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NORMATIVA
Normativa province autonome - Trento

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Legge provincia di Trento 27 dicembre 2011 n 18
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2012)
 


IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga la seguente legge:

Capo I
Disposizioni in materia di finanza provinciale e locale

ARTICOLO 1
Disposizioni generali


1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 79 dello Statuto speciale le disposizioni di questa legge, secondo quanto stabilito dai commi 3 e 4 del predetto articolo, definiscono gli obblighi a carico della Provincia e degli enti locali, degli enti e organismi da essi controllati, dell’Università degli studi di Trento e degli altri enti e organismi indicati nell’articolo 79, anche per assicurare le finalità di coordinamento della finanza pubblica definite dalla legislazione dello Stato.
2. Per i fini del comma 1 e di quanto già previsto dall’articolo 9 (Primi adempimenti per l’attuazione della delega relativa all’Università degli studi di Trento), comma 2, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli obblighi a carico dell’Università sono definiti con le modalità previste dall’articolo 68.

ARTICOLO 2
Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e dell’articolo 2 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese della Provincia


1. All’articolo 2 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "Per quanto riguarda gli enti locali questi obblighi sono disciplinati dall’articolo 8.";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Se, per i fini del comma 2, gli accordi di programma o gli altri atti che regolano i rapporti tra la Provincia e gli enti non sono adottati entro il 31 maggio di ciascun esercizio, la Provincia può emanare comunque specifiche direttive, sentito l’ente interessato."
2. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:
"1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 della legge provinciale n. 19 del 2009, la Giunta provinciale promuove il contenimento delle spese di natura discrezionale in modo da conseguire nel 2011 una riduzione delle spese riferite a nuovi interventi di almeno il 30 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 2010 e, per gli anni successivi, una riduzione di almeno il 35 per cento rispetto allo stesso valore medio. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le spese discrezionali riguardanti i servizi generali dell’amministrazione da assoggettare al contenimento. Sono escluse dall’applicazione di questo comma le spese effettuate ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali)."
3. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale n. 19 del 2009 è sostituito dal seguente:
"1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 quater della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), per favorire il controllo, il contenimento e la razionalizzazione delle spese relative a incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, previsti dall’articolo 39 sexies della legge sui contratti e sui beni provinciali, a decorrere dall’anno 2012 le spese relative a nuovi incarichi sono ridotte di almeno il 65 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009."
4. L’efficacia dell’articolo 3 della legge provinciale n. 27 del 2010 può essere prorogata di un anno con deliberazione della Giunta provinciale, in relazione a quanto corrispondentemente disposto a livello nazionale.
5. Per gli anni 2010 e 2011 si applica l’articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 19 del 2009 nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dal comma 3 di quest’articolo.

ARTICOLO 3
Modificazioni dell’articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010, in materia di finanza locale, e definizione dell’ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali a favore dei comuni per l’esercizio finanziario 2012


1. All’articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 3) della lettera a) del comma 3 è sostituito dal seguente:
"3) a decorrere dall’anno 2012, l’impossibilità per le comunità di assumere personale a tempo determinato e indeterminato, salvo nei casi di deroga generale stabilita con deliberazione della Giunta provinciale adottata d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali nei limiti espressamente stabiliti dal protocollo d’intesa previsto dall’articolo 81 dello Statuto speciale, anche tenendo conto della mobilità di personale dai comuni e dalla Provincia alla comunità;";
b) alla fine della lettera b) del comma 3 sono inserite le parole: "l’efficacia di questa lettera può essere prorogata di un anno nell’ambito del protocollo d’intesa previsto dall’articolo 81 dello Statuto speciale;";
c) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
"d) per i comuni la determinazione del tetto di spesa annuale per il lavoro straordinario, per i viaggi di missione e gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza e per le collaborazioni da affidare nel rispetto dell’articolo 3, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, nella misura sostenuta nel 2010, ridotta nella misura stabilita dal protocollo d’intesa previsto dall’articolo 81 dello Statuto speciale; per il triennio 2012-2014 sono comunque ammesse, in deroga all’obbligo di riduzione, le spese per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche sino all’importo annuo massimo di 40.000 euro, fermo restando il rispetto della normativa, anche regolamentare, in materia di affidamento degli incarichi;".
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), l’ammontare complessivo massimo dei trasferimenti provinciali in favore dei comuni per l’esercizio finanziario 2012 è determinato nella misura stabilita dalla tabella D.

ARTICOLO 4
Inserimento dell’articolo 8 bis nella legge provinciale n. 27 del 2010, relativo alla gestione associata di servizi


1. Dopo l’articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:
"Art. 8 bis
Disposizioni per l’esercizio di compiti, attività e servizi pubblici locali in forma associata
1. Per le finalità dell’articolo 8, ai sensi dell’articolo 39, comma 3, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige), a partire dal 1° gennaio 2013 i comuni e le unioni di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante le comunità di appartenenza, i compiti e le attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate, informatica, contratti e appalti di lavori, servizi e forniture e con progressiva estensione i compiti e le attività relativi al commercio.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità d’attuazione dell’obbligo previsto dal comma 1 che tengano conto delle peculiarità organizzative presenti in ogni singolo territorio. La deliberazione prevede anche che specifici ruoli nell’organizzazione e nella programmazione dei compiti e delle attività svolte in forma associata siano assegnati a un organismo composto dai sindaci e dal presidente della comunità.
3. La deliberazione prevista dal comma 2 è adottata entro il 31 marzo 2012. La deliberazione individua i termini e le modalità con le quali è definito lo schema di convenzione per l’esercizio in forma associata ai sensi di quest’articolo, nonché i termini entro i quali è sottoscritta la convenzione; quest’ultima disciplina i connessi rapporti giuridici e finanziari. La medesima convenzione può inoltre prevedere che l’esercizio in forma associata sia effettuato anche in accordo tra più comunità.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’ammontare dei trasferimenti provinciali destinati alla gestione corrente dei bilanci comunali è ridotta di una quota commisurata al costo dei compiti e delle attività da esercitare in forma associata ai sensi di quest’articolo. La riduzione è disposta anche se la convenzione non è stata stipulata entro il termine previsto dal comma 3. Tale disposizione si applica in ogni caso a tutti i compiti e le attività per i quali è obbligatoria, anche ai sensi di altre disposizioni di legge, la gestione in forma associata mediante le comunità.
5. Ciascun comune, previa intesa con la comunità di appartenenza, può decidere di trasferire la titolarità di servizi pubblici locali alla medesima comunità anche se non sono definiti ambiti territoriali ottimali ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 6, della legge provinciale n. 3 del 2006. In tal caso si applica il comma 2 del medesimo articolo.
6. Previo accordo con il Consiglio delle autonomie locali, con decreto del Presidente della Provincia sono individuate ulteriori attività esercitate dalla Provincia sul territorio delle comunità, da attribuire loro per essere gestite in forma associata con i comuni appartenenti a ciascuna comunità. Per le comunità di ridotte dimensioni demografiche e territoriali le attività possono essere attribuite a una forma associativa fra più comunità. L’accordo può prevedere forme di collaborazione transitoria e sperimentale nella gestione delle attività e l’eventuale regolazione degli aspetti di natura finanziaria. Per i fini di questo comma la Giunta provinciale è autorizzata a utilizzare gli stanziamenti per spese dirette inerenti le attività indicate nel comma 1 per trasferimenti a favore delle comunità.
7. Per i comuni del territorio individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, la convenzione prevista dal predetto articolo 11 disciplina l’esercizio in forma associata dei compiti e delle attività ai sensi di quest’articolo. In attuazione delle disposizioni previste dal comma 4 la convenzione individua l’ente
destinatario della quota dei trasferimenti provinciali relativi ai compiti e alle attività svolte in forma associata."

ARTICOLO 5
Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)


. All’articolo 25 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3 le parole: "al 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all’8 per cento nel 2012, al 6 per cento nel 2013, al 4 per cento nel 2014";
b) nel comma 4 le parole: "I comuni" sono sostituite dalle seguenti: "I comuni e le comunità".
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 25 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inseriti i seguenti:
"4 bis. La Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può disporre che la Provincia, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento"), e da quest’articolo, possa assegnare le risorse destinate al finanziamento degli enti locali direttamente ai comuni e alle comunità. In alternativa la deliberazione può prevedere che, su richiesta dell’ente locale interessato e nel rispetto dell’ordinamento comunitario, le assegnazioni avvengano nei confronti di una società che può essere costituita o partecipata dai predetti enti, oppure nei confronti di una società già esistente, ferma restando la concessione del contributo a favore dell’ente locale. L’articolo 8 bis della legge provinciale n. 13 del 1973, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento alle attività ivi previste; le disposizioni compatibili sono individuate con deliberazione della Giunta provinciale.
4 ter. La Provincia è autorizzata a partecipare alle società indicate nel comma 4 bis, ai sensi dell’articolo 17 (Partecipazioni azionarie) della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2. Inoltre la Provincia può concedere finanziamenti ai comuni e alle comunità per la partecipazione a queste società.
4 quater. La Provincia, previo accordo con gli enti locali interessati, può mettere a disposizione delle società indicate nel comma 4 bis i servizi delle proprie società partecipate, compresi quelli di Cassa del Trentino s.p.a., per lo svolgimento delle attività previste da quest’articolo."
3. Per i fini dell’articolo 25 bis, comma 4 ter, della legge provinciale n. 3 del 2006 si provvede con gli stanziamenti già autorizzati ai sensi dell’articolo 17 (Partecipazioni azionarie), comma 3, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2.

ARTICOLO 6
Disposizioni per favorire lo sviluppo del partenariato pubblico privato nella realizzazione di opere pubbliche e integrazione dell’articolo 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento")


1. La Provincia favorisce il coinvolgimento di finanziamenti privati nella realizzazione e nella gestione di opere pubbliche, avvalendosi del supporto di Cassa del Trentino s.p.a., mediante la concessione di specifici contributi destinati al finanziamento delle opere contenute negli strumenti di programmazione degli enti interessati. Questi contributi sono corrisposti in luogo dei finanziamenti previsti dalle leggi di settore o di quelli previsti dalla normativa sulla finanza locale.
2. I contributi previsti dal comma 1 sono concessi dalla Provincia, che si avvale di Cassa del Trentino s.p.a. per l’istruttoria finanziaria, e possono essere erogati anche per il tramite della medesima società, con le modalità previste dall’articolo 8 bis della legge provinciale n. 13 del 1973.
3. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento del valore della spesa ammissibile a finanziamento. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’attuazione di quest’articolo, tenendo conto anche della rilevanza dell’intervento, del grado di coinvolgimento atteso dei capitali privati e del co-finanziamento dell’ente locale promotore.
4. Dopo la lettera e) del comma 01 dell’articolo 8 bis della legge provinciale n. 13 del 1973 è inserita la seguente:
"e bis) promuovere iniziative rivolte allo sviluppo del partenariato pubblico privato nell’ambito provinciale, nonché l’utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture e altre opere con ricorso a capitali privati;".
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si fa fronte con le risorse già autorizzate ai sensi delle leggi di settore oppure già autorizzate dalla normativa sulla finanza locale.

ARTICOLO 7
Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale)


1. All’articolo 2 della legge provinciale sulla finanza locale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’alinea del comma 3 bis è sostituito dal seguente: "In attesa dell’adozione dei regolamenti di esecuzione previsti dall’articolo 26 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), a partire dall’esercizio finanziario 2011, e ferma restando anche su tale quota l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, spetta ai comuni la totalità del gettito di competenza della Provincia relativamente ai seguenti tributi erariali:";
b) dopo la lettera c) del comma 3 bis è inserita la seguente:
"c bis) la cedolare secca sugli affitti prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), determinabile, ai fini del riparto, anche forfettariamente in base a parametri e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali.";
c) nel comma 3 ter prima delle parole: "Il trasferimento" sono inserite le seguenti: "La Giunta provinciale individua la quota stimata delle risorse spettanti ai singoli comuni ai sensi del comma 3 bis con riferimento al gettito standard dei tributi determinato anche in relazione a serie storiche o a periodi d’imposta periodicamente determinati. La Giunta provinciale, inoltre, ripartisce il fondo perequativo previsto dall’articolo 6 tenendo conto della quota delle risorse spettanti a ciascun comune ai sensi del comma 3 bis.";
d) il primo e il secondo periodo del comma 3 quater sono sostituiti dai seguenti: "In prima applicazione, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013 spetta ai comuni la totalità del gettito dei tributi indicati nel comma 3 bis, lettere c) e c bis), di competenza della Provincia tenuto conto, nei casi di cui al comma 3, di eventuali somme sostitutive. A tal fine la Giunta provinciale individua la quota stimata delle risorse spettanti ai singoli comuni con riferimento al gettito standard dei tributi determinato anche in relazione a serie storiche o a periodi d’imposta periodicamente determinati.
La Giunta adotta le necessarie variazioni di bilancio e ripartisce il fondo perequativo previsto dall’articolo 6 tenendo conto della quota delle risorse spettanti a ciascun comune ai sensi di questo comma.";
e) nel comma 3 quater le parole: "Per il medesimo esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "Per i medesimi esercizi";
f) il comma 3 sexies è sostituito dal seguente:
"3 sexies. Nell’ambito della legge finanziaria provinciale può essere stabilita, con decorrenza dall’esercizio finanziario successivo, la devoluzione di ulteriori quote del gettito tributario spettante alla Provincia, anche relativo ai tributi erariali."
g) dopo il comma 3 sexies è inserito il seguente:
"3 septies. Ai sensi e nel rispetto dell’articolo 80, comma 1 bis, dello Statuto speciale, la Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può stabilire, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione dei tributi locali istituiti con legge dello Stato, ivi compresa l’imposta municipale propria prevista dall’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici)."
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 bis della legge provinciale sulla finanza locale sono inseriti i seguenti:
"2 bis. In caso di istituzione di un nuovo servizio pubblico locale e in caso di necessità di modifiche del sistema tariffario a seguito di disposizioni legislative o amministrative gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio di previsione.
2 ter. Le tariffe relative a servizi pubblici locali possono comunque essere modificate nel corso dell’esercizio finanziario in presenza di rilevanti incrementi dei costi relativi ai servizi stessi.
2 quater. Le tariffe istituite o modificate ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter trovano applicazione dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti che le adottano, o, se successiva, dalla data stabilita dai provvedimenti stessi."
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 11 della legge provinciale sulla finanza locale è inserito il seguente:
"5.1. Gli oneri derivanti ai comuni dalla rideterminazione delle indennità di esproprio a seguito dell’applicazione delle disposizioni transitorie contenute nell’articolo 154 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), riferiti alla maggiore somma capitale, agli interessi eventualmente riconosciuti sulla stessa e alle spese di giudizio a cui sono stati condannati i comuni medesimi nell’ambito dei giudizi previsti nella predetta disposizione, sono finanziati a valere sulla quota di cui al comma 5 sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali."
4. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 16 della legge provinciale sulla finanza locale è inserito il seguente:
"3 quater. Per promuovere il servizio di cremazione sul territorio provinciale la Giunta provinciale è autorizzata a finanziare il Comune di Trento, con risorse a valere sul fondo previsto dal comma 3 bis, per la realizzazione di un forno crematorio. Il finanziamento può essere disposto anche in deroga ai criteri previsti e può essere concesso fino alla totalità dell’importo di progetto."
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 8
Modificazione dell’articolo 14 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, in materia di revisione straordinaria degli interventi comunali


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della legge provinciale n. 19 del 2009 è inserito il seguente:
"2 bis. I lavori relativi alle opere ammesse a finanziamento prima del 2007 e confermate, oppure gli interventi sostitutivi di opere già finanziate, devono essere avviati entro il 31 dicembre 2012; in caso contrario, anche se tali opere sono già state oggetto di progettazione, i relativi finanziamenti residui sono revocati alle amministrazioni beneficiarie e destinati ai fondi previsti dalla normativa sulla finanza locale per il finanziamento degli investimenti dei comuni."


Capo II
Disposizioni in materia di tributi provinciali e locali

ARTICOLO 9
Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e dell’articolo 11 bis della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativi ai tributi, e altre disposizioni in materia


1. All’articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3 le parole: ", di rimborso" sono soppresse e dopo le parole: "di sospensioni," sono inserite le seguenti: "e i casi e le modalità di rimborso,";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Fermo restando l’obbligo del pagamento del tributo per l’intero periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 non sono applicate sanzioni in caso di ritardato versamento del primo bollo, purché il versamento sia effettuato entro la fine del mese successivo all’immatricolazione.";
c) nel comma 6 ter le parole: "per il triennio 2011-2013" sono sostituite dalle seguenti: "per i primi cinque anni";
d) dopo il comma 6 ter è inserito il seguente:
"6 quater. Per i versamenti dovuti a partire dal 1° gennaio 2012:
a) gli autoveicoli aventi massa complessiva fino a sei tonnellate sono esentati dal pagamento della tassa dovuta in relazione alla massa
rimorchiabile degli autoveicoli per il trasporto di cose;
b) la disciplina dell’articolo 63 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli) della legge 21 novembre 2000, n. 342, è estesa ai veicoli d’interesse storico e collezionistico indicati nell’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)."
2. Dopo il comma 8 dell’articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 1998 sono inseriti i seguenti:
"8 bis. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1 bis, dello Statuto speciale la Giunta provinciale è autorizzata a modificare le tariffe dell’imposta provinciale di trascrizione entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa statale e i limiti minimi previsti dalla deliberazione n. 2751 del 25 ottobre 2001. In prima applicazione la predetta deliberazione è assunta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma. Fino all’adozione della deliberazione di modifica continuano ad applicarsi le tariffe stabilite dalla predetta deliberazione.
8 ter. In caso di contestuali richieste di trascrizione al pubblico registro automobilistico di due formalità consecutive a seguito di successione ereditaria di veicoli tra privati, prima a favore di tutti gli eredi e poi a favore dell’unico soggetto che intende intestarsi il veicolo, l’imposta è dovuta solo per l’ultima formalità."
3. Alla fine del comma 3 dell’articolo 11 bis della legge provinciale n. 3 del 2000 sono inserite le parole: ", o del terzo anno successivo nel caso della tassa automobilistica provinciale".
4. Per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore di questa legge si applica l’articolo 11 bis, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2000 nel testo vigente prima della modificazione apportata dal comma 3 di quest’articolo.
5. L’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura), è ridotta di tre punti percentuali per i versamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2012.
6. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

ARTICOLO 10
Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di IRAP


1. All’articolo 27 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo del comma 4 le parole: "in corso al 1° gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "successivo a quello in corso al 31 dicembre" e nel secondo periodo le parole: "comportare, se cumulata con altre agevolazioni d’aliquota IRAP, spettanti nel periodo di imposta, un’agevolazione IRAP complessiva superiore a 0,92" sono sostituite dalle seguenti: "risultare superiore a 0,46";
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. Per i periodi d’imposta in corso il 1° gennaio 2012 e il 1° gennaio 2013 l’aliquota dell’IRAP per i soggetti indicati nell’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è fissata nella misura dello 0,90 per cento."
2. Dopo l’articolo 27 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:
"Art. 27 bis Agevolazione per il finanziamento dell’attività di promozione turistica
1. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e per il successivo, nei confronti dei soggetti passivi ai quali è applicabile l’aliquota stabilita dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, è riconosciuta una detrazione dell’IRAP dovuta alla Provincia pari al 50 per cento dell’importo dei finanziamenti dagli stessi erogati nel corrispondente periodo d’imposta ai soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater, comma 3, della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica). La predetta detrazione non può in ogni caso risultare superiore a 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri attuativi di quest’articolo, comprese le tipologie dei finanziamenti che danno diritto all’agevolazione, il loro limite minimo in valore assoluto, gli obblighi di conservazione e comunicazione dei dati relativi ai versamenti ricevuti da parte dei soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater, comma 3, della legge provinciale sulla promozione turistica."
3. Dopo l’articolo 27 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:
"Art. 27 bis Agevolazione per il finanziamento dell’attività di promozione turistica
1. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e per il successivo, nei confronti dei soggetti passivi ai quali è applicabile l’aliquota stabilita dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, è riconosciuta una detrazione dell’IRAP dovuta alla Provincia pari al 50 per cento dell’importo dei finanziamenti dagli stessi erogati nel corrispondente periodo d’imposta ai soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater, comma 3, della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica). La predetta detrazione non può in ogni caso risultare superiore a 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri attuativi di quest’articolo, comprese le tipologie dei finanziamenti che danno diritto all’agevolazione, il loro limite minimo in valore assoluto, gli obblighi di conservazione e comunicazione dei dati relativi ai versamenti ricevuti da parte dei soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater, comma 3, della legge provinciale sulla promozione turistica."
3. Dopo l’articolo 27 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:
"Art. 27 ter Agevolazione per la ricapitalizzazione delle imprese
1. Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, ai soggetti passivi titolari di reddito d’impresa che applicano le aliquote stabilite dall’articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo n. 446 del 1997, è concessa una deduzione dalla base imponibile dell’IRAP dovuta alla Provincia pari all’importo corrispondente al rendimento nozionale, come definito dal comma 2 di quest’articolo, del nuovo capitale proprio, determinato secondo le disposizioni dell’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici).
2. Il rendimento nozionale è determinato applicando al nuovo capitale proprio l’aliquota percentuale stabilita con deliberazione della Giunta provinciale entro il mese di febbraio di ogni anno in misura non superiore ai rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici aumentabili di tre punti percentuali.
3. Per gli apporti di nuovo capitale proprio effettuati negli anni 2012 e 2013 la deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 2 può elevare la deduzione di cui al comma 1 fino a tre volte per un periodo non superiore a quattro anni."
4. Dopo l’articolo 27 ter della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:
"Art. 27 quater
Agevolazione per le nuove iniziative produttive
1. A decorrere dall’anno 2012, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è concessa una riduzione d’aliquota IRAP pari a tre punti percentuali. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un’attività già esercitata nel territorio provinciale. La riduzione d’aliquota prevista da quest’articolo si applica per il primo anno d’imposta e per i quattro successivi.
2. L’agevolazione prevista da quest’articolo è cumulabile con le agevolazioni previste dagli articoli 27, commi 3 e 4, 27 bis e 27 ter.
3. L’articolo 3, comma 3 bis, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, resta applicabile, limitatamente al triennio di decorrenza ivi stabilito, alle nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale prima dell’anno 2012."
5. Dopo l’articolo 27 quater della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:
"Art. 27 quinquies Cumulabilità delle agevolazioni
1. Le agevolazioni previste dagli articoli 27 bis e 27 ter sono ulteriori rispetto alla riduzione generalizzata prevista dall’articolo 15, comma 1, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e sono cumulabili con le agevolazioni previste dall’articolo 27, commi 3 e 4.
2. Le agevolazioni previste dagli articoli 27 bis e 27 ter sono tra loro cumulabili.
3. A decorrere dal periodo di imposta in corso il 1° gennaio 2012 la riduzione d’aliquota prevista dall’articolo 15, comma 1, della legge provinciale n. 23 del 2007 si applica anche all’aliquota IRAP prevista dall’articolo 16, comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997."
6. Dopo l’articolo 27 quinquies della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:
"Art. 27 sexies Deducibilità IRAP dei premi di produttività
1. Ai sensi dell’articolo 22, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)", per il 2012 si dispone la deduzione dalla base imponibile dell’IRAP delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto dai contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività di cui all’articolo 26 (Contrattazione aziendale) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."
7. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

ARTICOLO 11
Modificazioni della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20


1. Nel comma 5 dell’articolo 25 della legge provinciale n. 20 del 2005 dopo le parole: "a decorrere dalla data della prima sottoscrizione dell’accordo di programma previsto dal comma 4" sono inserite le seguenti: "e comunque entro il 31 agosto 2012".
2. Dopo l’articolo 34, nella sezione II del capo III, della legge provinciale n. 20 del 2005 è inserito il seguente:
"Art. 34 bis Disposizione di coordinamento
1. Ai sensi degli articoli 72, 73 e 80 dello Statuto speciale il tributo provinciale sul turismo disciplinato da questa sezione sostituisce l’imposta di soggiorno prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale)."


Capo III
Disposizioni in materia di contabilità, programmazione e società provinciali

ARTICOLO 12
Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità)


1. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 9 bis della legge provinciale di contabilità è sostituito dal seguente: "Per le medesime finalità questa previsione può essere applicata a enti, soggetti e organismi che espletano attività di carattere continuativo e ricorrente, anche tramite convenzione."
2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 27 ter della legge provinciale di contabilità sono inseriti i seguenti:
"3 ter. Il bilancio può autorizzare l’iscrizione di uno o più fondi di riserva, vincolati al concorso della Provincia al riequilibrio della finanza pubblica, con particolare riferimento alla necessità di concordare con lo Stato gli obblighi relativi al patto di stabilità ai sensi dell’articolo 79 dello Statuto speciale. Se vengono meno le motivazioni del vincolo la Giunta provinciale è autorizzata a prelevare da questi fondi somme per integrare gli stanziamenti dei capitoli che si rivelano insufficienti, sul bilancio annuale e pluriennale. Con questo provvedimento la Giunta provinciale dà atto del permanere del rispetto del patto di stabilità con riferimento all’esercizio finanziario a cui il bilancio si riferisce.
3 quater. In relazione all’approvazione da parte dello Stato di disposizioni volte al consolidamento dei conti pubblici, la Giunta provinciale è autorizzata ad adottare le necessarie variazioni di bilancio relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio annuale e pluriennale, anche derogando da importi di spesa fissati con specifiche disposizioni della legge finanziaria, stornando somme a favore dei fondi di riserva o del fondo di cui al comma 3 ter. La Giunta provinciale è autorizzata inoltre a procedere alle conseguenti modifiche agli strumenti di programmazione in corso di attuazione e agli altri atti che hanno comportato impegno di spesa o dai quali possono derivare impegni di spesa, nonché a promuovere le necessarie modifiche agli accordi e alle intese con altri enti. Con riferimento al protocollo d’intesa in materia di finanza locale, la Giunta provinciale promuove altresì le modifiche necessarie per dare attuazione agli adempimenti a carico degli enti locali conseguenti alle disposizioni statali di cui al primo periodo di questo comma. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità necessari per l’attuazione del presente comma, ivi inclusa l’eventuale decadenza di domande già presentate e non ancora finanziate."
3. All’articolo 31 della legge provinciale di contabilità sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5 le parole: "superi il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "superi il 15 per cento";
b) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
"11 bis. La Provincia adotta misure per stabilizzare, entro la durata del bilancio pluriennale 2012-2014, il debito delle amministrazioni del settore pubblico provinciale di cui all’articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale in rapporto al prodotto interno lordo provinciale.
11 ter. Con il regolamento di cui all’articolo 78 ter sono individuati gli enti a cui si applica la disciplina di cui al comma 11 bis e sono definiti i criteri e le modalità per l’attuazione di quanto disposto dal medesimo comma, incluse le modalità per la determinazione del debito, con riferimento, distintamente, ai comparti Provincia, enti locali, enti strumentali e altri enti.
11 quater. La Provincia adotta inoltre una disciplina specifica volta a regolare il ricorso a operazioni di finanza straordinaria da parte dei propri enti strumentali, che comunque deve prevedere la specifica autorizzazione da parte della Provincia stessa in ordine al ricorso alle predette operazioni.
In ogni caso il ricorso a operazioni d’indebitamento:
a) è limitato al solo finanziamento di spese di investimento;
b) è subordinato alla predisposizione, ai fini dell’approvazione dell’operazione di indebitamento, di un piano di ammortamento del debito e alla dimostrazione che il piano è sostenibile per l’ente e compatibile con il permanere dell’equilibrio del bilancio, fermo restando il concorso richiesto agli enti stessi al rispetto del patto di stabilità provinciale."
4. Dopo il primo periodo del comma 4 dell’articolo 51 della legge provinciale di contabilità sono inserite le parole: "Se più strutture della Provincia, anche dotate di autonomia contabile, hanno nei confronti dello stesso soggetto posizioni creditorie che posseggono i requisiti previsti nel precedente periodo e contemporaneamente posizioni debitorie, tra queste strutture può essere effettuata la regolazione contabile."

ARTICOLO 13
Modificazione dell’articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale)


1. Dopo il comma 13 dell’articolo 12 ter della legge sulla programmazione provinciale è inserito il seguente:
"13 bis. Fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni per l’attuazione dei
patti territoriali per le variazioni di spesa non superiori al 10 per cento, a decorrere dal 1° luglio 2012, se il tavolo di concertazione dei patti territoriali e l’ente locale interessato ritengono di modificare la progettualità pubblica pattizia, le relative risorse residue sono assegnate ai comuni del territorio pattizio. In tal caso la Provincia provvede ad assegnare le predette risorse nell’ambito dei fondi previsti dalla normativa sulla finanza locale. Queste risorse sono utilizzabili unicamente per la realizzazione di interventi nell’ambito del territorio pattizio e tenendo conto del progetto strategico di sviluppo del patto. A decorrere dal 1° luglio 2012 il tavolo di concertazione è integrato con un componente designato da ciascuna delle comunità di riferimento."

ARTICOLO 14
Modificazione dell’articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale)


1. Dopo il comma 13 dell’articolo 12 ter della legge sulla programmazione provinciale è inserito il seguente:
"13 bis. Fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni per l’attuazione dei patti territoriali per le variazioni di spesa non superiori al 10 per cento, a decorrere dal 1° luglio 2012, se il tavolo di concertazione dei patti territoriali e l’ente locale interessato ritengono di modificare la progettualità pubblica pattizia, le relative risorse residue sono assegnate ai comuni del territorio pattizio. In tal caso la Provincia provvede ad assegnare le predette risorse nell’ambito dei fondi previsti dalla normativa sulla finanza locale. Queste risorse sono utilizzabili unicamente per la realizzazione di interventi nell’ambito del territorio pattizio e tenendo conto del progetto strategico di sviluppo del patto. A decorrere dal 1° luglio 2012 il tavolo di concertazione è integrato con un componente designato da ciascuna delle comunità di riferimento."

ARTICOLO 15
Modificazione dell’articolo 18 (Concessione di crediti a società controllate)


della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, e altre disposizioni in materia1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale n. 2 del 2009 sono inserite le parole: "Il termine per il rimborso delle somme concesse a titolo di finanziamento soci a Tecnofin trentina s.p.a. è stabilito al 31 dicembre 2045."
2. Per sostenere la realizzazione degli investimenti previsti dagli articoli 33 e 34 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a Trentino sviluppo s.p.a., a titolo di finanziamento soci, la somma di 15 milioni di euro a valere sull’esercizio finanziario 2013 e di 15 milioni di euro a valere sull’esercizio finanziario 2014. I finanziamenti sono infruttiferi e la scadenza dei relativi rimborsi è fissata al 31 dicembre 2022.
3. Per i fini del comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2013 e di 15 milioni di euro per l’anno 2014 sull’unità previsionale di base 61.22.220 (Investimenti di sistema e di settore) del bilancio provinciale.


Capo IV
Disposizioni in materia di personale e di organizzazione

ARTICOLO 16
Fissazione del limite di spesa per il personale provinciale e abrogazione dell’articolo 15 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27
1. Ai sensi dell’articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014 per tutto il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca è fissata in 218.266.010 euro per l’anno 2012, in 218.266.010 euro per l’anno 2013 e in 218.266.010 euro per l’anno 2014 e per gli anni successivi. Questa spesa è aumentata delle somme previste dall’articolo 3, comma 2, della legge provinciale n. 27 del 2010.
Nella spesa non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore.
2. Ai sensi dell’articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2012-2014 e successivi per il personale del comparto scuola è fissata in 486.164.347 euro per l’anno 2012 e in 486.164.347 euro per l’anno 2013 e successivi.
3. L’articolo 15 della legge provinciale n. 27 del 2010 è abrogato.

ARTICOLO 17
Modificazione dell’articolo 3 della legge provinciale n. 27 del 2010, in materia di incrementi retributivi per il personale insegnante, e altre disposizioni in materia di personale


1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono inserite le parole: ", compatibilmente con le risorse messe a disposizione e fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica provinciale. Per il solo anno 2010, al personale del comparto ricerca sono riconosciute le progressioni di carriera, comunque denominate, maturate nel corso del 2010, analogamente a quanto riconosciuto al corrispondente personale degli enti nazionali di ricerca; le progressioni di carriera dello stesso personale, comunque denominate, disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per gli anni in questione, a fini esclusivamente giuridici; alla spesa di cui al presente periodo si fa fronte con le somme previste dall’articolo 17 della legge finanziaria 2012 e con gli stanziamenti previsti in bilancio per gli enti di ricerca".
2. Per una quota pari al 50 per cento della spesa a carico dell’anno 2011 derivante dagli incrementi retributivi attribuiti al personale insegnante della scuola a carattere statale, in applicazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 27 del 2010, la Provincia utilizza le risorse individuate dal comma 2 del medesimo articolo. Per gli anni successivi, alla spesa derivante dall’attribuzione delle posizioni retributive maturate a partire dall’anno 2011 si fa fronte con economie di spesa a regime derivanti da riduzioni di spesa relative al settore della scuola. In caso di insufficienza delle economie alla copertura della spesa si provvede con le risorse individuate dal primo periodo di questo comma.
3. Dal 1° gennaio 2012 la distribuzione della retribuzione fondamentale in posizioni stipendiali del personale insegnante della scuola a carattere statale è allineata a quella prevista per il corrispondente personale dello Stato. La differenza rispetto alla misura vigente è conservata e riassorbita nei futuri miglioramenti economici.

ARTICOLO 18
Modificazione dell’articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento)


1. Nel comma 2 dell’articolo 92 della legge provinciale n. 12 del 1983 dopo le parole: "consulenti tecnici" sono inserite le seguenti: ", detratto quanto liquidato a favore del dipendente nel giudizio civile, penale e contabile o quanto riconosciutogli da un’eventuale assicurazione".

ARTICOLO 19
Disposizioni per il blocco delle assunzioni e per la riduzione della spesa relativa al personale del comparto delle autonomie locali e abrogazione dell’articolo 60 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2


1. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, anche ai fini del rispetto dei limiti contenuti nel patto di stabilità interno, la Provincia procede ad assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali per la copertura di posti resi liberi a seguito della cessazione dal servizio per pensionamento nella percentuale massima dello 0,85 per cento del limite della spesa prevista dall’articolo 16 per il personale del comparto delle autonomie locali.
2. Sono escluse dalla limitazione stabilita dal comma 1 le assunzioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e dall’articolo 37 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), le assunzioni conseguenti all’inquadramento del personale già in servizio ai sensi dell’articolo 8 della legge sul personale della Provincia e quelle previste dall’articolo 63 della legge provinciale n. 2 del 2009.
3. La Giunta provinciale individua le figure e i profili professionali da assumere presso la Provincia e impartisce agli enti indicati nell’articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), direttive per la quantificazione delle dotazioni di personale a tempo indeterminato.
4. L’articolo 60 della legge provinciale n. 2 del 2009 è abrogato.

ARTICOLO 20
Modalità di verifica del conseguimento delle economie di gestione


1. Il fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale è alimentato con risorse a carico del bilancio provinciale costituite da:
a) risorse previste dai vigenti contratti collettivi provinciali di lavoro e da norme speciali per l’incentivazione della produttività e altri obiettivi specifici;
b) risorse pari al 25 per cento delle economie di gestione stabilite in base al comma 2.
2. Le economie di gestione sono quantificate dalla Giunta provinciale e dall’organo di governo dell’ente strumentale all’inizio dell’esercizio finanziario, sulla base dei programmi di contenimento e di razionalizzazione delle spese dell’ente.
3. La Giunta provinciale approva i criteri e le modalità per la quantificazione preventiva e consuntiva delle economie nonché le modalità di gestione contabile per l’eventuale trasferimento di fondi dai capitoli di spesa interessati dalle economie di gestione al fondo previsto dal comma 1.
In relazione alla verifica a consuntivo si provvede a rideterminare l’importo del fondo.

ARTICOLO 21
Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), e abrogazione dell’articolo 25 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di messa a disposizione di personale provinciale per la temporanea reggenza o supplenza di sedi segretarili


1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale sul personale della Provincia è sostituito dal seguente:
"4. La Giunta provinciale si avvale del supporto della conferenza dei dirigenti generali relativamente a materie di carattere generale e per assicurare l’unitarietà dell’iniziativa legislativa e dell’azione amministrativa della Provincia, l’applicazione delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, la definizione degli obiettivi degli strumenti di programmazione e dei relativi budget, il monitoraggio e la valutazione dei risultati delle politiche, nonché per accrescere l’integrazione tra le strutture organizzative della Provincia. La conferenza dei dirigenti generali è composta dai dirigenti generali preposti alle strutture di primo livello ed è presieduta dal direttore generale della Provincia; in relazione agli argomenti trattati possono essere invitati a partecipare alle riunioni della conferenza altri dirigenti e componenti di organi e comitati della Provincia e degli enti strumentali."
2. Il comma 3.1 dell’articolo 8 della legge sul personale della Provincia è sostituito dal seguente:
"3.1. In relazione al processo di riorganizzazione del sistema pubblico provinciale e per le finalità dell’articolo 60 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali), il Presidente della Provincia può autorizzare, su richiesta dei comuni o delle comunità e sentito l’interessato, la messa a disposizione di personale dipendente o in servizio presso la Provincia in possesso dell’abilitazione alle funzioni di segretario comunale, per assumere temporaneamente le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, in attesa della copertura definitiva del posto o per fini di sostituzione. Allo scopo, la Giunta provinciale indice un’apposita selezione interna, al fine di definire preventivamente una graduatoria provinciale dei dipendenti in possesso dell’abilitazione alle funzioni di segretario comunale. Al personale in questione, per la durata dell’incarico, compete un’indennità stabilita dal contratto collettivo di lavoro. Se l’indennità non è determinata nel contratto collettivo di lavoro, al personale compete un’indennità pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo in godimento e il trattamento economico complessivo iniziale spettante al segretario comunale sostituito."
3. Dopo il comma 3.1 dell’articolo 8 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:
"3.2. La Giunta provinciale può concedere un’aspettativa non retribuita per non più di cinque anni al personale con qualifica di dirigente e direttore per l’assunzione di incarichi presso associazioni non aventi fine di lucro che svolgono funzioni pubbliche in convenzione con la Provincia. Il periodo di aspettativa non è utile presso la Provincia ad alcun fine."
4. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 16 della legge sul personale della Provincia è inserita la seguente:
"b bis) propongono alla Giunta provinciale l’articolazione organizzativa delle strutture di secondo e terzo livello e gli incarichi speciali, con riferimento a un arco temporale non inferiore a un triennio, nonché le assegnazioni dei relativi incarichi;".
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 della legge sul personale della Provincia sono inseriti i seguenti:
"3 bis. Per attuare il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di università degli studi), e l’articolo 6, comma 3 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), in seguito alle modificazioni di quest’ultimo decreto contenute nel decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166, con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono definiti i criteri, le modalità anche organizzative e le procedure per lo svolgimento da parte della Provincia, a decorrere dall’anno 2012 con riferimento all’esercizio finanziario 2011, delle attribuzioni riconosciute in materia di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e di controllo successivo sulla gestione, relativamente agli enti locali, agli altri enti e organismi da essi controllati, all’Università degli studi di Trento, agli altri enti e organismi indicati nell’articolo 79 dello Statuto speciale. Tali enti e organismi assicurano la collaborazione necessaria all’espletamento dell’attività di vigilanza.
3 ter. Per garantire un esercizio indipendente dei controlli di cui al comma 3 bis, è istituito un organo collegiale, di seguito definito organismo di valutazione, nominato dal Presidente della Provincia e composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità nelle materie relative agli ambiti del controllo, anche estranei all’amministrazione provinciale. Un componente è nominato su designazione del Consiglio provinciale, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, e uno su designazione del Consiglio delle autonomie locali. Se le designazioni non pervengono entro sessanta giorni dalla richiesta, la Giunta provinciale provvede alla nomina prescindendone ferma restando la successiva integrazione dei componenti designati. Il presidente è eletto in seno al collegio. Non possono far parte del comitato coloro che fanno parte di organi elettivi o non degli enti soggetti al controllo sulla gestione o che ricoprono cariche in partiti o in organizzazioni sindacali o che hanno rivestito tali ruoli nel triennio precedente a quello della nomina; con deliberazione della Giunta provinciale può essere specificato quanto previsto da questo periodo. I componenti del comitato devono inoltre dichiarare di non avere interessi di
qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell’organismo. L’organismo di valutazione definisce con propri atti interni le modalità concernenti il proprio funzionamento; la Giunta provinciale con propria deliberazione individua le risorse organizzative da mettere a disposizione dell’organismo di valutazione per lo svolgimento della propria attività. Per i compensi e i rimborsi spese spettanti ai componenti dell’organismo di valutazione si applica quanto previsto dall’articolo 32, comma 9 quater, della legge provinciale n. 3 del 2006."
6. Dopo il comma 5 dell’articolo 23 della legge sul personale della Provincia sono inseriti i seguenti:
"5 bis. Gli enti strumentali della Provincia e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, limitatamente alle professionalità non sanitarie, prima di provvedere alla copertura di posti di dirigente verificano presso la Provincia la disponibilità di personale dirigente da trasferire. La Giunta provinciale dispone il trasferimento del dirigente individuato.
5 ter. In relazione al processo di riorganizzazione del sistema pubblico provinciale, anche a seguito del trasferimento di funzioni alle comunità, la Giunta provinciale, su richiesta dei comuni, delle comunità e delle aziende provinciali per i servizi alla persona e sentito il dirigente interessato, può disporre il comando di dirigenti della Provincia presso i predetti enti per la copertura di posizioni dirigenziali."
7. Nel comma 3 dell’articolo 34 della legge sul personale della Provincia dopo le parole: "o tre anni nel caso di uffici periferici" sono inserite le seguenti: "oppure di uffici al cui titolare è affidato temporaneamente un altro incarico".
8. Dopo il comma 7 dell’articolo 37 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:
"7 bis. Per supportare il processo di innovazione della Provincia la Giunta provinciale, per particolari professionalità non disponibili presso l’amministrazione e previa selezione, può assumere personale con contratto a tempo determinato nei limiti di un’unità per ciascuna struttura di primo livello. Il contratto individuale ne definisce il trattamento economico con riferimento alle corrispondenti posizioni professionali previste nell’amministrazione."
9. Dopo l’articolo 38 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:
"Art. 38 bis Modalità innovative di reclutamento del personale
1. Per promuovere la conoscenza delle attività e del lavoro nella pubblica amministrazione, in collaborazione con l’Università degli studi di Trento, la Giunta provinciale è autorizzata a offrire a studenti o a neolaureati esperienze di stage presso le strutture organizzative provinciali e gli enti strumentali della Provincia.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1 la Giunta provinciale determina, tenuto conto delle proposte dell’università che devono seguire principi di trasparenza e criteri meritocratici:
a) le procedure per l’assegnazione degli stage, il loro numero massimo, i criteri e le procedure per l’assegnazione di borse di studio;
b) i criteri per l’ammissione agli stage e in particolare i livelli di profitto minimo richiesti;
c) i criteri per la valutazione degli esiti degli stage e per il loro riconoscimento per la partecipazione a iniziative formative o di tirocinio e a procedure selettive per l’accesso agli impieghi provinciali."
10. Nel comma 3 dell’articolo 54 della legge sul personale della Provincia dopo le parole: "distinte disposizioni" sono inserite le seguenti: "per particolari categorie di personale, tra cui vigili del fuoco e".
11. Dopo il comma 5 dell’articolo 57 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:
"5 bis. La Giunta provinciale definisce i criteri e le caratteristiche professionali richieste per la costituzione, presso le strutture di primo livello della Provincia e della direzione generale, di posizioni professionali alla cui copertura si provvede con personale di categoria D o con qualifica di direttore cui sono affidati incarichi caratterizzati anche con riferimento al raggiungimento di specifici obiettivi. A questo scopo la Giunta provinciale costituisce uno specifico fondo nell’ambito della spesa prevista dall’articolo 63, comma 1."
12. All’articolo 67 bis della legge sul personale della Provincia sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 2 sono inserite le parole: ", ferma restando la competenza della contrattazione collettiva in materia di disciplina del rapporto di lavoro";
b) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.
13. Dopo il comma 2 dell’articolo 75 quater della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:
"2 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità per il controllo delle dotazioni di personale degli enti strumentali indicati nell’articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006 nonché i casi in cui è necessaria un’espressa autorizzazione all’assunzione."
14. L’articolo 25 della legge provinciale n. 13 del 1997 e l’articolo 3 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, sono abrogati.
15. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 5 e 9 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 22
Modificazione dell’articolo 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, relativo al trattamento di fine rapporto del personale provinciale


1. Il comma 13 bis dell’articolo 9 della legge provinciale n. 2 del 1997 è sostituito dal seguente:
"13 bis. Al personale assunto a tempo determinato a decorrere dal 1° gennaio 2011 con periodo di servizio inferiore a un anno si applica il meccanismo di calcolo dell’invarianza della retribuzione netta previsto dalla normativa nazionale in materia."
2. Il comma 13 bis dell’articolo 9 della legge provinciale n. 2 del 1997, come sostituito da quest’articolo, è efficace dal 1° gennaio 2011.

ARTICOLO 23
Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)


1. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "segreteria generale" sono sostituite dalle seguenti: "direzione generale".
2. All’articolo 28 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"a) direzione generale della Provincia;";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le agenzie costituiscono articolazioni dei dipartimenti o della direzione generale e possono essere, a loro volta, articolate in servizi e uffici. L’atto organizzativo previsto dall’articolo 32, comma 2, definisce il livello dell’agenzia. Nelle agenzie di secondo livello il dirigente dell’agenzia è comunque sovraordinato ai dirigenti delle strutture e degli incarichi in cui essa si articola.";
c) nel comma 4 le parole: "il regolamento di esecuzione di questa legge può" sono sostituite dalle seguenti: "i rispettivi ordinamenti possono".
3. All’articolo 29 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica e nei commi 1, 2, 4 e 6 le parole: "segreteria generale" sono sostituite dalle seguenti: "direzione generale";
b) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "La direzione generale della Provincia è struttura sovraordinata ai dipartimenti e alle agenzie di primo livello; assicura l’applicazione delle direttive impartite dalla Giunta provinciale e il coordinamento generale dell’iniziativa legislativa e dell’azione amministrativa della Provincia in modo da assicurarne l’unitarietà; fornisce i supporti richiesti dal Presidente della Provincia e dalla Giunta provinciale per definire gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire e i programmi da attuare.";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I dipartimenti e le agenzie di primo livello, nel numero massimo di quattordici, articolati in servizi e uffici, costituiscono le strutture di primo livello dell’organizzazione provinciale, per il complessivo esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Provincia. Ai dipartimenti e alle agenzie di primo livello sono preposti dirigenti con incarico di dirigente generale.";
d) nel comma 4 dopo le parole: "disciplinate con atti organizzativi approvati con deliberazione della Giunta provinciale" sono inserite le seguenti:"adottata previo parere delle competenti commissioni permanenti del Consiglio provinciale";
e) Il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Per l’anno 2012 il numero delle strutture organizzative provinciali di secondo livello non può superare il numero di sessanta unità. Entro l’anno 2014 le strutture di secondo e terzo livello della Provincia sono ridotte del 15 per cento."
4. Nei commi 1 e 2 dell’articolo 30 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "segreteria generale" sono sostituite dalle seguenti: "direzione generale".
5. All’articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dalle parole: "L’istituzione di nuove agenzie è disposta con legge provinciale; con atto organizzativo approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può essere disposta la trasformazione, la soppressione o l’accorpamento delle agenzie, eventualmente attribuendo le relative competenze ad altre strutture, agenzie o a enti pubblici strumentali e ridefinendo il livello della relativa dirigenza; in caso di attribuzione delle competenze a strutture provinciali, la Giunta provinciale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.";
b) nel comma 3 dopo le parole: "previsti dalle leggi istitutive" sono inserite le seguenti: ", ferma, in ogni caso, la riserva della capacità processuale in capo alla Provincia" e alla fine del comma sono inserite le parole: "Nel caso di modifica o di integrazione dei compiti l’atto organizzativo può modificare la denominazione dell’agenzia.";
c) il comma 9 bis è sostituito dal seguente:
"9 bis. Per ragioni di semplificazione operativa la Giunta provinciale può disporre che alle spese di intervento e funzionamento dell’agenzia si provveda a carico diretto del bilancio provinciale, con le modalità previste per le strutture organizzative ordinarie, intendendosi sostituito l’organo dell’agenzia a quello della Provincia. In tal caso l’agenzia non adotta i documenti contabili previsti dal comma 4, lettera d), e non è attivo l’organo previsto dal comma 6, lettera b). Per le agenzie individuate dalla Giunta provinciale l’adozione degli atti di competenza della Giunta è proposta direttamente dal dirigente dell’agenzia.";
d) nel comma 9 quater le parole: "si applica l’articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la misura determinata ai sensi dell’articolo 2, secondo comma,".
6. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:
"2 ter. Fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), per l’acquisizione di forniture e servizi le associazioni e le fondazioni previste dal comma 1, lettera b), e le società previste dal comma 1, lettera c), controllate dalla Provincia, applicano la disciplina vigente in materia di attività contrattuale alla quale è soggetta la Provincia."
7. L’articolo 33 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 33 bis Informazioni sulle agenzie e sugli enti strumentali
1. In tempo utile per la discussione del bilancio di previsione della Provincia la Giunta provinciale trasmette al Consiglio provinciale:
a) i bilanci e i rendiconti delle agenzie, degli enti pubblici strumentali e delle fondazioni della Provincia nonché delle società controllate dalla Provincia;
b) il conto consolidato del settore pubblico provinciale, comprendente la Provincia, le agenzie e gli enti pubblici strumentali della Provincia, riferito all’anno precedente;
c) un quadro consolidato dei dati economico-finanziari delle società partecipate dalla Provincia, riferiti all’anno precedente;
d) una relazione sulle attività e sui principali risultati gestionali ed economico-finanziari conseguiti nell’anno precedente dai soggetti indicati nella lettera a);
e) un quadro previsionale degli investimenti degli enti indicati nella lettera a), e delle relative fonti di finanziamento, per il periodo cui si riferisce il bilancio provinciale;
f) un quadro riportante il debito consolidato delle società controllate dalla Provincia.
2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti o specificazioni sui dati e sulle informazioni previsti dal comma 1, anche suggerendo di rivedere l’impostazione dei dati e delle informazioni trasmessi.
3. Le agenzie, gli enti pubblici strumentali, le fondazioni e le società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia o in cui la Provincia riveste una posizione dominante rendono pubbliche e aggiornano costantemente, nel sito internet della Giunta provinciale e nei loro siti istituzionali, le informazioni principali sui loro amministratori e sindaci, sui relativi compensi, sul personale e sulla sua retribuzione, sulle loro attività e sui risultati di bilancio. Il contenuto e le modalità dell’informazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale."
8. Dopo l’articolo 33 bis, nella sezione I del capo VII, della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:
"Art. 33 ter Informazioni sul sistema pubblico provinciale
1. Entro il mese di maggio di ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sul funzionamento del sistema pubblico della Provincia, che riferisce sullo stato d’attuazione dei processi di riorganizzazione previsti da questa legge, dalla legge sul personale della Provincia, dalle disposizioni in materia di organizzazione e di personale contenute nelle leggi finanziarie provinciali e in particolare dall’articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia) della legge provinciale n. 1 del 2005. La relazione evidenzia anche i mutamenti rispetto alla situazione del periodo precedente, le loro ragioni, i riflessi della riorganizzazione sull’andamento della spesa, i risultati ottenuti e le eventuali criticità emerse in sede attuativa.
2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni sui dati e le informazioni contenute nella relazione. Inoltre può chiedere l’intervento dei soggetti impegnati nella riorganizzazione del sistema pubblico provinciale, che hanno l’obbligo di presentarsi."
9. Nel comma 4 dell’articolo 38 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "compiti e composizione, ancorché previsti con legge" sono sostituite dalle seguenti: "compiti, composizione, compensi e modalità di funzionamento, ancorché previsti con legge, eventualmente trasferendo le relative funzioni ad altri organi".
10. Nel comma 5 dell’articolo 39 octies della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "segreteria generale" sono sostituite dalle seguenti: "direzione generale".
11. Dopo l’articolo 39 octies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:
"Art. 39 novies Agenzia provinciale per le opere pubbliche
1. Per rendere più efficiente l’attività di realizzazione delle opere pubbliche d’interesse provinciale, è istituita, ai sensi dell’articolo 32, l’Agenzia provinciale per le opere pubbliche.
2. L’agenzia può essere articolata in servizi nel numero stabilito dall’atto organizzativo e svolge le seguenti funzioni e attività:
a) attività generali di pianificazione e proposta alla Giunta provinciale degli atti di programmazione delle opere pubbliche, se non attribuite dagli atti organizzativi ad altre strutture;
b) progettazione di tutte le opere pubbliche di competenza della Provincia e degli enti strumentali, se non attribuite dagli atti organizzativi ad altre strutture;
c) approvazione dei progetti delle opere indicate nella lettera b);
d) direzione lavori, collaudo e tutte le attività connesse alle opere indicate nella lettera b);
e) organizzazione delle conferenze di servizi necessarie per la realizzazione delle opere indicate nella lettera b);
f) cura delle procedure espropriative necessarie per la realizzazione delle opere indicate nella lettera b) e di quelle richieste da altre strutture provinciali, dagli altri soggetti nonché dagli enti locali, se non ad essi trasferite;
g) gestione della viabilità nel territorio provinciale, salve le attività trasferite alle comunità;
h) altre attività connesse alle opere pubbliche individuate nell’atto organizzativo dell’agenzia.
3. Per esigenze particolari l’agenzia può delegare una o più delle attività indicate dal comma 2 agli enti strumentali.
4. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali la Giunta provinciale può autorizzare l’agenzia a stipulare accordi con i comuni e le comunità per la realizzazione delle opere pubbliche di loro competenza. Gli accordi prevedono anche la possibilità di mettere a disposizione dell’agenzia personale e risorse strumentali dei comuni e delle comunità.
5. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali l’agenzia istituisce proprie articolazioni organizzative territoriali presso le comunità, per agevolare lo sviluppo delle attività indicate nel comma 4. In alternativa può stipulare accordi per avvalersi sul territorio delle strutture tecniche delle comunità.
6. La Provincia può assegnare somme all’agenzia per i suoi interventi e per il suo funzionamento."
12. All’articolo 42 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I comprensori continuano a svolgere le loro funzioni fino alla data di trasferimento delle funzioni ai sensi dell’articolo 8, comma 13; da tale data i comprensori sono soppressi, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.";
b) alla fine del comma 3 sono inserite le parole: "In prima applicazione di questa legge le comunità il cui ambito territoriale non coincide con quello di un preesistente comprensorio possono gestire in forma associata, previa convenzione, una o più funzioni già esercitate dai comprensori soppressi.";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Nei casi previsti dal comma 3, la Giunta provinciale nomina, entro la data di trasferimento delle funzioni prevista dall’articolo 8, comma 13, i commissari liquidatori per la definizione dei rapporti giuridici eventualmente non trasferibili, in quanto non ripartibili. Ai commissari liquidatori spettano le indennità di carica e i rimborsi previsti nel provvedimento di nomina. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare ai commissari le somme necessarie per il pagamento delle passività, al netto delle attività. Entro trenta giorni dalla data fissata dalla Giunta provinciale per terminare la liquidazione i commissari liquidatori presentano alla Giunta il piano di riparto definitivo e il rendiconto. La Provincia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi che residuano dalla liquidazione e che non siano ripartiti."
13. Nel comma 1 dell’articolo 44 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "individuati dal regolamento di cui all’articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "regolati dall’articolo 10".
14. Alla fine del comma 2 dell’articolo 45 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inserite le parole: "o effettuate in base alla stessa".
15. Al personale non confermato alla direzione di un dipartimento o di un’agenzia a seguito di eventuali accorpamenti di dipartimenti e di agenzie è attribuito, fino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore di questo comma, l’incarico previsto dall’articolo 27, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), con conservazione del trattamento economico, oltre all’eventuale direzione di una struttura di secondo livello.
16. In relazione a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 29 della legge provinciale n. 3 del 2006, come modificato dal comma 3 di quest’articolo, nonché da quanto previsto dal comma 15 di quest’articolo, la Giunta provinciale approva uno o più atti organizzativi che dispongono la riorganizzazione dei dipartimenti e delle agenzie di primo livello e fissano altresì la decorrenza dei relativi effetti che non può essere posteriore al 31 marzo 2012.
17. Il comma 9 quater dell’articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006, come modificato dal comma 5 di quest’articolo, è efficace dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 ottobre 2010, n. 22.


Capo V
Disposizioni in materia di semplificazione e di nomine

ARTICOLO 24
Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa)


1. All’articolo 9 della legge provinciale sull’attività amministrativa sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 dopo le parole: "in materia" sono inserite le seguenti: "di riduzione degli oneri amministrativi,";
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Nelle materie disciplinate dalle leggi provinciali, per favorire l’uniformità nella loro applicazione da parte degli enti locali, la Provincia d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali definisce la documentazione necessaria e approva i moduli e formulari concernenti i procedimenti amministrativi gestiti dai comuni e dalle comunità, anche per ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese. I comuni e le comunità devono rendere disponibili anche per via telematica i moduli e i formulari definiti secondo le modalità previste da questo comma e devono chiedere ai cittadini e alle imprese unicamente la documentazione individuata come necessaria ai sensi di questo comma."
2. Dopo l’articolo 9 della legge provinciale sull’attività amministrativa è inserito il seguente:
"Art. 9 bis Acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è acquisito d’ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti."
3. Il comma 4 dell’articolo 11 della legge provinciale sull’attività amministrativa è sostituito dal seguente:
"4. Nel caso di decorrenza del termine per l’assunzione di pareri obbligatori che devono essere rilasciati da organi o strutture preposti alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini, salvo che essi abbiano rappresentato esigenze istruttorie, la struttura competente in via principale convoca la conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 16, commi 2 e 2 bis."
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale sull’attività amministrativa è inserito il seguente:
"2 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2 e per garantire la speditezza dell’azione amministrativa, se la struttura provinciale competente in via principale deve acquisire pareri, intese, concerti, nulla-osta o altri atti comunque denominati esclusivamente di competenza di strutture organizzative della Provincia, indice una conferenza di servizi interna in luogo della richiesta dei predetti atti. La convocazione della conferenza interna avviene in via telematica e deve pervenire alle strutture interessate almeno cinque giorni prima della relativa data. Contestualmente è resa disponibile la documentazione necessaria. La mancata partecipazione alla conferenza interna rileva ai fini della valutazione della dirigenza."
5. L’articolo 16 sexies della legge provinciale sull’attività amministrativa è sostituito dal seguente:
"Art. 16 sexies Sportello unico per le attività produttive
1. Per semplificare il rilascio dei provvedimenti preordinati alla realizzazione, all’ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione e alla localizzazione di impianti produttivi o di attività finalizzate alla produzione di beni e servizi, inclusi il rilascio dei titoli abilitativi edilizi previsti dalla legislazione provinciale vigente in materia, presso ciascun comune è assicurato il coordinamento delle funzioni amministrative inerenti l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, comprese quelle relative all’insediamento dei relativi impianti, in relazione ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.
Resta fermo il rispetto dell’autonomia organizzativa spettante ai sensi della normativa regionale in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Il coordinamento delle funzioni amministrative indicate nel comma 1, da realizzare mediante la conferenza di servizi e gli strumenti di semplificazione delle procedure previsti da questa legge, è assicurato anche in forma associata dalle comunità, in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.
3. Per le finalità dell’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, stabilisce le modalità per l’attivazione e la gestione, obbligatoriamente in forma associata da parte di tutti i comuni attraverso le comunità, dello sportello unico telematico per le attività produttive, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:
a) presentazione in modalità esclusivamente telematica delle domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni;
b) trasmissione con modalità esclusivamente telematica della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento;
c) effettuazione delle comunicazioni al richiedente con modalità esclusivamente telematica;
d) utilizzo obbligatorio di documentazione, moduli e formulari predisposti e resi disponibili per via telematica, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9.
4. Nella fase sperimentale di avvio lo sportello unico telematico per le attività produttive opera esclusivamente con riferimento alle tipologie di procedimenti individuati dalla Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Fino all’attivazione dello sportello unico telematico presso ciascuna comunità, quanto previsto dal comma 3 è assicurato dal Consorzio dei comuni trentini. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di quest’articolo, il Consorzio dei comuni trentini si accredita, per conto di tutti i comuni, nel
portale "www.impresainungiorno.gov.it" previsto dall’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, fermo restando l’obbligo di garantire da parte degli enti pubblici interessati nei relativi procedimenti amministrativi il possesso dei requisiti tecnici minimi necessari per svolgere gli adempimenti in modalità telematica."
6. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale sull’attività amministrativa è inserito il seguente:
"2 bis. Se i provvedimenti indicati nel comma 1 subordinano la concessione o l’erogazione del beneficio economico all’effettuazione di sopralluoghi o verifiche in loco, questi sono effettuati esclusivamente a campione, nella percentuale prevista nei singoli provvedimenti e comunque coordinandosi o avvalendosi degli uffici presenti sul territorio."
7. Nel comma 2 dell’articolo 19 ter della legge provinciale sull’attività amministrativa dopo le parole: "ai centri di assistenza fiscale," sono inserite le seguenti: "ai centri autorizzati di assistenza agricola (CAA),".
8. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 5 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


ARTICOLO 25
Modificazione dell’articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, in materia di valutazione della condizione economica


1. Dopo il comma 5 dell’articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993 è inserito il seguente:
"5 bis. In via sperimentale, in alternativa all’utilizzo di strumenti digitali di sottoscrizione e identificazione, la firma autografa delle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 2012 ai fini della valutazione della condizione economica può essere sostituita dalla firma grafometrica, apposta con uno stilo elettronico su una tavoletta grafica. I dati contenuti nella dichiarazione sottoscritta mediante firma grafometrica e conservati su supporto digitale sono validi a tutti gli effetti di legge, sia a fini istruttori che a fini di controllo. L’interessato può chiedere copia della dichiarazione resa."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 26
Modificazioni della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10,
concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)"


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale n. 10 del 2010 è inserito il seguente:
"1 bis. Sul sito della Provincia è pubblicato e aggiornato l’elenco delle scadenze degli organi di nomina o di designazione da parte della Provincia previsti dal comma 1."
2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2010 sono inserite le parole: "Per gli organi delle società la pubblicazione è effettuata almeno trenta giorni prima della scadenza dell’esercizio sociale."
3. All’articolo 7 della legge provinciale n. 10 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "se collegate funzionalmente" sono sostituite dalle seguenti: "se relative ad organi di soggetti operanti in settori collegati o di società tra loro partecipate anche non reciprocamente.";
b) alla fine del comma 5 sono inserite le parole: "I commi 1 e 2 non si applicano ai componenti degli organi nominati dalla Provincia su designazione di enti diversi.";
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6 bis. Quest’articolo non si applica alle seguenti nomine e designazioni:
a) componenti nominati o designati come supplenti negli organi di controllo;
b) revisori dei conti delle istituzioni scolastiche previsti dall’articolo 26 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola);
c) componenti del collegio sindacale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari previsto dall’articolo 30 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute)."
4. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituito dal seguente:
"1. Annualmente, o quando ne viene richiesto, chi è stato nominato o designato invia al Presidente della Provincia una relazione sulla sua attività. Più persone nominate o designate nello stesso organo possono trasmettere una relazione unica."
5. Per gli organi delle società il cui ultimo esercizio sociale scade il 31 dicembre 2011 l’elenco previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge provinciale n. 10 del 2010 è pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. Alla pubblicazione entro quest’ultimo termine si provvede anche se l’elenco degli organi in scadenza è già stato pubblicato; in tal caso restano ferme le candidature proposte nei termini indicati da avvisi pubblicati prima della data di entrata in vigore di questa legge ed è assegnato un nuovo termine per la presentazione di ulteriori candidature.


Capo VI
Disposizioni in materia di sanità

ARTICOLO 27
Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute)


1. Al comma 5 dell’articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo le parole: "con regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "con propria deliberazione";
b) il secondo periodo è soppresso.
2. Dopo l’articolo 19, nel capo III, della legge provinciale sulla tutela della salute è inserito il seguente:
"Art. 19 bis Anagrafe provinciale dei fondi integrativi del servizio sanitario
1. Anche per i fini dell’articolo 16, la Provincia promuove lo sviluppo sul proprio territorio di fondi integrativi sanitari. A tal fine istituisce un’anagrafe provinciale dei fondi integrativi del servizio sanitario, quale strumento per perseguire l’obiettivo del coordinamento, anche finanziario, degli strumenti previsti dalla programmazione sanitaria e socio-sanitaria, in particolare nel campo della prevenzione e della non autosufficienza.
2. L’iscrizione all’anagrafe provinciale dei fondi integrativi del servizio sanitario è condizione necessaria per fruire delle agevolazioni fiscali eventualmente previste dalla legislazione provinciale ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto speciale.
3. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione, previo confronto con le parti sociali e parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i criteri e le modalità di attuazione di quest’articolo e, in particolare:
a) le condizioni per l’iscrizione all’anagrafe provinciale, comprese le tipologie di prestazioni che il fondo deve garantire ai propri iscritti residenti nel territorio provinciale;
b) le condizioni per il mantenimento dell’iscrizione e i casi di cancellazione dall’anagrafe; a tal fine la deliberazione può prevedere che i fondi iscritti all’anagrafe destinino, per l’erogazione di determinate tipologie di prestazioni ai residenti sul territorio provinciale, almeno una quota delle risorse complessivamente impiegate per le prestazioni erogate ai residenti stessi;
c) l’obbligo per i fondi iscritti all’anagrafe provinciale di comunicare alla Provincia i dati necessari ai fini delle lettere a) e b) e di sottoporsi agli eventuali controlli previsti;
d) le modalità d’istituzione e di tenuta dell’anagrafe.
4. La Giunta provinciale approva la deliberazione prevista dal comma 3 previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali la Giunta provvede comunque all’adozione della medesima.
5. A fini di studio e di monitoraggio l’anagrafe provinciale può essere integrata con i dati e le informazioni desumibili dall’anagrafe nazionale. A tal fine la Provincia promuove i necessari accordi con il ministero competente."
3. Dopo l’articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute è inserito il seguente:
"Art. 21 bis Assegno di cura
1. La Provincia assicura l’organizzazione di servizi socio-sanitari e l’erogazione di provvidenze economiche per la fruizione delle relative prestazioni, per garantire l’assistenza nel proprio domicilio alle persone che si trovano in uno stato di non autosufficienza.
2. Per le finalità del comma 1 è istituito un assegno di cura consistente di norma in buoni di servizio per l’acquisizione di prestazioni di assistenza domiciliare e servizi semiresidenziali erogati da strutture e soggetti accreditati o, nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale, sentito il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nell’erogazione di una somma di denaro relativa all’attività svolta debitamente documentata. La Giunta provinciale, con la deliberazione prevista dal comma 3, definisce i criteri per la determinazione dell’ammontare dell’assegno di cura, tenendo conto anche della situazione economico-patrimoniale del beneficiario e del suo nucleo familiare. La Giunta può tenere conto degli interventi previsti dalle leggi statali o regionali per analoghe finalità.
3. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, delibera i criteri e le modalità per l’attuazione di quest’articolo, compresi i requisiti e i criteri per l’accesso alle prestazioni e i criteri e le modalità di accreditamento per l’erogazione del servizio.
4. Nel rispetto delle vigenti disposizioni statali in materia la Giunta provinciale, applicando i principi di economicità ed efficienza, può adottare uno o più provvedimenti per accorpare e semplificare i procedimenti amministrativi di valutazione della condizione di non autosufficienza della persona per l’accesso alle provvidenze economiche e ai servizi socio-sanitari, compresi gli adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini.
5. Per garantire l’equità nell’accesso alle prestazioni socio-sanitarie e la sostenibilità finanziaria dei servizi, è prevista, con i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, una quota di compartecipazione ai costi a carico delle persone che usufruiscono dei servizi socio-sanitari riferita alle prestazioni assistenziali di carattere non sanitario. I criteri tengono conto anche della situazione economico-patrimoniale del beneficiario e del suo nucleo familiare. Le quote di compartecipazione contribuiscono al finanziamento dell’assegno di cura.
6. La Giunta provinciale approva le deliberazioni previste dai commi 3, 4 e 5 previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali la Giunta provvede comunque all’adozione delle medesime."
4. Dopo il comma 10 dell’articolo 44 della legge provinciale sulla tutela della salute è inserito il seguente:
"10 bis. Per favorire la partecipazione del proprio personale a progetti di solidarietà internazionale approvati o sostenuti dalla Provincia, la Giunta provinciale formula specifiche direttive all’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN) per consentire all’azienda, valutate le proprie esigenze funzionali e organizzative, di concedere un’aspettativa non retribuita e utile a ogni altro fine, per un periodo massimo di novanta giorni ogni biennio, con oneri previdenziali a carico del datore di lavoro e del dipendente versati dall’azienda."
5. Nella lettera i) del comma 1 dell’articolo 55 della legge provinciale sulla tutela della salute le parole: "non oltre il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2012".
6. All’articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3 le parole: "non oltre il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2012";
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3 bis. Fino alla data stabilita dalle disposizioni regolamentari attuative dell’articolo 22 sono provvisoriamente accreditate le strutture socio-sanitarie in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa provinciale in materia di politiche sociali.
3 ter. Nell’ambito del riordino dell’organizzazione dei servizi socio-sanitari ai sensi dell’articolo 21 l’Azienda provinciale per i servizi sanitari subentra ai comuni e alle comunità nelle convenzioni stipulate con i soggetti gestori di servizi socio-sanitari. Tali convenzioni, se hanno una scadenza anteriore al 31 dicembre 2013, possono essere prorogate fino a tale data. L’azienda, i comuni e le comunità provvedono eventualmente alla definizione dei rapporti pregressi mediante la stipulazione di una convenzione.
3 quater. In via transitoria e in relazione a quanto disposto dall’articolo 21, fermo restando quanto previsto da norme specifiche, gli enti locali, la Provincia e le loro società mettono a disposizione di enti e istituzioni, a titolo gratuito e sulla base di convenzioni, immobili di proprietà e relative attrezzature per lo svolgimento di servizi socio-sanitari.
3 quinquies. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni previste dall’articolo 21 bis, comma 5, per la definizione della compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari di assistenza domiciliare integrata, incluse le cure palliative, e di centro diurno si fa riferimento alle condizioni economiche dell’assistito e del suo nucleo familiare, fatti salvi i piani assistenziali in essere alla data di entrata in vigore di questo comma, per i quali continuano ad applicarsi, fino al loro termine, le modalità di compartecipazione in vigore.";
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. Fino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo del comparto sanità, area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, in relazione a quanto previsto dall’articolo 44, comma 2, di questa legge e dall’articolo 15 della legge sul personale della Provincia, per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali previsti dallo stesso articolo 44, comma 2, per le strutture di primo e secondo livello dell’azienda, anche derivanti dalla riorganizzazione delle strutture stesse, si applicano i seguenti criteri:
a) la durata degli incarichi relativi a strutture di primo livello e dei contratti dirigenziali a tempo determinato non può essere superiore a quella dell’incarico del direttore generale dell’azienda ai sensi degli articoli 26 e 28 della legge sul personale della Provincia, in quanto compatibili; in caso di cessazione anticipata per qualunque causa del rapporto di lavoro del direttore generale si applica quanto previsto dall’articolo 28, comma 3;
b) la durata degli incarichi relativi a strutture di secondo livello è quinquennale, ai sensi, in quanto compatibili, degli articoli 25 e 27 della legge sul personale della Provincia;
c) il trattamento economico complessivo correlato agli incarichi di primo e secondo livello non può essere superiore a quello previsto per le corrispondenti strutture e incarichi della Provincia; eventuali trattamenti superiori sono conservati ad personam e riassorbiti nei futuri miglioramenti economici."
7. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 3 e 4 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 28
Qualificazione e innovazione della spesa sanitaria


1. La Giunta provinciale, con proprio provvedimento, può procedere alla ricognizione e alla rideterminazione delle tariffe applicate alle prestazioni del servizio sanitario provinciale, a fini di contenimento della spesa pubblica.
2. Una quota del fondo sanitario provinciale, stabilita dalla Giunta provinciale, può essere destinata a progetti finalizzati allo sviluppo della medicina di base, anche attraverso progetti di associazione e promuovendo forme sperimentali di coinvolgimento dei medici convenzionati
nell’organizzazione del distretto sanitario.

ARTICOLO 29
Modificazione dell’articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, in materia di requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie


1. Nel comma 4 dell’articolo 43 della legge provinciale n. 3 del 1998 le parole: "entro sette anni dalla data di entrata in vigore di questa disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data stabilita dalle disposizioni regolamentari attuative dell’articolo 22 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute)".

ARTICOLO 30
Modificazione dell’articolo 48 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relativo alle autorizzazioni di spesa per gli interventi del settore sanitario, socio-assistenziale e per l’assistenza integrata


1. Nel comma 1 dell’articolo 48 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "per l’anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio 2011-2013".

ARTICOLO 31
Modificazioni dell’articolo 22 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, relativo all’attivazione di un centro di protonterapia medica


1. Al comma 9 dell’articolo 22 della legge provinciale n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2014 o dalla precedente data individuata dalla Giunta provinciale in relazione alla consegna dell’impianto funzionante" e le parole: "da ultimare entro il 31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "da ultimare entro tre mesi dalla data di soppressione dell’agenzia";
b) le parole: "il personale del comparto sanitario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dell’agenzia è trasferito nel medesimo inquadramento all’Azienda provinciale per i servizi sanitari e continua ad essere regolato dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro vigenti per il personale del servizio sanitario provinciale; dalla data prevista da questo comma" sono soppresse;
c) alla fine sono inserite le parole: "Gli atti adottati in materia di organizzazione clinico-sanitaria e di dotazione di personale dell’agenzia sono assunti in coerenza con quanto previsto dalla programmazione sanitaria provinciale e dal piano di attività dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Il personale dipendente dell’agenzia, appartenente ai settori scientifico-medico e fisico-sanitario, transita nei ruoli dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari con decorrenza 1° gennaio 2012. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari modifica la propria dotazione organica e la propria struttura organizzativa per assorbire detto personale e, d’intesa con l’agenzia, individua il personale da mettere a disposizione della stessa e le misure organizzative di coordinamento con l’agenzia per garantirne l’operatività."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


Capo VII
Disposizioni in materia di politiche sociali, famiglia, lavoro e solidarietà internazionale

ARTICOLO 32
Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)


1. Dopo il comma 5 dell’articolo 44 della legge provinciale n. 21 del 1992 sono inseriti i seguenti:
"5 bis. Dall’anno 2012 sono ammissibili a contributo solo gli interventi di costruzione di alloggi da parte di cooperative edilizie su aree edificabili acquistate da altre società cooperative. Per detti interventi possono essere concessi contributi in conto capitale e contributi in conto interessi sulle rate di ammortamento dei mutui contratti con banche convenzionate, per un importo massimo pari alla spesa ammessa a contributo. I contributi in conto interessi possono essere concessi nella misura massima del 90 per cento del tasso a cui sono stipulati i contratti di mutuo. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, le tipologie di mutuo ammissibili, il parametro di riferimento e lo spread massimo da applicare al mutuo, in relazione alla durata del prestito e all’entità del contributo provinciale. La Giunta, inoltre, stabilisce i criteri per la stipulazione con le banche convenzionate di appositi accordi che, per ottenere condizioni più favorevoli, prevedano anche la possibilità di rinegoziare le condizioni applicate ai mutui in relazione all’andamento dei mercati finanziari.
5 ter. I contributi previsti dal comma 5 bis possono essere concessi anche a cooperative edilizie che risanano o recuperano immobili di loro proprietà o che acquistano da altre cooperative edilizie immobili allo stato grezzo per la realizzazione di alloggi nonché a società cooperative, enti pubblici, ONLUS, enti ecclesiastici e fondazioni per il risanamento di alloggi di loro proprietà da cedere in locazione secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui al comma 5 bis.
5 quater. Le cooperative edilizie che hanno presentato domanda di contributo per interventi di acquisto ai sensi dell’articolo 59 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma, possono chiedere che la domanda venga valutata quale domanda di contributo per interventi di costruzione presentando la documentazione prevista per tale fattispecie; in tal caso trovano comunque applicazione la spesa massima ammissibile e la tipologia e la quantificazione del contributo concedibile per gli interventi di acquisto."
2. Dopo l’articolo 86 della legge provinciale n. 21 del 1992 è inserito il seguente:
"Art. 86 bis Subentro del socio nel contributo concesso alla cooperativa a proprietà individuale
1. A richiesta del socio di una cooperativa edilizia a proprietà individuale in liquidazione concorsuale che, anche in assenza delle condizioni previste dall’articolo 47, è diventato proprietario dell’alloggio, la Provincia può ammettere il subentro pro quota nel contributo concesso alla cooperativa, anche se il mutuo originariamente contratto è estinto e l’alloggio non è ultimato, a condizione che l’alloggio costituisca un’unità abitativa autonomamente funzionale o che possa essere resa tale. Il contributo rateale può essere attualizzato ed erogato in un’unica soluzione.
La Giunta provinciale determina le caratteristiche di funzionalità dell’alloggio nonché le condizioni, i criteri e le modalità per l’applicazione di questo comma."
3. Nel comma 1 dell’articolo 102 ter della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: "per gli anni 2009, 2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012".
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 33
Interventi per promuovere l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa


1. Al fine di agevolare l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte dei soggetti aventi i requisiti per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa privata, la Provincia può costituire un fondo presso un ente scelto, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, tra i soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei fondi pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, operanti in provincia di Trento.
2. La Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce l’entità del fondo, i soggetti ammissibili, i limiti di garanzia accordabili per le operazioni di finanziamento nel rispetto della sostenibilità per il nucleo familiare delle obbligazioni assunte e comunque nel limite massimo del 50 per cento della quota capitale, le tipologie di finanziamento ammissibili a garanzia, le eventuali priorità di accesso e le altre modalità di gestione del fondo.
3. I rapporti tra la Provincia e l’ente individuato ai sensi del comma 1 sono regolati da una convenzione che stabilisce i criteri di utilizzo del fondo, gli obblighi di informazione e di rendicontazione, gli obblighi relativi al recupero delle somme pagate con surrogazione in relazione alle garanzie prestate, gli obblighi di restituzione in caso di estinzione del fondo.
4. Per i fini di quest’articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2012 sull’unità previsionale di base 65.10.210 (Contributi ai privati per costruzione, acquisto e risanamento).

ARTICOLO 34
Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"


1. All’articolo 1 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera c) del comma 3 le parole: "o mediante imprese convenzionate" e le parole: "o le imprese convenzionate" sono soppresse;
b) nella lettera d) del comma 3 le parole: "superiore a quella di cui alla lettera c), e inferiore a una soglia stabilita" sono sostituite dalle
seguenti: "compresa tra una soglia minima e una soglia massima stabilite", le parole: "o di imprese convenzionate" sono sostituite dalle seguenti: ", di imprese convenzionate o dei soggetti previsti dall’articolo 4, commi 5 bis e 5 ter, e dall’articolo 4 bis" e le parole: "tra gli enti locali e l’ITEA s.p.a. o le imprese convenzionate" sono sostituite dalle seguenti: "tra gli enti locali e i soggetti previsti da questa lettera";
c) nel comma 6 le parole: "o le imprese convenzionate possono mettere a disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "può mettere a disposizione".
2. All’articolo 3 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 4 le parole: "Fermo restando quanto previsto da questa legge per il suo adeguamento, il contributo integrativo spetta al nucleo familiare beneficiario fino a quando permane in esso almeno uno dei componenti originari." sono soppresse;
b) nel comma 6 le parole: "o delle imprese convenzionate" sono soppresse.
3. All’articolo 4 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera c) del comma 1 sono inserite le seguenti:
"c bis) gli alloggi realizzati dalle imprese secondo quanto previsto dal comma 5 bis;
c ter) gli alloggi messi a disposizione dai proprietari di immobili secondo quanto previsto dal comma 5 ter;
c quater) gli alloggi realizzati dai soggetti previsti dall’articolo 4 bis;";
b) nel comma 6 bis dopo le parole: "ogni altro soggetto pubblico o privato" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 4 bis,".
4. All’articolo 4 bis della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 dopo la parola: "promuove" sono inserite le seguenti: "il progetto per";
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5 bis. Gli alloggi realizzati attraverso i fondi comuni di investimento immobiliare costituiti per le finalità del comma 1 sono destinati all’erogazione di un servizio d’interesse economico generale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), e sono offerti prevalentemente in locazione.
5 ter. Nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, la Provincia può concedere ai fondi comuni di investimento immobiliare costituiti per le finalità del comma 1 contributi sotto forma di compensazione, anche in annualità, nel limite di quant’è necessario per coprire i costi derivanti dagli adempimenti degli obblighi del servizio, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i parametri per il calcolo della compensazione, la cui misura è determinata tenendo conto dei costi connessi alla costruzione degli alloggi, alla realizzazione degli altri interventi edilizi o all’attuazione di programmi per lo sviluppo dell’edilizia residenziale che, previo accordo tra la Provincia, i comuni interessati e i soggetti ai quali è affidata la gestione dei fondi, siano volti alla realizzazione di interventi di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente coerenti con la politica urbanistica e infrastrutturale del territorio d’insediamento. La deliberazione disciplina i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi e per la verifica del rispetto dei limiti previsti da questo comma, nonché i casi e le modalità per la revisione della compensazione.
5 quater. Alle aree che i fondi comuni di investimento destinano alla edificazione degli alloggi previsti dal comma 5 bis, si applica quanto previsto dall’articolo 56, comma 6, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale). In tal caso, l’obbligo di mantenere la destinazione degli alloggi a locazione a canone moderato è assicurato per tutta la durata del fondo.
5 quinquies. Fermo restando il criterio della prevalente offerta in locazione, nel corso della durata del fondo gli alloggi realizzati ai sensi di quest’articolo possono essere alienati, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, esclusivamente a favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla locazione a canone moderato. La predetta deliberazione disciplina inoltre la cessione degli alloggi alla fine della durata del fondo assicurandola prioritariamente a favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla locazione a canone moderato.
5 sexies. Per favorire l’immediata operatività dei fondi comuni di investimento immobiliare costituiti per le finalità del comma 1, la Provincia, anche per il tramite delle società da essa controllate, può approvare un piano di acquisizione di alloggi conformi ai criteri e alle caratteristiche stabilite con la deliberazione prevista dal comma 3.
All’attuazione del piano provvede il fondo comune secondo le modalità e nei limiti che la Giunta provinciale individua, in sede di affidamento della gestione del fondo, nelle linee guida del regolamento del medesimo fondo."
5. All’articolo 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "lettere a), b), c) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelli previsti dalla lettera d)," e le parole: "e dalle imprese convenzionate" sono sostituite dalle seguenti: ", dalle imprese convenzionate e dai soggetti previsti dagli articoli 4, comma 5 bis, e 4 bis";
b) nel comma 1 le parole: "Il regolamento di esecuzione può prevedere l’attribuzione di punteggi aggiuntivi specifici per i nuclei familiari residenti nel territorio del comune in cui è situato l’alloggio nonché per le giovani coppie, i nubendi e comunque le coppie con almeno un figlio minorenne." sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento di esecuzione può prevedere l’attribuzione di punteggi aggiuntivi specifici per i nuclei familiari residenti nel territorio del comune in cui è situato l’alloggio. La Giunta provinciale, con deliberazione, può prevedere la formazione di graduatorie separate per la locazione di alloggi a giovani coppie di coniugi o conviventi more uxorio, a nubendi, a nuclei familiari con almeno un figlio minorenne a carico o a genitori legalmente separati."
c) alla fine della lettera c bis) del comma 2 è inserito il seguente periodo: "; questa lettera non trova applicazione nel caso in cui è stato emesso un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà del richiedente a favore dell’altro coniuge a seguito di procedimento di separazione legale."
6. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono soppressi.
7. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale n. 15 del 2005 è abrogata.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 4 bis, comma 5 ter, della legge provinciale n. 15 del 2005 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 35
Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), e dell’articolo 20 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento)


1. Il comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale sulle politiche
sociali è sostituito dal seguente:
"3. In caso di esercizio dei servizi in assenza di autorizzazione oppure quando l’autorizzazione sia stata revocata o dichiarata decaduta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 a 15.000 euro ed è disposto l’immediato divieto di prosecuzione dell’attività ed eventualmente la chiusura della struttura in cui si svolge l’attività. In caso di esercizio dei servizi in difformità dall’autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 10.000 euro;
in caso di ripetute violazioni nel biennio successivo all’irrogazione della prima sanzione o in caso di gravi difformità dall’autorizzazione, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, può essere disposto l’immediato divieto di prosecuzione dell’attività. Gli importi di questo comma possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta provinciale in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati."
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 23 della legge provinciale sulle politiche sociali è inserito il seguente:
"6 bis. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere agevolazioni ai soggetti indicati nell’articolo 3, comma 3, lettera d), che gestiscono servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sul territorio provinciale per sostenerli nel periodo loro necessario per dare attuazione a un piano pluriennale di razionalizzazione delle loro spese di funzionamento. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione le modalità e i termini di presentazione delle domande, le modalità di determinazione della spesa ammissibile, l’entità dei contributi, i loro criteri di concessione e di erogazione."
3. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 34 della legge provinciale sulle politiche sociali è abrogata.
4. All’articolo 35 della legge provinciale sulle politiche sociali sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 3 è abrogata;
b) nel comma 4 dopo le parole: "legge provinciale n. 3 del 1993;" sono inserite le seguenti: "l’erogazione degli interventi previsti dal comma 2 è subordinata, inoltre, all’assenza, nel nucleo familiare del richiedente, di componenti nei confronti dei quali sia stato adottato un provvedimento di decadenza da un beneficio della medesima tipologia, ottenuto sulla base di dichiarazioni mendaci, nel periodo antecedente individuato con deliberazione della Giunta provinciale;".
5. Nel comma 2 dell’articolo 36 della legge provinciale sulle politiche sociali dopo le parole: "per gli enti pubblici medesimi" sono inserite le seguenti: "e per altri soggetti individuati con deliberazione della Giunta provinciale."
6. All’articolo 43 della legge provinciale sulle politiche sociali sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 dopo le parole: "in carico ai servizi socio-assistenziali," è inserita la seguente: "anche";
b) nel comma 2 dopo le parole: "L’integrazione socio-lavorativa si realizza" è inserita la seguente: "principalmente";
c) il comma 3 è abrogato.
7. All’articolo 53 della legge provinciale sulle politiche sociali sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Con decorrenza dalla data di trasferimento alle comunità e ai comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 delle funzioni di interesse locale disciplinate dalla legge provinciale n. 35 del 1983, le comunità e i comuni medesimi subentrano alla Provincia nelle convenzioni dalla stessa stipulate con i soggetti che gestiscono i servizi o attuano gli interventi socio-assistenziali di livello locale previsti dalla legge provinciale n. 35 del 1983.";
b) alla fine del comma 6 sono inserite le parole: "L’articolo 19, comma 3, si applica anche ai soggetti che abbiano svolto servizi socio-assistenziali in assenza dell’autorizzazione o in caso di sua revoca ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1991."
8. All’articolo 20 della legge provinciale n. 1 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica e nel comma 1 le parole: "trasporto e accompagnamento" sono sostituite dalle seguenti: "trasporto o accompagnamento";
b) nel comma 3 le parole: "I requisiti necessari per l’espletamento del servizio di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "I criteri e le modalità per l’accreditamento e per l’espletamento dei servizi di cui ai commi 1 e 2, che devono garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione".
9. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 2, 5 e 8 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 36
Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare)


1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 6 della legge provinciale sul benessere familiare sono inserite le seguenti parole: "Ai fini della concessione del contributo previsto da questo comma si considerano figli a carico anche i soggetti ad essi equiparati ai sensi della normativa regionale in materia di assegno al nucleo familiare."
2. All’articolo 7 della legge provinciale sul benessere familiare sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a) del comma 2 dopo le parole: "agevolazioni previste dalle norme di settore, incluso" sono inserite le seguenti: "il contributo previsto dall’articolo 6, comma 5, e";
b) nel comma 3 le parole: "La Provincia adegua la propria struttura organizzativa per erogare i servizi di sua competenza" sono sostituite dalle seguenti: "Per agevolare l’accesso alle prestazioni e agli interventi concessi a sostegno delle famiglie, la Provincia promuove l’attivazione di strumenti idonei ad assicurare che i servizi di sua competenza siano erogati".
3. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 28 della legge provinciale sul benessere familiare è sostituito dal seguente: "Lo sportello unico è realizzato anche in forma decentrata ed è organizzato dalla Provincia in collaborazione con gli enti di patronato e con altri enti e organismi pubblici e privati, anche valorizzando la collaborazione delle associazioni di famiglie e degli altri soggetti del terzo settore."

ARTICOLO 37
Modificazioni dell’articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato)


1. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale sul volontariato sono inseriti i seguenti:
"3 bis. La Provincia può stipulare convenzioni con la società italiana degli autori e degli editori (SIAE) per semplificare gli adempimenti e ridurre gli oneri delle associazioni iscritte nei registri di questa legge, con riferimento in particolare ai pagamenti dovuti alla SIAE nell’ambito di iniziative d’interesse pubblico, di manifestazioni e di eventi musicali per l’utilizzo di opere soggette alla sua autorizzazione. La Provincia è autorizzata ad anticipare le somme dovute alla SIAE dalle associazioni e non versate da queste ultime fino a un importo massimo di 150.000 euro annui; in tal caso esercita il diritto di rivalsa nei confronti delle associazioni che non hanno provveduto al pagamento.
3 ter. Fra le partite di giro del bilancio provinciale sono disposti gli stanziamenti necessari ad anticipare le somme di cui al comma 3 bis e per la corrispondente acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate dalla Provincia."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dagli eventuali mancati recuperi connessi all’applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 38
Modificazione dell’articolo 10 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna)


1. All’articolo 10 della legge provinciale n. 41 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 9 sostituito dal seguente:
"9. Il consigliere di parità e, in caso di sostituzione, il viceconsigliere di parità hanno diritto ai permessi stabiliti dall’articolo
17 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246). La Provincia, con oneri a carico del proprio bilancio, provvede al pagamento delle indennità spettanti al consigliere e al viceconsigliere di parità e al rimborso ai datori di lavoro degli oneri relativi ai permessi retribuiti previsti da questo comma. La Giunta provinciale stabilisce l’ammontare delle indennità nella misura massima di quella percepita nell’anno 2009 dal consigliere di parità e dal viceconsigliere di parità secondo la normativa nazionale.";
b) il comma 9 bis è sostituito dal seguente:
"9 bis. Il consigliere di parità propone annualmente alla Provincia il programma delle attività e delle iniziative, con indicazione dei relativi costi, nell’ambito delle funzioni previste da questo articolo, compatibilmente con le disponibilità individuate dal bilancio. Il programma è trasmesso alla Giunta provinciale e ai consiglieri provinciali."
2. Il comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge; sono conseguentemente rideterminate le indennità spettanti al consigliere di parità e al viceconsigliere di parità, ferma restando la corresponsione fino alla data di entrata in vigore di questa legge delle indennità stabilite dalla normativa statale fino all’anno 2009.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 39
Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro)


1. Nell’articolo 1 ter della legge provinciale sul lavoro le parole: "Per gli anni 2009, 2010 e 2011, fino all’entrata in vigore della disciplina provinciale di attuazione delle funzioni delegate in materia di gestione della cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità" sono soppresse.
2. Dopo l’articolo 1 ter della legge provinciale sul lavoro è inserito il seguente:
"Art. 1 quater
Interventi a supporto delle cooperative sociali per l’inserimento di lavoratori svantaggiati
1. Il documento degli interventi di politica del lavoro può prevedere specifiche misure per favorire l’inserimento occupazionale di persone
svantaggiate, attraverso l’individuazione di aiuti fino al 60 per cento della spesa ammessa. Per i fini di quest’articolo sono svantaggiate le persone individuate dall’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), quelle comunque prese in carico dai servizi sociali ai sensi della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), e dagli stessi segnalate ai competenti servizi pubblici per l’impiego, nonché i cittadini stranieri sottoposti a situazione di violenza o grave sfruttamento ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
2. Gli aiuti possono essere concessi alle cooperative sociali indicate nell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381 del 1991 o loro consorzi a condizione che:
a) rientrino nella categoria delle piccole imprese, comunque con un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
b) almeno il 30 per cento dei loro dipendenti siano persone svantaggiate;
c) ai fini del sostegno all’inserimento occupazionale, la condizione di svantaggio sia considerata per un periodo limitato e sia inserita all’interno di un progetto tendente a pianificare un normale ingresso nel mercato del lavoro;
d) esercitino un’attività in ambito locale;
e) l’attività rientri nel settore della manutenzione del verde, delle pulizie, dei servizi alla persona e altri servizi di tipo artigianale o delle produzioni manifatturiere connesse a settori tradizionali.
3. Ai fini di quest’articolo il termine "ambito locale", si riferisce a una zona specifica del territorio della provincia di Trento. L’operatività della cooperativa in ambito locale è misurata, con riferimento all’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, dai ricavi delle vendite e delle prestazioni prevalentemente nei confronti di
soggetti con sede nel territorio della provincia di Trento.
4. Fatte salve le norme dell’Unione europea che prevedono l’esenzione dall’obbligo di notificazione, le disposizioni di quest’articolo che prevedono misure di aiuto o modifiche di aiuti esistenti sono efficaci dal giorno dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea."
3. Dopo l’articolo 1 quater della legge provinciale sul lavoro è inserito il seguente:
"Art. 1 quinquies Interventi per il contrasto alla debolezza occupazionale
1. La Provincia adotta interventi per il contrasto alla debolezza occupazionale, anche temporanea, di persone in situazione di difficoltà ad acquisire e a conservare un impiego lavorativo.
2. Ai fini di questo articolo si considerano in situazioni di debolezza occupazionale le persone svantaggiate individuate dal comma 1 dell’articolo 1 quater. Per l’attuazione di quanto previsto da questo articolo, la Provincia può promuovere e sostenere progetti individualizzati di azioni integrate di accompagnamento e di apprendimento lavorativo contestualizzato, di tutoraggio e di crescita sociale e relazionale dei beneficiari in contesto lavorativo anche attraverso l’assegnazione di titoli di acquisto di servizi.
3. I titoli di acquisto di servizi previsti dal comma 2 costituiscono titoli di acquisto di servizi spendibili dal beneficiario presso cooperative sociali di inserimento lavorativo accreditate secondo quanto previsto dall’articolo 17 bis. Le modalità di utilizzo, la durata e i limiti di importo sono stabiliti dal documento degli interventi di politica del lavoro.
A decorrere dalla data di entrata in vigore di quest’articolo e fino all’adozione della deliberazione di attuazione dell’articolo 17 bis, si considerano provvisoriamente accreditate le cooperative sociali di inserimento lavorativo che hanno i requisiti per beneficiare dei finanziamenti della Provincia per le corrispondenti attività.
4. I progetti individualizzati previsti dal comma 2 sono definiti d’intesa tra l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, i servizi sociali e gli altri soggetti pubblici competenti, il soggetto accreditato nonché il beneficiario, anche con il coinvolgimento della famiglia ove ritenuto necessario."
4. Dopo l’articolo 4 della legge provinciale sul lavoro è inserito il seguente:
"Art. 4 bis Tirocini formativi e di orientamento
1. Per favorire le scelte professionali, agevolare l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta dell’attività produttiva e sostenere l’inserimento lavorativo sono promossi tirocini formativi e di
orientamento a favore di:
a) soggetti neodiplomati e neolaureati, non oltre dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio;
b) soggetti inoccupati e disoccupati;
c) soggetti disabili iscritti nella lista prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
d) soggetti svantaggiati coinvolti in processi di esclusione sociale e con ridotta occupabilità, come definiti dall’articolo 4 della legge n. 381 del 1991 e dal piano previsto dall’articolo 1 della presente legge, purché abbiano assolto l’obbligo scolastico, e soggetti richiedenti protezione internazionale.
2. Quest’articolo non si applica ai tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche e formative, ai periodi di pratica professionale e ai tirocini estivi. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 65 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), e dall’articolo 15 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare).
3. I tirocini sono promossi da un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro ospitante e al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell’iniziativa formativa e orientativa. I tirocini sono regolati da una convenzione fra il soggetto promotore e il soggetto che ospita il tirocinante o le associazioni dei datori di lavoro interessate. I tirocini sono attuati secondo un progetto individuale sottoscritto anche dal tirocinante, contenente gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio e gli altri elementi individuati dalla deliberazione prevista dal comma 15.
4. Per ogni tirocinio sono individuati un tutore, messo a disposizione dal soggetto promotore, e un referente del tirocinio, messo a disposizione dal soggetto ospitante.
5. I tirocini sono promossi dalla Provincia, anche tramite i soggetti a tal fine accreditati. I tirocini sono promossi, inoltre:
a) per i soggetti indicati nel comma 1, lettera a): da università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, istituzioni scolastiche e altri enti che rilasciano titoli di studio nell’ambito della loro attività di intermediazione;
b) per i soggetti indicati nel comma 1, lettera b): da istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, nell’ambito di attività affidate dalla Provincia;
c) per i soggetti indicati nel comma 1, lettere c) e d): da comunità terapeutiche, cooperative sociali iscritte al registro delle cooperative per la provincia di Trento, enti non lucrativi che hanno come finalità statutaria la tutela di soggetti disabili, svantaggiati o immigrati.
6. Nell’ambito dei tirocini formativi e d’orientamento e degli interventi volti alla qualificazione e riqualificazione dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), la Provincia promuove e può sostenere sul piano finanziario, secondo criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale, l’utilizzo dei laboratori delle imprese artigiane costituiti in botteghe scuola di cui all’articolo 15 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull’artigianato), in funzione dell’attività formativa e dell’acquisizione di una particolare qualificazione professionale nel settore dell’artigianato, nonché del conseguimento del titolo di maestro artigiano secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge provinciale sull’artigianato.
7. Ai datori di lavoro che non hanno dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l’attivazione di tirocini, salvo che per le imprese artigiane in possesso di requisiti coerenti con le finalità dell’istituto, definiti con la deliberazione prevista dal comma 15, per le quali è consentito un tirocinante, a condizione che quest’ultimo sia formato e seguito direttamente dal titolare dell’impresa. Per gli altri datori di lavoro il numero di tirocini attivabili annualmente, proporzionato al numero di dipendenti a tempo indeterminato, è stabilito nel rispetto dei seguenti limiti:
a) un tirocinante per i datori di lavoro aventi fino a cinque dipendenti;
b) due tirocinanti per i datori di lavoro aventi tra sei e diciannove dipendenti;
c) tirocinanti in numero non eccedente il 10 per cento del personale a tempo indeterminato per i datori di lavoro aventi venti dipendenti e oltre.
8. Ai fini dell’applicazione dei limiti previsti dal comma 7 i tirocini attivati con i soggetti indicati nel comma 1, lettere c) e d), non sono computati; i soci lavoratori delle cooperative e i soci professionisti degli studi associati e delle associazioni professionali sono considerati dipendenti a tempo indeterminato, a eccezione di uno, che assume il ruolo di soggetto ospitante.
9. I tirocinanti non possono essere utilizzati per sostituire personale dipendente, né per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio. Il soggetto ospitante dev’essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la legge n. 68 del 1999.
10. Il tirocinio ha la seguente durata massima, proroghe comprese:
a) sei mesi per i soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b);
b) ventiquattro mesi per i soggetti indicati nel comma 1, lettera c);
c) dodici mesi per i soggetti indicati nel comma 1, lettera d).
11. Non concorrono al computo della durata massima le assenze per maternità, per un periodo pari a quello dell’astensione obbligatoria, e quelle determinate da cause di forza maggiore.
12. Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda, ma rientranti nel progetto individuale. Se il soggetto promotore è la Provincia o un altro soggetto accreditato ai sensi dell’articolo 17 bis la convenzione può prevedere che il soggetto che ospita il tirocinante assuma a proprio carico l’onere economico connesso alle coperture assicurative.
13. Il soggetto ospitante ha l’obbligo di comunicare l’attivazione del tirocinio, anche per gli effetti previsti dalla normativa vigente, ai soggetti individuati dalla deliberazione prevista dal comma 15, con le modalità e nei termini da essa definiti. La convenzione può prevedere che il soggetto promotore effettui la comunicazione in sostituzione del soggetto ospitante. Le comunicazioni previste da questo comma non sono effettuate per i tirocini promossi dalla Provincia.
14. La convenzione può prevedere una borsa di tirocinio. La borsa può essere assunta anche a carico della Provincia, se essa agisce in qualità di soggetto promotore.
15. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per l’impiego, sono definiti:
a) gli schemi-tipo delle convenzioni e dei progetti individuali previsti dal comma 3;
b) i requisiti per ospitare un tirocinante nelle imprese artigiane prive di dipendenti a tempo indeterminato;
c) i casi e i periodi di esclusione dei datori di lavoro dalla partecipazione a percorsi di tirocinio, in particolare con riferimento all’accertato abuso dello strumento;
d) i soggetti ai quali effettuare le comunicazioni previste dal comma 13, i termini e le modalità delle comunicazioni;
e) le modalità di esercizio della vigilanza ai sensi del comma 16.
16. Se accertano che lo svolgimento del tirocinio non rispetta le modalità e gli obiettivi contenuti nel progetto individuale e ciò non integra fattispecie di più grave violazione previste dalla normativa statale, i promotori formulano un richiamo al soggetto ospitante, assegnando un congruo periodo di tempo per adempiere. In caso d’inadempimento il progetto individuale perde validità.
17. I tirocini formalmente approvati prima del 13 agosto 2011 proseguono fino alla scadenza indicata nel relativo progetto formativo, sulla base delle disposizioni al tempo vigenti.
18. Per quanto non previsto da quest’articolo si applicano, in quanto compatibili, l’articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l’articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 (Norme in materia di promozione dell’occupazione), e il relativo regolamento di attuazione."
5. Dopo l’articolo 17 della legge provinciale sul lavoro è inserito il seguente:
"Art. 17 bis Rete provinciale dei servizi per il lavoro e accreditamento
1. Per ampliare l’offerta di servizi e conseguire un incremento
dell’occupazione la Provincia potenzia la rete provinciale dei servizi per il lavoro con il concorso di soggetti esterni di qualità.
2. La rete provinciale dei servizi per il lavoro realizza l’integrazione tra i servizi offerti dalla Provincia e quelli degli operatori pubblici e privati. La rete consente di incrementare e migliorare sul territorio l’incontro tra domanda e offerta di lavoro mediante una maggiore diffusione dei servizi e l’erogazione di servizi innovativi o aggiuntivi, anche per soddisfare i fabbisogni dei datori di lavoro e le esigenze di particolari categorie di persone.
3. La Provincia assicura il perseguimento degli obiettivi del comma 1 mediante:
a) l’erogazione diretta dei servizi o convenzioni con enti pubblici;
b) l’affidamento dei servizi secondo la normativa vigente in materia di contratti;
c) l’affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi di quest’articolo che ne facciano richiesta;
d) l’affidamento dei servizi a uno o più tra i soggetti accreditati, individuati attraverso adeguate procedure comparative disciplinate dalla deliberazione prevista dal comma 5.
4. L’accreditamento è il provvedimento con il quale la Provincia riconosce l’idoneità a erogare servizi per il lavoro nell’ambito del territorio provinciale, secondo requisiti organizzativi di qualità, anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche.
5. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per l’impiego, sono disciplinate le modalità di attuazione di quest’articolo, secondo il principio di non discriminazione, e sono stabiliti, in particolare:
a) i requisiti e le modalità di accreditamento degli operatori per i fini del comma 3, lettere c) e d), anche distinti per categorie di servizi, e le modalità di raccordo con altri strumenti di accreditamento previsti dalla normativa di settore;
b) le modalità di affidamento agli operatori stessi dei servizi per il lavoro, in applicazione dei seguenti principi e direttive:
1) centralità del ruolo provinciale nel sovrintendere e coordinare il percorso e gli strumenti volti alla collocazione o ricollocazione del lavoratore;
2) misurabilità dell’efficienza ed efficacia dei servizi erogati;
3) valutazione periodica dei servizi erogati da parte di un soggetto indipendente;
4) garanzia di pari opportunità per gli utenti;
c) le modalità di definizione dei rapporti finanziari con i soggetti accreditati;
d) i criteri di determinazione e i limiti dell’eventuale compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi resi."
6. Dopo l’articolo 17 bis della legge provinciale sul lavoro è inserito il seguente:
"Art. 17 ter Autorizzazione allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale1. L’autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di attività di sostegno alla ricollocazione professionale, da svolgere limitatamente al territorio della provincia, è rilasciata dalla Provincia sulla base di requisiti giuridici e finanziari stabiliti con il regolamento previsto dal comma 4. In ogni caso è richiesta l’interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro.
2. L’autorizzazione è revocata se vengono meno i requisiti richiesti e non è rilasciata alla Provincia ogni informazione utile al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.
3. Del rilascio di ciascuna autorizzazione è data comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Con regolamento, sentita la commissione provinciale per l’impiego, sono stabilite le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione e del suo rinnovo, i criteri per la verifica dei requisiti richiesti e per l’adozione della revoca dell’autorizzazione."
7. Il secondo comma dell’articolo 22 della legge provinciale sul lavoro è sostituito dal seguente:
"La commissione, d’ufficio o su segnalazione di chiunque ne abbia interesse, annulla gli atti e i provvedimenti di cui all’articolo 23 in contrasto con le disposizioni di legge o con le proprie deliberazioni entro venti giorni dalla loro emanazione o dalla comunicazione agli interessati."
8. All’articolo 23 della legge provinciale sul lavoro sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma le parole: "avverso le deliberazioni delle commissioni locali per l’impiego per gli atti di loro competenza" sono soppresse;
b) nel secondo comma le parole: "e una copia alla commissione locale" sono soppresse.
9. Le lettere f) e i) del primo comma dell’articolo 18, gli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale sul lavoro, l’articolo 2 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 19, e i commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell’articolo 34 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 sono abrogati.
10. Le commissioni locali per l’impiego esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge sono soppresse.
11. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo provvede l’Agenzia del lavoro con il proprio bilancio.

ARTICOLO 40
Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6 (Disciplina della formazione in apprendistato)


1. Dopo l’articolo 3 della legge provinciale n. 6 del 2006 è inserito il seguente:
"Art. 3 bis Promozione dell’apprendistato
1. Per facilitare e sostenere l’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani, la Provincia e le istituzioni scolastiche e formative promuovono l’utilizzo dell’apprendistato come contratto di ingresso anche per il conseguimento della qualifica professionale, del diploma professionale, dell’esame di stato a conclusione dei percorsi di istruzione secondaria del secondo ciclo nonché dell’alta formazione professionale ed universitaria.
2. La Provincia promuove l’utilizzo dell’apprendistato ai fini del conseguimento di un titolo universitario mediante l’atto di indirizzo previsto dall’articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29.
3. Il documento degli interventi di politica del lavoro di cui all’articolo 1 della legge provinciale sul lavoro e il piano provinciale per il sistema educativo di cui all’articolo 35 della legge provinciale sulla scuola prevedono specifiche misure per l’attuazione di quest’articolo nonché le modalità di raccordo.
4. Per l’attuazione di quest’articolo, la Provincia, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), concorre a definire i profili professionali e promuove accordi con le parti sociali per stabilire la durata e le modalità di erogazione della formazione."

ARTICOLO 41
Modificazioni dell’articolo 2 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale), e dell’articolo 2 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo)


1. Nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale sulla solidarietà internazionale le parole: ", attraverso il riconoscimento di un’aspettativa senza assegni, con oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione di appartenenza, per un periodo minimo di due mesi fino ad un massimo di dodici mesi, secondo la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione di questa legge; per il personale sanitario la predetta aspettativa può essere riconosciuta, secondo la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione, per un periodo minimo di un mese fino ad un massimo di sei mesi; la collocazione in aspettativa comporta il riconoscimento del periodo prestato a fini sia giuridici sia economici; la contrattazione collettiva non può prevedere condizioni peggiorative rispetto a quanto previsto da questa lettera" sono soppresse.
2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale n. 10 del 1988 è inserita la seguente:
"b bis) sostiene particolari progetti rientranti in tipologie individuate annualmente dalla Giunta provinciale secondo modalità da essa stabilite; in tal caso la Provincia può concedere ai soggetti promotori un contributo fino al 100 per cento della spesa ammessa;".
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 42
Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini)


1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale sugli emigrati trentini è inserita la seguente:
"h bis) l’aggregazione e la valorizzazione delle competenze dei trentini di recente emigrazione, e in particolare dei giovani, e la conoscenza di questo settore dell’emigrazione;".
2. Il comma 5 dell’articolo 6 della legge provinciale sugli emigranti trentini è sostituito dal seguente:
"5. Alle associazioni iscritte nel registro delle associazioni degli emigrati trentini all’estero la Provincia può concedere contributi annuali, nella misura massima del 95 per cento della spesa ammessa, per sostenerne l’ordinaria attività. All’organismo che rappresenta il maggior numero di associati e di paesi nei quali essi sono presenti la Provincia può concedere, anche per le funzioni di coordinamento e di rappresentanza, contributi annuali, nella medesima misura, per la realizzazione di specifici progetti d’intervento a favore di emigranti trentini all’estero e di loro discendenti, anche su proposta e in collaborazione con gli organismi meno rappresentativi.
In prima applicazione questo comma si applica con riferimento all’anno 2012;
a tal fine sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di contributo, secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale."
3. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale sugli emigrati trentini sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b bis) promuovere, in particolare, i contatti fra i trentini di recente emigrazione, anche per incentivare il contributo delle loro competenze allo sviluppo del Trentino;";
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) promuovere lo studio della lingua e della cultura italiana;".
4. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale sugli emigrati trentini è sostituito dal seguente:
"1. La Provincia può sostenere spese per promuovere e organizzare soggiorni formativi, di istruzione e iniziative di interscambio che coinvolgano persone residenti in Trentino ed emigrati trentini."
5. Dopo il primo periodo del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale sugli emigrati trentini sono inserite le parole: "In particolare, può promuovere studi e iniziative per migliorare la conoscenza dell’emigrazione più recente."
6. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


Capo VIII
Disposizioni in materia di attività economiche

ARTICOLO 43
Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio, per il miglioramento energetico del patrimonio edilizio e per interventi su immobili adibiti ad abitazione principale


1. Per riqualificare il patrimonio edilizio e fronteggiare la crisi economica del settore edilizio agevolando interventi di pronta e rapida realizzabilità che comportino anche il miglioramento energetico degli immobili, con particolare riferimento a quelli realizzati da giovani coppie, sposate o conviventi more uxorio, e nubendi, la Provincia istituisce un fondo destinato alla concessione di contributi per i predetti interventi. Il fondo è ripartito tra le comunità sulla base dei criteri stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 9; i criteri tengono conto della popolazione e del patrimonio edilizio esistente. Un terzo delle risorse del fondo è riservato a interventi sulla prima casa di abitazione per giovani coppie sposate o conviventi more uxorio, o per nubendi.
2. Il contributo è concesso per le tipologie d’intervento individuate dalla deliberazione prevista dal comma 9, che devono garantire anche il miglioramento energetico dell’immobile, nella misura del 30 per cento della spesa ammessa. Il contributo è concesso solo per interventi inerenti le singole unità abitative e relative pertinenze costituenti la prima casa delle
persone fisiche richiedenti; la deliberazione prevista dal comma 9 può individuare casi e condizioni di ammissione a contributo per interventi su immobili non ancora di proprietà del richiedente o non ancora accatastati quali unità abitative, oppure su parti comuni degli edifici.
3. La deliberazione prevista dal comma 9 stabilisce una soglia massima dell’indicatore della condizione economica familiare (ICEF) per l’ammissione a contributo della domanda. La soglia minima dell’ICEF è fissata in 0,15. La deliberazione può disciplinare la determinazione dell’ICEF anche in deroga alle disposizioni in vigore.
4. Le graduatorie sono formate con riguardo al miglioramento energetico dell’edificio; la deliberazione prevista dal comma 9 può tener conto dei nuclei familiari qualificabili come famiglia numerosa. Per gli interventi destinati alle giovani coppie e nubendi le graduatorie sono formate anche tenendo conto dell’ICEF. In deroga parziale a quanto previsto dal comma 3, per la parte della spesa prevista per la ristrutturazione dell’immobile riferita agli interventi di riqualificazione energetica, limitatamente a quella destinata all’isolamento perimetrale, dei solai e del tetto, nonché a porte, finestre e infissi, si prescinde dai limiti di soglia di indicatore ICEF.
5. Ciascuna comunità, entro il termine definito dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 9, può elevare la percentuale di contributo per le giovani coppie o nubendi fino al 40 per cento.
6. I contributi sono concessi ed erogati dalle comunità. Se la comunità non è ancora sufficientemente organizzata per far fronte a tali compiti essa può avvalersi di Cassa del Trentino s.p.a., previa intesa con la Provincia e con oneri a carico di quest’ultima.
7. La domanda di contributo è ammissibile solo se per la realizzazione dell’intervento è stata rilasciata la concessione o, per gli interventi soggetti a denuncia di inizio attività, è decorso il termine necessario per poter iniziare i lavori.
8. Il contributo è concesso anche per gli interventi per i quali è stato acquisito il titolo abilitativo edilizio prima dell’entrata in vigore di quest’articolo, purché la data di inizio dei lavori indicata nella relativa comunicazione sia successiva a quella dell’entrata in vigore.
9. Con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la Giunta provinciale stabilisce la disciplina attuativa di quest’articolo e, in particolare:
a) le modalità, i termini di presentazione e i contenuti della domanda di concessione del contributo, e le modalità di erogazione di quest’ultimo;
b) le tipologie di spesa ammissibile e il limite minimo e massimo di tali spese, comunque non superiore a 120.000 euro per unità abitativa e relative pertinenze;
c) il termine massimo entro cui devono essere ultimati gli interventi agevolati, a pena di decadenza dal contributo;
d) il divieto di cumulo con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalla Provincia o dallo Stato per le spese ammesse a finanziamento;
e) le modalità di redazione delle graduatorie;
f) i casi e i criteri di rideterminazione o di revoca del contributo, compresi quelli relativi al mancato conseguimento del miglioramento energetico dichiarato in sede di presentazione della domanda;
g) le modalità di erogazione dei contributi, anche per quote annuali.
10. La deliberazione prevista dal comma 9 può determinare i casi di esclusione dall’ammissione a contributo di richiedenti che abbiano già ricevuto contributi provinciali per l’acquisto o la riqualificazione della casa o di interventi su immobili che abbiano già formato oggetto di tali contributi.
11. Con riferimento al territorio della Val d’Adige, i compiti e le attività attribuiti da quest’articolo alle comunità sono esercitati dal territorio in questione con le modalità stabilite dalla convenzione prevista dall’articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e dai relativi protocolli operativi.
12. Alle agevolazioni previste da quest’articolo non si applica la legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).
13. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 44
Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:
"2 bis. Inoltre possono essere previsti specifici obblighi a carico dei soggetti beneficiari tenendo conto dei comportamenti fiscali e del versamento dei tributi in relazione all’attività svolta nel territorio provinciale."
2. All’articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole: "un fondo da utilizzare per l’acquisizione della disponibilità" sono inserite le seguenti: ", del diritto di opzione all’acquisto";
b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
"1 bis. Allo scopo di incrementare la disponibilità del fondo di cui al comma 1, Trentino sviluppo s.p.a. può assumere finanziamenti e procedere alla cessione di attivi disposta secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.";
c) dopo il comma 1 ter è inserito il seguente:
"1 quater. A titolo di corrispettivo per l’acquisizione del diritto di opzione all’acquisto di cui al comma 1, lettera a), Trentino sviluppo s.p.a. può acquisire idonea garanzia su esposizioni finanziarie delle imprese cedenti il diritto medesimo, per conto delle stesse, integrando i fondi rischi costituiti presso gli enti di garanzia, fino ad un massimo del 10 per cento del valore dell’immobile da acquistare.";
d) alla fine del secondo periodo del comma 8 ter sono inserite le seguenti parole: "anche relative o conseguenti alle cessioni degli attivi ai sensi del comma 1 bis".
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 35 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:
"1 bis. La deliberazione può prevedere criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni previste da questa legge a favore di imprese operanti in Trentino tenendo conto dei comportamenti fiscali, anche con riferimento al versamento dei tributi in relazione all’attività svolta nel territorio provinciale."
4. In relazione alla perdurante situazione di crisi economica-finanziaria, gli obblighi e i vincoli di natura finanziaria o occupazionale posti a carico dei beneficiari degli interventi ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e gli obblighi occupazionali e di realizzazione di progetti insediativi assunti in virtù dell’articolo 32 della medesima legge, se non sono rispettati negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, sono differiti a partire dall’esercizio 2014.
5. Il comma 4 si applica anche ai vincoli e agli obblighi differiti ai sensi dell’articolo 35, commi 9 e 10, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2.
6. Entro il nuovo termine fissato ai sensi del comma 4 l’interessato può chiedere la ridefinizione degli obblighi e dei vincoli o la loro rimozione in relazione alla situazione economico-finanziaria e alla rilevanza sociale dell’impresa, nonché all’andamento del settore di appartenenza. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la ridefinizione o la rimozione degli obblighi e dei vincoli, nonché i casi e le condizioni nei quali può essere disposta la riduzione proporzionale del contributo. La domanda è decisa previo parere del comitato per gli incentivi alle imprese;
fino alla data prevista dal relativo provvedimento, e comunque in caso di esito negativo, si applicano i commi 4 e 5.

ARTICOLO 45
Modificazioni dell’articolo 43 della legge provinciale 1 agosto 2011, n. 12 (Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e di altre disposizioni provinciali in materia di attività economiche)


1. All’articolo 43 della legge provinciale n. 12 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5 le parole: "dell’articolo 16" sono soppresse;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5 bis. Fino alla data indicata nella deliberazione prevista dall’articolo 24 terdecies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, come inserito dall’articolo 29 di questa legge, continua ad applicarsi l’articolo 62 della legge provinciale sul commercio 2010, ancorché abrogato dall’articolo 44 di questa legge, nonché le relative disposizioni attuative."

ARTICOLO 46
Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)


1. All’articolo 15 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative, ed è subordinato al possesso da parte del richiedente del requisito della regolarità contributiva ai sensi della disciplina statale in materia.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il requisito della regolarità contributiva previsto dal comma 1 è verificato dal comune entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione o del subingresso; a tal fine il comune acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) o la certificazione di regolarità contributiva avvalendosi del Consorzio dei comuni trentini.";
c) nel comma 6 le parole: "dichiarazione di inizio attività, disciplinando quest’evenienza" sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività, anche con modalità diverse da quelle previste dall’articolo 23 della legge provinciale sull’attività amministrativa".
2. All’articolo 36 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 4 è soppresso;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni fiscali e delle norme in materia di sicurezza, di tutela ambientale e di prevenzione incendi, in alternativa al collaudo previsto dal comma 4, il titolare dell’autorizzazione può presentare idonea certificazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità dell’impianto al progetto; le caratteristiche della certificazione e l’ulteriore documentazione richiesta sono individuate con deliberazione della Giunta provinciale. La predetta certificazione e documentazione sostituiscono a tutti gli effetti il collaudo del comma 4."
3. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 39 della legge provinciale sul commercio 2010 è soppresso.
4. Nel comma 2 dell’articolo 49 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "Il regolamento di esecuzione stabilisce" sono sostituite dalle seguenti: "Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti".
5. Il comma 3 dell’articolo 53 della legge provinciale sul commercio 2010 è abrogato.
6. Alla fine del comma 3 dell’articolo 59 della legge provinciale sul commercio 2010 sono inserite le parole: "La decadenza è dichiarata, inoltre, se il comune accerta l’irregolarità della documentazione prevista dall’articolo 15, comma 2, e previa sospensione dell’autorizzazione, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione."
7. Nel comma 4 dell’articolo 63 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale" sono soppresse.
8. Nel comma 4 dell’articolo 73 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".
9. Nel comma 4 dell’articolo 75 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni" e le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013".

ARTICOLO 47
Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera, nonché modifica all’articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)


1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale n. 9 del 2000 è sostituito dal seguente:
"3. La tipologia e le sottotipologie sono indicate nella segnalazione certificata di inizio attività prevista dall’articolo 7, in relazione alle caratteristiche delle attività svolte. Per ogni esercizio possono essere indicate più tipologie e sottotipologie."
2. All’articolo 4 della legge provinciale n. 9 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La classificazione è indicata nella segnalazione certificata di inizio attività prevista dall’articolo 7.";
b) nel comma 4 le parole: "dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione," sono soppresse.
3. Alla fine del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale n. 9 del 2000 sono inserite le seguenti parole: "Per la somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi alberghieri si applica l’articolo 9."
4. All’articolo 7 della legge provinciale n. 9 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L’apertura, il trasferimento e l’ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, da presentare ai sensi dell’articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa).";
b) nel comma 2 le parole: "Il rilascio dell’autorizzazione e la segnalazione certificata di inizio attività previste dal comma 1 sono subordinati" sono sostituite dalle seguenti: "La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività è subordinata";
c) nel comma 3 dopo le parole: "con riferimento" sono inserite le seguenti: "all’apertura,".
5. All’articolo 9 della legge provinciale n. 9 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Esercizi alberghieri";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L’apertura, il trasferimento e l’ampliamento degli esercizi alberghieri sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, da presentare ai sensi dell’articolo 23 della legge provinciale sull’attività amministrativa.";
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività è subordinata all’avvenuta classificazione dell’esercizio ai sensi della disciplina che la concerne, alla disponibilità della costituenda azienda commerciale, al possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), alla sorvegliabilità dei locali e alla conformità dei locali alle norme urbanistiche, ambientali, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza, comprese quelle nei luoghi di lavoro, nonché a quelle in materia di beni culturali.";
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività consente anche la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni. Fermo restando l’obbligo del servizio presso l’esercizio la somministrazione può aver luogo, occasionalmente, in baite o altre strutture esterne similari, secondo modalità e forme stabilite nel regolamento di esecuzione.";
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. Quando l’espressione "autorizzazione" ricorre in questa legge con riferimento all’apertura, al trasferimento e all’ampliamento degli esercizi alberghieri essa s’intende sostituita dall’espressione "segnalazione certificata di inizio attività"."
6. Dopo l’articolo 13 della legge provinciale n. 9 del 2000 è inserito il seguente:
"Art. 13 bis Disposizioni in materia di apparecchi da gioco
1. Per tutelare determinate categorie di persone maggiormente
vulnerabili e per prevenire la dipendenza dal gioco, i comuni possono adottare provvedimenti che limitano o vietano la collocazione di apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931 in un raggio non inferiore a trecento metri da luoghi sensibili e in particolare dai seguenti:
a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado;
b) centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani);
c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale.
2. In aree circoscritte, anche esterne a quelle del comma 1, i comuni possono limitare o vietare la collocazione di apparecchi da gioco come individuati dal comma 1, tenuto conto dell’impatto sulla qualità del contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
3. Il limite o il divieto stabilito dal comune si applica ai nuovi apparecchi da gioco; non sono soggetti al divieto gli apparecchi da gioco già collocati negli esercizi pubblici prima della data stabilita dal comune. Il comune promuove il monitoraggio del numero e della tipologia degli apparecchi da gioco presenti nel comune e la loro progressiva rimozione a seguito del divieto di collocazione. Tenuto conto di quanto previsto al comma 2 i comuni possono prevedere prescrizioni di tipo urbanistico da applicare agli esercizi dove sono collocati apparecchi da gioco.
4. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore di questo articolo, la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali riferiscono alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale sull’attuazione di quanto previsto da questo articolo e in particolare sugli esiti del monitoraggio della presenza degli apparecchi da gioco e sulle misure di prevenzione, di cura e di riabilitazione della patologia collegata al gioco d’azzardo.
5. La Provincia, nell’ambito degli interventi finalizzati all’integrazione socio-sanitaria dei servizi e al reinserimento sociale dei soggetti coinvolti, sostiene l’adozione di misure di prevenzione, cura e riabilitazione della patologia collegata al gioco d’azzardo, con il coinvolgimento degli enti locali e dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute).
7. Alla fine del comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale n. 9 del 2000 sono inserite le seguenti parole: "Il regolamento di esecuzione può limitare gli orari di apertura per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela della salute, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, anche in relazione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici."
8. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale n. 9 del 2000 è sostituito dal seguente:
"1. La chiusura temporanea superiore a otto giorni consecutivi degli esercizi alberghieri e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è comunicata al comune almeno cinque giorni prima della data d’inizio della chiusura, salvo cause di forza maggiore, con l’indicazione della durata della chiusura."
9. Dopo il comma 7 dell’articolo 26 della legge provinciale n. 9 del 2000 è inserito il seguente:
"7 bis. La violazione dell’articolo 13 bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio."
10. Dopo l’articolo 27 della legge provinciale n. 9 del 2000 è inserito il seguente:
"Art. 27 bis
Banca dati unica degli esercizi pubblici, turistico-ricettivi e commerciali1. La Provincia costituisce una banca dati unica degli esercizi
pubblici, turistico-ricettivi e commerciali, per monitorare la loro presenza sul territorio provinciale, le loro caratteristiche e per razionalizzare le modalità di raccolta delle informazioni e delle comunicazioni previste dalla normativa provinciale, anche a fini statistici.
2. Le comunicazioni e le informazioni sono inserite nella banca dati, in modalità telematica, a cura degli enti locali e sostituiscono ogni altra comunicazione o trasmissione di dati prevista dalla normativa vigente a qualsiasi fine.
3. La Provincia rende disponibile la banca dati alle amministrazioni interessate, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali."
11. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 14 giugno 2001, n. 21-72/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera, nonché modifica all’articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale").
12. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 6 e 10 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 48
Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave), e dell’articolo 4 bis della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino)


1. Al comma 4 dell’articolo 23 della legge provinciale sulle cave dopo le parole: "Per l’attuazione degli interventi previsti dalle lettere c), e), f) e g) del comma 3 la Giunta provinciale, nel rispetto della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)," sono inserite le seguenti: "o dell’ordinamento comunitario in materia di affidamento di servizi a società interamente partecipate, in via diretta o indiretta, dall’ente pubblico,".
2. Nel comma 5 dell’articolo 37 della legge provinciale sulle cave le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2013".
3. Nel comma 3 dell’articolo 4 bis della legge provinciale n. 6 del 1988 le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2013".



ARTICOLO 49
Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull’agricoltura)


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale
sull’agricoltura è inserito il seguente:
"1 bis. I soggetti indicati nel comma 1, lettere f) e g), possono fruire di agevolazioni per investimenti oggetto di contributi in conto capitale di importo superiore a 100.000 euro o il cui valore attuale sia superiore a tale importo, a condizione che il revisore unico, o almeno uno dei revisori in caso di collegio, siano in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione al registro dei revisori contabili."
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 35 della legge provinciale sull’agricoltura sono inseriti i seguenti:
"4 bis. Qualora il contributo sia da erogare con le modalità di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b), la Provincia concede ai medesimi beneficiari che presentino motivata richiesta, esclusivamente in relazione ad interventi agevolati ma non ancora avviati in ragione di eventi eccezionali e nel rispetto della disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti d’importanza minore ("de minimis"), un contributo calcolato sui maggiori interessi derivanti dall’incremento dei tassi di mercato di almeno il 2 per cento rispetto ai tassi di interesse utilizzati ai fini della quantificazione del contributo concesso.
4 ter. Il contributo di cui al comma 4 bis può essere concesso anche ai beneficiari delle agevolazioni previste dall’articolo 34."
3. All’articolo 57 della legge provinciale sull’agricoltura sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L’APPAG è l’organismo pagatore della Provincia e gestisce con contabilità separata l’erogazione di aiuti, di contributi e di premi comunitari previsti dalla normativa dell’Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dal FEAGA e dal FEASR, compresi gli aiuti di Stato aggiuntivi previsti dal piano di sviluppo rurale la cui gestione è affidata all’APPAG ai sensi del comma 6.";
b) l’alinea del comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nell’esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e dei regolamenti (CE) applicativi n. 883/2006 e n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, l’APPAG provvede:";
c) nel comma 4 le parole: "di cui al comma 3, lettera b)," sono sostituite dalle seguenti: "previste dai commi 3, lettera a), e 6";
d) alla fine del comma 6 sono inserite le parole: "Le modalità di gestione di questi aiuti sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, anche in applicazione delle modalità previste dai regolamenti comunitari indicati nel comma 3."
4. Alla fine del comma 5 dell’articolo 59 della legge provinciale sull’agricoltura sono inserite le parole: "Per il perseguimento degli obiettivi di semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi all’esercizio dell’attività agricola, la Giunta provinciale individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali, per i quali la presentazione delle domande, anche con modalità telematiche, avviene per il tramite dei CAA. Con la medesima deliberazione sono individuati, per ciascun procedimento, gli adempimenti istruttori cui i CAA sono tenuti, ivi comprese le modalità di rilascio ai richiedenti della certificazione della data di inoltro dell’istanza già istruita alla pubblica amministrazione competente e dell’intervenuto decorso dei termini di conclusione del procedimento, nonché il termine massimo per l’adozione del provvedimento finale da parte dell’amministrazione competente, decorso il quale le istanze istruite e inoltrate dai CAA ai sensi di questo comma, si intendono accolte."
5. Il comma 1 bis dell’articolo 2 della legge provinciale sull’agricoltura, come inserito dal comma 1 di quest’articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2012 o, ove successiva, dalla data di nuova nomina dei revisori successiva alla scadenza dell’organo il cui mandato è in corso in tale data.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 50
Inserimento dell’articolo 23 bis nella legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull’agriturismo)


1. Dopo l’articolo 23, nel capo V, della legge provinciale sull’agriturismo è inserito il seguente:
"Art. 23 bis Somministrazione nelle cantine vinicole
1. Nelle cantine vinicole la somministrazione a carattere non prevalente di prodotti di gastronomia fredda legati al territorio non è soggetta alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall’articolo 7 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera, nonché modifica all’articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale). La somministrazione dev’essere finalizzata esclusivamente alla promozione e alla vendita del vino prodotto dalla cantina e deve in ogni caso rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti."


Capo IX
Disposizioni in materia di lavori pubblici, contratti,infrastrutture, trasporti, protezione civile e servizi pubblici

ARTICOLO 51
Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici)


1. Nel comma 5 dell’articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: "La presente legge si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Ferma restando l’applicazione della parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), questa legge si applica".
2. Nel comma 6 dell’articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: "o la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema" sono soppresse.
3. Il comma 1 dell’articolo 25 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:
"1. Nel caso di lavori d’importo fino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori d’importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione."
4. Il comma 5 bis dell’articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:
"5 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando di gara l’obbligo, per i concorrenti, di produrre le analisi dei prezzi mediante procedure telematiche. In tal caso, il bando di gara indica la percentuale di incidenza del costo complessivo del personale sull’importo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza, che costituisce il minimo inderogabile per i concorrenti a pena di esclusione, nonché l’importo complessivo del costo del personale, desunti dal progetto. Per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, qualora dalle analisi prodotte dal concorrente che ha presentato la migliore offerta risulti un importo complessivo del costo del personale inferiore a quello di progetto, l’amministrazione aggiudicatrice verifica l’anomalia dell’offerta con le modalità dell’articolo 58.29. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 58.29, comma 3. Per le finalità di questo comma, le amministrazioni mettono a disposizione dei concorrenti idonei mezzi informatici predisposti dalla Provincia. Le analisi dei prezzi prodotte dall’aggiudicatario sono parte integrante del contratto. Le modalità e la decorrenza di applicazione, anche in via sperimentale, di questo comma sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale."
5. Al comma 1 dell’articolo 32 bis della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a) le parole: ". Questa lettera si applica ai lavori d’importo inferiore ad un milione di euro" sono soppresse;
b) nella lettera b) le parole: "nel caso di appalti pubblici di lavori," sono soppresse.
6. Nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: "Alla commissione" sono sostituite dalle seguenti: "Alla Commissione dell’Unione europea" e le parole: ". Questa lettera si applica ai lavori d’importo inferiore ad un milione di euro" sono soppresse.
7. All’articolo 34 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate il primo periodo si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate il primo periodo non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo previsto dalla normativa statale vigente.";
b) nel comma 4 le parole: "20 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "20.658.000 euro" e le parole: "tre volte" sono sostituite dalle seguenti: "due volte e mezzo".
8. Alla fine del comma 5 dell’articolo 37 della legge provinciale sui lavori pubblici sono inserite le parole: "Le opere previste da questo comma e i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione sono individuati dalla normativa statale."
9. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale sui lavori pubblici sono inserite le parole: ", ad eccezione del caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice applichi l’articolo 30, comma 5 bis".
10. Al comma 6 dell’articolo 40 bis della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni dell’avvenuta
aggiudicazione. Il termine dilatorio non si applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o di avviso con cui si indice una gara o di inoltro degli inviti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro ai sensi dell’articolo 33 ter.";
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6 bis. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare all’amministrazione aggiudicatrice e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L’effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l’esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare."
11. Dopo il primo periodo del comma 1 dell’articolo 41 della legge provinciale sui lavori pubblici sono inserite le parole: "Le amministrazioni aggiudicatrici, in sede di controllo, verificano il possesso dei requisiti di qualificazione attraverso il casellario informatico dell’osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."
12. Il comma 1 dell’articolo 44 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:
"1. I prezzi di progetto devono essere conformi all’elenco prezzi, previsto dall’articolo 13, vigente alla data di adozione del provvedimento a contrarre. In ogni caso, al momento dell’indizione dell’appalto i prezzi devono essere aggiornati all’ultimo elenco prezzi vigente se il coefficiente medio di rivalutazione dei prezzi previsto dall’articolo 10, comma 2, lettera d), risulta superiore al 2,5 per cento rispetto all’anno precedente."
13. Il comma 4 dell’articolo 50 ter della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:
"4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, agli appalti di lavori affidati dal concessionario che non è amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 2, comma 1, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 bis, 7 bis, 10, 40 bis e 58.12, nonché le disposizioni di questa legge in tema di pubblicità, termini delle procedure, requisiti di ordine generale e di partecipazione delle imprese, subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza."
14. All’articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 dopo le parole: "lavori pubblici d’interesse provinciale" sono inserite le seguenti: "o di lavori di pubblica utilità";
b) nel primo periodo del comma 9 le parole: "da una banca" sono sostituite dalle seguenti: "da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966,";
c) nel comma 13 le parole: "la cauzione definitiva prevista dall’articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006" sono sostituite dalle seguenti: "la cauzione definitiva prevista dall’articolo 23, comma 8" e le parole: "con le modalità stabilite dall’articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità stabilite dall’articolo 23";
d) il comma 19 è sostituito dal seguente:
"19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti negli strumenti di programmazione approvati dalle amministrazioni aggiudicatrici. La Giunta provinciale può adottare direttive per l’applicazione di questo comma, con particolare riguardo ai parametri di valutazione delle proposte. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti previsti dal comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno previsti dall’articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti previsti dai commi 8 e 20, dalla cauzione prevista dall’articolo 23 e dall’impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo previsto dal comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione dell’amministrazione aggiudicatrice; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l’affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 8 e presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti previsti dal comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nei limiti indicati nel comma 9.";
e) dopo il comma 19 è inserito il seguente:
"19 bis. La proposta prevista dal comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria come disciplinata dalla normativa statale.";
f) il comma 20 è sostituito dal seguente:
"20. Possono presentare le proposte previste dal comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti previsti dagli articoli 20, comma 3, lettera d), e 36 eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi indicati nell’articolo 1, comma 1, lettera c bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461). Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici previste dal comma 19, ferma restando la loro autonomia decisionale."
15. Nel comma 7 dell’articolo 51 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: "dell’articolo 33, comma 9, lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "dell’articolo 33, comma 3".
16. All’articolo 58.19 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L’affidamento dei lavori è disposto sulla base del progetto definitivo, integrato con il capitolato speciale di appalto o con il progetto esecutivo.";
b) nel comma 2 dopo le parole: "redazione del progetto esecutivo" sono inserite le seguenti: "nei casi previsti dalla normativa statale";
c) il comma 3 è abrogato.
17. All’articolo 58.27 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini del comma 1, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 il concorrente allega, oltre all’eventuale attestazione di una società organismo di attestazione (SOA) propria e dell’impresa ausiliaria:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 41, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti e dell’impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente dei requisiti generali previsti dall’articolo 35;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali previsti dall’articolo 35, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 36;
f) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto previsto dalla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi previsti nel comma 5.";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’autorità di vigilanza per i contratti pubblici, per le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006.";
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, previsti dall’articolo 40, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che hanno consentito il rilascio d) i commi 7 e 8 sono abrogati;
e) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.";
f) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"9 bis. Il bando può prevedere che in relazione alla natura dell’appalto, se sussistono requisiti tecnici connessi con particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l’avvalimento nei confronti di più di un concorrente, fino a un massimo indicato nel bando, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica all’aggiudicatario, alle medesime condizioni.";
g) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. In ogni caso il contratto è eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione; l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.";
h) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
"10 bis. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando inoltre l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza e per la pubblicità sul sito informatico presso l’osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."
18. Per l’attuazione degli obiettivi posti dalla normativa nazionale in relazione alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori con riguardo alla necessità di assicurare la corretta quantificazione del costo del lavoro negli appalti di servizi e forniture, le amministrazioni aggiudicatrici possono elaborare i bandi di gara tenendo conto di quanto disposto dalla disciplina contenuta nell’articolo 30, comma 5 bis, della legge provinciale sui lavori pubblici, secondo criteri e modalità individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

ARTICOLO 52
Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti)


1. Il comma 2 dell’articolo 26 della legge provinciale sui trasporti è sostituito dal seguente:
"2. Il contributo previsto dal comma 1 può essere concesso anche sotto forma di contributi annui, che possono essere destinati anche alla copertura di operazioni di provvista finanziaria contratte dalle società per la realizzazione degli investimenti previsti dagli articoli 7, comma 3, e 9, comma 1."
2. Alla fine del primo periodo del comma 1 bis dell’articolo 46 della legge provinciale sui trasporti sono inserite le parole: "e dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70".

ARTICOLO 53
Modificazioni della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in materia di sviluppo della larga banda


1. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale n. 10 del 2004 è inserito il seguente:
"3 bis. Per acquisire la disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione delle infrastrutture previste dai commi 2, 3, 9 e 11 bis e dall’articolo 19.1, comma 5, la società costituita ai sensi del comma 3 può avvalersi delle procedure espropriative disciplinate dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri)."
2. Dopo l’articolo 19.1 della legge provinciale n. 10 del 2004 è inserito il seguente:
"Art. 19.2 Misure di semplificazione e agevolazione dell’infrastrutturazione del territorio con reti in fibra ottica
1. Per la realizzazione delle reti di accesso in fibra ottica la società prevista dall’articolo 19, comma 11 ter, opera mediante denuncia d’inizio di attività, ai sensi dell’articolo 105 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale).
2. Conformemente a quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la realizzazione delle reti di accesso in fibra ottica gli enti locali, la Provincia e i suoi enti strumentali possono mettere a disposizione a titolo gratuito delle società previste dall’articolo 19, commi 3 e 11 ter, le infrastrutture, anche parzialmente occupate da cavi per servizi, se l’inserimento dei cavi in fibra ottica non reca pregiudizio a queste infrastrutture. Se dalla posa della fibra ottica derivano pregiudizi all’infrastruttura, le società e gli enti interessati concordano un equo indennizzo.
3. In attuazione dell’articolo 91 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), i collegamenti in fibra ottica che necessitano di interventi sulla proprietà privata, compresi quelli in verticale per collegare le singole unità immobiliari, sono realizzati senza la necessità di preventiva autorizzazione e richiesta nei confronti
degli utenti e dei proprietari. Ai proprietari non spetta alcuna indennità.
4. Ai sensi dell’articolo 80, comma 1 bis, dello Statuto speciale, i comuni possono prevedere l’esenzione dalla tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) disciplinata dal capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con riferimento alle occupazioni temporanee e permanenti per la realizzazione delle reti di accesso in fibra ottica da parte delle società previste dall’articolo 19, commi 3 e 11 ter."

ARTICOLO 54
Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)


1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale n. 9 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "parere previsto dal comma 1, lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "parere previsto dal comma 1, lettera f)";
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. A decorrere dal 1° giugno 2012, è istituito il comitato provinciale di prevenzione degli incendi. Il comitato formula le proposte, i pareri e le valutazioni nelle materie della prevenzione degli incendi e del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, richiesti dalla Giunta provinciale o dal Presidente della Provincia; inoltre esprime un parere sulle istanze di deroga all’osservanza della normativa sulla prevenzione degli incendi e svolge gli altri compiti attribuiti al comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi previsto dall’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229). Le modalità di funzionamento del comitato e le tipologie degli atti relativamente ai quali è necessario assumere il parere del comitato prima della loro adozione sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale.
2 ter. La Giunta provinciale, su proposta del comitato previsto dal comma 2 bis e sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, determina la tipologia degli interventi di particolare rilevanza di prevenzione incendi per i quali continua ad essere richiesto il parere di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 139 del 2006 da parte del comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi. Fino all’approvazione della deliberazione della Giunta provinciale i pareri sulle istanze di deroga all’osservanza della normativa sulla prevenzione degli incendi continuano a essere rilasciati dal predetto comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi.
2 quater. Con il regolamento che dà attuazione alle direttive europee in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose sono specificati i compiti del comitato di prevenzione degli incendi e gli ulteriori componenti che lo integrano quando esso svolge funzioni relative alla stessa materia.
2 quinquies. Il comitato provinciale di prevenzione degli incendi è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da:
a) il comandante del corpo permanente, con funzioni di presidente;
b) il capo del corpo forestale provinciale;
c) il presidente della federazione dei corpi volontari;
d) l’ispettore dell’unione competente sul territorio interessato dalle opere e dalle attività di volta in volta trattate, o un suo delegato;
e) due esperti in materia di prevenzione degli incendi e un esperto in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, preferibilmente scelti tra gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco;
f) un esperto nelle materie individuate dalla lettera e) scelto nell’ambito di una terna designata dagli ordini professionali degli ingegneri e architetti.
2 sexies. Il comitato provinciale di prevenzione degli incendi può acquisire valutazioni riguardo a specifiche tematiche e problematiche da parte di altre strutture organizzative della Provincia, di altri enti, organismi pubblici e privati; inoltre può acquisire consulenze da parte di professionisti esterni.
2 septies. Il presidente del comitato di prevenzione degli incendi può invitare a partecipare alle sedute, con finalità di consulenza e di supporto conoscitivo e senza diritto di voto, esperti in relazione alle materie o agli argomenti di volta in volta trattati. Un esperto in materia giuridico-legale della protezione civile provinciale assicura le funzioni di segreteria del comitato.
2 octies. Alle spese inerenti il funzionamento del comitato di prevenzione degli incendi provvede la cassa provinciale antincendi prevista dalla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)."
2. Il comma 6 dell’articolo 23 della legge provinciale n. 9 del 2011 è sostituito dal seguente:
"6. Mediante accordo tra la Provincia e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, sentite le organizzazioni sindacali, sono determinate le modalità per la messa a disposizione della Provincia di personale, inquadrato in profili professionali relativi alle attività di soccorso in emergenza, in servizio presso l’azienda stessa, per l’impiego nell’ambito dell’agenzia; al personale messo a disposizione è assicurato il mantenimento del trattamento economico in godimento presso l’azienda, secondo quanto previsto dal contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto sanità."
3. All’articolo 40 della legge provinciale n. 9 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: ", nel rispetto della normativa vigente in materia di ambiente";
b) nel comma 2 le parole: "e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni" sono soppresse;
c) il comma 5 è abrogato.
4. Il comma 2 dell’articolo 45 della legge provinciale n. 9 del 2011 è abrogato.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 55
Modificazioni dell’articolo 52 (Piano provinciale della mobilità) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3


1. All’articolo 52 della legge provinciale n. 3 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5 bis le parole: "il cui costo, ai fini dell’inserimento, viene definito sulla base di un progetto preliminare e dopo le procedure di
impatto ambientale, qualora necessarie" sono soppresse;
b) alla fine del comma 5 ter sono inserite le parole: "Nel caso di opere d’importo superiore alla soglia comunitaria, escluse quelle per le quali si prevede l’esecuzione mediante concessione nelle forme di cui al capo VII della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), il relativo costo, ai fini dell’inserimento nella programmazione di settore, è definito sulla base di un progetto preliminare e dopo le procedure di valutazione dell’impatto ambientale, se necessarie."

ARTICOLO 56
Modificazioni della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici)


1. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’alinea dopo le parole: "e delle altre dotazioni" sono inserite le seguenti: "non duplicabili a costi socialmente sostenibili" e le parole: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 3," sono soppresse;
b) nelle lettere a) e b) dopo le parole: "canone fissato dall’ente competente" sono inserite le seguenti: ", fatte salve specifiche norme di settore";
c) nella lettera b) dopo le parole: "l’espletamento delle predette gare" sono inserite le seguenti: ", nonché la gestione del servizio ai sensi del comma 7, lettere d) ed e)".
2. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 è abrogato.
3. Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 è sostituito dal seguente: "Alla scadenza dell’affidamento i beni acquisiti o eventualmente realizzati dall’affidatario del servizio in attuazione del piano degli investimenti sono posti a disposizione del nuovo affidatario, che corrisponde al precedente un indennizzo da determinare, fatte salve specifiche norme di settore, in misura pari al valore della parte non ammortizzata, al netto dei contributi eventualmente corrisposti."
4. Nel comma 7 bis dell’articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 le parole: "l’articolo 23 bis, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" sono sostituite dalle seguenti: "l’articolo 4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo di volta in volta vigente, limitatamente ai servizi pubblici dallo stesso considerati".
5. Al comma 9 dell’articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del primo periodo sono inserite le parole: "o dal disciplinare di affidamento, che può essere utilizzato nei casi previsti dal comma 7, lettere d) ed e)";
b) nel secondo periodo le parole: "Il contratto di servizio contiene" sono sostituite dalle seguenti: "Questi atti contengono" e le parole: "gli strumenti di verifica del loro rispetto e le sanzioni correlate," sono soppresse;
c) il terzo periodo è soppresso;
d) alla fine del quarto periodo sono inserite le parole: ", gli strumenti di verifica del rispetto degli obblighi da esso previsti, con particolare riferimento agli standard qualitativi e quantitativi relativi al servizio, e le sanzioni conseguenti al loro inadempimento";
e) dopo il comma 9 bis sono inseriti i seguenti:
"9 ter. Fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), l’acquisizione di forniture e servizi da parte dei soggetti affidatari di servizi pubblici ai sensi del comma 7, lettere c), d) ed e), è soggetta alla disciplina applicata dall’ente affidante.
9 quater. Il comma 9 ter non si applica alle società a capitale misto pubblico e privato per la gestione del servizio pubblico per il quale sono state specificatamente costituite se:
a) il socio privato è stato scelto mediante procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio;
b) il socio privato ha i requisiti di capacità tecnico-economica in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;
c) la società provvede direttamente alla realizzazione del servizio in misura superiore al 70 per cento del relativo importo."
6. Dopo il comma 10 dell’articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 è inserito il seguente:
"10 bis. In aggiunta a quanto previsto da quest’articolo e in quanto compatibile con lo stesso, si applica l’articolo 4, commi 6, 7, da 9 a 12, da 19 a 26 e l’ultimo periodo del comma 34 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011 e successive modificazioni."
7. Nel comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale n. 6 del 2004 le parole: "in corso alla data di entrata in vigore di questa legge" sono soppresse.
8. Al comma 3 dell’articolo 11 della legge provinciale n. 6 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "previste dall’articolo 10, commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "previste dall’articolo 10, comma 2";
b) alla fine del secondo periodo sono inserite le parole: "Gli enti possono disporre che l’indennizzo sia pagato, in tutto o in parte, dal nuovo affidatario."
9. Al comma 8 dell’articolo 11 della legge provinciale n. 6 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2012";
b) alla fine del comma sono inserite le parole: "Questa disposizione non si applica ai servizi pubblici le cui modalità di gestione sono disciplinate
da leggi provinciali di settore."


Capo X
Disposizioni in materia di ambiente, energia, edilizia e urbanistica

ARTICOLO 57
Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987,n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti)


1. Dopo il comma 2 quater dell’articolo 51 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti è inserito il seguente:
"2 quinquies. Il comma 2 bis si applica inoltre agli impianti per il trattamento dei reflui di natura organica provenienti dalle attività ivi indicate e da attività lattiero-casearia, di titolarità di terzi e ubicati al di fuori del sito di relativa produzione. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 2 bis, i predetti impianti devono trattare reflui derivanti da attività che hanno ad oggetto la lavorazione di sostanze provenienti prevalentemente dal territorio provinciale."
2. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 72 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti è inserito il seguente:
"7 ter. Ai fini della realizzazione e gestione dell’impianto previsto dal comma 7 bis, il Comune di Trento è autorizzato a considerare - nell’ambito delle procedure di gara richiamate dal comma 7 bis - anche soluzioni tecnico-progettuali inerenti all’impianto termico ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, purché siano garantiti gli elevati standard di tutela della salute e dell’ambiente, non sia superata la potenzialità massima di trattamento dei rifiuti previsti dal piano e l’affidabilità delle tecnologie sia garantita dalla presenza all’interno dello spazio economico europeo di impianti, in un numero definito dal bando, già in esercizio per un periodo minimo determinato dal bando."
3. Nel comma 2 dell’articolo 86 bis del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti le parole: "su richiesta dell’interessato" sono sostituite dalle seguenti: "anche su richiesta dell’interessato".
4. Dopo l’articolo 86 bis del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti è inserito il seguente:
"Art. 86 ter Regolarizzazione dello smaltimento di rifiuti
1. Indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, lo smaltimento di rifiuti non pericolosi in difformità dall’autorizzazione dell’impianto prevista dalla normativa vigente può essere regolarizzato sotto l’aspetto autorizzativo, da parte dell’autorità competente, se si verifica una delle seguenti condizioni:
a) i rifiuti posseggono i requisiti previsti dalla normativa vigente per l’ammissibilità nella specifica tipologia di impianto;
b) sia accertato, mediante analisi di rischio, che non esiste rischio per l’ambiente e la salute pubblica in relazione alla destinazione urbanistica dell’area interessata; in tal caso la prosecuzione dell’esercizio dell’impianto è subordinata all’osservanza delle prescrizioni, anche di adeguamento e di conformazione, stabilite dal provvedimento autorizzativo.
2. Se è attivata la regolarizzazione autorizzativa ai sensi del comma 1 l’autorità competente, anche su richiesta dell’interessato, sospende gli effetti del provvedimento ripristinatorio emanato ai sensi della parte III o delle disposizioni da essa richiamate ed eventualmente revoca il provvedimento alla conclusione positiva del procedimento di regolarizzazione.
3. Questo articolo si applica anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, se sussistono le condizioni per attivare la regolarizzazione autorizzativa."
5. Dopo l’articolo 86 ter del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti è inserito il seguente:
"Art. 86 quater Regolarizzazione della gestione di terre e rocce da scavo
1. Indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, la gestione delle terre e rocce da scavo effettuata in difformità dalle direttive della Provincia emanate ai sensi delle norme provinciali vigenti per l’applicazione dell’articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006, purché sia rispettata la normativa statale in materia, può essere oggetto di regolarizzazione autorizzativa, ai sensi dell’articolo 84, da parte dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente se:
a) trattandosi di difformità consistenti in irregolarità rispetto a obblighi formali o documentali previsti unicamente dalla disciplina provinciale, il soggetto interessato comprovi di aver successivamente adempiuto a tali obblighi;
b) trattandosi di difformità diverse da quelle indicate nella lettera a), sia accertato - mediante analisi di rischio, effettuata sulla base della caratterizzazione prevista per i sottoprodotti - che non esiste rischio per l’ambiente e la salute pubblica; in tal caso l’area interessata, compresi i risultati dell’analisi di rischio, è indicata in un’apposita sezione dell’anagrafe dei siti da bonificare.
2. Se è attivata la regolarizzazione autorizzativa ai sensi del comma 1, l’autorità competente, anche su richiesta dell’interessato, sospende gli effetti del provvedimento ripristinatorio emanato ai sensi della parte III o delle disposizioni da essa richiamate ed eventualmente revoca il provvedimento alla conclusione positiva del procedimento di regolarizzazione.
3. La regolarizzazione autorizzativa ai sensi del comma 1, lettera a), esclude l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica e per altre forme di smaltimento dei rifiuti ed estingue i relativi procedimenti eventualmente in corso.
4. Quest’articolo si applica anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, se sussistono le condizioni per attivare la regolarizzazione autorizzativa, salvo, per quanto previsto dal comma 3, che il provvedimento di accertamento dell’imposta dovuta o di irrogazione delle relative sanzioni sia divenuto definitivo."
6. Nei commi 5 bis e 5 ter dell’articolo 95 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013".

ARTICOLO 58
Modificazione dell’articolo 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale)


1. Nella lettera b bis) del comma 2 dell’articolo 12 bis della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale le parole: "nel limite del
50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo consentito dall’ordinamento comunitario".
2. La rideterminazione, ove più favorevole, del limite previsto dall’articolo 12 bis della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale, come modificato dal comma 1, può essere disposta anche nei confronti delle domande presentate nel corso del 2011, ancorché già finanziate.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 59
Modificazione dell’articolo 11 della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4(Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra
finanziaria provinciale di assestamento per l’anno 2009)


1. Nel comma 4 dell’articolo 11 della legge provinciale n. 4 del 2009 le parole: "se ricorrono le seguenti condizioni:" sono sostituite dalle seguenti: "se soggetto ad autorizzazione integrata ambientale e questa sia rilasciata, aggiornata o rinnovata prima della scadenza di efficacia della valutazione dell’impatto ambientale, oppure se ricorrono le seguenti condizioni:".

ARTICOLO 60
Modificazione dell’articolo 35 (Disposizioni concernenti il servizio di depurazione e di fognatura) della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3


1. Dopo il comma 7 dell’articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 1999 è inserito il seguente:
"7 bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 7, i comuni comunicano annualmente all’Agenzia per la depurazione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, l’ammontare degli importi accertati per l’anno precedente relativi alle tariffe del servizio di depurazione. Se la
comunicazione viene omessa l’Agenzia per la depurazione è autorizzata ad emettere fattura nei confronti del comune inadempiente, con modalità stabilite dalla Giunta provinciale, sulla base dell’ultimo importo comunicato o su base di stima, salvo conguaglio da effettuare in funzione dei dati della comunicazione definitiva del comune, secondo le modalità stabilite dalle norme tributarie. Questo comma si applica anche alle posizioni relative a esercizi finanziari pregressi e pendenti alla sua data di entrata in vigore."

ARTICOLO 61
Sostituzione dell’articolo 6 quinquies della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico)


1. L’articolo 6 quinquies della legge provinciale sul risparmio energetico è sostituito dal seguente:
"Art. 6 quinquies Sostegno dell’attività di riqualificazione energetica
1. La Provincia promuove la costituzione, da parte di banche e altri soggetti del sistema finanziario, di fondi volti a finanziare progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici. I rapporti tra le banche e i soggetti del sistema finanziario e la Provincia sono disciplinati da una convenzione, nella quale sono stabilite tra l’altro le modalità di definizione dei tassi per la regolazione delle operazioni e le garanzie da richidere ai soggetti beneficiari.
2. Con riferimento ai progetti finanziabili secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 3, la Provincia può concedere all’ente pubblico nonché ad aziende speciali e società in house che gestiscono servizi pubblici locali un contributo nella misura massima del 20 per cento della spesa dell’intervento. Per i progetti finanziati a valere sul fondo previsto dal comma 1 la Provincia, inoltre, può destinare quote dei fondi di garanzia istituiti ai sensi delle leggi in materia di incentivi ai settori economici all’erogazione di garanzie ai realizzatori degli interventi.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, le tipologie di intervento ammissibili e i criteri di finanziabilità dei progetti di riqualificazione energetica. La deliberazione può prevedere anche i casi in cui la Provincia, su richiesta dell’ente pubblico, può intervenire nel pagamento delle somme dovute ai realizzatori, con compensazione da attuare ai sensi dell’articolo 51, comma 4, della legge provinciale di contabilità. La deliberazione, inoltre, disciplina le modalità di attuazione degli interventi di riqualificazione energetica di competenza della Provincia secondo quanto previsto da quest’articolo, con specifico riferimento all’accesso, da parte dei realizzatori, al fondo e alle garanzie previste dal comma 2.
4. La Provincia promuove progetti di riqualificazione energetica che prevedono l’aggregazione di interventi di competenza di enti diversi."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B e con i fondi previsti da leggi in materia di incentivi ai settori economici che disciplinano i fondi di garanzia.

ARTICOLO 62
Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell’azienda speciale provinciale per l’energia, disciplina dell’utilizzo dell’energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell’articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)


1. Alla fine della lettera e) del comma 15 quater dell’articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 sono inserite le seguenti parole: "la Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua le misure e gli interventi di miglioramento ambientale finanziabili con le somme introitate con la presente lettera;".
2. All’articolo 23 ter della legge provinciale n. 4 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: "alcun indennizzo" sono inserite le seguenti: "né al riconoscimento di interessi o meccanismi di rivalutazione relativi a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore di questo articolo";
2) alla fine è inserito il seguente periodo: "Per i fini di questo comma e del comma 4 per canoni di concessione s’intende anche l’energia elettrica dovuta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972.";
b) il secondo periodo del comma 4 è soppresso;
c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5 bis. Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5, con riferimento alle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico rilasciate dallo Stato nelle quali è subentrata la Provincia, quest’ultima può definire con i concessionari le posizioni pendenti nel rapporto di concessione, anche in esito ai collaudi e al rilascio del deflusso minimo vitale.
5 ter. La Provincia è autorizzata a promuovere con i BIM e i comuni rivieraschi ulteriori misure o accordi con i concessionari di cui al comma 5 bis per definire le eventuali posizioni pendenti nel rapporto di concessione, anche in esito ai collaudi e al rilascio del deflusso minimo vitale."
3. Dopo l’articolo 26 quater della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:
"Art. 26 quinquies Disposizioni per la revisione del piano generale di utilizzazione delle acque1. La Provincia, tenendo conto dei deflussi minimi vitali e del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, verifica la sostenibilità del rilascio di nuove concessioni d’acqua a scopo idroelettrico, anche promuovendo una revisione del predetto piano."
4. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 63
Modificazione dell’articolo 6 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 (Risparmio energetico e inquinamento luminoso)
1. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale n. 16 del 2007 è sostituito dal seguente:
"3. I comuni possono accedere ai benefici previsti dall’articolo 5 previa adozione del piano comunale previsto dall’articolo 3."

ARTICOLO 64
Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), e dell’articolo 15 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4 (Misure straordinarie per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici)


1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 7 della legge urbanistica provinciale sono inserite le parole: "Le funzioni di presidente della sottocommissione sono svolte dall’assessore provinciale competente in materia di paesaggio; quelle di vicepresidente dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di paesaggio che, in caso di assenza o impedimento, può delegare a rappresentarlo il dirigente del servizio competente in materia."
2. All’articolo 8 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera c) del comma 2 le parole: ", esclusi i piani guida," sono soppresse;
b) alla fine della lettera b) del comma 6 sono inserite le parole: "Per l’esperto designato dalla Provincia e per quello dipendente della comunità è nominato un supplente, che interviene alle riunioni in caso di assenza o impedimento del componente effettivo."
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 23 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:
"5 bis. Non si fa luogo alla ripubblicazione prevista dal comma 5 nei casi di introduzione di modifiche obbligatorie richieste per l’osservanza di
disposizioni normative o di altri strumenti di pianificazione o di programmazione sovraordinati, oppure se le modifiche non comportano una rielaborazione complessivamente innovativa del piano o comunque un mutamento delle sue caratteristiche essenziali o della sua impostazione programmatica.
Sono oggetto di nuova pubblicazione, in ogni caso, le modificazioni introdotte in accoglimento di osservazioni di soggetti diversi dai titolari di diritti reali sull’area interessata dalla modifica, salvo che l’amministrazione interessata non acquisisca le controdeduzioni di questi ultimi soggetti prima dell’adozione definitiva del piano."
4. Alla fine del comma 3 dell’articolo 24 della legge urbanistica provinciale sono inserite le parole: ", con questa legge e con altre disposizioni legislative in materia urbanistica, nonché con i loro provvedimenti di attuazione".
5. Dopo il comma 5 dell’articolo 31 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:
"5 bis. Non si fa luogo alla ripubblicazione prevista dal comma 5 nei casi di introduzione di modifiche obbligatorie richieste per l’osservanza di disposizioni normative o di altri strumenti di pianificazione o di programmazione sovraordinati, oppure se le modifiche non comportano una rielaborazione complessivamente innovativa del piano o comunque un mutamento delle sue caratteristiche essenziali o della sua impostazione programmatica.
Sono oggetto di nuova pubblicazione, in ogni caso, le modificazioni introdotte in accoglimento di osservazioni di soggetti diversi dai titolari di diritti reali sull’area interessata dalla modifica, salvo che
l’amministrazione interessata non acquisisca le controdeduzioni di questi ultimi soggetti prima dell’adozione definitiva del piano."
6. Nel comma 3 dell’articolo 32 della legge urbanistica provinciale dopo le parole: "compatibilità con il piano urbanistico provinciale" sono inserite le seguenti: ", con questa legge e con altre disposizioni legislative in materia urbanistica, nonché con i loro provvedimenti di attuazione,".
7. Dopo il comma 3 dell’articolo 34 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:
"3 bis. Per l’adeguamento dei piani regolatori generali alle specificazioni tecniche concernenti l’integrazione dei sistemi informativi degli enti territoriali, approvate dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 9, comma 5, lettera c), la struttura competente del comune provvede al deposito degli elaborati del piano richiesti per l’adeguamento per trenta giorni consecutivi, a disposizione del pubblico per eventuali osservazioni, dandone notizia nell’albo comunale. Contestualmente al deposito gli elaborati del piano sono trasmessi alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica per la verifica di conformità dell’adeguamento del piano alle specificazioni tecniche approvate dalla Giunta. Decorsi sessanta giorni dalla data del deposito e acquisito il parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica il comune approva l’adeguamento del piano, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute e degli esiti della verifica tecnica effettuata dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica. Il comune pubblica nell’albo comunale la notizia sull’approvazione dell’adeguamento del piano e trasmette copia degli elaborati alla Provincia e alla comunità."
8. Nel comma 1 dell’articolo 35 della legge urbanistica provinciale le parole: "relative agli interventi, individuati dal comune all’atto di adozione del progetto di piano o di variante, che possono comprometterne o rendere più gravosa l’attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "che siano in contrasto con le nuove previsioni adottate. Il comune può escludere motivatamente dalle misure di salvaguardia determinati interventi individuati espressamente in sede di adozione del progetto di piano o di variante".
9. Nel comma 3 bis dell’articolo 37 della legge urbanistica provinciale le parole: "dal comitato di gestione" sono sostituite dalle seguenti: "dalla giunta esecutiva".
10. Nel comma 1 dell’articolo 43 della legge urbanistica provinciale le parole: ", previo parere della CPC," sono sostituite dalle seguenti: ", previo parere della CPC nei casi previsti dal comma 1 bis,".
11. Dopo il comma 1 dell’articolo 59 della legge urbanistica provinciale sono inseriti i seguenti:
"1 bis. La dotazione di parcheggi per le infrastrutture, strutture e opere pubbliche o di interesse pubblico di rilievo provinciale, per gli impianti di risalita e le piste da sci è disciplinata da questo comma, che tiene luogo delle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dei commi 1 e 2, con l’obiettivo di assicurare coerenza e integrazione con i sistemi di gestione del traffico e della sosta, di attuare il criterio della mobilità sostenibile e quello della limitazione del consumo di suolo, di privilegiare un razionale utilizzo dei parcheggi pubblici esistenti. La dotazione dei parcheggi in questione è determinata sulla base di uno specifico studio che considera la presenza di parcheggi pubblici idonei a soddisfare le esigenze di parcheggio, i sistemi di collegamento con i parcheggi e i criteri e le modalità di verifica dell’idoneità della dotazione di parcheggi. Il rilascio del titolo edilizio è preceduto dal parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, volto a verificare la coerenza dello studio con gli obiettivi di questo comma, ed è subordinato alla stipulazione di una convenzione con il comune, con la quale sono regolate le modalità di utilizzazione dei parcheggi pubblici, il riparto degli oneri per la loro gestione, i sistemi di collegamento con i parcheggi, i criteri e le modalità di verifica dell’idoneità della dotazione di parcheggi.
1 ter. Per le infrastrutture, strutture e opere pubbliche o di interesse pubblico di rilievo provinciale, nonché per gli impianti di risalita e le piste da sci esistenti alla data dell’entrata in vigore del comma 1 bis, è fatto salvo l’assetto delle disponibilità di parcheggi esistente. In presenza di atti a carattere convenzionale, non ancora completamente attuati, fra i soggetti interessati e i comuni relativi alle predette infrastrutture, strutture, opere ed impianti, i soggetti interessati possono presentare al comune lo studio previsto dal comma 1 bis, che è sottoposto al parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica. I predetti atti a carattere convenzionale sono adeguati nel rispetto del parere della predetta struttura provinciale."
12. Nel comma 2 dell’articolo 62 della legge urbanistica provinciale le parole: "stabilito dal rispettivo piano regolatore generale" sono sostituite dalle seguenti: "stabilito dal piano regolatore generale del comune dove è realizzato l’intervento".
13. All’articolo 68 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) del comma 1 è abrogata;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L’autorizzazione paesaggistica non è richiesta per i seguenti interventi:
a) interventi non soggetti a titolo abilitativo edilizio in base all’articolo 97, comma 1;
b) allacciamenti dei servizi all’utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere, con esclusione delle linee elettriche aeree;
c) opere previste in piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio che contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la loro realizzazione o sono realizzate in conformità a manuali tipologici; a tal fine l’organo competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica attesta la sussistenza di questi requisiti.";
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Gli allacciamenti, i sottoservizi e gli impianti a rete indicati nel comma 2, lettera b), possono essere realizzati senza necessità di una specifica previsione degli strumenti urbanistici."
14. All’articolo 74 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Autorizzazioni di competenza della CPC e dei comuni";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Purché non si configurino come interventi liberi ai sensi dell’articolo 68, comma 2, spetta al sindaco il rilascio dell’autorizzazione per i seguenti lavori:
a) recinzioni;
b) muri di sostegno e di contenimento fino a 150 centimetri di altezza;
c) pavimentazioni stradali."
15. Il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 76 della legge urbanistica provinciale è sostituito dai seguenti: "Nel caso del Comune di Rovereto, nonché del Comune di Trento e degli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, il ricorso è proposto alle rispettive giunte comunali. La Giunta provinciale e gli organi esecutivi delle comunità e dei comuni si esprimono in via definitiva, sentito il parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio."
16. Dopo il comma 3 dell’articolo 76 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:
"3 bis. La Giunta provinciale può inoltre annullare i provvedimenti di decisione dell’organo esecutivo della comunità sui ricorsi avverso i provvedimenti delle CPC; a tal fine l’organo esecutivo della comunità trasmette copia dei provvedimenti alla struttura provinciale competente in materia di paesaggio."
17. All’articolo 84 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "anche in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell’edilizia, e in coerenza con le disposizioni statali in materia" sono sostituite dalle seguenti: "anche in attuazione delle direttive europee relative alla prestazione energetica nell’edilizia e in coerenza con le disposizioni statali in materia";
b) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Per assicurare qualità e trasparenza al mercato immobiliare il certificato energetico relativo agli interventi previsti dall’articolo 83 è redatto da esperti adeguatamente formati e accreditati, in coerenza con la disciplina comunitaria e secondo i requisiti e i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione."
18. All’articolo 97 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"a bis) le opere di manutenzione straordinaria previste dall’articolo 99, comma 1, lettera b); resta fermo l’obbligo di richiedere il titolo edilizio per gli interventi che interessano le parti esterne dell’edificio se sono utilizzati materiali o tinteggiature diversi da quelli esistenti; resta inoltre fermo l’obbligo del titolo edilizio per interventi che interessano elementi strutturali che possono pregiudicare la staticità dell’edificio;";
b) nel comma 1 bis dopo le parole: "e della qualità architettonica" sono inserite le seguenti: "specificatamente prescritti dagli strumenti di pianificazione urbanistica".
19. Il comma 3 dell’articolo 106 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:
"3. Per gli interventi diversi da quelli del comma 2, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati termini più brevi per l’inizio dei lavori. L’installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio di edifici esistenti soggetti alla tutela degli insediamenti storici, del patrimonio edilizio tradizionale o del paesaggio può essere effettuata comunque a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della denuncia d’inizio di attività, se sono stati acquisiti le autorizzazioni o i pareri favorevoli degli organi competenti previsti dalle disposizioni regolamentari in materia."
20. Nel comma 2 dell’articolo 108 della legge urbanistica provinciale le parole: ", previo parere della CPC" sono soppresse.
21. All’articolo 110 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 le parole: "deve essere sentito il parere della CPC e" sono soppresse;
b) il comma 5 è abrogato.
22. Alla fine del comma 3 dell’articolo 112 della legge urbanistica provinciale sono inserite le seguenti parole: "reso limitatamente alle tipologie d’intervento edilizio di particolare rilevanza di cui all’articolo 8".
23. Il primo periodo del comma 4 dell’articolo 112 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente: "Il rilascio della concessione in deroga ai sensi del comma 3 è subordinato, oltre che all’autorizzazione del consiglio comunale, al nulla osta della Giunta provinciale, nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona; in tal caso il parere della CPC si configura anche come atto istruttorio e consultivo per la decisione della Giunta provinciale."
24. Nel comma 1 dell’articolo 114 della legge urbanistica provinciale le parole: "e sostituisce quelli previsti dal comma 2 dell’articolo 108" sono soppresse.
25. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 134 della legge urbanistica provinciale è sostituita dalla seguente:
"a) nel caso degli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 99, comma 1, lettera e), di sopraelevazioni, ampliamenti e pertinenze e d’interventi previsti da piani attuativi ai sensi dell’articolo 105, comma 1, lettere b) e c), nonché di mutamenti di destinazione d’uso senza opere, le sanzioni previste dall’articolo 129;".
26. Dopo la lettera c) del comma 6 octies dell’articolo 148 della legge urbanistica provinciale è inserita la seguente:
"c bis) le richieste di autorizzazioni e i pareri assegnati alla competenza delle CPC, presentate prima della loro nomina, sono evase dagli organi competenti ai sensi della disciplina in vigore antecedentemente alla nomina delle CPC; resta ferma la competenza delle CPC sulle richieste di autorizzazioni e pareri presentate prima della loro nomina spettanti ai sensi del previgente ordinamento alle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale."
27. Nell’alinea del comma 6 nonies dell’articolo 148 della legge urbanistica provinciale le parole: "Fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all’individuazione con deliberazione della Giunta provinciale delle tipologie di intervento edilizio di particolare rilevanza ai sensi del comma 6 octies, lettera b)".
28. Il comma 2 dell’articolo 149 bis della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:
"2. In caso di concessione di agevolazioni per la realizzazione di opere e interventi in edilizia la Giunta provinciale può prevedere, con propria deliberazione, clausole e condizioni che favoriscano, da parte dei soggetti beneficiari, l’adozione del sistema di certificazione LEED o di altri protocolli di certificazione della sostenibilità ambientale in edilizia indicati dalla medesima deliberazione."
29. Dopo l’articolo 113 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:
"Art. 113 bis Disposizioni in materia di parcheggi pertinenziali
1. I comuni possono, nell’ambito della programmazione della mobilità e della sosta, individuare aree di proprietà comunale sulle quali permettere la
realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati, al di sopra o al di sotto del suolo, previa costituzione del diritto di superficie ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 122 del 1989, su richiesta
di soggetti interessati che abbiano la proprietà di almeno un’unità immobiliare idonea ai fini del rispetto del vincolo di pertinenzialità.
2. Il diritto di superficie per la realizzazione dei parcheggi è assegnato al soggetto o ai soggetti individuati mediante una procedura di
gara, eseguita in base alla disciplina prevista dall’articolo 35 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali). A base della gara è posto uno schema di convenzione nel quale sono previsti, tra l’altro:
a) la stima del valore del diritto di superficie;
b) la durata del diritto di superficie, per un periodo non superiore a novant’anni;
c) gli obblighi posti a carico dell’assegnatario per la corretta esecuzione dell’opera;
d) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e l’esecuzione dei lavori;
e) l’obbligo di far eseguire l’opera da parte di imprese in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti per l’esecuzione di opere pubbliche, fermo restando quanto ulteriormente disposto dalla legge provinciale sui lavori pubblici in materia di opere di urbanizzazione a scomputo parziale o totale del contributo di concessione;
f) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di realizzazione, e le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti.
3. L’aggiudicazione è effettuata di norma in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; in tal caso il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, quali, a titolo esemplificativo:
a) il pregio estetico e funzionale della proposta tecnica;
b) il prezzo offerto per il diritto di superficie in termini di rialzo sul prezzo di stima posto a base di gara;
c) il numero di soggetti interessati coinvolti nel progetto presentato.
4. I parcheggi realizzati ai sensi di questo articolo non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge n. 122 del 1989.
5. In alternativa a questo articolo, resta ferma la possibilità per i comuni di realizzare i parcheggi pertinenziali mediante i sistemi di esecuzione previsti dalla legge provinciale sui lavori pubblici, ivi compresa la concessione di lavori pubblici, e di assegnarli poi ai soggetti interessati ai sensi del comma 1, individuati mediante una procedura di gara eseguita in base alla disciplina prevista dall’articolo 35 della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali."
30. All’articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 dopo le parole: "dall’articolo 99, comma 1, lettere f) e g), della legge urbanistica provinciale" sono inserite le seguenti: "compresi gli interventi di parziale demolizione e successiva ricostruzione - sempre che il progetto preveda una riqualificazione complessiva ed organica dell’intero edificio -";
b) la lettera c) del comma 6 è sostituita dalla seguente:
"c) non siano assoggettati alla disciplina del restauro, del risanamento conservativo, dei beni ambientali, culturali e del patrimonio edilizio tradizionale;".
31. Sono fatti salvi gli accertamenti della conformità urbanistica effettuati fino alla data di entrata in vigore di questa legge, anche
prescindendo dal parere della CPC previsto dagli articoli 108, comma 2, e 110, comma 2, della legge urbanistica provinciale, nel testo in vigore prima delle modificazioni introdotte dal presente articolo.
32. In prima applicazione, a seguito delle modifiche introdotte dal comma
27 sono fatti salvi i pareri espressi fino alla data di entrata in vigore di questa legge dal servizio provinciale competente in materia di urbanistica e dalle commissioni edilizie ai fini del rilascio della concessione in deroga, anche prescindendo dal parere della CPC previsto dall’articolo 112, comma 3, della legge urbanistica provinciale nel testo in vigore prima della modificazioni introdotte dal comma 22 e dal comma 27 della presente legge.


Capo XI
Disposizioni in materia di demanio idrico provinciale, foreste e pesca

ARTICOLO 65
Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche)


1. L’articolo 16 decies della legge provinciale sulle acque pubbliche è sostituito dal seguente:
"Art. 16 decies Disposizioni in materia di canoni per le utenze di acqua pubblica
1. Gli utenti a qualunque titolo di acqua pubblica pagano alla Provincia un canone, quale corrispettivo per l’impegno o l’uso dell’acqua.
2. Il canone è richiesto a decorrere dalla data di acquisizione del titolo a derivare.
3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le misure per la determinazione dei canoni per le utenze di acqua pubblica nonché le modalità di pagamento dei canoni.
4. Ai fini dell’applicazione dei canoni per le utenze di acqua pubblica la Giunta provinciale può individuare categorie omogenee di usi di acqua assimilabili, nonché tipologie di utenze per le quali il canone non è dovuto o è dovuto in misura differenziata o ridotta, sulla base dei seguenti criteri:
a) quantità dell’acqua derivata;
b) caratteristiche del corpo idrico sul quale si esercita la derivazione;
c) periodo di prelievo e di utilizzazione;
d) incremento fino a tre volte del canone, nel caso di derivazione di acqua riservata al consumo umano assentita per uso diverso;
e) canone calcolato su base annua, indipendentemente dal periodo di effettiva derivazione dell’acqua;
f) l’importo minimo del canone annuo non può essere inferiore a 60 euro;
g) decorrenza e misura per l’adeguamento periodico del canone sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
h) le modalità di determinazione del canone in caso di usi plurimi dell’acqua;
i) decorrenza dell’esenzione, della riduzione o della misura differenziata del canone.
5. Gli usi dell’acqua riconosciuti, autorizzati e concessi o a qualunque titolo assentiti alla Provincia, anche indirettamente, non sono soggetti a canone.
6. Sono esenti dal pagamento del canone le derivazioni di acqua per usi potabili domestici per una portata complessiva non superiore a 0,5 litri al secondo, previste dall’articolo 61, comma 5, della legge provinciale n. 1 del 2002 e dall’articolo 16 quinquies, commi 4 bis, 4 ter e 4 quater, di questa legge.
7. Con le modalità previste dall’articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa), la Provincia può definire con le regioni e province confinanti specifici accordi per disciplinare la titolarità e le modalità di esercizio di concessioni di derivazioni d’acqua o di altri diritti di derivazione, disponendo anche in relazione ai canoni demaniali e agli altri corrispettivi pregressi derivanti dalle predette concessioni o diritti, con facoltà di rinuncia anche parziale.
8. Le deliberazioni previste da quest’articolo, che sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione, determinano i termini per l’adeguamento dei canoni relativi alle derivazioni di acqua in essere."
2. Nella rubrica del capo IV della legge provinciale sulle acque pubbliche dopo la parola: "finanziarie" sono inserite le seguenti: "e transitorie".
3. Dopo l’articolo 18 della legge provinciale sulle acque pubbliche è inserito il seguente:
"Art. 18 bis Disposizioni transitorie in materia di concessioni a uso agricolo di beni del
demanio idrico provinciale
1. Entro il 31 dicembre 2012 la Giunta provinciale ridefinisce con propria deliberazione, nel rispetto della vigente normativa statale in materia di contratti agrari, i criteri e le modalità per la concessione a uso agricolo di beni del demanio idrico provinciale.
2. Fatta la rideterminazione del canone ai sensi dell’articolo 7 (Disposizioni in materia di canoni di concessione) della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, le concessioni a uso agricolo di beni del demanio idrico provinciale scadute entro la data di entrata in vigore di quest’articolo e quelle in scadenza entro il 31 dicembre 2012 sono rinnovate alle medesime condizioni fino alla data del 31 dicembre 2013; le procedure per la riassegnazione delle concessioni in parola secondo la nuova disciplina prevista dal comma 1 sono concluse entro tale ultima data. L’interessato può recedere entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto rinnovo da parte della Provincia, fermo restando il versamento di quanto dovuto fino alla data di riconsegna alla Provincia del bene demaniale. Per le concessioni scadute entro la data di entrata in vigore di quest’articolo, per le quali è stata presentata regolare domanda di rinnovo, rimane esclusa la corresponsione degli interessi ai sensi dell’articolo 1282 del codice civile.
3. Per le utilizzazioni a scopo agricolo di beni del demanio idrico provinciale attualmente in corso per le quali è stata presentata domanda dall’interessato e alla data di entrata in vigore di quest’articolo non è ancora intervenuto il provvedimento di concessione, il provvedimento è adottato in conformità a quanto previsto dal comma 2. Dall’inizio dell’utilizzazione fino alla data di adozione del provvedimento il canone è determinato con riferimento al canone dovuto secondo l’articolo 71 (Canoni afferenti l’uso del demanio idrico) della legge provinciale n. 1 del 1996.
Rimane salva la facoltà dell’interessato di recedere, fermo restando il versamento di quanto dovuto fino alla data di riconsegna alla Provincia del bene demaniale.
4. Quest’articolo non si applica se sussiste un diverso interesse pubblico per l’utilizzazione dei beni stessi, o se sussistono le condizioni indicate nell’articolo 9, comma 4, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura), o nell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006
(Norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche)."
4. Fino alla data di efficacia delle deliberazioni della Giunta provinciale previste dall’articolo 16 decies della legge provinciale sulle acque pubbliche, come sostituito dal comma 1 di quest’articolo, continua ad applicarsi la disciplina afferente i canoni per le utenze di acqua pubblica vigente alla data di entrata in vigore di quest’articolo.

ARTICOLO 66
Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)


1. All’articolo 44 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"d) in tutto il territorio dei parchi l’uso del segugio è consentito per condurre censimenti della specie lepre;";
b) la lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
"a) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione della raccolta da parte dei residenti nei comuni ricadenti nel parco nel rispetto della normativa prevista dall’articolo 25; l’ente parco può autorizzare la raccolta della flora spontanea per fini di ricerca e di studio e per gli altri fini previsti e disciplinati dall’articolo 27, comma 1, e dal relativo regolamento; sono consentiti il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi e altri prodotti del bosco, nel rispetto delle norme vigenti, degli usi civici e delle consuetudini locali;".
2. All’articolo 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine della lettera a) del comma 1 sono inserite le parole: ",
tranne quelli relativi alla rete di riserve prevista dall’articolo 47";
b) nella lettera b) del comma 1 le parole: "47, comma 3," sono soppresse;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Per sostenere la rete di riserve la Provincia finanzia la redazione dei piani di gestione previsti dall’articolo 47 e le iniziative, le azioni, i progetti, gli interventi previsti dall’accordo di programma o dal piano di gestione della rete, anche solo adottato, realizzato dai soggetti pubblici o privati individuati dall’accordo o dal piano di gestione. La Provincia può finanziare anche le spese necessarie per il coordinamento e la conduzione della rete di riserve.";
d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i livelli di contribuzione, i criteri e le modalità per la concessione e per l’erogazione delle sovvenzioni previste da quest’articolo, anche tramite bandi. Con riferimento alle rete delle riserve, la Giunta provinciale individua i criteri per la determinazione dei finanziamenti, le tipologie di interventi e attività finanziabili, le modalità per la presentazione delle domande, la determinazione della spesa ammissibile, l’erogazione dei finanziamenti e la rendicontazione della spesa. Per i finanziamenti e i contributi di minore rilevanza la Giunta provinciale può individuare criteri e modalità semplificati, prevedendo anche che siano disposti in via forfettaria, oppure sulla base delle spese già effettuate.
4 ter. I contributi e i finanziamenti possono essere concessi anche in annualità, con modalità stabilite dalla Giunta provinciale.
4 quater. I contributi e i finanziamenti previsti da quest’articolo sono concessi nel rispetto della relativa disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato e non sono cumulabili con altre misure concesse per le stesse finalità."
3. Il comma 3 dell’articolo 97 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è abrogato.
4. All’articolo 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera b) del comma 1 le parole: "somma da 250 a 2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "somma da 125 a 1.250 euro";
b) nella lettera f) del comma 1 le parole: "in assenza di autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "in assenza di titolo abilitativo al taglio";
c) nella lettera g) del comma 1 le parole: "compreso tra la metà del valore e il valore della pianta" sono sostituite dalle seguenti: "compreso tra il valore e il doppio del valore della pianta";
d) nel comma 2 dopo le parole: "dal comma 1, lettere a), b)," sono inserite le seguenti: "b bis),";
e) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge provinciale sugli impianti a fune, le sanzioni previste dal comma 1, lettere a) e b), si applicano anche ai movimenti di terra e alle trasformazioni di coltura realizzati in assenza dell’autorizzazione o in violazione delle prescrizioni impartite in materia di vincolo idrogeologico, espresse ai sensi dell’articolo 14, comma 4, di questa legge nell’ambito della procedura disciplinata dalla legge provinciale sugli impianti a fune."
5. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 112 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è inserito il seguente:
"1 ter. In deroga al comma 1, per le violazioni dell’articolo 44, comma 4, lettera a), relative alla raccolta della flora spontanea si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 108, intendendosi il limite giornaliero ivi previsto pari a zero per i non residenti in un comune del parco."
6. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, lettera c), si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 67
Modificazioni della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca)


1. Dopo l’articolo 13 della legge provinciale sulla pesca è inserito il seguente:
"Art. 13 bis
1. È istituito un permesso turistico di pesca dilettantistica, rilasciato dai gestori del diritto di pesca, richiedibile per una sola volta nell’arco di un anno e valido fino a trenta giorni consecutivi, che autorizza l’esercizio della pesca anche se il richiedente non sia in possesso della licenza e dell’abilitazione prevista dall’articolo 12.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le condizioni e le modalità di utilizzo previste dalle norme vigenti in materia di esercizio della pesca;
sono fatte salve le specifiche disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione, che può anche attribuire ai gestori, singoli o associati, in accordo con la struttura provinciale competente in materia di fauna ittica, la possibilità di limitare le acque di pesca. Per la fissazione del costo del permesso si applica l’articolo 14, comma 2."
2. L’articolo 15 della legge provinciale sulla pesca è sostituito dal seguente:
"Art. 15
1. La Provincia può concedere ai proprietari di diritti esclusivi di pesca o alle associazioni o società di pescatori sportivi locali che esercitano attività di acquicoltura contributi fino al 70 per cento delle spese ammissibili sostenute per l’acquisto e la realizzazione di opere relative agli impianti ittiogenici finalizzati alla produzione di materiale ittico di qualità destinato al ripopolamento delle acque.
2. La Provincia può concedere ai soggetti indicati nel comma 1, inoltre, un finanziamento fino al 70 per cento dei costi preventivati per la gestione delle acque in concessione, definito anche sulla base di parametri oggettivi applicati alla singola associazione.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i criteri per la concessione dei contributi e del finanziamento."
3. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale sulla pesca sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a) le parole: "lire 50.000 a lire 300.000" sono sostituite dalle seguenti: "50 a 300 euro";
b) nella lettera b) le parole: "lire 1.000.000 a lire 6.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "500 a 3.000 euro";
c) nella lettera c) le parole: "lire 15.000 a lire 90.000" sono sostituite dalle seguenti: "10 a 60 euro", e dopo le parole: "esemplare di
salmonide" sono inserite le seguenti: ", luccio e anguilla, e da 5 a 30 euro per ogni esemplare di pesce persico";
d) nella lettera d) le parole: "lire 25.000 a lire 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "15 a 90 euro";
e) nella lettera e) le parole: "lire 150.000 a lire 900.000" sono sostituite dalle seguenti: "100 a 600 euro";
f) nella lettera f) le parole: "lire 150.000 a lire 900.000" sono sostituite dalle seguenti: "100 a 600 euro";
g) nella lettera g) le parole: "lire 200.000 a lire 1.200.000" sono sostituite dalle seguenti: "150 a 900 euro";
h) nella lettera h) le parole: "250 a 750 euro" sono sostituite dalle seguenti: "500 a 1.500 euro";
i) nella lettera i) le parole: "lire 50.000 a lire 300.000" sono sostituite dalle seguenti: "25 a 150 euro".
4. Nel comma 3 dell’articolo 22 della legge provinciale sulla pesca le parole: "ed f)" sono sostituite dalle seguenti: ", f) e i)".
5. Nel comma 5 dell’articolo 22 della legge provinciale sulla pesca le parole: "dirigente del servizio faunistico" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente del dipartimento competente in materia di fauna ittica".
6. L’articolo 15 della legge provinciale sulla pesca, come sostituito dal comma 2 di quest’articolo, si applica a decorrere dalla data stabilita nella deliberazione prevista dal medesimo articolo 15, comma 3. Fino a tale data continua ad applicarsi il testo vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge.


Capo XII
Disposizioni in materia di esercizio delle funzioni delegaterelativamente all’Università degli studi di Trentoe disposizioni in materia di istruzione, ricerca e cultura

ARTICOLO 68
Modificazioni della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l’Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica), e dell’articolo 20 della legge provinciale 5 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca)


1. Il titolo della legge provinciale n. 29 del 1993 è sostituito dal seguente: "Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica".
2. L’articolo 2 della legge provinciale n. 29 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 2Atto d’indirizzo per la ricerca e l’alta formazione universitaria e altre disposizioni organizzative
1. Sulla base delle disposizioni della legge finanziaria provinciale e degli obblighi definiti dalla Provincia nell’ambito dell’intesa con lo Stato per l’attuazione del patto di stabilità interno richiamato dall’articolo 79 dello Statuto speciale, e previa intesa con l’Università degli studi di Trento, la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanene del Consiglio provinciale, con propria deliberazione, adotta un atto d’indirizzo per l’università e la ricerca, che ha un arco temporale di riferimento triennale. L’atto di indirizzo è aggiornato annualmente entro il primo trimestre del primo anno del periodo di riferimento e definisce:
a) gli obiettivi di innovazione e stabilizzazione, coerenti con i tempi di raggiungimento, i risultati attesi e la sostenibilità economica; in relazione a questi obiettivi l’università individua le relative politiche e azioni, nonché le procedure di monitoraggio in itinere e di riesame ex post, finalizzate ad assicurare il controllo sui processi interni e l’adeguatezza di eventuali misure correttive e di miglioramento nel periodo successivo;
b) le risorse attribuite dalla Provincia ai sensi del comma 2 distinte per tipologia d’intervento, anche evidenziando le risorse autonomamente apportate dall’università; per consentire all’università la programmazione delle attività coerentemente con le risorse disponibili, l’atto può individuare anche le risorse da apportare dalla Provincia per gli esercizi successivi al terzo, fino a un massimo complessivo di nove anni, con riferimento alle iniziative e agli interventi previsti dal comma 2, lettere c) e d), i cui effetti ricadono anche su tali esercizi;
c) i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese, anche in deroga alla vigente normativa provinciale in materia.
2. Per i fini del comma 1, lettera b), l’entità complessiva delle risorse finanziarie da mettere a disposizione dell’università, suddivisa per annualità, è così articolata:
a) quota base, destinata al finanziamento delle spese di funzionamento dell’università;
b) quota premiale, correlata a un insieme di indicatori di attività e di risultato; la quota premiale è destinata al riconoscimento dei risultati raggiunti nel periodo di riferimento precedente e accertati secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 in materia di valutazione dei risultati;
c) quota programmatica, che individua distintamente le risorse volte al perseguimento degli obiettivi di sviluppo dell’università relativi a nuovi progetti, riferibili sia alla didattica che alla ricerca; in tale ambito possono essere previsti anche nuovi e ulteriori progetti da realizzare in collaborazione tra l’università e gli enti di ricerca disciplinati dalle leggi provinciali; in tal caso l’atto d’indirizzo riporta anche le quote di finanziamento a carico di questi ultimi enti; la quota programmatica, di anno in anno, è prioritariamente correlata agli impegni già assunti per l’assunzione di docenti e ricercatori;
d) programma dell’edilizia universitaria, relativo alle strutture dedicate alla didattica, alla ricerca, al diritto allo studio e al carattere residenziale dell’università.
3. Salvo quanto disposto dal comma 4, le quote previste dal comma 2, lettere a) e b), sono definite in misura complessivamente non inferiore a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera a), secondo periodo, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di università degli studi). La determinazione di queste quote per l’anno di riferimento è effettuata tenendo conto delle spese di natura ricorrente già assegnate dalla Provincia all’università ai sensi di questa legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di quest’articolo, dell’ultima quantificazione disponibile del fondo di funzionamento ordinario del sistema universitario e della quota prevista dall’articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590 (Istituzione di nuove università). In sede di aggiornamento dell’atto d’indirizzo può essere disposto il conguaglio rispetto alla quantificazione effettiva del predetto fondo, salvaguardando comunque gli stanziamenti del biennio successivo.
4. Con l’atto d’indirizzo o con successiva intesa sono individuati, inoltre:
a) gli obblighi a carico dell’università ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 2011, tenendo conto di quanto previsto dalla manovra di finanza pubblica provinciale;
b) i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori previsti dal comma 2, lettera b), per l’attribuzione e la graduazione della quota premiale, fermo restando che la valutazione dei risultati raggiunti ai fini dell’attribuzione della quota è effettuata su un orizzonte temporale pluriennale.
5. Ai fini dell’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 142 del 2011 la Provincia, per la valutazione dei risultati conseguiti dall’università rispetto agli obiettivi individuati dall’atto d’indirizzo e alle risorse finanziarie da esso assegnate, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli organismi previsti dalla predetta disposizione.
6. L’università può avvalersi dei servizi forniti dagli enti strumentali previsti dall’articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), nel rispetto dei vincoli e degli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea. La Provincia inoltre, previo accordo, può mettere a disposizione dell’università proprio personale.
7. Gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca), si applicano, con riguardo all’università, compatibilmente con quanto previsto da quest’articolo.
8. L’atto d’indirizzo sostituisce, per le attività attribuite all’università, gli strumenti di programmazione previsti da questa legge e quelli previsti dalla vigente normativa provinciale in materia di edilizia universitaria.
9. In prima applicazione l’atto d’indirizzo è adottato dalla Provincia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest’articolo."
3. Al comma 1 dell’articolo 6 ter della legge provinciale n. 29 del 1993 le parole: "si applica, in quanto compatibile, l’articolo 1 bis" sono sostituite dalle seguenti: "si applica, in quanto compatibile, l’articolo 1 bis nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria provinciale 2012".
4. Gli articoli 1, 1 bis, 3, 5 e 6 della legge provinciale n. 29 del 1993, nonché l’articolo 53 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, l’articolo 27 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, e l’articolo 4 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, sono abrogati. Essi continuano comunque ad applicarsi fino alla data di approvazione dell’atto d’indirizzo previsto dall’articolo 2 della legge provinciale n. 29 del 1993, come sostituito dal comma 2. L’atto d’indirizzo può anche contenere la disciplina transitoria necessaria a seguito della soppressione dell’accordo di programma e dell’adozione dell’atto d’indirizzo.
5. Al comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale sulla ricerca le parole: "si applica, in quanto compatibile, l’articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29" sono sostituite dalle seguenti: "si applica, in quanto compatibile, l’articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria provinciale 2012".
6. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.



ARTICOLO 69
Inserimento dell’articolo 26 bis nella legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore)


1. Dopo l’articolo 26, nel capo VI, della legge provinciale n. 9 del 1991 è inserito il seguente:
"Art. 26 bisDisposizioni per la razionalizzazione degli interventi del diritto allo studio universitario
1. Con deliberazione della Giunta provinciale può essere ridefinita la disciplina degli interventi per il diritto allo studio universitario per razionalizzare gli interventi finanziari a favore degli studenti e la disciplina delle compartecipazioni ai costi dei servizi in modo tale da evitare duplicazioni o incoerenze, avendo a riferimento la promozione del merito e la valutazione della condizione economico-patrimoniale. A tal fine la Provincia promuove un’intesa con l’Università degli studi di Trento per armonizzare gli interventi della Provincia con quelli di competenza dell’università."

ARTICOLO 70
Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), in materia di trasferimento o messa a disposizione di beni immobili all’Università degli studi di Trento


1. Dopo il comma 6 dell’articolo 38 della legge sui contratti e sui beni provinciali è inserito il seguente:
"6 bis. La cessione di beni a titolo gratuito nei confronti degli enti funzionali della Provincia e dell’Università degli studi di Trento può avvenire anche in deroga a quanto previsto da quest’articolo, a condizione che essi si impegnino a trasferirli a titolo gratuito alla Provincia, o al soggetto da essa designato, se non sono più utilizzati per le finalità originarie; in tal caso la Provincia può comunque disporre che il bene rimanga in proprietà dell’ente, quale modalità per il suo finanziamento.
Questo comma si applica anche per il trasferimento di beni dagli enti funzionali all’università disposti previa autorizzazione della Provincia o in attuazione di quanto stabilito nell’atto d’indirizzo previsto dall’articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica)."
2. Nel comma 3 bis dell’articolo 43 della legge sui contratti e sui beni provinciali dopo le parole: "mettere a disposizione degli enti funzionali" sono inserite le seguenti: "e dell’Università degli studi di Trento".

ARTICOLO 71
Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola)


1. Al comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’alinea è sostituito dal seguente: "Il progetto d’istituto, nel rispetto delle diverse opzioni metodologiche e della competenza didattica, metodologica e valutativa del personale docente, contiene l’offerta formativa e in particolare:";
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) le scelte educative e i piani di studio dell’istituzione scolastica e formativa;";
c) nelle lettere b), d) e g) la parola: "definisce" è soppressa;
d) nella lettera c) le parole: "esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare e organizzativa" sono sostituite dalle seguenti: "la
progettazione curricolare ed extracurricolare";
e) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) la ripartizione dell’orario complessivo secondo quanto previsto dall’articolo 56, comma 2, e i criteri per la formazione delle classi nel
rispetto di quanto stabilito dalla Provincia ai sensi dell’articolo 86;";
f) nelle lettere f) e h) la parola: "stabilisce" è soppressa.
2. Nel comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale sulla scuola le parole: "e delle linee organizzative e d’indirizzo definite nello statuto e nel progetto d’istituto" sono sostituite dalle seguenti: "e delle linee organizzative e dei principi definiti nello statuto".
3. All’articolo 23 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "Spettano al dirigente autonomi poteri di gestione, di organizzazione del lavoro, di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare il dirigente organizza l’attività educativa secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.";
b) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"d) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, tenuto conto delle competenze del consiglio dell’istituzione e del collegio dei docenti previste dagli articoli 22 e 24;".
4. All’articolo 56 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Tra le esigenze delle famiglie di cui tenere conto nell’individuazione dell’orario delle lezioni e di apertura della scuola del primo ciclo è considerata in particolare la richiesta di una frequenza scolastica solo su cinque giorni settimanali oltre alla richiesta di una frequenza solo antimeridiana.";
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. La Giunta provinciale definisce i criteri, le modalità e i tempi per la rilevazione dei bisogni organizzativi e formativi espressi dalle famiglie da effettuarsi prima dell’iscrizione ai diversi cicli scolastici.
2 ter. L’istituzione scolastica e formativa nella formazione del progetto d’istituto e nell’attivazione di eventuali accordi di rete previsti dall’articolo 19 tiene conto, compatibilmente con l’organizzazione complessiva, delle rilevazioni effettuate ai sensi del comma 2 bis."
5. Dopo l’articolo 69, nel capo V, della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:
"Art. 69 bis Formazione scolastica presso la casa circondariale di Trento
1. Al fine di garantire ai detenuti l’accesso alla formazione scolastica del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione professionale e a moduli di alfabetizzazione e formazione al lavoro, la Provincia, in coerenza con le disposizioni e gli orientamenti contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), promuove la stipulazione di un protocollo d’intesa con la casa circondariale di Trento. Tenendo conto di questa particolare realtà e sentite le istituzioni scolastiche individuate dal piano provinciale per il sistema educativo previsto dall’articolo 35 per seguire la scuola carceraria, il protocollo esplicita:
a) l’offerta scolastica e formativa, i contenuti, le metodologie didattiche e i percorsi proposti;
b) l’organizzazione dei tempi e degli spazi;
c) le modalità per mettere a disposizione idonei strumenti didattici;
d) le modalità di accesso dei docenti alla struttura carceraria."
6. Nel comma 2 dell’articolo 106 della legge provinciale sulla scuola le parole: ", lettere b), c) ed e)," sono soppresse.
7. Nel comma 3 dell’articolo 118 della legge provinciale sulla scuola dopo le parole: "le deliberazioni della Giunta provinciale adottate ai sensi degli articoli" sono inserite le seguenti: "56, comma 2 bis,".
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale dà specifiche direttive all’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN) per l’armonizzazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 di questo articolo con i contratti collettivi provinciali del comparto scuola.
9. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 5 e 6 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 72
Modificazione dell’articolo 54 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relativo al centesimo anniversario della Prima Guerra mondiale


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 54 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:
"1 bis. La Provincia definisce il programma previsto dal comma 1 anche con il concorso degli enti locali, dei musei e delle associazioni. Gli interventi contenuti nel programma possono riguardare anche beni del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale dichiarati d’interesse culturale. All’attuazione del programma la Provincia provvede direttamente o concedendo contributi, con i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 73
Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali)
1. All’articolo 8 della legge provinciale sulle attività culturali sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
"a) le attività e le iniziative da realizzare, nonché i tempi e le modalità per il loro coordinamento;";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Agli accordi di programma possono partecipare anche altri soggetti pubblici e privati, se l’attuazione delle opere o iniziative d’interesse pubblico richiede per la loro realizzazione un’azione integrata dei soggetti individuati dal comma 3 e di altri soggetti, pubblici o privati."
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale sulle attività culturali è inserito il seguente:
"3 bis. Con riferimento alle iniziative e agli interventi previsti da quest’articolo e finanziati dalla Provincia si applica l’articolo 5, comma 3 bis, della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato), per semplificare gli adempimenti nei confronti della società italiana degli autori e degli editori (SIAE) anche a favore degli operatori culturali."
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 20 della legge provinciale sulle attività culturali è inserito il seguente:
"4 bis. La Provincia può concorrere al finanziamento di specifici progetti degli ecomusei con le modalità previste dall’articolo 12 e con accordi di programma con gli enti locali che hanno istituito ecomusei."
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


Disposizioni in materia di minoranze linguistiche

ARTICOLO 74
Sostituzione dell’articolo 18 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche)


1. L’articolo 18 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche è sostituito dal seguente:
"Art. 18 Accertamento della conoscenza della lingua della minoranza
1. In attuazione dell’articolo 2 bis del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), quest’articolo disciplina l’accertamento della conoscenza delle lingue e delle culture ladina, mochena e cimbra.
2. L’accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina è effettuato dal Comun general de Fascia, che rilascia l’attestato di conoscenza. Il Comun general de Fascia si avvale di una commissione composta da tre esperti, di cui uno designato dalla Scola ladina de Fascia prevista dall’articolo 47 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), e uno dall’Istituto culturale ladino.
3. L’accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mochena è effettuato dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, che rilascia l’attestato di conoscenza. La Comunità Alta Valsugana e Bersntol si avvale di una commissione composta da tre esperti, di cui uno designato dall’Istituto culturale mocheno e uno dalla Provincia.
4. L’accertamento della conoscenza della lingua e della cultura cimbra è effettuato dalla Magnifica Comunità degli altipiani cimbri, che rilascia l’attestato di conoscenza. La Magnifica Comunità degli altipiani cimbri si avvale di una commissione composta da tre esperti, di cui uno designato dall’Istituto culturale cimbro e uno dalla Provincia.
5. Per l’insegnamento delle lingue mochena e cimbra nelle scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate, nonché nelle scuole facenti parte di un’istituzione scolastica e formativa situate in un comune mocheno o nel comune cimbro, individuati dall’articolo 01, comma 2, del decreto legislativo n. 592 del 1993, è accertata anche la conoscenza della lingua di riferimento.
A tal fine la commissione è integrata da un esperto della lingua tedesca, designato dalla Provincia.
6. L’accertamento previsto dai commi 2, 3 e 4 è svolto almeno una volta all’anno; la valutazione del livello di competenza individuale è svolta sulla base del quadro comune di riferimento europeo (QCER) raccomandato dal Consiglio d’Europa. La Provincia cura la tenuta di un elenco delle persone in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua minoritaria.
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest’articolo la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l’accertamento e la valutazione della conoscenza della lingua e della cultura minoritaria, il modello di attestato nonché le modalità di prima applicazione anche in relazione ai procedimenti di accertamento non ancora conclusi, sentita la conferenza delle minoranze e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale; fino alla data di efficacia di questo provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore di quest’articolo."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 75
Modificazione dell’articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell’infanzia)


1. Il comma 4 dell’articolo 21 della legge provinciale sulle scuole dell’infanzia è sostituito dal seguente:
"4. L’accertamento della conoscenza delle lingue e delle culture ladina, mochena e cimbra, nonché della lingua di riferimento di queste ultime, è effettuato secondo quanto previsto dall’articolo 18 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche)."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 76
Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola)


1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 97 della legge provinciale sulla scuola sono inserite le parole: "L’accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina è effettuato secondo quanto previsto dall’articolo 18 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche)."
2. Nel comma 1 dell’articolo 98 della legge provinciale sulla scuola le parole: "; l’attestato è rilasciato secondo modalità e procedure definite con regolamento nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 01 e 2 del decreto legislativo n. 592 del 1993" sono sostituite dalle seguenti: ".
L’accertamento della conoscenza delle lingue e delle culture mochena e cimbra è effettuato secondo quanto previsto dall’articolo 18 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche)".
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 77
Modificazione dell’articolo 8 bis della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, in materia di funzionamento dell’Istituto cimbro


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 bis della legge provinciale n. 18 del 1987 è inserito il seguente:
"1 bis. Lo statuto può prevedere che le funzioni di direttore possano essere affidate con incarico a tempo determinato, per la durata in carica del
consiglio di amministrazione, a personale dell’ente oppure a personale messo a disposizione dalla Provincia o dai sui enti funzionali. L’incarico può essere conferito anche a persone non in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa provinciale per ricoprire l’incarico di dirigente, purché in possesso di professionalità e attitudine alla direzione."


Capo XIV
Disposizioni finali

ARTICOLO 78
Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri


1. Per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.
2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese e delle minori entrate derivanti dall’applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste nelle tabelle B e C.
3. Per l’anno 2012 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.

ARTICOLO 79
Entrata in vigore


1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 27 dicembre 2011
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai
ALLEGATO 1
ALLEGATI OMESSI



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XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
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LIBRI ED EBOOK

Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
Codice degli appalti pubblici
A. Cancrini, C. Franchini, S. Vinti, UTET Giuridica, 2014
Il volume presenta una trattazione molto meticolosa e approfondita di tutti gli istituti previsti dall'ordinamento ...
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