IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modificazione dell’articolo 1 della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13(Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l’educazione alimentare e il consumo consapevole)
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:
"1. La Provincia autonoma di Trento favorisce la conoscenza dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e delle caratteristiche delle bevande nonché del loro utilizzo, l’accesso diretto del consumatore al mercato delle produzioni agricole e agroalimentari nonché la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti legate al trasporto dei prodotti agricoli e agroalimentari e delle bevande. Per queste finalità la Provincia promuove:
a) il consumo di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e a basso impatto ambientale;
b) la diffusione di forme di distribuzione a basso impatto ambientale;
c) l’organizzazione di filiere corte dei prodotti agricoli e agroalimentari."
ARTICOLO 2
Modificazione dell’articolo 2 della legge provinciale n. 13 del 2009
1. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale n. 13 del 2009 dopo le parole: "prodotti agricoli e agroalimentari" sono inserite le seguenti: "e bevande".
ARTICOLO 3
Modificazioni dell’articolo 3 della legge provinciale n. 13 del 2009
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 13 del 2009
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è abrogata;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) favorire l’incremento della vendita di prodotti a basso impatto ambientale nonché altre misure di sviluppo della filiera corta, compresa la riserva di appositi spazi nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e a basso impatto ambientale;";
c) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
"f bis) promuovere iniziative per ridurre gli imballaggi nel settore della produzione, distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande, anche ai fini dell’individuazione d’interventi da inserire nei programmi di gestione dei rifiuti previsti dall’articolo 4 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)."
ARTICOLO 4
Sostituzione dell’articolo 7 della legge provinciale n. 13 del 2009
1. L’articolo 7 della legge provinciale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:
"Art. 7 Promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata,
biologici e a basso impatto ambientale nei servizi di ristorazione privata e di ospitalità
1. La Provincia promuove e favorisce la conoscenza e l’utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari e delle bevande di qualità riconosciuta e certificata, biologici e a basso impatto ambientale da parte degli esercenti attività di ristorazione privata o di ospitalità operanti in Trentino, con particolare riferimento ai proprietari o ai gestori di rifugi alpini."
ARTICOLO 5
Modificazione dell’articolo 9 della legge provinciale n. 13 del 2009
1. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:
"3. La Provincia può intervenire con specifici aiuti per la costituzione delle filiere corte dedicate alla ristorazione nell’ambito dell’attuazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)."
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 1 marzo 2012
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai