IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modificazioni dell’articolo 2 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11(legge provinciale sull’artigianato)
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale sull’artigianato è sostituito dal seguente:
"1. Sono artigiani:
a) i soggetti considerati tali dalla legislazione statale in materia di artigianato;
b) le imprese costituite ed esercitate in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci aventi diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ai sensi della normativa statale."
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale sull’artigianato sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’alinea è sostituito dal seguente: "Agli effetti della normativa provinciale sono considerati artigiani, inoltre:";
b) nella lettera a) le parole: "le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti".
ARTICOLO 2
Modificazioni dell’articolo 3 della legge provinciale sull’artigianato
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale sull’artigianato sono inserite le parole: ", alla cui tenuta è delegata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento".
2. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale sull’artigianato è sostituito dal seguente:
"2. I soggetti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera a), sono tenuti a iscriversi all’albo delle imprese artigiane. L’iscrizione all’albo da parte degli altri soggetti previsti dall’articolo 2 è facoltativa."
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale sull’artigianato è inserito il seguente:
"4 bis. In mancanza di iscrizione all’albo non è consentito utilizzare nella ditta, nella ragione o nella denominazione sociale, nell’insegna o nel marchio alcun riferimento all’artigianato, né denominare o pubblicizzare un prodotto o servizio come artigianale."
ARTICOLO 3
Sostituzione dell’articolo 4 della legge provinciale sull’artigianato
1. L’articolo 4 della legge provinciale sull’artigianato è sostituito dal seguente:
"Art. 4 Struttura dell’albo
1. L’albo delle imprese artigiane è diviso in due sezioni.
2. Nella prima sezione dell’albo sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale in materia di artigianato.
3. Nella seconda sezione dell’albo sono iscritti i soggetti considerati artigiani da questa legge, diversi da quelli in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale."
ARTICOLO 4
Inserimento dell’articolo 4 bis nella legge provinciale sull’artigianato
1. Dopo l’articolo 4 della legge provinciale sull’artigianato è inserito il seguente:
"Art. 4 bis Iscrizione all’albo, cancellazione e variazione
1. L’iscrizione, la modificazione o la cancellazione dall’albo delle imprese artigiane è disposta mediante la comunicazione unica prevista dall’articolo 9 bis del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo
di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
2. La presentazione della comunicazione unica, corredata dalle autocertificazioni e attestazioni relative al possesso dei requisiti richiesti, determina l’acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana, con la conseguente iscrizione all’albo.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, se accerta la mancanza dei requisiti per l’iscrizione, adotta gli eventuali provvedimenti di variazione o di cancellazione. La camera di commercio iscrive d’ufficio all’albo le imprese artigiane che, pur essendone tenute, non hanno presentato la comunicazione prevista dal comma 1.
4. Con la deliberazione prevista dall’articolo 3, comma 5, la Giunta provinciale può definire i criteri e le modalità per l’effettuazione dei controlli e degli accertamenti da parte della camera di commercio sulle attività di tenuta dell’albo e le procedure per l’adozione dei provvedimenti
d’ufficio.
5. Ai fini della conservazione dell’iscrizione all’albo, in caso di
morte, invalidità o sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione
dell’imprenditore artigiano si applica la normativa statale in materia di artigianato."
ARTICOLO 5
Sostituzione dell’articolo 5 della legge provinciale sull’artigianato
1. L’articolo 5 della legge provinciale sull’artigianato è sostituito dal seguente:
"Art. 5 Commissione provinciale per l’artigianato
1. Presso la struttura provinciale competente in materia di artigianato è istituita la commissione provinciale per l’artigianato, quale organo consultivo e propositivo in materia di artigianato.
2. Spetta alla commissione:
a) fornire supporto e formulare proposte in ordine alle problematiche di carattere generale in materia di artigianato, comprese quelle relative al maestro artigiano e alla bottega-scuola;
b) proporre indagini riguardanti le strutture e le dimensioni aziendali, i livelli di produzione e di occupazione e l’andamento economico del settore artigiano;
c) proporre studi, ricerche ed esperienze utili nel settore;
d) nominare i rappresentanti del settore artigiano nelle commissioni comunali e di esame, su richiesta di comuni, istituti scolastici e altri enti."
ARTICOLO 6
Sostituzione dell’articolo 6 della legge provinciale sull’artigianato
1. L’articolo 6 della legge provinciale sull’artigianato è sostituito dal seguente:
"Art. 6 Nomina, composizione e organizzazione della commissione
1. La commissione provinciale per l’artigianato è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata di cinque anni.
2. La commissione è formata da:
a) sette componenti, di cui cinque artigiani e due esperti in materia di artigianato, individuati dalla Giunta provinciale sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale;
b) un dipendente provinciale assegnato alla struttura provinciale competente in materia di artigianato;
c) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.
3. Per la trattazione di argomenti inerenti la figura del maestro
artigiano e l’istituto della bottega-scuola la commissione è integrata, con diritto di voto, da due dipendenti della Provincia assegnati al servizio competente in materia di addestramento e formazione professionale e all’Agenzia del lavoro, designati dai rispettivi dirigenti.
4. La commissione elegge tra i suoi componenti un presidente e un vicepresidente.
5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente assegnato al servizio competente in materia di artigianato.
6. La commissione adotta un regolamento interno per il proprio
funzionamento.
7. Ai componenti della commissione spettano i rimborsi e le altre indennità previsti dalla normativa provinciale vigente in materia."
ARTICOLO 7
Sostituzione dell’articolo 9 della legge provinciale sull’artigianato
1. L’articolo 9 della legge provinciale sull’artigianato è sostituito dal seguente:
"Art. 9 Comunicazioni ad enti pubblici
1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento trasmette all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all’Istituto nazionale della previdenza sociale e agli enti pubblici che ne fanno richiesta ai fini dell’esercizio delle loro competenze le informazioni sui dati relativi all’iscrizione e alla cancellazione delle imprese dall’albo e le variazioni intervenute nei dati contenuti nell’albo.
2. A richiesta della commissione provinciale per l’artigianato la camera di commercio fornisce informazioni di carattere generale e solo in forma aggregata.
3. Per l’esercizio delle funzioni delegate da questa legge la camera di commercio può avvalersi della collaborazione dei comuni e degli enti pubblici interessati.
4. Se la camera di commercio accerta la mancanza dei requisiti per l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane o la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 4 bis segnala alle amministrazioni e agli enti pubblici interessati i provvedimenti adottati, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di loro competenza."
ARTICOLO 8
Modificazioni dell’articolo 11 della legge provinciale sull’artigianato
1. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale sull’artigianato è abrogato.
2. Nel comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale sull’artigianato le parole: "previste dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "previste dagli articoli 2, comma 1, lettera e), e 7 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010),".
ARTICOLO 9
Modificazione dell’articolo 14 della legge provinciale sull’artigianato
1. Nel comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale sull’artigianato le parole: "La commissione provinciale per l’artigianato, avvalendosi della struttura competente," sono sostituite dalle seguenti: "La struttura provinciale competente in materia di artigianato".
ARTICOLO 10
Modificazioni dell’articolo 15 della legge provinciale sull’artigianato
1. Nel comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale sull’artigianato le parole: ", secondo le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione" sono soppresse.
2. Nel comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale sull’artigianato dopo le parole: "sistema formativo provinciale" sono inserite le seguenti: ",
la struttura provinciale competente in materia di artigianato".
3. Il comma 4 dell’articolo 15 della legge provinciale sull’artigianato è sostituito dal seguente:
"4. Con regolamento approvato dalla Giunta provinciale sono disciplinate le caratteristiche generali e le modalità di funzionamento delle botteghe-scuola."
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 15 della legge provinciale sull’artigianato è inserito il seguente:
"4 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per l’artigianato, sono definiti i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere per l’utilizzo delle botteghe-scuola e sono stabilite le caratteristiche specifiche delle botteghe-scuola con riferimento ai singoli settori."
ARTICOLO 11
Modificazioni dell’articolo 16 della legge provinciale sull’artigianato
1. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale sull’artigianato sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "come modificato dall’articolo 52 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1," sono soppresse;
b) le parole: "I maggiori aiuti sono concessi secondo la regola del "de minimis" prevista dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis")" sono sostituite dalle seguenti: "I maggiori aiuti sono concessi secondo la regola del "de minimis" prevista dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore ("de minimis")".
ARTICOLO 12
Modificazione dell’articolo 17 della legge provinciale sull’artigianato
1. Nel comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale sull’artigianato dopo le parole: "Nel rispetto della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)," sono inserite le seguenti: "o dell’ordinamento comunitario in materia di affidamento di servizi a società interamente partecipate, in via diretta o indiretta, dall’ente pubblico,".
ARTICOLO 13
Modificazioni dell’articolo 18 bis della legge provinciale sull’artigianato
1. Al comma 2 dell’articolo 18 bis della legge provinciale sull’artigianato sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’alinea le parole: "più rappresentative, individuate con i criteri determinati ai fini dell’articolo 6, comma 2, lettera a), di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "maggiormente rappresentative a livello provinciale";
b) nella lettera b) dopo le parole: "l’organizzazione degli esami di abilitazione professionale" sono inserite le seguenti: "compresa la definizione dei criteri per la corresponsione dei compensi della commissione esaminatrice" e le parole: "più rappresentative, individuate con i criteri determinati ai fini dell’articolo 6, comma 2, lettera a)," sono sostituite dalle seguenti: "maggiormente rappresentative a livello provinciale".
2. Nel comma 5 dell’articolo 18 bis della legge provinciale sull’artigianato le parole: "più rappresentative ai sensi del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "maggiormente rappresentative a livello provinciale".
ARTICOLO 14
Sostituzione dell’articolo 19 della legge provinciale sull’artigianato1. L’articolo 19 della legge provinciale sull’artigianato è sostituito dal seguente:
"Art. 19 Sanzioni amministrative
1. Chi viola le disposizioni sottoelencate è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento delle seguenti somme:
a) per uso non consentito di una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato, in violazione dell’articolo 3, comma 4 bis: da 250 a 2.500 euro;
b) per uso non consentito del titolo di maestro artigiano, in violazione dell’articolo 14, comma 3: da 250 a 2.500 euro.
2. In caso di mancata comunicazione della variazione relativa ai requisiti e alle condizioni che determinano la cancellazione dall’albo entro i sessanta giorni dal suo verificarsi si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 100 a 1.000 euro.
3. Le sanzioni sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); la camera di commercio introita i relativi proventi.
4. Gli importi delle sanzioni possono essere aggiornati annualmente, con deliberazione della Giunta provinciale, in misura non superiore alla variazione media annua accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi negli anni successivi a quello di entrata in vigore di quest’articolo. La deliberazione di aggiornamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione."
ARTICOLO 15
Sostituzione dell’articolo 20 bis della legge provinciale sull’artigianato
1. L’articolo 20 bis della legge provinciale sull’artigianato è sostituito dal seguente:
"Art. 20 bis Delega alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento
di funzioni in materia di artigianato
1. Sono delegate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento le funzioni in materia di artigianato inerenti:
a) la tenuta dell’albo delle imprese artigiane previsto dall’articolo 3, comprese le funzioni in materia di vigilanza e di applicazione delle relative sanzioni amministrative;
b) lo svolgimento di indagini, studi e ricerche, compreso lo svolgimento di rilevazioni periodiche dei dati e della relativa elaborazione e diffusione, anche su richiesta della commissione provinciale per l’artigianato, se previsto dall’accordo di programma disciplinato dall’articolo 19 (Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento)
della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20."
ARTICOLO 16
Sostituzione dell’articolo 23 della legge provinciale sull’artigianato
1. L’articolo 23 della legge provinciale sull’artigianato è sostituito dal seguente:
"Art. 23 Disposizioni transitorie
1. La commissione provinciale per l’artigianato, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore di quest’articolo, è prorogata fino alla nomina della nuova commissione. Se uno o più componenti della commissione in carica cessano entro questo termine la sostituzione avviene
secondo la previgente disciplina, per il periodo di residua durata della commissione prorogata. La nuova commissione è nominata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest’articolo.
2. La commissione provinciale per l’artigianato, in carica alla data di entrata in vigore di quest’articolo, provvede in ordine alle domande di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo presentate prima della medesima data e non ancora definite.
3. L’articolo 19, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di quest’articolo, si applica fino al centottantesimo giorno successivo alla medesima data."
ARTICOLO 17
Abrogazioni
1. Gli articoli 7, 8, 10, 12 e 20 della legge provinciale sull’artigianato sono abrogati.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 12 dicembre 2011
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai