Il Consiglio provinciale ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Disposizioni in materia di compensi per l’assunzione di cariche
1. Le persone che assumono le cariche previste dalla legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)" o altre cariche in rappresentanza della Provincia, riversano alla tessa il compenso spettante per la carica, esclusi i rimborsi spese, nei casi e secondo le seguenti misure:
a) per intero relativamente ai consiglieri provinciali o regionali, agli assessori provinciali o regionali, ai parlamentari nazionali ed europei, durante il loro mandato e nei cinque anni successivi;
b) per intero relativamente a coloro che percepiscono un vitalizio derivante dalle cariche indicate alla lettera a) relativo ad almeno due legislature;
c) fino a concorrenza dell’importo del compenso corrispondente al 50 per cento del vitalizio annuo lordo in godimento relativamente a coloro che percepiscono un vitalizio derivante dalle cariche di cui alla lettera a), relativo a meno di due legislature.
2. Nel determinare l’importo del riversamento di cui al comma 1 si tiene conto del carico fiscale e contributivo.
3. Le persone che assumono le cariche di cui al comma 1, nel caso percepiscano per la carica un compenso annuo lordo superiore a 15.000 euro, entro quindici giorni dall’assunzione della stessa comunicano al Presidente della Provincia la loro situazione patrimoniale, nei termini e con le modalità previste dalla deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 17 gennaio 2005, n. 4 (Approvazione del regolamento sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e delle spese sostenute per la propaganda elettorale). Le dichiarazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet della Provincia.
ARTICOLO 2
Modificazione dell’articolo 39 sexies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 39 sexies della legge sui contratti e sui beni provinciali è inserito il seguente:
"2 bis. Gli incarichi di studio, ricerca e consulenza sono affidati a soggetti dotati di specifiche competenze professionali e comprovata esperienza nel settore."
ARTICOLO 3
Modificazione dell’articolo 39 novies della legge sui contratti e sui beni provinciali)
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 39 novies della legge sui contratti e sui beni provinciali è inserita la seguente:
"b bis) a chi svolge le funzioni di consigliere provinciale o regionale, di assessore provinciale e regionale, di parlamentare nazionale o europeo;".
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 11 giugno 2010
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai