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NORMATIVA
Normativa province autonome - Trento

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Legge provincia di Trento 12 dicembre 2011 n 15
Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
Finalità


1. La Provincia autonoma di Trento, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nonché alla prevenzione del crimine organizzato promuovendo appositi interventi attuati nell’ambito della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale).

ARTICOLO 2
Interventi


1. La Provincia interviene per prevenire i rischi di infiltrazione criminale nel territorio provinciale sul piano economico e sociale, per contrastare l’espansione e il radicamento della criminalità organizzata nel territorio provinciale e per ridurre i danni provocati dall’insediamento dei fenomeni criminosi.
2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono realizzati:
a) mediante gli accordi di cui all’articolo 6 della legge provinciale sulla polizia locale;
b) mediante il finanziamento di progetti ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale sulla polizia locale.
3. La Provincia inoltre promuove e stipula accordi di programma ed altri accordi di collaborazione con enti pubblici, comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
a) rafforzare la prevenzione in relazione ad aree territoriali o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato;
b) sostenere gli osservatori locali per il monitoraggio e l’analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata nelle sue diverse articolazioni;
c) favorire lo scambio di conoscenze ed informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza in provincia.

ARTICOLO 3
Rapporti con il volontariato e l’associazionismo


1. Per le finalità di questa legge la Provincia promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei settori produttivi, dei servizi e delle professioni, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale previste dalla legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato) operanti nel settore dell’educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata. Per queste finalità la Provincia promuove anche la stipulazione di convenzioni fra questi soggetti e gli enti locali della provincia.
2. La Provincia promuove il coordinamento tra istituzioni pubbliche e associazioni di categoria per monitorare e prevenire situazioni di illegalità, anche istituendo periodici tavoli di confronto per favorire comuni azioni di contrasto in attuazione del comma 4 dell’articolo 4 della legge provinciale sulla polizia locale.

ARTICOLO 4
Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile


1. La Provincia, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 2 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), previa stipulazione di accordi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, promuove e incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e concede contributi a favore di enti pubblici per:
a) realizzare attività, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche, per attuare le finalità di questa legge e realizzare attività di qualificazione e aggiornamento del personale della scuola;
b) realizzare attività, in collaborazione con l’Università degli studi di Trento, per attuare le finalità di questa legge e per valorizzare le tesi di laurea inerenti ai temi della legge stessa;
c) promuovere, in particolare fra i giovani, iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica e alla diffusione della cultura della legalità nella comunità provinciale.
2. La Giunta provinciale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità e i criteri per l’attuazione del comma 1.

ARTICOLO 5
Attività della polizia locale


1. La Provincia, nel rispetto della legge provinciale sulla polizia locale, valorizza il ruolo della polizia locale, anche attraverso gli accordi previsti dall’articolo 2.
2. La Provincia, anche avvalendosi dell’osservatorio per la sicurezza previsto dall’articolo 9 della legge provinciale sulla polizia locale e del comitato tecnico di polizia locale previsto dall’articolo 17 della stessa legge, promuove specifici progetti per la formazione degli operatori di polizia locale, anche in maniera congiunta con gli operatori degli enti locali, delle forze dell’ordine, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto di questa legge.

ARTICOLO 6
Interventi per la prevenzione dell’usura e di altre attività criminose


1. La Provincia promuove specifiche azioni di tipo educativo e culturale nei confronti dei fenomeni connessi all’usura, volte a favorirne l’emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio provinciale.
2. Nel rispetto della normativa vigente in materia sociale e sanitaria la Provincia, esercitando le proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse o derivanti da attività criminose di tipo organizzato.
3. La Provincia è autorizzata a concedere agli enti di garanzia individuati dall’articolo 123 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia), finanziamenti per la costituzione e l’incremento dei fondi speciali per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura).
4. Le modalità per la concessione e la revoca dei finanziamenti sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, secondo quanto stabilito dall’articolo 128 della legge provinciale n. 18 del 1993.

ARTICOLO 7
Recupero dei beni confiscati


1. La Provincia assicura:
a) l’assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
b) la concessione di contributi agli enti locali indicati nella lettera a), per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico e arredo, al fine del recupero e della gestione dei beni immobili assegnati;
c) la concessione di contributi agli enti locali indicati nella lettera a), per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, mediante la stipula di accordi di programma con gli assegnatari.

ARTICOLO 8
Politiche a sostegno delle vittime


1. La Provincia, ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale sulla polizia locale prevede, mediante specifici strumenti nell’ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell’esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato.
2. La Provincia incentiva la costituzione e l’attività di enti associativi aventi lo scopo di intervenire a favore delle vittime dei reati o di azioni criminose messe in atto dalla criminalità organizzata. La Provincia, con il supporto del Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza previsto dall’articolo 10 della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime), promuove interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato mediante tavoli di confronto, di regia e scambio di informazioni contro la tratta sul territorio della provincia, anche al fine di individuare modalità per la raccolta dei dati.

ARTICOLO 9
Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime della criminalità


e per la promozione della cittadinanza responsabile
1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata la Provincia il 21 marzo di ogni anno partecipa alla "Giornata provinciale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile", attraverso l’organizzazione di eventi e dibattiti sul tema della promozione della legalità e della cittadinanza responsabile.

ARTICOLO 10
Partecipazione all’associazione "Avviso pubblico"


1. La Provincia è autorizzata a partecipare all’associazione denominata "Avviso pubblico" alle seguenti condizioni:
a) che l’associazione non persegua fini di lucro;
b) che lo statuto sia informato ai principi democratici della Costituzione.
2. La Provincia aderisce all’associazione "Avviso pubblico" con una quota il cui importo viene determinato ai sensi dello statuto dell’associazione e nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

ARTICOLO 11
Relazione sull’attuazione della legge


1. Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull’attuazione di questa legge e sui risultati da essa conseguiti nell’attuazione degli interventi previsti evidenziando, in particolare:
a) l’ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti da questa legge, nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti;
b) i dati raccolti ed elaborati sui fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata, rilevati nel territorio provinciale;
c) il numero, la tipologia, la localizzazione, lo stato di conservazione e la destinazione dei beni presenti nel territorio provinciale confiscati alla criminalità organizzata.
2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni sui dati e le informazioni relative all’attuazione della legge, anche suggerendo di rivedere l’impostazione della relazione prevista dal comma 1, tenendo conto delle criticità emerse nella realizzazione degli interventi e dei correttivi apportati in risposta a queste criticità.

ARTICOLO 12
Modificazione dell’articolo 3 della legge provinciale sul volontariato


1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale sul volontariato è sostituito dal seguente:
"1. La Provincia istituisce l’albo delle organizzazioni di volontariato.
L’albo si articola in due sezioni:
a) per le organizzazioni che hanno come scopi sociali esclusivamente quelli volti alla promozione e alla tutela della salute, alla prevenzione e alla rimozione della marginalità e del disagio sociale nonché quelli volti alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile;
b) per le organizzazioni che perseguono esclusivamente scopi di solidarietà sociale non compresi tra quelli indicati nella lettera a)."

ARTICOLO 13
Modificazioni della legge provinciale sulla polizia locale


1. Al comma 5 dell’articolo 7 della legge provinciale sulla polizia locale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a) dopo le parole: "dirette alla prevenzione" sono inserite le seguenti: "del crimine organizzato e";
b) nella lettera b) dopo le parole: "conoscenza dei fenomeni connessi alla criminalità" sono inserite le seguenti: ", compresa la criminalità organizzata,".
2. All’articolo 9 della legge provinciale sulla polizia locale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 dopo la parola: "sfruttamento" sono inserite le seguenti: ", al contrasto di fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Per favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di specifiche conoscenze, l’osservatorio per la sicurezza garantisce e favorisce la consultazione da parte dei cittadini dei documenti relativi ai fenomeni connessi con il crimine organizzato."
3. Dopo la lettera g) del comma 5 dell’articolo 10 della legge provinciale sulla polizia locale è inserita la seguente:
"g bis) collabora, d’intesa con le autorità competenti, alla realizzazione degli interventi per il contrasto alla criminalità organizzata previsti dall’articolo 2 della legge provinciale concernente "Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato";".

ARTICOLO 14
Modificazione dell’articolo 2 della legge provinciale sulla scuola
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale sulla scuola è sostituita dalla seguente:
"f) educare ai principi della vita, della legalità e della cittadinanza responsabile, della pace, della solidarietà e della cooperazione anche internazionale;".

ARTICOLO 15
Modificazione dell’articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani)


1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale sui giovani è inserita la seguente:
"d bis) favorisce lo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e alla diffusione della cultura della legalità;".

ARTICOLO 16
Modificazione dell’articolo 33 della legge provinciale sulle politiche sociali


1. Dopo la lettera i) del comma 2 dell’articolo 33 della legge provinciale sulle politiche sociali è inserita la seguente:
"i bis) attività a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato."

ARTICOLO 17
Abrogazione dell’articolo 41 (Finanziamenti per la prevenzione del fenomeno dell’usura) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1


1. L’articolo 41 della legge provinciale n. 1 del 2002 è abrogato.

ARTICOLO 18
Disposizione finanziaria


1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questa legge si fa fronte con le risorse già autorizzate in bilancio ai sensi della normativa in materia di finanza locale, di politiche sociali, di volontariato, di polizia locale e di prevenzione del fenomeno dell’usura.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 12 dicembre 2011
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai



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