Il Consiglio provinciale ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Inserimento dell’articolo 2 ter nella legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (Istituzione dell’ufficio del difensore civico)
1. Dopo l’articolo 2 bis della legge provinciale sul difensore civico è inserito il seguente:
"Art. 2 ter Compiti del difensore civico in materia di infanzia ed adolescenza1. Il difensore civico promuove e garantisce i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani, sanciti dagli ordinamenti internazionale, europeo, statale e provinciale, e in particolare dalla dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 dall’assemblea generale delle Nazioni Unite, dalla convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, dai suoi protocolli opzionali, fatti a New York il 6 settembre 2000, ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 11 marzo 2002, n. 46, nonché dalla convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77.
2. Il difensore civico svolge le sue funzioni in materia di diritti dei minori coinvolgendo le famiglie interessate e perseguendo l’effettivo esercizio di questi diritti, in un contesto di tutela della dignità umana, di valutazione delle decisioni del minore, se egli è capace di reale discernimento, e di positivo sviluppo della sua personalità riconoscendo e rispettando il preminente ruolo educativo spettante alla famiglia cui appartiene il minore.
3. II difensore civico accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di questi diritti e intervenendo presso i soggetti competenti.
Nell’esercizio di tali funzioni il difensore civico, in particolare:
a) segnala ai soggetti competenti situazioni suscettibili di richiedere interventi immediati in materia di tutela dei minori, anche in caso di mancato esercizio del diritto di visita da parte del genitore non affidatario o di ostacoli a tale esercizio da parte del genitore affidatario; in questa sede può proporre ai soggetti competenti l’adozione di interventi per prevenire rischi o rimediare a danni o violazioni dei diritti dei minori;
b) segnala ai soggetti competenti i fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario;
c) chiede ai soggetti competenti di esercitare i loro poteri in materia di assistenza prestata ai minori accolti presso servizi socio-assistenziali;
d) segnala ai soggetti competenti eventuali inadempienze dei loro dipendenti.
4. Il difensore civico, utilizzando spazi idonei di ascolto, raccoglie direttamente dalla voce dei bambini, degli adolescenti e degli adulti esigenze, istanze e proposte. Per promuovere il miglioramento della condizione dei minori il difensore civico, in particolare:
a) formula proposte per migliorare il sistema normativo e i servizi finalizzati a tutelare i diritti dei minori;
b) propone ai soggetti competenti iniziative di formazione, in particolare sui diritti dei minori, rivolte a operatori della scuola e del volontariato, agli operatori addetti ai servizi e alle strutture socio-assistenziali e sanitarie, pubbliche o private, e agli operatori delle strutture giudiziarie;
c) promuove sinergie tra le amministrazioni pubbliche della provincia impegnate nella tutela dei diritti dei minori, i privati e le autorità giudiziarie;
d) facilita la realizzazione di iniziative da parte della Provincia, degli enti locali e dei privati volte a favorire la tutela dei minori e, in particolare, la prevenzione e il trattamento di situazioni di abuso o disadattamento;
e) promuove iniziative dei soggetti competenti volte a individuare, selezionare e preparare le persone disponibili a svolgere attività di tutela, di curatela e d’amministrazione di sostegno, nonché a fornire consulenza e sostegno ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno.
5. Il difensore civico promuove iniziative per sensibilizzare i minori, le famiglie, gli operatori e la società sui problemi dell’infanzia e dell’adolescenza. Nell’esercizio di questi compiti il difensore civico, in particolare:
a) promuove la realizzazione di iniziative d’informazione destinate a sensibilizzare i minori sui loro diritti e per la diffusione di una cultura che rispetti i diritti del minore;
b) anche in collaborazione con la Provincia, gli enti locali e i mezzi d’informazione promuove iniziative per un utilizzo sicuro delle nuove tecnologie di relazionalità e interconnessione;
c) collabora con il comitato provinciale per le comunicazioni all’attività di monitoraggio e di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito provinciale trasmettendo e mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone con riferimento alla rappresentazione dei minori e ai modi in cui essa è percepita;
d) collabora con il comitato provinciale per le comunicazioni per sensibilizzare gli organi d’informazione e le istituzioni ad un’informazione attenta ai minori e volta a svilupparne la capacità critica, difenderne i diritti e tutelarne l’immagine;
e) fornisce al pubblico, ai minori, alle persone e agli organi che si occupano della materia informazioni sui diritti dei minori;
f) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati.
6. La Giunta provinciale acquisisce le osservazioni del difensore civico in merito agli atti amministrativi generali, ai regolamenti e ai suoi disegni di legge in materia di minori."
ARTICOLO 2
Modificazione dell’articolo 6 della legge provinciale sul difensore civico
1. Il secondo comma dell’articolo 6 della legge provinciale sul difensore civico è sostituito dal seguente:
"Il difensore civico deve possedere un’elevata competenza ed esperienza giuridica o amministrativa, con particolare riguardo alle materie che rientrano fra le sue attribuzioni."
ARTICOLO 3
Modificazione dell’articolo 11 della legge provinciale sul difensore civico
1. Dopo il primo comma dell’articolo 11 della legge provinciale sul difensore civico è inserito il seguente:
"Il Consiglio provinciale mette a disposizione del difensore civico risorse adeguate, anche con riguardo ai suoi compiti in materia di diritti dei minori."
ARTICOLO 4
Abrogazioni
1. La legge provinciale 3 aprile 2007, n. 10 (Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza), e l’articolo 51 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, sono abrogati.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 11.2.2009
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI