’attività di pastorizia o di allevamento;
c) la difesa, la conservazione, l’inserimento di specie vegetali autoctone d’interesse apistico, compatibili con le condizioni ambientali negli interventi per la difesa del suolo;
d) la formazione degli addetti del settore e in particolare di coloro che intraprendono per la prima volta l’attività di apicoltore.
ARTICOLO 2
Definizioni
1. Ai fini di questa legge valgono le definizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell’apicoltura), ed in particolare:
a) si considera apicoltura la conduzione zootecnica delle api quale attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno;
b) sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d’api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d’api, le api e le api regine, l’idromele e l’aceto di miele;
c) si intende per:
1) arnia: il contenitore per api;
2) alveare: l’arnia contenente una famiglia di api;
3) apiario: un insieme unitario di alveari;
4) postazione: il sito di un apiario;
5) nomadismo: la conduzione dell’allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell’apiario nel corso dell’anno;
6) apicoltore: chiunque detiene e conduce alveari;
7) imprenditore apistico: chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;
8) apicoltore professionista: chiunque esercita l’attività ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile a titolo principale.
2. L’uso della denominazione "apicoltura" è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l’attività ai sensi del comma 1,
lettera a).
ARTICOLO 3
Misure a sostegno dell’apicoltura
1. Le iniziative a sostegno dell’apicoltura sono definite e agevolate nell’ambito della normativa provinciale, statale e comunitaria; a tal fine, la Giunta provinciale con i provvedimenti attuativi previsti dalla vigente legislazione provinciale di sostegno dell’economia agricola individua le agevolazioni per la promozione e per lo sviluppo dell’apicoltura.
ARTICOLO 4
Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione di inizio attività
1. Ai fini della profilassi e del controllo sanitario è fatto obbligo ad ogni apicoltore di denunciare all’Azienda provinciale per i servizi sanitari gli alveari e gli apiari detenuti a qualsiasi titolo.
2. Chiunque intraprenda per la prima volta l’attività di apicoltore nelle forme previste dall’articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 6), 7) e 8), è tenuto a darne comunicazione all’Azienda provinciale per i servizi sanitari.
3. Con regolamento sono stabiliti:
a) le modalità e i termini per la denuncia degli alveari e degli apiari prevista al comma 1, nella quale devono essere specificati il numero e la collocazione degli stessi;
b) le modalità e i termini per la comunicazione prevista dal comma 2;
c) le modalità per l’identificazione degli apicoltori, degli apiari e degli alveari.
4. La mancata denuncia o comunicazione prevista rispettivamente dai commi 1 e 2 comporta, in aggiunta al pagamento della sanzione amministrativa stabilita dall’articolo 16, comma 2, lettera a), l’esclusione per due anni dai benefici previsti dalla legislazione provinciale concernente la promozione e lo sviluppo dell’apicoltura.
5. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari, sulla base delle denuncie e delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2 provvede al censimento del patrimonio apistico provinciale secondo le modalità definite dal regolamento.
ARTICOLO 5
Profilassi e denuncia delle malattie delle api
1. La Provincia predispone piani di profilassi e di vigilanza in materia di apicoltura avvalendosi per la loro attuazione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.
2. E’ fatto obbligo agli apicoltori di denunciare al sindaco e all’Azienda provinciale per i servizi sanitari le malattie sospette od accertate, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), od indicate con deliberazione della Giunta provinciale.
3. Al ricevimento della comunicazione l’Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede agli accertamenti diagnostici e propone al sindaco l’adozione delle misure previste dal suddetto regolamento di polizia veterinaria.
ARTICOLO 6
Cessione di api
1. Chiunque cede a terzi a qualsiasi titolo famiglie di api vive, oppure trasferisce alveari anche per scopi diversi dal nomadismo nei casi previsti dal regolamento, è tenuto a munirsi di un certificato sanitario, rilasciato da non oltre dieci giorni dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, previa visita veterinaria, con il quale si attesta:
a) la provenienza dell’alveare;
b) la non rilevazione di manifestazioni conclamate di malattie delle api soggette a denuncia ai sensi della normativa vigente;
c) l’esecuzione di adeguati trattamenti annuali nei riguardi della varroasi secondo le disposizioni impartite dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari;
d) l’assenza di provvedimenti di polizia veterinaria a carico dell’alveare.
ARTICOLO 7
Disciplina del nomadismo
1. L’apicoltore che intende esercitare il nomadismo sul territorio provinciale deve preventivamente notificare all’Azienda provinciale per i servizi sanitari il trasferimento degli alveari o degli apiari, nei termini e secondo le modalità stabilite con regolamento. Con la notificazione l’apicoltore deve produrre il certificato sanitario di cui all’articolo 6.
2. Nel caso di alveari o di apiari provenienti da fuori provincia, gli stessi devono riportare le generalità e il recapito dell’apicoltore secondo le modalità stabilite con regolamento. Inoltre l’apicoltore deve dotarsi di un certificato attestante la sanità dell’alveare o dell’apiario sulla base di esami effettuati da un istituto zooprofilattico ed esibirlo all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo modalità stabilite con regolamento.
3. Nel rilascio di autorizzazioni di uso, a qualsiasi titolo, di aree pubbliche per il posizionamento temporaneo degli apiari, gli enti pubblici proprietari di tali aree devono dare la preferenza agli apicoltori residenti nel comune dove l’area è collocata ed in subordine agli apicoltori residenti in un comune della provincia di Trento.
ARTICOLO 8
Distanze minime tra gli apiari
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 896 bis del codice civile, con regolamento sono disciplinate le distanze minime tra gli apiari tenendo conto del numero degli alveari, della presenza di barriere, della direzione di uscita del volo delle api rispetto ai confini. In relazione a quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera b), della legge n. 313 del 2004 sono comunque fatti salvi gli accordi intervenuti tra le parti interessate ed eventuali diritti acquisiti, anche in difformità alle distanze fissate dal regolamento. Il regolamento tiene anche conto delle indicazioni contenute nelle linee guida relative alla densità di alveari in funzione delle disponibilità delle aree nettarifere adottate dalla commissione apistica provinciale di cui all’articolo 14.
2. Gli apicoltori devono adeguarsi alle norme previste dal regolamento di cui al comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
ARTICOLO 9
Disciplina per l’installazione degli apiari
1. Nel quadro delle finalità di cui all’articolo 1, le disposizioni regolamentari previste dall’articolo 150 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), stabiliscono:
a) i criteri per una corretta collocazione territoriale e paesaggistica degli apiari, anche indipendentemente dalle destinazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
b) i criteri e le modalità costruttive e strutturali degli apiari, con l’eventuale indicazione dei materiali utilizzabili nella costruzione degli stessi tenuto conto dei requisiti di cui alla lettera a);
c) gli standard e i criteri dimensionali, minimi e massimi, degli apiari per le finalità di questo articolo;
d) eventuali requisiti soggettivi, in coerenza con quanto previsto da questa legge, ai fini dell’applicazione del presente articolo.
2. L’installazione degli apiari, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui al comma 1 è soggetta a denuncia di inizio di attività ai sensi dell’articolo 105 della legge provinciale n. 1 del 2008 nonché, ove ne
ricorrano i presupposti, al rilascio dei provvedimenti permissivi previsti dall’articolo 101 della medesima legge provinciale.
ARTICOLO 10
Api regine di razze dell’arco alpino
1. La Provincia promuove la selezione di api regine di razze o di ecotipi dell’arco alpino, sia sotto il profilo sanitario, con formazione di ceppi resistenti alle malattie, sia sotto il profilo produttivo, con formazione di ceppi adatti alle caratteristiche climatiche e nettarifere del Trentino.
2. Al fine di promuovere e di favorire la selezione e di sottoporre a controllo sanitario gli allevamenti di api regine, nonché di conseguire una maggiore qualificazione degli operatori del settore è istituito l’albo provinciale degli allevatori di api regine presso la struttura provinciale competente per l’apicoltura.
3. La permanenza nell’albo è subordinata al mantenimento delle condizioni previste per l’iscrizione.
4. L’allevamento di api regine a scopi commerciali deve avvenire in condizioni di isolamento sanitario e genetico, come stabilito dal regolamento.
5. Con regolamento sono disciplinati gli allevamenti di api regine e le modalità di tenuta dell’albo provinciale degli allevatori di api regine.
ARTICOLO 11
Disciplina dell’uso di agrofarmaci
1. Al fine di salvaguardare l’azione pronuba delle api, la Provincia, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, individua con apposito regolamento le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti con agrofarmaci dannosi per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura.
ARTICOLO 12
Esperti apistici
1. La Provincia promuove la formazione di esperti nell’allevamento delle api e nella conduzione di apiari, anche attraverso la realizzazione di appositi programmi di formazione.
2. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari può avvalersi di esperti apistici dotati di attestati di qualificazione ottenuti a seguito di partecipazione ai programmi di formazione di cui al comma 1 o presso gli istituti accreditati, per l’attuazione di piani sanitari di controllo delle malattie delle api.
3. La Provincia riconosce gli esperti in analisi sensoriale del miele iscritti nell’albo nazionale degli esperti in analisi sensoriale del miele, istituito presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Istituto nazionale di apicoltura.
ARTICOLO 13
Promozione delle forme associative di apicoltori
1. La Provincia favorisce le forme associative di apicoltori volte a fornire servizi agli associati, valorizzare e promuovere l’apicoltura, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.
ARTICOLO 14
Commissione apistica provinciale
1. Allo scopo di fornire un supporto tecnico conoscitivo per la predisposizione e per il monitoraggio degli interventi per l’apicoltura nel territorio provinciale è istituita la commissione apistica provinciale.
2. La commissione è composta:
a) dal dirigente della struttura provinciale competente per l’apicoltura o suo delegato;
b) dal dirigente della struttura provinciale competente per la sanità pubblica o suo delegato;
c) dal responsabile dell’Unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari o suo delegato;
d) da tre esperti in materia indicati dalle associazioni apistiche
maggiormente rappresentative operanti sul territorio provinciale;
e) da un tecnico del Centro per l’assistenza tecnica della Fondazione Edmund Mach.
3. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale e dura in carica per la durata della legislatura. La commissione è nominata dopo l’entrata in vigore del regolamento di esecuzione di questa legge.
4. Ai lavori della commissione possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, operatori ed esperti delle materie poste all’ordine del giorno.
5. Ai componenti della commissione spettano i rimborsi spese previsti dalla normativa provinciale vigente.
ARTICOLO 15
Compiti della commissione apistica provinciale
1. La commissione apistica provinciale:
a) propone programmi, corsi di formazione e iniziative per lo sviluppo, il sostegno e la tutela del comparto apistico;
b) propone programmi e iniziative per favorire la conservazione dell’ambiente, la tutela degli insetti pronubi e la tutela dell’apicoltura per migliorare le produzioni agricole;
c) esprime parere sulla regolamentazione relativa al posizionamento degli apiari e agli spostamenti degli apiari nomadi di cui agli articoli 7 e 8;
d) esprime parere sull’ammissione delle domande d’iscrizione all’albo degli allevatori di api regine di cui all’articolo 10, sulla sospensione o cancellazione dell’iscrizione, sulla soluzione delle controversie e delle problematiche inerenti l’allevamento e la produzione di api regine.
ARTICOLO 16
Vigilanza e sanzioni
1. All’Azienda provinciale per i servizi sanitari sono affidati compiti di vigilanza sull’applicazione di questa legge. L’azienda può avvalersi della collaborazione del personale del corpo forestale e della polizia municipale.
2. Fatte salve le sanzioni previste dalle norme penali e quelle amministrative previste dalle leggi statali riferite a materie riservate alla competenza dello Stato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) il pagamento di una somma da 100 euro a 300 euro in caso di violazione delle disposizioni degli articoli 4, 6, 8 e 10 di questa legge e delle relative norme regolamentari;
b) il pagamento di una somma da 150 euro a 700 euro per le violazioni delle disposizioni degli articoli 7 e 11 e relative norme regolamentari.
3. Le sanzioni amministrative sono raddoppiate in caso di recidiva.
4. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni cinque anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei cinque anni precedenti. A tal fine entro il 1° dicembre di ogni quinquennio, la Giunta provinciale fissa, sulla base del predetto criterio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata è oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.
5. Per l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 2 si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); l’emissione dell’ordinanza di ingiunzione o di archiviazione di cui all’articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari o ai dirigenti dell’azienda da questo previamente incaricati. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni sono introitati nel bilancio dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.
ARTICOLO 17
Regolamenti
1. Le modalità d’attuazione e di esecuzione di questa legge sono stabilite con regolamento, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di regolamento.
ARTICOLO 18
Abrogazione
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di questa legge la legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16 (Norme per la tutela dell’apicoltura), è abrogata.
ARTICOLO 19
Norma finanziaria
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 14 di questa legge si fa fronte con gli stanziamenti già previsti in bilancio per la corresponsione di compensi ai componenti di comitati e commissioni provinciali (unità previsionale di base 15.5.120).
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 11 marzo 2008
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI