Art. 1
(Rifinanziamento di leggi regionali)
1. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2014, il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento, per gli importi indicati nella tabella "A" allegata alla presente legge.
Art. 2
(Spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale degli enti dipendenti)
1. Per l'anno 2014, i fondi di dotazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 2013, n. 4, per ciascuno degli enti dipendenti regionali, sono costituiti dai seguenti importi:
a) Enti provinciali per il turismo (EPT Molise), euro 300.000,00;
b) Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise "Giacomo Sedati" (ARSIAM), euro 4.000.000,00;
c) Istituto regionale per gli studi storici del Molise (IRESMO), euro 30.000,00;
d) Agenzia regionale per la Protezione ambientale del Molise (ARPAM), euro 1.300.000,00;
e) Agenzia regionale Molise Lavoro, euro 309.940,00.
2. I fondi di cui al comma 1 sono finanziati con le risorse di cui all'UPB n. 132 (Servizio Ragioneria) del bilancio regionale per l'anno 2014.
3. Il fondo di dotazione, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, è erogato in due rate semestrali anticipate all'inizio di ciascun periodo.
4. Per l'Ente per il diritto allo studio universitario (ESU) il fondo di dotazione è fissato nella misura di euro 1.000.000,00. L'ammontare della seconda rata semestrale, di cui al comma 3, è determinato tenendo conto dell'importo accertato in entrata nell'UPB 002.
Art. 3
(Iscrizione fondi)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2014 sono iscritti, sia per competenza che per cassa, i seguenti fondi:
a) "Fondo di riassegnazione per riaccertamento straordinario dei residui", per l'importo di euro 4.000.000;
b) "Fondo di riassegnazione dei residui perenti per perenzione ammnistrativa relativi a spese finanziate con assegnazioni statali o comunitarie con vincolo di specifica destinazione", per l'importo di euro 124.679.134,85, utilizzabile soltanto dopo l'approvazione del Rendiconto generale 2013.
2. I fondi di cui al comma 1 sono movimentati esclusivamente con atto deliberativo della Giunta regionale.
Art. 4
(Assegnazione risorse iscritte in bilancio)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale recante "Bilancio regionale di competenza e cassa 2014 - Bilancio pluriennale 2014/2016", la Giunta regionale assegna, con proprio atto, ai Direttori generali, ai Direttori d'Area e ai Direttori dei Servizi, le risorse iscritte in bilancio, nel rispetto delle competenze, così come individuate nell'atto di riorganizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con la deliberazione di Giunta regionale 30 settembre 2013, n. 497, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5
(Armonizzazione bilanci)
1. La Regione, al fine di dare attuazione, a decorrere dall'anno 2015, ai principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successivi provvedimenti attuativi o di modifica, adegua, nell'anno 2014, il proprio sistema contabile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta provvedimenti finalizzati a:
a) proporre interventi di riassetto della legislazione regionale;
b) promuovere la formazione del personale regionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
c) adeguare i sistemi informativi e gestionali;
d) modificare l'assetto regolamentare ed organizzativo interno e degli enti del Sistema regionale.
Art. 6
(Obblighi relativi alla sottoscrizione dei contratti)
1. Dall'entrata in vigore della presente legge è vietata la sottoscrizione di contratti e di convenzioni che non presentino la copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione e che siano privi del relativo visto di regolarità contabile da parte del Servizio Ragioneria della Giunta regionale ovvero del Servizio Bilancio del Consiglio regionale.
2. Dall'entrata in vigore della presente legge, ad ogni contratto sottoscritto è allegata una nota dell'ufficio regionale competente, attestante la copertura a bilancio dei relativi oneri per le annualità ivi previste.
3. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
Art. 7
(Copertura delle leggi di spesa. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 4)
1. All' articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In attuazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata.";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I progetti di legge e gli emendamenti che comportino nuove o maggiori spese, ovvero diminuzioni di entrate, sono accompagnati da una relazione tecnica, predisposta dal Servizio competente, corredata dal parere del Servizio Bilancio, contenente l'ammontare complessivo degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché l'indicazione delle relative coperture finanziarie, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione della norma e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale. Nella relazione sono indicati i dati, le fonti ed i metodi utilizzati per la loro quantificazione.";
c) il comma 4 è abrogato.
Art. 8
(Piano triennale per la revisione della spesa)
1. Per le finalità richiamate all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la Giunta regionale adotta, entro e non oltre il 30 giugno 2014, il "Piano triennale per la revisione della spesa", al fine di garantire risparmi della spesa regionale nel periodo 2014-2016.
2. Il piano di cui al comma 1 contiene le misure necessarie a consentire risparmi di spesa distribuiti nel periodo 2014-2016, considerando anche soluzioni che, pur non portando a riduzioni di spesa rilevanti per la pubblica amministrazione, migliorino la qualità dei servizi per i cittadini.
3. Il piano di cui al comma 1 include misure in grado di condurre ad una riduzione dei costi a parità di servizi e prevede l'eliminazione di attività non prioritarie.
4. Gli importi dei risparmi devono essere indentificati sia nei loro effetti immediati che nei loro effetti di medio e di lungo periodo.
5. I risparmi sono calcolati prendendo come base di riferimento il quadro di finanza pubblica e i relativi stanziamenti definiti dalla legge regionale di bilancio 2013.
6. Il piano di cui al comma 1 prevede strumenti atti a monitorare costantemente l'implementazione delle misure nello stesso adottate e a valutare il grado di soddisfazione da parte degli utenti di servizi pubblici, anche attraverso il potenziamento delle strutture di controllo interno e di valutazione dell'efficacia e della efficienza della spesa.
7. Per l'anno 2014, il Piano di cui al comma 1 deve prevedere, tra l'altro, misure relative:
a) alla vendita di automezzi e autovetture;
b) alla razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili sia di proprietà che in affitto;
c) alla riduzione dei fitti passivi.
8. Nel Piano di cui al comma 1 sono previste misure anche per gli enti del Sistema regionale.
9. Sugli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione raggiunti il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale.
Art. 9
(Ulteriori interventi per la riduzione dei costi della politica)
1. Contestualmente all'elaborazione del piano triennale di cui all'articolo 8 si procederà ad adottare interventi legislativi finalizzati all'ulteriore contenimento dei costi della politica, comunque in conformità con quanto risulterà previsto nelle disposizioni di legge statale.
2. Gli assegni vitalizi, diretti e di riversibilità, corrisposti ai sensi della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, sono temporaneamente ridotti, a decorrere dal 1° maggio 2014 e sino al 31 dicembre 2014, delle seguenti misure:
a) 10 per cento per la parte dell'importo lordo mensile sino a 3.000 euro;
b) 20 per cento per la parte dell'importo lordo mensile eccedente i 3.000 euro.
3. All'articolo 2, comma 3, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 10, è soppresso il seguente periodo: "Per gli esercizi successivi al 2013 il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 è adeguato sulla base della variazione annuale del costo della vita accertata dall'ISTAT, ove non rideterminato secondo le modalità di cui al primo periodo del presente comma.".
Art. 10
(Istituzione del Sistema dei controlli interni e sul sistema regionale)
1. In armonia con i principi dettati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è istituito il "Sistema dei controlli interni e sul sistema regionale" .
2. Il Sistema di cui al comma 1 consta:
a) della valutazione e del controllo strategico concernente l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
b) del controllo di gestione concernente l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c) del controllo di regolarità amministrativa e contabile concernente la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
d) della valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
e) dei controlli sugli enti del Sistema Regione Molise concernente la verifica delle procedure di gestione e controllo degli enti e società del Sistema, il monitoraggio dello svolgimento dei controlli interni, la mappatura dei rischi e la pianificazione di audit.
Art. 11
(Razionalizzazione dell'utilizzo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa)
1. Ai fini della razionalizzazione della gestione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i relativi adempimenti amministrativi e contabili sono di esclusiva competenza gestionale del Servizio Risorse umane e organizzazione del lavoro.
2. La violazione di quanto disposto al comma 1 determina la responsabilità personale del dirigente che ha autorizzato o stipulato il contratto.
Art. 12
(Patto di stabilità)
1. I Direttori dei Servizi della Giunta e del Consiglio concorrono al contenimento degli impegni e dei pagamenti entro i limiti di cui all'obiettivo programmatico derivante dal rispetto del Patto di Stabilità interno per le Regioni a statuto ordinario per l'esercizio finanziario 2014. A tale scopo, i Direttori generali e i Direttori d'Area pongono in essere tutte le misure organizzative necessarie all'attuazione del sistema di monitoraggio e verifica del rispetto dei suddetti limiti.
2. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'unità economica, fissati per le Regioni dalla legislazione statale, la Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'esercizio 2014, a rideterminare il livello degli impegni e dei pagamenti autorizzabili nell'anno, al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.
3. Il sistema degli enti strumentali e aziende regionali e gli altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, ai quali la Regione eroga contributi o effettua trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o la cui gestione è finanziata in tutto o in parte dal bilancio regionale, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica regionale per il periodo 2014-2016.
4. Ai fini del loro concorso al rispetto degli obblighi rivenienti dal Patto di Stabilità interno per l'esercizio finanziario 2014, agli enti di cui al comma 3 sono applicate le misure di contenimento della spesa previste per il comparto delle Regioni dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213.
5. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di Stabilità infraregionale, gli enti di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, trasmettono trimestralmente alla struttura regionale competente in materia di bilancio le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, mediante un prospetto e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
6. I collegi dei Revisori dei conti degli enti di cui al comma 3, con cadenza trimestrale, segnalano alla Presidenza della Giunta regionale eventuali scostamenti dagli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 4.
7. Gli enti di cui al comma 3 che non rispettino gli obiettivi del Patto di Stabilità fissati per l'anno 2014, a decorrere dall'anno 2015 riducono ulteriormente del 10 per cento, rispetto all'anno 2012, le spese per acquisto di beni e servizi e non possono procedere all'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione, né procedere all'assunzione di personale.
Art. 13
(Tavolo permanente per il federalismo fiscale interno ed il patto di stabilità territoriale)
1. La Regione promuove, d'intesa con le Autonomie locali, la costituzione del "Tavolo permanente per il federalismo fiscale interno ed il patto di stabilità territoriale", con gli obiettivi di:
a) realizzare proposte condivise e programmate sul concorso degli enti agli obiettivi di finanza pubblica, ivi compresi quelli relativi al cosiddetto "Patto di stabilità verticale";
b) migliorare il livello di efficienza degli interventi correnti, di sviluppo e degli investimenti;
c) dare attuazione alle disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 14
(Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2013, n. 10)
1. Alla legge regionale 25 luglio 2013, n. 10 (Riduzione dei costi della politica e misure di razionalizzazione, controllo e trasparenza dell'organizzazione e dei servizi della regione. Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo15, comma 2, le parole "Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", "ove non intervenga l'intesa in sede di conferenza unificata ivi prevista ai commi 2 e 3" e "entro il 31 dicembre 2013" sono soppresse;
b) all'articolo15, i commi 3 e 4 sono abrogati;
c) all'articolo16, i commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 sono abrogati;
d) all'articolo 16, comma 5, primo periodo, dopo le parole "consigli di amministrazione", le parole "delle società di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione e dai suoi enti dipendenti, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato".
Art. 15
(Razionalizzazione del Sistema Regione Molise)
1. La razionalizzazione e la riorganizzazione degli enti del Sistema Regione Molise si conformano ai seguenti criteri direttivi:
a) riduzione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale;
b) fusione-accorpamento e reinternalizzazione di organismi e strutture che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa;
c) soppressione degli enti che non abbiano finalità strategica per la Regione Molise, con previsione di gestione commissariale, con funzione liquidatoria, degli enti soppressi o messi in liquidazione;
d) razionalizzazione degli organi amministrativi, di controllo e consultivi, con contestuale revisione della quantificazione dei compensi, delle indennità o di qualsiasi altra utilità, per tutti gli organismi.
2. La Giunta regionale, tenuto conto dei criteri direttivi di cui al comma 1, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare il coordinamento ed il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa ed il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, propone al Consiglio regionale disegni di legge che prevedano la soppressione o l'accorpamento, o, in ogni caso, la riduzione dei relativi oneri finanziari, di aziende speciali, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica facenti parte del Sistema Regione Molise ed in particolare dei seguenti enti:
- Finmolise Spa;
- Sviluppo Italia Molise;
- Enti provinciali del Turismo di Campobasso e Isernia (EPT);
- Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Termoli (AAST);
- Korai s.r.l.;
- Azienda Speciale Molise Acque;
- ARPA Molise.
3. Le società partecipate, titolari di partecipazioni regionali indirette, ad esclusione di quelle per le quali è in atto un procedimento di cessione, di liquidazione o una procedura concorsuale, presentano, entro e non oltre 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una proposta operativa di razionalizzazione o dismissione delle proprie partecipazioni, di cui alla Tabella "B" allegata alla presente legge, sulla base dei criteri direttivi indicati nel comma 1.
4. Le proposte di cui al comma 3 sono approvate, entro e non oltre 30 giorni dalla loro presentazione, dalla Giunta regionale, la quale le sottopone al vaglio del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 6, lettera g), dello Statuto.
5. Il trattamento economico omnicomprensivo dei direttori/segretari generali degli enti di cui alla tabella "C" allegata alla presente legge è definito stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico dei Direttori d'Area della Regione Molise, come definito dall'articolo 21 (trattamento economico del Direttore generale, del Segretario generale e dei direttori d'area) della legge regionale 23 marzo 2010, n.10.
6. Il trattamento omnicomprensivo dei dirigenti degli enti di cui alla tabella "C" allegata alla presente legge è definito stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico dei direttori di servizio della Regione.
Art. 16
(Durata incarichi di direzione)
1. Gli incarichi di direzione degli Enti del Sistema Regione Molise, di cui alla tabella A1, Sezione I e Sezione II, allegata alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2, hanno durata triennale e sono rinnovabili.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o incompatibili con il comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai contratti stipulati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17
(Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2012, n. 12)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 2012, n. 12 (Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile), è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. L'incarico di direzione può essere altresì conferito, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, tenuto conto delle capacità di bilancio e nel rispetto delle normative sui vincoli di spesa, a persone esterne all'Amministrazione regionale, munite di diploma di laurea, in possesso di documentata professionalità manageriale acquisita con esperienza pluriennale operando in funzioni dirigenziali presso altre pubbliche amministrazioni o altri enti pubblici o aziende pubbliche o private. Al reperimento delle candidature per l'incarico da conferire ad esterni si procede mediante avviso adeguatamente pubblicizzato.".
Art. 18
(Fondo regionale per le imprese)
1. Al fine di finanziare gli interventi tesi a favorire l'accesso al credito e a promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nella regione Molise, è istituito un apposito fondo rotativo denominato "Fondo regionale per le imprese".
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli obiettivi prioritari degli interventi, i criteri e le modalità operative per l'utilizzo del Fondo regionale per le imprese, nonché la relativa ripartizione delle risorse.
3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1, fino ad euro 8.000.000,00, verrà costituita mediante risorse rivenienti della rimodulazione delle giacenze risultanti presso la "Finmolise Sviluppo e Servizi s.r.l.", in liquidazione, e/o mediante operazioni di riduzione del capitale sociale e di rimborso delle riserve di bilancio della Finmolise s.p.a., nella misura eventualmente risultante in eccedenza rispetto alla attività di società in house providing.
Art. 19
(Sportello Unico per le Attività Produttive - iniziative per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese e dei professionisti)
1. Al fine di razionalizzare le procedure dello Sportello Unico Regionale, la Giunta regionale predispone ogni iniziativa di tipo organizzativo o regolamentare atta a garantire procedure omogenee ed integrate con le iniziative di semplificazione attivate dai soggetti pubblici operanti nel territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove il "Tavolo regionale per la semplificazione amministrativa", d'intesa con le Camere di Commercio, gli ordini professionali e gli enti locali.
Art. 20
(Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3)
1. All'articolo 15 della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 (Legge finanziaria regionale 2010) i commi 2 e 3 sono abrogati.
Art. 21
(Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2013, n. 4)
1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 17 gennaio 2013, n. 4 (Legge finanziaria regionale 2013) è sostituito dal seguente: "2. Lo stanziamento, pari ad euro 500.000,00, del capitolo di spesa n. 16022, avente ad oggetto "Oneri funzionamento della Fondazione Molise Cultura", è finalizzato al funzionamento della Fondazione e all'attuazione delle intese sottoscritte ai sensi del comma 1."
Art. 22
(Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 2011, n. 2)
1. Il comma 16 dell'articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011) è sostituito dal seguente: "16. La Giunta regionale, al fine di favorire iniziative culturali, artistiche ed occupazionali, dispone che tutti gli avanzi economici risultanti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 della Fondazione Molise Cultura siano destinati al finanziamento degli oneri correnti della Fondazione medesima.".
Art. 23
(Università degli Studi del Molise)
1. Nello stato di previsione della spesa, nella UPB 402, è istituito un nuovo capitolo denominato "Contributo straordinario al Comune di Isernia per sostenere oneri per canoni di locazione in favore dell'Università degli Studi del Molise", con uno stanziamento pari a 45.000,00 euro.
Art. 24
(Modifiche alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 35)
1. Alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 35 (Incentivi per la conversione a metano o a GPL dei veicoli ad alta emissione di inquinanti) sono apportare le seguenti modifiche:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1
Finalità
1. Al fine di promuovere politiche di sviluppo sostenibile e garantire la tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare, la Regione Molise destina, nel Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, la somma complessiva di 100.000,00 euro per l'erogazione di incentivi finalizzati alla conversione a metano o g.p.l. di veicoli alimentati a benzina.
2. L'incentivo previsto per la conversione di veicoli alimentati a benzina è pari ad euro 500,00 per veicolo, sia nel caso della installazione e collaudo di un impianto di alimentazione a metano, sia nel caso dell'installazione e collaudo di un impianto a g.p.l. A tal fine è finanziato il capitolo di spesa n. 55703 nell'U.P.B. 223 per 100.000,00 euro.
3. Le modalità di erogazione a rimborso degli incentivi, con la relativa tempistica e gli adempimenti necessari, saranno regolate dal piano operativo di dettaglio che sarà approvato dalla Giunta regionale.";
b) l'articolo 2 è sostituto dal seguente:
"Art. 2
Piano di dettaglio
1. Il piano di dettaglio descrive analiticamente i termini, le procedure e le modalità operative necessarie a garantire il corretto funzionamento del sistema di erogazione a rimborso degli incentivi.
2. Il piano di dettaglio deve prevedere, inoltre, un sistema di controllo del progressivo esaurimento delle risorse disponibili per le azioni finanziate dalla presente legge.
3. Raggiunta la percentuale del 90 per cento di prenotazione delle somme a disposizione, il competente ufficio regionale provvede a pubblicare nel sito internet istituzionale della Regione la notizia del prossimo esaurimento dei fondi; prenotate tutte le somme, l'ufficio procede tempestivamente alla sospensione o al diniego delle richieste di finanziamento.
4. L'ufficio cura l'istruttoria delle richieste di contributi e, verificatane la regolarità, eroga i medesimi a rimborso.";
c) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Possono essere oggetto di conversione finanziata a rimborso con la presente legge tutti i veicoli alimentati a benzina appartenenti a qualsiasi direttiva europea anti-inquinamento";
d) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'erogazione degli incentivi è effettuata fino all'esaurimento delle risorse finanziarie, pari a 100.000,00 euro, a ciò destinate dalla Regione Molise".
Art. 25
(Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale)
1. Non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi effettuata mediante procura speciale a vendere o mediante fattura di vendita senza l'avvenuta formalità della trascrizione del titolo di proprietà al PRA. Costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti di contribuenti che ne fanno, professionalmente, regolare commercio secondo le modalità di cui al regime speciale per i rivenditori di beni usati indicate all'articolo 36, comma 10, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. L'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e sino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita.
2. Ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica in favore dei portatori di handicap, è onere del contribuente presentare istanza agli uffici regionali preposti, oppure all'A.C.I., entro il termine utile per pagare la medesima senza sanzioni ed interessi. L'istanza consegnata tempestivamente, se accolta, produce effetto a partire dall'anno d'imposta in cui è presentata e non può avere effetto retroattivo riguardo agli anni d'imposta precedenti.
3. Per veicoli adibiti ad uso professionale, ai fini dell'esclusione dall'esenzione di cui all'articolo 63, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si intendono quelli indicati dall'articolo 53, comma 1, lettere d), e), f), g), h), e comma 2, e dall'articolo 54, comma 1, lettere b), d), e), f), g), h), i), l), n), del Nuovo Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
4. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria regionale 2012), è sostituito dal seguente: "1. Ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le ONLUS di cui all'articolo 10 dello stesso decreto, aventi sede legale in Molise, le quali siano proprietarie di autoveicoli iscritti al P.R.A., sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica regionale, previa richiesta alla Regione. Sono esclusi da tale esenzione gli autoveicoli di potenza superiore a 100 kw.".
5. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria regionale 2008) è abrogato.
6. Gli autoveicoli di proprietà di enti pubblici, destinati esclusivamente al trasporto di soggetti con disabilità, di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, previa richiesta alla Regione.
Art. 26
(Soglia di estinzione dei debiti tributari della Regione di modesto ammontare)
1. Non si procede al rimborso di tributi regionali per importi inferiori a 12 euro.
Art. 27
(Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1 - Tassa di abilitazione all'esercizio professionale)
1. All'articolo 30 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La tassa prevista dal primo comma dell'articolo 190 del testo unico approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale essendo provvisti di titolo accademico conseguito nell'Università del Molise, è fissata in 78,00 euro".
Art. 28
(Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 12 novembre 2013, n. 17)
1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 12 novembre 2013, n. 17 (Riordino della disciplina in materia di tasse sulle concessioni regionali), deve interpretarsi nel senso che restano applicabili le previgenti disposizioni delle leggi regionali disciplinanti singole fattispecie di tassa di concessione regionale, quando prevedano soprattasse o altre misure integrative ovvero misure agevolative o riduttive, purché non siano in contrasto o incompatibili con la stessa legge n. 17/2013 e con la tariffa alla stessa allegata.
Art. 29
(Norme in materia di acque minerali e di sorgente)
1. Ai fini della valorizzazione e della razionalizzazione dell'uso delle acque minerali naturali, i titolari di concessione per l'imbottigliamento di acque minerali e di sorgente corrispondono alla Regione un canone annuo di imbottigliamento pari a:
a) 1,00 euro per ogni mille litri o frazione di imbottigliato;
b) 0,50 euro ogni mille litri o frazione di acqua utilizzata o emunta.
2. I concessionari versano il canone di cui al comma 1 entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3. Il canone è calcolato utilizzando come base di calcolo la quantità di acqua imbottigliata o utilizzata nell'anno precedente.
Art. 30
(Adempimenti concernenti l'attuazione della legge regionale 23 novembre 2010, n.19)
1. Al fine di consentire l'assolvimento degli interventi di cui alla legge regionale 23 novembre 2010, n.19 (Misure a favore dei residenti negli alloggi dei villaggi provvisori realizzati a seguito del sisma del 31 ottobre 2002) è stanziata la somma di 50.000 euro, a valere sull'UPB 122 (Attività della Protezione Civile) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2014.
Art. 31
(Esecuzione dei lavori e delle opere pubbliche di interesse regionale)
1. Al fine di rendere più efficienti ed efficaci le procedure relative alla programmazione ed alla attuazione dei lavori e delle opere pubbliche di interesse regionale, la Giunta regionale presenta, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di legge di modifica della legge regionale 14 luglio 1979, n.19 (Norme per l'esecuzione dei lavori delle opere pubbliche di interesse regionale) che tenga anche conto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche), e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e Fondo progetti), nonché dal decreto legislativo n. 14 marzo 2013, n. 33, articolo 23, commi 1 e 2, sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, al fine di prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il piano straordinario contro le mafie, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. Le specifiche disposizioni previste nei riferimenti normativi sopra elencati devono essere recepite anche per le procedure di somma urgenza previste dal dPR 5 ottobre 2010, n. 207, articolo 176.
Art. 32
(Normativa regionale in materia di attività urbanistica ed edilizia)
1. Al fine di adeguare la normativa regionale in materia di urbanistica ed edilizia, la Giunta regionale presenta, entro e non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di legge di modifica della legge regionale 14 maggio 1985, n.17 (Disposizioni regionali di attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 recante norme in materia di controllo sull'attivita' urbanistica - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), della legge regionale 1 dicembre 1989, n.24 (Disciplina dei piani territoriali paesistico-ambientali), della legge regionale 12 aprile 1995, n.14 (Norme urgenti per lo snellimento delle procedure e per le deleghe in materia di urbanistica, lavori pubblici e trasporti), della legge regionale 11 dicembre 2009, n.30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica).
Art. 33
(Norme in materia di edilizia)
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale, il certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del dPR 6 giugno 2001, n. 380, può essere richiesto anche:
a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni ed ultimate le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.
2. La domanda di rilascio del certificato di agibilità deve essere corredata dalla dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, valutate secondo la vigente normativa.
3. In alternativa alla richiesta del certificato di agibilità, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui alle norme richiamate al comma 5-bis, alinea, dell'articolo 25 del dPR n. 380/2001, l'interessato presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio che il responsabile dello Sportello unico per l'edilizia provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, valutate secondo la vigente normativa.
4. Relativamente alle dichiarazioni di agibilità presentate ai sensi del comma precedente, i comuni svolgono un controllo a campione, con cadenza almeno annuale, nella percentuale minima del 30 per cento delle pratiche presentate, da individuare mediante preventivo sorteggio. Il responsabile dello Sportello unico per l'edilizia, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del sorteggio della pratica da sottoporre al controllo, comunica all'interessato la sottoposizione a controllo e le modalità ed i tempi coi quali il medesimo sarà effettuato.
5. In caso di esito negativo dei controlli, ove il responsabile dello Sportello unico per l'edilizia rilevi la carenza dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata alla normativa vigente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni per le opere realizzate in difformità dalla SCIA, dalla DIA o dal permesso di costruire o con variazioni essenziali. La mancata sottoposizione a controllo delle dichiarazioni di agibilità presentate ai sensi del comma 3 non preclude l'esercizio dei poteri di vigilanza comunale, nonché l'assunzione di determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 34
(Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1999, n.33)
1. All'articolo 19 della legge regionale 27 settembre 1999 n. 33 (Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 18 marzo 1997, n. 59") sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle attività dei centri di assistenza, la Regione concede ai centri costituiti dalle associazioni imprenditoriali del commercio contributi annui nel limite massimo di euro 10.000 per ciascun centro.";
b) al comma 10, le parole "comma 9" sono sostituite dalle parole "comma 8-bis", e dopo la parola "determinati" è aggiunta la parola "annualmente".
Art. 35
(Fondo regionale per gli oneri del trasporto pubblico locale urbano)
1. A decorrere dall'anno 2015, è istituito il "Fondo regionale per gli oneri del trasporto pubblico locale urbano" per i comuni con una popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT superiore a 5.000 abitanti, già beneficiari del contributo regionale ai sensi dell'articolo 74 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19 (Norme in materia di trasporti di competenza regionale - Deleghe) (Isernia, Termoli, Campobasso, Larino).
2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato con quota parte del "Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario", spettante alla Regione, e con risorse regionali.
3. Ai comuni di cui al comma 1 è riconosciuto, in relazione alla rete di servizi minimi, il contributo determinato dalla Giunta regionale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2, l'ammontare delle risorse trasferite a ciascuno dei comuni indicati al comma 1 è ridotto in misura corrispondente ai maggiori incassi derivanti dagli aumenti dei proventi tariffari successivi a quelli dell'anno 2012.
Art. 36
(Trasporto pubblico urbano e suburbano)
1. La Giunta regionale definisce criteri e parametri per l'organizzazione dei servizi minimi di trasporto per i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 35.
2. Nell'ambito della organizzazione di cui al comma 1, la Giunta regionale può prevedere l'estensione dei servizi di trasporto urbano a comuni limitrofi o aree periurbane.
3. I servizi di trasporto urbano e suburbano, fra loro integrati, sono approvati dalla Giunta regionale, vanno effettuati in maniera unitaria e posti in gara in lotto unico da ciascun comune di cui al comma 1 dell'articolo 35.
Art. 37
(Criteri di ripartizione del fondo regionale per gli oneri del trasporto pubblico locale urbano)
1. I contributi di cui all'articolo 35 sono riconosciuti ai comuni di Isernia, Termoli, Campobasso, Larino:
a) sulla base di quanto previsto dall'articolo 38 per il 10 per cento del loro ammontare;
b) indipendentemente dal raggiungimento di specifici obiettivi per il 90 per cento del loro ammontare.
2. A decorrere dall'anno 2015, la percentuale da ripartire ai sensi dell'articolo 38 è incrementata biennalmente di due punti percentuali, con conseguente riduzione della quota inizialmente prevista nella misura del 90 per cento del fondo.
3. A titolo di anticipazione il 60 per cento della quota di cui al comma 1, lettera b), delle risorse stanziate sul fondo è ripartito ed erogato ai comuni di cui al comma 1 entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse statali di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
4. Il residuo 40 per cento della quota di cui al comma 1, lettera b), delle risorse è erogato, successivamente al trasferimento delle risorse statali, su base mensile, a decorrere dal mese di agosto di ciascun anno, ed è calcolato al netto delle eventuali riduzioni conseguenti al mancato raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda ed il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.
Art. 38
(Riparto quota risorse subordinato al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale urbano)
1. Il 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 35 è ripartito tra i comuni di Isernia, Termoli, Campobasso, Larino secondo le modalità e i criteri stabiliti nei commi successivi.
2. Qualora i comuni raggiungano tutti gli obiettivi indicati all'articolo 37, comma 4, la quota di cui al comma 1 è assegnata integralmente.
3. Nel caso in cui gli obiettivi di cui al comma 2 siano raggiunti parzialmente, ai comuni è assegnata parte della quota di cui al comma 1 con le percentuali di seguito riportate:
a) 30 per cento per un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico e per la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda ed il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
b) 60 per cento per il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
c) 10 per cento per la definizione di livelli occupazionali appropriati.
4. Alle verifiche del soddisfacimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti si provvede ai sensi dell'articolo 39.
5. Qualora i comuni non trasmettano all'Osservatorio regionale del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 20 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19, i dati richiesti dalla Regione, anche ai fini delle verifiche di cui all'articolo 40, il contributo pubblico non è erogato.
6. Per l'anno 2014 gli obiettivi di cui ai commi precedenti si considerano soddisfatti mediante l'adozione del Piano di riprogrammazione del trasporto pubblico urbano, ai sensi dell'articolo 41.
Art. 39
(Valutazione degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale urbano)
1. Il soddisfacimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 37 è verificato attraverso l'incremento annuale del "load factor" calcolato su base comunale. Nel primo triennio di applicazione l'obiettivo è verificato attraverso l'incremento del 2,5 per cento del numero dei passeggeri trasportati per ciascun comune e determinato anche attraverso la valutazione del numero dei titoli di viaggio.
2. Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 37 è verificato attraverso l'incremento, su base annua, rispetto all'anno precedente, del rapporto calcolato su base comunale tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e dei corrispettivi di servizio al netto della quota relativa all'infrastruttura di una percentuale di almeno lo 0,03 per cento per rapporti di partenza inferiori o uguali allo 0,20 ovvero 0,02 per rapporti di partenza superiori allo 0,20 fino alla concorrenza del rapporto dello 0,35, ovvero attraverso il mantenimento o l'incremento del medesimo rapporto per rapporti superiori. Tali valori saranno rideterminati in sede di revisione dei criteri di ripartizione dei contributi di cui all'articolo 43.
3. Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 37 è verificato attraverso il mantenimento o l'incremento dei livelli occupazionali di settore ovvero, se necessario, mediante la riduzione degli stessi attuata con il blocco dei turn-over per le figure professionali non necessarie a garantire l'erogazione del servizio e/o con processi di mobilità del personale verso aziende dello stesso o di altri settori ovvero di altre misure equivalenti.
4. Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 37 è verificato attraverso la trasmissione all'Osservatorio regionale dei trasporti dei dati richiesti ai sensi dell'articolo 40.
Art. 40
(Monitoraggio e verifiche del raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale urbano)
1. Alla verifica del soddisfacimento degli obiettivi di cui all'articolo 37 provvede l'Osservatorio regionale dei trasporti. A tal fine, i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 38, entro il 15 giugno di ciascun anno, a partire dall'anno 2015, trasmettono all'Osservatorio i risultati dell'attività di riprogrammazione dei servizi effettuata nell'anno precedente sull'intero comparto del trasporto pubblico locale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo ai comuni di cui all'articolo 74 della l.r. n. 19/1984 di inviare, entro il 30 del mese successivo a quello di riferimento, per via telematica, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento nel settore.
3. I contributi regionali non sono erogati ai comuni che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate dal presente articolo.
Art. 41
(Adempimenti relativi al Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale)
1. Entro e non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 38 procedono:
a) all'adozione di un Piano di riprogrammazione dei servizi;
b) alla rimodulazione dei servizi a domanda debole e alla sostituzione, entro trenta giorni dall'adozione della predetta riprogrammazione, delle modalità di trasporto ritenute diseconomiche in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi delle infrastrutture previsto dall'articolo 19, comma 5, del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi.
2. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione, di cui al presente articolo, i contratti di servizio già stipulati dai comuni con le aziende di trasporto sono oggetto di revisione.
Art. 42
(Modalità di erogazione del fondo regionale per gli oneri del trasporto pubblico locale urbano)
1. Per gli anni successivi al 2014, con deliberazione di Giunta regionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del fondo di cui all'articolo 37, comma 1, lett. b), previo espletamento delle verifiche sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione di cui all'articolo 41 nell'anno precedente.
Art. 43
(Rideterminazione percentuali di ripartizione dei contributi per il trasporto pubblico locale urbano)
1. La Giunta regionale, anche sulla scorta di eventuali modificazioni ed integrazioni di disposizioni statali in materia di trasporto pubblico locale, anche di natura finanziaria, sulla base dei dati trasportistici ed economici acquisiti ed elaborati dall'Osservatorio regionale, ridetermina le percentuali di ripartizione dei contributi di cui all'articolo 37.
Art. 44
(Soppressione del contributo per i comuni di cui all'articolo 74 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19)
1. Per l'anno 2014 per i comuni indicati dall'articolo 74 della legge regionale n. 19/1984 non rientranti tra quelli indicati al comma 1 dell'articolo 37, rimane invariato il criterio di attribuzione del contributo per il trasporto pubblico urbano attualmente in vigore.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 è soppresso il contributo di cui al comma 1.
Art. 45
(Abrogazione della legge regionale 28 novembre 1994, n. 21)
1. La legge regionale 28 novembre 1994, n. 21 (Intervento finanziario per il trasporto in abbonamento dei lavoratori molisani mediante autolinee non di competenza della Regione Molise) è abrogata.
Art. 46
(Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1984, n. 19)
1. All'articolo 28-bis della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19 dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Le minori entrate alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale derivanti dall'attuazione degli articoli 28 e 28-bis possono essere ripianate con un contributo forfetario erogato dalla Regione Molise mediante utilizzo di quota parte delle disponibilità finanziarie dello stanziamento del capitolo di spesa 19405 (funzionamento servizi mobilità su gomma e ferro) della UPB 615 del bilancio regionale per l'esercizio 2014.
7-ter. La Giunta regionale, per gli anni 2013 e successivi, fino all'introduzione della bigliettazione elettronica, in coerenza con gli atti convenzionali in corso, definisce annualmente le risorse destinate al ripiano delle minori entrate di cui al comma 1, prevedendo l'impiego di quota parte delle disponibilità finanziarie del capitolo di spesa 19405 (funzionamento servizi mobilità su gomma e ferro) della UPB 615 del bilancio regionale per l'esercizio 2014.
7-quater. La ripartizione della somma di cui ai commi 7-bis e 7-ter avviene in proporzione diretta alle percorrenze ammesse a contribuzione regionale o corrispettivo e assentite, per il penultimo anno antecedente a quello di riferimento, a ciascuna azienda sulla base dei programmi di esercizio autorizzati, con esclusione delle percorrenze derivanti dalle corse bis e dai servizi occasionali. Ai fini della medesima ripartizione le percorrenze dei servizi urbani attualmente in vigore sono maggiorate del 30 per cento.".
Art. 47
(Contratti di servizio per il trasporto pubblico locale su gomma extraurbano)
1. Ai fini della riprogrammazione del servizio del trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95/2012, e del DPCM 11 marzo 2013, i contratti di servizio già stipulati tra la Regione e le aziende di trasporto sono sottoposti a revisione.
2. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il nuovo schema di contratto di servizio, determinando anche le modalità di revisione annuale dell'importo finalizzata all'efficientamento del servizio, al fine dell'inserimento della clausola di cui all'articolo 19, comma 4, del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422.
Art. 48
(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15)
1. All'articolo 8, comma 3, secondo periodo, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15 (Norme integrative e complementari alla L.R. «Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici della Regione Molise -Triennio 1988-1990» e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione) le parole "Detti stanziamenti, periodicamente determinati con provvedimento della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per gli ambiti di rispettiva competenza, sono comprensivi" sono sostituite dalle parole "Dette quote, periodicamente determinate con provvedimento della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per gli ambiti di rispettiva competenza, sono comprensive".
Art. 49
(Sospensione di contributo ai gruppi politici consiliari)
1. A decorrere dal 1° maggio 2014 e fino al 31 dicembre 2015 non è corrisposto il contributo aggiuntivo per il funzionamento di ciascun gruppo consiliare, pari a 0,05 euro per abitante della regione, previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 50
(Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38)
1. Alla legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (A.R.P.A.M.) ) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell'articolo 5 è abrogato;
b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente: "c) il Revisore dei conti;";
c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
(Revisore dei conti)
1. Il Revisore dei conti è nominato dal Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili o nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il Revisore dei conti esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per i revisori dei conti dell'ASReM.
3. Al Revisore dei conti spetta un'indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti spettanti al Direttore generale, oltre il trattamento di missione stabilito per i dirigenti regionali.".
Art. 51
(Legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15, "Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere")
1. Nello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione è istituito un nuovo capitolo, nell'ambito dell'UPB 400, denominato "Finanziamento regionale per misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere", con una dotazione finanziaria per l'anno 2014 pari ad euro 100.000,00.
Art. 52
(Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (A.R.P.A.M.) ) è sostituita dalla seguente: "a) un finanziamento regionale destinato alla copertura delle attività istituzionali dell'Agenzia definito annualmente dalla Giunta regionale;".
2. Durante il periodo di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo sanitario le competenze attribuite alla Giunta regionale ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, sono esercitate dal Commissario ad acta nominato ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché dell'articolo 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Art. 53
(Razionalizzazione dell'uso della risorsa farmaco)
1. A seguito della scadenza brevettuale di tutti i farmaci inclusi nella categoria terapeutica degli inibitori di pompa protonica, è abrogato l'articolo 24 della legge regionale 9 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria regionale 2008).
2. Qualora il medico apponga sulla ricetta l'indicazione di non sostituibilità del farmaco incluso nella categoria terapeutica degli inibitori di pompa protonica, ai sensi dell' articolo 7, comma 2, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, la differenza tra il prezzo più basso e il prezzo del farmaco prescritto è posta a carico dell'assistito, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, con l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie.
Art. 54
(Vigilanza sulle farmacie)
1. Il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M.) istituisce la "Commissione di vigilanza sulle farmacie", a valenza aziendale.
2. Sono membri della Commissione di cui al comma 1:
a) il Direttore responsabile della U.O.C. <<farmaceutica territoriale>> o suo delegato;
b) il Direttore responsabile del Dipartimento <<prevenzione>> o suo delegato;
c) un farmacista designato, di concerto, dagli Ordini provinciali dei farmacisti di Campobasso e Isernia;
d) un funzionario dipendente della A.S.Re.M. con funzioni di segretario.
3. La commissione di cui al comma 1 esercita l'attività di vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico.
4. La Giunta regionale emana le linee di indirizzo relative all'attività ispettiva sulle farmacie di cui al comma 3.
5. La partecipazione alle sedute della Commissione è onorifica. Ai componenti residenti in comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione sono dovuti solo il rimborso delle spese e l'indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali.
6. L'articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 1981, n. 3 (Norme per il trasferimento alle Unità Locali delle funzioni in materia di Igiene e Sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica) è abrogato.
7. Durante il periodo di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo sanitario le competenze di cui al comma 4 del presente articolo sono esercitate dal Commissario ad acta nominato ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché dell'articolo 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Art. 55
(Vigilanza sugli esercizi commerciali diversi dalle farmacie)
1. Il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M.) istituisce la "Commissione di vigilanza sugli esercizi commerciali diversi dalle farmacie", a valenza aziendale.
2. Sono membri della commissione di cui al comma 1:
a) il Direttore responsabile della U.O.C. <<farmaceutica territoriale>> o suo delegato;
b) il Direttore responsabile del Dipartimento <<prevenzione>> o suo delegato;
c) un farmacista designato dalla Federazione nazionale parafarmacie;
d) un funzionario dipendente della A.S.Re.M. con funzioni di segretario.
3. La commissione di cui al comma 1 esercita l'attività di vigilanza e di controllo sugli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
4. La Giunta regionale emana le linee di indirizzo relative all'attività ispettiva sugli esercizi commerciali di cui al comma 3, fatte salve le disposizioni già impartite in materia dal Ministero della Salute.
5. La partecipazione alle sedute della Commissione è onorifica. Ai componenti residenti in comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione sono dovuti solo il rimborso delle spese e l'indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali.
6. Durante il periodo di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo sanitario le competenze di cui al comma 4 del presente articolo sono esercitate dal Commissario ad acta nominato ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché dell'articolo 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Art. 56
(Gestioni liquidatorie delle disciolte Aziende Sanitarie Locali)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 21 (Proroga delle gestioni liquidatorie delle disciolte Aziende sanitarie regionali) sono inseriti i seguenti:
"1-bis. I rapporti di debito e credito derivanti dalle disciolte Aziende Sanitarie confluite nell'ASReM restano a carico della gestione liquidatoria assunta direttamente dalla Regione.
1-ter. Il Commissario liquidatore, di cui al successivo articolo 3, adotta ogni provvedimento necessario a mantenere in capo alle gestione liquidatoria i crediti e i debiti delle soppresse Aziende sanitarie.".
Art. 57
(Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18)
1. Alle legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 (Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 1, è abrogata la lettera g);
b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente articolo:
"Art. 12- bis
(Voltura dell'accreditamento istituzionale)
1. L'accreditamento istituzionale è trasmissibile, previo assenso della struttura competente della Regione, che provvede alla relativa voltura, in caso di trasferimento, in qualsiasi forma, della struttura ad un soggetto diverso da quello accreditato, ferme restando le condizioni ed il possesso dei requisiti per l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 16 della presente legge.";
c) all'articolo 17, comma 4, le parole "del G.A.R., o l'organo" sono sostituite dalle parole "dell'organo";
d) all'articolo 17, comma 5, le parole "il G.A.R." sono sostituite dalle parole "l'organo competente di cui al comma 4".
Art. 58
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Tabella A
Tabella B
Tabella C