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NORMATIVA
Normativa province autonome - Trento

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Legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1
Approvazione dello statuto del Comun general de Fascia
 

Il Consiglio provinciale ha approvato


Il Presidente della Provincia


promulga la seguente legge:


ARTICOLO 1
Approvazione


1. Ai sensi dell’articolo 19 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), nel territorio coincidente con quello dei comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena - Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga - Soraga e Vigo di Fassa - Vich, dove è insediata la popolazione di lingua ladina, è costituito il Comun general de Fascia.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006 è approvato lo statuto del Comun general de Fascia, allegato a questa legge.


ARTICOLO 2
Entrata in vigore


1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 10 febbraio 2010
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai


ALLEGATO 1


Allegato A


Statuto del Comun general de Fascia


Indice
Preambolo
Capo I - Norme generali
Sezione I - Costituzione del Comun general de Fascia
Art. 1 - Comun general de Fascia
Art. 2 - Finalità del Comun general de Fascia
Art. 3 - Funzioni del Comun general de Fascia
Art. 4 - Trasferimento volontario di funzioni
Art. 5 - Norme generali per la gestione dei servizi pubblici
Sezione II - Norme in materia di partecipazione e pari opportunità
Art. 6 - Partecipazione dei comuni alle funzioni di governo del Comun general de Fascia
Art. 7 - Partecipazione dei cittadini
Art. 8 - Misure per assicurare le pari opportunità
Capo II - Organi del Comun general de Fascia
Sezione I - Il Consei general - Assemblea
Art. 9 - Funzioni del Consei general
Art. 10 - Composizione ed elezione del Consei general
Art. 11 - Funzionamento del Consei general
Sezione II - Il Consei de procura - Giunta esecutiva
Art. 12 - Funzioni del Consei de procura
Art. 13 - Composizione e funzionamento del Consei de procura
Sezione III - Il Consei di ombolc - Giunta politica
Art. 14 - Funzioni del Consei di ombolc
Art. 15 - Composizione e funzionamento del Consei di ombolc
Sezione IV - Il Procurador
Art. 16 - Funzioni del Procurador del Comun general de Fascia
Art. 17 - Elezione del Procurador del Comun general de Fascia
Capo III - Tutela e promozione della lingua e della cultura ladina
Art. 18 - Tutela e promozione della lingua e della cultura ladina
Capo IV - Norme generali in materia di organizzazione del Comun general de Fascia
Art. 19 - Principi in materia di organizzazione del Comun general de Fascia
Art. 20 - Regolamento di organizzazione
Art. 21 - Personale
Capo V - Disposizioni in materia di bilancio e di risorse finanziarie
Art. 22 - Autonomia finanziaria e modalità di finanziamento
Capo VI - Revisione dello statuto e disposizioni transitorie e finali
Art. 23 - Revisione dello statuto
Art. 24 - Prosecuzione delle funzioni e degli organi del Comprensorio ladino di Fassa
Art. 25 - Disciplina per la prima elezione degli organi del Comun general de Fascia
Art. 26 - Funzioni del Consei di ombolc in prima applicazione


Preambolo
Questo statuto costituisce il Comun general de Fascia, in armonia con la Costituzione della Repubblica e con i principi posti a fondamento dell’integrazione europea e della cooperazione internazionale per la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo e delle minoranze linguistiche, in applicazione dello Statuto speciale e delle sue norme di attuazione, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e in base alla volontà espressa dai comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga e Vigo di Fassa - Vich, in continuità con la storia della Val di Fassa, ispirandosi ai valori universali dell’umanità, con particolare riguardo ai valori cristiani, che fanno parte della propria storia plurisecolare, e tenendo conto altresì delle fonti di diritto internazionale ed in particolare della Convenzione di Parigi sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 2007. Lo statuto garantisce l’autonomia della comunità insediata nel suo territorio, disciplina le forme e le modalità di esercizio della funzione di governo, fondata sul consenso dei propri cittadini e sulla partecipazione dei comuni, diretta ad assicurarne lo sviluppo civile, culturale, economico e sociale e finalizzata a tutelare e promuovere la cultura ladina della sua popolazione storicamente insediata nel territorio e idealmente unita con tutta la comunità ladina.


Cenni storici
I VALORI DELLA COMUNITÀ DI FASSA NEI FATTI, NEI DOCUMENTI E NEI SIMBOLI DELLA SUA STORIA


All’inizio del XVII secolo, nell’anticamera della cancelleria del consiglio aulico nel palazzo vescovile di Bressanone, furono dipinti gli stemmi di tutte le giurisdizioni soggette all’autorità del vescovo brissinese. Fra gli altri spicca, per semplicità e immediatezza, quello del giudizio di Fassa (Eves): il pastore con corno, bisaccia e bastone, collocato tra alte e aspre montagne.
Questo giustamente è considerato il simbolo di Fassa non solo perché ha riferimenti documentari ben precisi ma soprattutto perché riesce a rappresentare la storia della popolazione di Fassa evidenziando valori antichi come il legame con il territorio, la solidarietà fra le persone e la laboriosità.
I primi stanziamenti in val di Fassa furono probabilmente quelli a carattere transitorio dei pastori nomadi che dalle pianure si spingevano fin sotto le Dolomiti. L’insediamento preistorico dei Pigui
di Mazzin, risalente all’Età del ferro, e i reperti archeologici del IV-III secolo a.C. presso la chiesa di Santa Giuliana hanno evidenziato il carattere collettivo di questi antichi abitatori di Fassa. La condivisione delle risorse, la stretta interdipendenza e il necessario affidamento gli uni sugli altri, erano allo stesso tempo la base e l’incentivo del vivere insieme. Fin dalle origini dunque l’uomo e il territorio, con le loro peculiarità, plasmano una società comunitaria e solidale.
Questa struttura è confermata dalla fase successiva, che vede la comparsa di piccoli centri rurali, secondo l’impianto celtico-retico. I villaggi sono situati sul fondo valle o a mezza costa con nuclei di case sui pendii terrazzati e sono costituiti da poche case spesso addossate una sull’altra quasi per sottolineare anche fisicamente la connessione fra le persone. La ripartizione del territorio segue questa impostazione secondo antichi principi di uguaglianza e solidarietà. La proprietà fondiaria è minutamente spezzettata per garantire ad ognuno il giusto sostentamento, mentre i beni silvo-pastorali sono soggetti all’uso collettivo della popolazione.
In un territorio montuoso e avaro di risorse questo tipo di organizzazione è naturale, quasi spontaneo. Unire le forze rientra in una semplice logica economica, soprattutto in situazioni di difficoltà. Questo principio è applicato non solo per l’amministrazione dei beni, ma anche per la gestione del territorio, incluse le questioni di difesa.
Proprio dalla necessità di precisare i rapporti con le popolazioni vicine nasce, nel XII secolo, la Comunità di Fassa, come la conosciamo dai documenti.
La Comunità di Fassa stipula patti d’amicizia e mutua difesa con le analoghe istituzioni di Fiemme (1264) e di Primiero (1303), con Remberto, signore di Fiè (1298) e una convenzione con i moenesi per il passaggio verso la mont de Falcade (1304). Tali atti manifestano capacità di autogoverno e libertà politica, pur riconoscendo la diretta dipendenza dal vescovo di Bressanone, ma senza interferenze di vassalli e feudatari.
Le "antiche libertà" tante volte dichiarate o pretese dai fassani non fanno riferimento all’assenza di un’autorità superiore, per secoli il principe vescovo di Bressanone, al quale hanno dimostrato sempre profonda lealtà.
Emerge comunque un senso di identità e di particolarità che spinge la gente di Fassa a distinguersi fieramente dalle altre popolazioni. Anche se non esiste un vessillo ufficiale è interessante notare che l’unica testimonianza di una bandiera che rappresenta tutta la comunità è quella utilizzata dalle milizie volontarie di Fassa che nel 1809 parteciparono alla rivolta antinapoleonica.
Questa bandiera, conservata presso il Museo ladino, è composta di fasce orizzontali di color verde, bianco, celeste e giallo oro, e nella sua composizione richiama i colori della bandiera ladina.
Libertà ed identità sono dunque un richiamo continuo all’idea di comunanza, di condivisione di un bene comune la cui amministrazione è un diritto-dovere di tutti.
La struttura economico-sociale della valle, allora basata quasi esclusivamente sull’allevamento e la pastorizia, ha sicuramente favorito l’attenzione alla collettività. Specialmente allevare ovini, com’è stato peculiarità della val di Fassa per secoli, comportava una serie di azioni comuni, necessarie ma delicate, e quindi bisognose di regole. Era naturale riunire i capi in greggi per la transumanza, dividersi equamente i pascoli, organizzare collettivamente la sorveglianza, difendersi insieme contro i pericoli, conservare i diritti in nome di tutti.
Fin dalle origini troviamo quindi una comunanza di persone organizzata anche politicamente con attenzione ai valori di democrazia e rappresentatività.
L’organo principale della comunità era il placito, il comun general o pien comun, cioè l’assemblea di tutti i vicini (i cittadini, propriamente gli abitanti di una vicinìa, cioè di un gruppo di case), convocata presso la pieve di San Giovanni, che aveva il compito di prendere le decisioni per tutta la comunità. Gli affari ordinari della comunità erano decisi nel comun ordinario, cioè la riunione, davanti al capitano, dei procuratori e degli uomini di risposta, due per regola, chiamati così perché avevano l’incarico di raccogliere l’opinione dei loro vicini sulle varie proposte.
Nei primissimi documenti della comunità troviamo gli abassadores, che vengono descritti come rappresentanti non solo della comunità ma anche del vescovo di Bressanone, e il degano, termine polivalente che tra l’altro indicava il capo amministrativo di una giurisdizione. Successivamente questi ruoli sono ricoperti dai procuratori, eletti nel numero di due, come responsabili della comunità per gli affari economici, amministrativi, sanitari, esteri e a volte pure giudiziari ed ecclesiastici. Importanti erano i dodici giurati che componevano la bancha della ragione e avevano, oltre alla funzione giudiziaria, anche quella di testimoni e stimatori.
È importante soffermasi su queste istituzioni perché erano la struttura portante della comunità. Si nota un’organizzazione fortemente democratica basata su due principi fondamentali: la rotazione degli incarichi (considerati doveri verso la comunità) e le decisioni prese a maggioranza in assemblee qualificate da un preciso criterio di rappresentatività. Questa attenzione, a volte minuziosa, che ci fossero i rappresentanti di tutti e, soprattutto, che gli incarichi fossero svolti periodicamente da un ampio numero di cittadini, ha comportato una vicinanza della gente che è stata la forza della Comunità di Fassa e che è l’obbiettivo di un onesto agire politico.
Infatti la progressiva riduzione di organi e figure indebolì molto la comunità. Le diverse limitazioni imposte alla fine del XVIII secolo, prima fra tutte la libertà di riunirsi in pien comun, causarono proteste e rivolte ed evidenziarono la crisi di un sistema che scomparve, nel 1803, con la soppressione del principato vescovile e delle istituzioni ad esso legate. Nel 1815 fu costituita una nuova istituzione chiamata Comunità generale di Fassa che era praticamente un consorzio dei comuni della valle. Non sono citate assemblee generali, vengono meno altre istituzioni tipiche dell’antica comunità e quindi non c’è più il legame diretto con la popolazione espresso tramite l’elezione e la rotazione dei vari rappresentanti. La nuova comunità conserva alcune antiche competenze ma passa in secondo piano rispetto ai comuni e si avvia verso il tramonto. Nel 1954 fu tenuta l’ultima sessione dei rappresentanti della Comunità generale di Fassa.
Nella storia di Fassa emerge come il bene pubblico è l’obbiettivo di tutte le istituzioni che operano sul territorio, prima fra tutte la pieve.
L’appartenenza allo stesso distretto ecclesiastico ha consolidato l’istituzione comunitaria nei secoli. I documenti conosciuti ci portano alla conclusione che la comunità e la Pieve di Fassa operavano con una stretta interdipendenza e in vista di un concreto e palese beneficio di tutti.
Senza nascondere le numerose questioni fra le varie regole (diritti di pascolo, di passaggio,…) e le tensioni tra pievani e vicini, lungo i secoli si è conservata un’alta considerazione della collettività. Nei modi, nei linguaggi e nelle procedure documentati, sia di persone fisiche che di istituzioni (regole, moniarie, confraternite, pieve, curazie) era presente una vera e propria idea di ben comun, del quale la comunità era custode e promotrice.
La Comunità di Fassa nacque e si fortificò in una società dove era solido il concetto di legame: con il passato e con le antiche consuetudini, con la propria terra e fra la gente. Fedeltà alle radici, difesa dei propri diritti, senso di appartenenza e solidarietà sono i pilastri di secoli di storia.
Quando vennero meno gli organi e le figure che rappresentavano la compartecipazione di tutta la popolazione della comunità, questa iniziò a perdere importanza e incisività. Le risorse economiche non contribuirono al mantenimento della comunità (come invece è successo in altre realtà singole o di valle) perché semplicemente erano molto esigue e non erano il collante della collettività. Il perno delle attività della Comunità di Fassa fu invece il ben comun, concetto ideale che determinava le azioni comunitarie e si concretizzava nella condivisione di beni, utili e spese, e nell’agire insieme per superare gli interessi particolari a vantaggio di tutti.
La nostra storia ci consegna una secolare esperienza dove i fassani "seppero sopportare pesi onerosi piuttosto che rinunciare alle istituzioni comunitarie e alle tradizioni degli avi" (p. Frumenzio Ghetta). Ora si apre una nuova fase in cui queste istituzioni comunitarie possono continuare solo seguendo il principio, sincero e disinteressato, del bene comune.


Capo I
Norme generali
Sezione I
Costituzione del Comun general de Fascia


Art. 1
Comun general de Fascia


1. Il Comun general de Fascia è ricostituito per volontà della comunità insediata nel territorio non divisibile della Val di Fassa e per decisione dei comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga e Vigo di Fassa - Vich.
2. Il Comun general de Fascia riconosce come propria sede San Giovanni, già sede storica della Comunità di Fassa.
3. Il Comun general de Fascia ha uno stemma, una bandiera e un inno, quali simboli della identità culturale, storica e linguistica della popolazione ladina insediata nel suo territorio. Lo stemma è rappresentato dallo storico pastore e la bandiera è quella a sette colori. Le loro caratteristiche e l’inno sono stabiliti con regolamento approvato dal Consei general che disciplina anche le modalità
per il loro utilizzo.


Art. 2
Finalità del Comun general de Fascia


1. Il Comun general de Fascia persegue, in collaborazione con i comuni che concorrono alla sua ricostituzione e, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, con le altre comunità e con la Provincia:
a) l’equilibrato sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione e del suo territorio nonché il sostegno e la promozione della famiglia;
b) la piena tutela e la promozione dell’identità, della lingua e della cultura ladina, promuovendo altresì il senso di appartenenza dei cittadini alla comunità ladina dolomitica nonché la promozione di ogni possibile forma e strumento per realizzare la reciproca comprensione con le persone non appartenenti alla popolazione ladina;
c) la tutela e conservazione del territorio e delle sue caratteristiche, anche paesaggistiche e agro-silvo pastorali, quali espressioni dell’identità storica e culturale della popolazione e della comunità, anche in collaborazione con le amministrazioni separate dei beni di uso civico (ASUC) e le associazioni di categoria;
d) la promozione e l’ampliamento dei rapporti di cooperazione istituzionale e culturale con le altre popolazioni ladine in ambito regionale ed europeo;
e) la valorizzazione del pluralismo culturale e linguistico della provincia autonoma di Trento in collaborazione con le altre comunità di minoranza linguistica.


Art. 3
Funzioni del Comun general de Fascia


1. Il Comun general de Fascia rappresenta la comunità insediata nella Val di Fassa, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e la tutela secondo le finalità espresse all’articolo 2 esercitando le funzioni di governo e di gestione che ad esso sono trasferite dalla Provincia nonché ad esso conferite dai comuni di cui all’articolo 1, secondo quanto stabilito da questo statuto e dalla legge.
2. Il Comun general esercita le funzioni di cui al comma 1 nella misura necessaria, anche rispetto ai comuni di riferimento, ad assicurare, secondo i principi di sussidiarietà e di adeguatezza, provvedimenti, prestazioni e servizi idonei rispetto ai bisogni e alle risorse disponibili. Esso persegue il migliore rapporto possibile tra qualità e quantità delle prestazioni erogate ed il loro costo, espresso anche in termini di tariffe.
3. Il Comun general opera avendo cura di porre in essere processi e comportamenti finalizzati al miglior esercizio delle proprie competenze.
4. Il Comun general valorizza l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
5. Il Comun general ispira la propria azione di governo al principio di leale collaborazione, in condizioni di reciprocità, con la Provincia, con i comuni ladini e con tutte le istituzioni.
6. Il Comun general assicura altresì idonee forme di informazione e partecipazione delle persone interessate, attuando i principi di trasparenza e di democraticità nell’azione amministrativa.
7. Per i fini di cui al comma 1 il Comun general de Fascia, utilizzando il metodo e gli strumenti della programmazione anche finanziaria di durata pluriennale:
a) esercita le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferite secondo quanto disposto dalla legge provinciale, in particolare in materia di:
1) urbanistica e governo del territorio;
2) edilizia abitativa pubblica e agevolata;
3) assistenza e beneficenza pubblica;
4) diritto allo studio.
b) esercita i compiti definiti nell’ambito degli accordi con la Provincia previsti dall’articolo 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), nonché le funzioni ad esso specificatamente trasferite dalla Provincia secondo quanto disposto dalla legge provinciale, ferme restando le funzioni di autorità linguistica attribuite all’Istituto culturale ladino ai sensi dell’articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento).


Art. 4
Trasferimento volontario di funzioni


1. Il Comun general de Fascia, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, esercita, oltre a quelle di cui all’articolo 3, le funzioni e svolge i compiti e le attività che saranno trasferiti volontariamente dai comuni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l’utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.
2. Le predette funzioni, i compiti e le attività saranno organizzate dal Comun general in modo da favorire anche la crescita civile ed economico-sociale della popolazione, da rafforzarne l’unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo alla propria individuazione, come Comun general de Fascia avente interessi ed obiettivi propri, nel quadro della più vasta comunità provinciale.
3. Il Comun general de Fascia assicura in modo unitario e coordinato la gestione dei servizi e lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, provvedendo anche all’attività istruttoria, all’attività tecnico-consultiva e all’attività di controllo e vigilanza nonché all’assunzione dei relativi provvedimenti finali.4. Per l’attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, il Consei general approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una proposta di progetto di gestione unitaria che prevede:
a) materie di riferimento;
b) funzioni, compiti o attività per i quali si prevede l’affidamento al Comun general de Fascia per la gestione associata;
c) modalità di organizzazione;
d) durata e termini di decorrenza;
e) forme di consultazione degli enti contraenti e forme di garanzia per i cittadini e loro forme associative;
f) criteri e modalità per la messa a disposizione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie;
g) reciproci obblighi e garanzie nonché la regolamentazione dei rapporti economici e giuridici, anche di carattere patrimoniale.
5. Il progetto di gestione unitaria deve essere approvato da almeno cinque comuni e obbliga comunque solo quelli che l’hanno approvato e sottoscritto. Il medesimo progetto prevede che i comuni che non l’hanno approvato possano adottarlo successivamente assumendo obblighi e diritti da esso previsti, ivi compresa la quota proporzionale delle spese di investimento e di avviamento delle attività e dei servizi già sostenute dagli enti precedentemente aderenti.
6. Il progetto di gestione unitaria approvato ai sensi del comma 5 è attuato direttamente dal Comun general secondo il proprio ordinamento.


Art. 5
Norme generali per la gestione dei servizi pubblici


1. Il Comun general de Fascia definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni pubbliche da garantire su tutto il territorio, nel rispetto dei livelli minimi definiti dalla Provincia, e verifica i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati nei modi stabiliti da questo statuto.
2. Per i fini di cui al comma 1 il Comun general esercita le funzioni di autorità regolatrice dei servizi pubblici ad esso conferiti. Compete al Consei general la scelta delle forme di gestione, la determinazione delle tariffe e dei livelli di servizio, l’approvazione della carta dei servizi e di ogni altra forma di tutela dei cittadini e degli altri soggetti. Nei casi in cui sia individuato un ambito territoriale più ampio del territorio del Comun general per l’organizzazione di specifici servizi o singole fasi di organizzazione degli stessi, il Consei general provvede alle predette finalità mediante apposita convenzione con la Provincia ovvero con una o più comunità o altro ente pubblico.


Sezione II
Norme in materia di partecipazione e pari opportunità


Art. 6
Partecipazione dei comuni alle funzioni di governo del Comun general de Fascia


1. La partecipazione dei comuni alle funzioni di governo del Comun general de Fascia avviene:
a) mediante l’espressione di un parere preventivo, su richiesta del Presidente del Consei general, da rilasciare entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi inutilmente i quali il Consei general può deliberare prescindendo dal parere medesimo, sui progetti riguardanti i seguenti atti:
1) i regolamenti previsti da questo statuto;
2) i piani generali riguardanti le materie di cui al comma 5
dell’articolo 19 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
3) le intese con la Provincia previste ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 19;
b) mediante l’approvazione delle deliberazioni assembleari di seguito indicate da parte di almeno la metà più uno dei consigli dei comuni facenti parte del territorio di riferimento e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione di quel territorio:
1) criteri e indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio nonché alla pianificazione del territorio e dello sviluppo socio-economico;
2) atti di verifica a carattere generale dei risultati ottenuti e dei livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti, nonché indirizzi generali per le conseguenti azioni eventualmente necessarie.
c) mediante la gran radunanza degli amministratori comunali della Val di Fassa e del Comun general de Fascia da convocare a cura del Presidente del Consei general almeno una volta all’anno per la valutazione generale dello stato di attuazione del presente statuto e delle sue eventuali modifiche.
2. Le decisioni dei consigli comunali previste dalla lettera b) del comma 1 costituiscono condizione di efficacia delle deliberazioni previste dalla stessa lettera b) del comma 1 e devono essere adottate entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla richiesta, decorso il quale le deliberazioni medesime si intendono approvate.
3. Le modalità di convocazione e funzionamento della gran radunanza prevista alla lettera c) del comma 1 sono stabilite con regolamento approvato dal Consei general.


Art. 7
Partecipazione dei cittadini


1. I cittadini partecipano ai processi decisionali e agli atti del Comun general de Fascia:
a) mediante le assemblee pubbliche;
b) mediante il referendum propositivo e abrogativo sui provvedimenti, anche di natura regolamentare, di competenza del Comun general.
2. Le assemblee pubbliche possono essere richieste da istituzioni pubbliche o da associazioni, ovvero da un numero di elettori residenti nei comuni del territorio del Comun general de Fascia. Con regolamento approvato dal Consei general sono stabiliti i requisiti minimi di rappresentatività delle associazioni, il numero minimo degli elettori richiedenti e le modalità di convocazione e funzionamento.
3. Il referendum deve essere richiesto da almeno il 10 per cento del numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Val di Fassa, che risiedano in almeno tre comuni diversi e che rappresentino almeno il 10 per cento dei rispettivi elettori.
4. Il referendum è disciplinato, salvo quanto disposto da questo articolo, dalla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali), intendendosi sostituiti agli organi provinciali i corrispondenti organi del Comun general de Fascia. Con regolamento approvato dal Consei general a maggioranza assoluta dei suoi componenti possono essere disciplinate le modalità organizzative del procedimento referendario nel rispetto dei principi contenuti nella legge provinciale.
5. Il risultato dei referendum è valido se è approvato dalla maggioranza dei voti validi espressi purché alla votazione abbia partecipato almeno il 33 per cento degli elettori.
6. Nel caso di referendum abrogativo, l’approvazione del quesito referendario produce l’effetto dell’annullamento dell’atto o della parte di esso oggetto del medesimo referendum.
7. Nel caso di referendum propositivo, il quesito referendario approvato deve essere posto all’ordine del giorno dell’organo competente entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato.


Art. 8
Misure per assicurare le pari opportunità


1. Il Comun general ispira la propria azione al principio di non discriminazione e di garanzia delle pari opportunità.
2. È istituita la Consulta per le pari opportunità della Val di Fassa con funzioni di promozione, proposta e consulenza degli organi del Comun general de Fascia.
3. Con regolamento approvato dal Consei general sono disciplinate la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, assicurando la prevalenza dei componenti di genere femminile.
4. La consulta promuove altresì specifiche azioni di tutela e di promozione a favore delle persone strutturalmente deboli.


Capo II
Organi del Comun general de Fascia


Sezione I
Il Consei general - Assemblea


Art. 9
Funzioni del Consei general


1. Al Consei general spetta deliberare sugli atti attribuiti alla competenza dell’assemblea della comunità dall’articolo 14, comma 4, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.
2. Spetta altresì al Consei general deliberare:
a) i regolamenti;
b) gli atti di indirizzo, ivi compresi i piani e i programmi, gli schemi delle intese a carattere generale relativi alle materie e ai compiti di cui all’articolo 19, commi 5 e commi da 7 a 11, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
c) la mozione di censura al Procurador. La proposta di mozione di censura è presentata da almeno un quinto dei componenti il Consei general, non può essere posta in votazione prima che siano trascorsi dieci giorni dalla data di presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Una seconda mozione di censura, che non può essere presentata prima che siano trascorsi sei mesi dal voto della precedente, comporta se approvata lo scioglimento del Consei general e la decadenza del Procurador;
d) la mozione di censura a un singolo componente del Consei de procura.
La proposta di mozione di censura è presentata da almeno un quinto dei componenti il Consei general, non può essere posta in votazione prima che siano trascorsi dieci giorni dalla data di presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
e) limitatamente agli ultimi dodici mesi di durata in carica del Consei general, la mozione di sfiducia nei confronti del Procurador con contestuale indicazione di un candidato procurador. La proposta di mozione è presentata da almeno un quinto dei componenti il Consei general, non può essere posta in votazione prima che siano trascorsi dieci giorni dalla data di presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. L’approvazione della mozione comporta l’elezione del nuovo procurador per la durata residua del mandato.


Art. 10
Composizione ed elezione del Consei general


1. Il Consei general è composto dal Procurador e da trenta membri, dei quali quattordici eletti dai consigli comunali e sedici eletti a suffragio universale. Il consigliere provinciale eletto ai sensi della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale), partecipa alle adunanze del Consei general con facoltà di intervento nel dibattito. La carica di componente il Consei general è compatibile con quella di consigliere comunale e di membro dei comitati di amministrazione delle ASUC. Non è ammessa la contemporanea candidatura a membro del Consei general e a sindaco di uno dei comuni del territorio della Val di Fassa. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le norme dell’ordinamento regionale degli enti locali in materia di incompatibilità ed ineleggibilità per i consiglieri comunali.
2. Ciascun consiglio comunale elegge, anche fra i propri consiglieri, due componenti del Consei general. L’elezione ha luogo entro trenta giorni dalla data di prima costituzione del consiglio comunale. Trascorso tale termine senza che il consiglio comunale abbia provveduto, il Consei general è validamente costituito.
3. Sedici componenti il Consei general sono eletti, in un unico collegio per il territorio della Val di Fassa, contemporaneamente al turno generale per l’elezione dei consigli comunali e dei sindaci e contestualmente al Procurador. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente statuto, trova applicazione la normativa regionale in materia di elezioni del sindaco e dei consigli comunali nei comuni trentini con più di tremila abitanti.
4. I comizi elettorali per l’elezione del Consei general e del Procurador sono indetti dal Presidente della Provincia.
5. Le liste devono essere formate in modo che tra i candidati sia presente almeno un elettore per ciascun comune della Val di Fassa.
6. Le liste e le candidature devono essere presentate al Comun general.
7. Presso il Comun general è istituito l’ufficio centrale circoscrizionale, nominato dal Procurador.
L’ufficio centrale si avvale, per tutte le operazioni di sua competenza, degli uffici del Comun general.
8. Le modalità attuative ed organizzative per l’applicazione del presente articolo possono essere definite dalla Giunta provinciale previa intesa con la Regione, sentito il Comun general de Fascia.


Art. 11
Funzionamento del Consei general


1. Il Consei general è presieduto dal Presidente, eletto al proprio interno dalla maggioranza dei suoi componenti, su proposta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti medesimi. Il Presidente è coadiuvato da due vicepresidenti, appartenenti a generi diversi, eletti dal Consei general fra i suoi componenti. Il Presidente sceglie il primo vicepresidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Il Consei general è convocato dal Presidente sulla base di apposito ordine del giorno anche su richiesta del Consei di ombolc o di almeno un quinto dei componenti del Consei general.
3. Il Consei general è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione con almeno un terzo dei componenti.
4. Le deliberazioni del Consei general sono valide se approvate dalla maggioranza dei componenti presenti alla votazione.
5. Con regolamento approvato dal Consei general sono disciplinate le norme per il suo funzionamento.
Il predetto regolamento può prevedere la possibilità di invitare altri soggetti a partecipare ai lavori del Consei general, stabilendone modalità e forme.


Sezione II
Il Consei de procura - Giunta esecutiva


Art. 12
Funzioni del Consei de procura


1. Sono attribuiti al Consei de procura tutte le funzioni e i compiti non riservati dallo statuto al Consei general, al Procurador del Comun general e al Presidente del Consei general stesso.
2. Il Procurador può adottare, in caso di urgenza, atti di competenza del Consei de procura, salvo ratifica dello stesso nella prima seduta successiva, e comunque entro trenta giorni.


Art. 13
Composizione e funzionamento del Consei de procura


1. Il Consei de procura è composto dal Procurador del Comun general, che lo convoca e lo presiede, e da altri membri nominati dal Procurador, nel numero massimo di sei, scelti anche all’esterno del Consei general.
2. Le modalità di funzionamento del Consei de procura, anche riguardo alla validità delle sedute e delle deliberazioni nonché alla determinazione delle indennità e dei rimborsi spettanti ai suoi componenti, sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consei general. Fino all’approvazione del predetto regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dall’articolo 11,
comma 5, per il funzionamento del Consei general.


Sezione III
Il Consei di ombolc - Giunta politica


Art. 14
Funzioni del Consei di ombolc


1. Spetta al Consei di ombolc la formulazione delle proposte da sottoporre al Consei general riguardanti:
a) gli atti di indirizzo a carattere generale;
b) i piani, i programmi, gli schemi delle intese a carattere generale;
c) gli atti generali per la gestione unitaria dei servizi;
d) il progetto di gestione unitaria di cui al comma 4 dell’articolo 4.


Art. 15
Composizione e funzionamento del Consei di ombolc


1. Il Consei di ombolc è composto dal Procurador del Comun general, che lo convoca e lo presiede, e dai sindaci in carica dei comuni della Val di Fassa.
2. Il Procurador nomina, fra i membri del Consei di ombolc, un vice procurador che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento temporaneo e negli altri casi previsti all’articolo 17.
3. I componenti del Consei di ombolc partecipano alle adunanze del Consei general con facoltà di intervento nel dibattito.
4. Le modalità di funzionamento del Consei di ombolc, anche riguardo alla validità delle sedute e delle deliberazioni, sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consei di ombolc medesimo.
Fino all’approvazione del predetto regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dall’articolo 11, comma 5, per il funzionamento del Consei general.


Sezione IV
Il Procurador


Art. 16
Funzioni del Procurador del Comun general de Fascia


1. Il Procurador è il legale rappresentante del Comun general. Esso convoca e presiede il Consei di ombolc e il Consei de procura. Ad esso spettano inoltre le altre attribuzioni previste dallo statuto.
2. Il Procurador rappresenta il Comun general nella Conferenza delle minoranze e nel Consiglio delle autonomie locali e in tutti gli altri organi ed organismi nei quali sia prevista la presenza del
rappresentante del Comun general. Il Procurador può delegare un componente del Consei di ombolc.


Art. 17
Elezione del Procurador del Comun general de Fascia


1. Il Procurador del Comun general è eletto direttamente a suffragio universale nell’ambito di un unico collegio per il territorio della Val di Fassa, contestualmente all’elezione del Consei general, secondo quanto previsto dall’articolo 10.
2. Nel caso di morte, dimissioni, impedimento permanente del Procurador, ovvero a seguito di mozione di censura di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), il Consei general è sciolto e si procede all’elezione per il rinnovo del Consei general e del Procurador; in tali casi il vice procurador e il Consei de procura rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione e le funzioni di Procurador sono assunte dal vice procurador. Questi indice le elezioni entro quindici giorni dall’evento, fissandone la data entro i novanta giorni successivi.


Capo III
Tutela e promozione della lingua e della cultura ladina


Art. 18
Tutela e promozione della lingua e della cultura ladina


1. Il Comun general, anche in attuazione dell’articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, tutela e promuove, nell’ambito delle proprie competenze, le caratteristiche etniche e culturali della popolazione ladina residente nel territorio della provincia di Trento anche attraverso la diffusione della conoscenza della lingua ladina e del suo impiego anche nei rapporti tra privati.
2. I cittadini appartenenti alla popolazione ladina hanno la facoltà di usare la lingua ladina nelle comunicazioni verbali e scritte con gli uffici del Comun general.
3. Nelle adunanze degli organi del Comun general i componenti possono usare la lingua ladina, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano componenti che lo richiedano.
verbali degli organi collegiali previsti da questo statuto, sono redatti sia in lingua italiana che ladina.
5. L’Istituto culturale ladino "Majon di Fascegn" esercita le funzioni di autorità linguistica previste dalla legge.
6. Al fine di favorire la partecipazione della comunità ladina fassana e l’armonica collaborazione delle sue istituzioni e associazioni alla responsabilità di tutelare e promuovere la lingua e la cultura ladina, il Comun general nomina una consulta ladina con il compito di elaborare e proporre linee adeguate di politica linguistica.


Capo IV
Norme generali in materia di organizzazione del Comun general de Fascia


Art. 19
Principi in materia di organizzazione del Comun general de Fascia


1. Il Comun general organizza le strutture e l’attività del personale garantendo l’utilizzo della lingua ladina nei rapporti con la popolazione e secondo criteri di valorizzazione dell’autonomia e della responsabilità professionale, della trasparenza, imparzialità, funzionalità ed economicità dell’azione amministrativa.
2. La struttura organizzativa alle dirette dipendenze degli organi del Comun general è articolata per obiettivi e per aree omogenee di professionalità, ma in ogni caso in modo da assicurare la massima flessibilità rispetto all’obiettivo dell’adeguatezza e tempestività dell’azione amministrativa dell’ente nonché il criterio della valutazione dei risultati.
3. Per le predette finalità ai dirigenti sono conferiti, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi di lavoro, incarichi a tempo determinato, di norma di durata quinquennale, correlati agli obiettivi individuati dagli atti della programmazione approvati dal Consei general.
4. Salvo quanto previsto da questo statuto, la struttura organizzativa, il suo funzionamento nonché, per quanto non riservato alla legge e ai contratti collettivi, il personale del Comun general sono disciplinati da un regolamento approvato dal Consei general.


Art. 20
Regolamento di organizzazione


1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge provinciale e regionale e dal presente statuto, il regolamento di organizzazione definisce:
a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per l’assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l’eventuale previsione di figure dirigenziali o di responsabili delle strutture;
b) le modalità e i requisiti per l’accesso all’impiego presso il Comun general, compreso l’utilizzo della mobilità del personale della Provincia e dei comuni;
c) la disciplina delle incompatibilità fra l’impiego pubblico ed altre attività nonché i casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici;
d) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di figure dirigenziali o di elevata professionalità.
2. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i criteri per il conferimento e la revoca della responsabilità dirigenziale e per la attribuzione della titolarità delle strutture a figure dirigenziali, ove previste, o ai responsabili; il regolamento stabilisce la durata degli incarichi, i compiti di gestione amministrativa e tecnica dei dirigenti, l’eventuale costituzione di organismi di coordinamento dei dirigenti e dei responsabili delle strutture.


Art. 21
Personale


1. Il Comun general dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle funzioni esercitate e ai servizi svolti.
2. Il Comun general promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell’impiego delle figure professionali, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l’ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
3. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l’uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.
4. Per le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, nonché per la mobilità del medesimo personale si applica quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.
5. Il personale comunale, provinciale, dei comprensori e degli altri enti pubblici assegnato stabilmente o prevalentemente alle funzioni conferite al Comun general è trasferito a quest’ultimo.
Il Comun general osserva le procedure di informazione e consultazione di cui all’articolo 47 (Trasferimenti d’azienda), commi 1, 2 e 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.


Capo V
Disposizioni in materia di bilancio e di risorse finanziarie


Art. 22
Autonomia finanziaria e modalità di finanziamento


1. Il Comun general ha autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comun general dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi pubblici ad esso trasferiti dai comuni.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento del Comun general sono rappresentate, oltre che dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia ed altri enti pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri fissati negli atti di trasferimento delle singole funzioni e servizi, e/o nei decreti del Presidente della Provincia aventi ad oggetto le funzioni trasferite dalla Provincia ai comuni.
4. I comuni assicurano il pareggio finanziario del bilancio del Comun general. Il Comun general assicura comunque il rispetto del principio dell’obbligo del pareggio del proprio bilancio e degli obiettivi e dei vincoli definiti nell’ambito del patto di stabilità interno con la Provincia.
5. In caso di mancata determinazione dei criteri di cui al comma 3, la ripartizione delle spese avviene secondo criteri direttamente proporzionali all’entità della popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente.
6. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni è addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.
7. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.


Capo VI
Revisione dello statuto e disposizioni transitorie e finali


Art. 23
Revisione dello statuto


1. La revisione di questo statuto è approvata con legge provinciale su deliberazione adottata dal Consei general con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
2. Possono presentare proposte di revisione di questo statuto, oltre ad un quinto dei singoli componenti del Consei general:
a) ciascun consiglio comunale;
b) il Consei di ombolc;
c) almeno mille elettori residenti nei comuni costituenti il Comun general.
3. Le modificazioni al capo IV di questo statuto sono approvate con la maggioranza assoluta dei componenti il Consei general. Esse non richiedono l’approvazione con legge provinciale.


Art. 24
Prosecuzione delle funzioni e degli organi del Comprensorio ladino di Fassa


1. In sede di prima applicazione di questo statuto, oltre alle funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, sono trasferite al Comun general de Fascia anche quelle del Comprensorio ladino di Fassa.
2. Fino alla prima costituzione degli organi del Comun general continuano ad operare gli organi del Comprensorio ladino di Fassa.


Art. 25
Disciplina per la prima elezione degli organi del Comun general de Fascia


1. In sede di prima applicazione di questo statuto il Consei general è composto dal Procurador e da trenta membri, dei quali quattordici eletti dai consigli comunali e nove eletti a suffragio universale oltre ai sette sindaci che sono membri di diritto. La carica di componente il Consei general è compatibile con quella di consigliere comunale e di membro dei comitati di amministrazione delle ASUC. Non è ammessa la contemporanea candidatura a membro del Consei general e a sindaco di uno dei comuni della val di Fassa.
Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le norme dell’ordinamento regionale degli enti locali in materia di incompatibilità ed ineleggibilità per i consiglieri comunali.
2. Ciascun consiglio comunale elegge, anche fra i propri consiglieri, due componenti del Consei general assicurando che almeno uno sia espressione della minoranza consiliare.
3. È componente di diritto del Consei general il candidato procurador più votato, dopo il candidato eletto. Nel caso di rinuncia o cessazione dalla carica subentra il candidato procurador che lo segue in graduatoria per ordine di voti. In carenza di candidati in tale graduatoria, subentra il candidato a componente il Consei general, non eletto, secondo l’ordine della graduatoria delle
preferenze.
4. Otto componenti il Consei general sono eletti, in un unico collegio per il territorio della Val di Fassa, contemporaneamente al turno ordinario per l’elezione dei consigli comunali e dei sindaci e contestualmente al Procurador.
5. Ciascun candidato presenta la propria candidatura individuale con la sottoscrizione di almeno ottanta elettori iscritti nelle liste elettorali di almeno due dei comuni della Val di Fassa. Nel caso di candidato appartenente al genere femminile le sottoscrizioni necessarie sono ridotte a sessanta.
Ciascun elettore può sottoscrivere più candidature.
6. Ciascun elettore esprime una sola preferenza e sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
7. Il Consei general si riunisce per la prima volta su convocazione del componente più anziano di età entro trenta giorni dal compimento delle procedure per la sua valida costituzione.
8. Le modalità di svolgimento della procedura elettorale sono approvate dalla Giunta provinciale su proposta del Comprensorio ladino di Fassa.


Art. 26
Funzioni del Consei di ombolc in prima applicazione


1. In sede di prima applicazione di questo statuto, sono attribuiti al Consei di ombolc tutte le funzioni e i compiti non riservati dallo statuto al Consei general, al Procurador del Comun general e al Presidente del Consei general stesso.
2. Il Consei di ombolc può delegare al Procurador alcuni specifici compiti circoscritti nell’oggetto e nel tempo.



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