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NORMATIVA
Normativa regionale - Marche

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Legge 20 gennaio 2004, n. 1
Modificazioni delle leggi regionali contenenti disposizioni che attribuiscono il potere regolamentare alla Giunta regionale
 
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

Art. 1
(Modifica alla l.r. 12/2000)

1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 23 febbraio 2000, n. 12 (Norme sulla speleologia), è sostituito dal seguente:
"4. Le modalità relative al funzionamento, all'aggiornamento e all'accesso al catasto sono determinate con apposito regolamento.".

Art. 2
(Modifica alla l.r. 20/2001)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), è sostituito dal seguente:
"1. Con regolamento sono stabilite le forme di aggiornamento e riqualificazione professionale del personale appartenente alle qualifiche direttive e dirigenziali anche presso altre amministrazioni, istituzioni e soggetti privati nazionali, comunitari ed esteri, sulla base di accordi con le predette amministrazioni e istituzioni.".

Art. 3
(Modifica alla l.r. 47/1997, come modificata dalla l.r. 23/2001)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 1o agosto 1997, n. 47 (Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative), come sostituito dall'articolo 1 della l.r. 13 novembre 2001, n. 23 (Modifica degli articoli 6 e 7 della l.r. 1o agosto 1997, n. 47), è sostituito dal seguente:
"1. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 7 bis determina, sulla base della consulenza tecnica del CONI, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione e di forma fisica e sportive in genere non disciplinate dalle Federazioni sportive nazionali, organi del CONI.".

Art. 4
(Modifica alla l.r. 25/2001)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione), è sostituito dal seguente:
"2. Con regolamento da emanare sentite le associazioni ed i gruppi di radioamatori della regione, sono stabilite le attività che possono svolgere i radioamatori con patente e licenza del Ministero delle comunicazioni.".

Art. 5
(Modifica alla l.r. 10/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 24 luglio 2002, n. 10 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso), le parole: "La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per disciplinare l'attività della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione adotta un regolamento per disciplinare l'attività propria".

Art. 6
(Modifica alla l.r. 15/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione), le parole: "sentita la Commissione consiliare competente che attiva le consultazioni con" sono sostituite dalla seguente: "sentite".

Art. 7
(Modifica alla l.r. 20/2002)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), è sostituito dal seguente:
"1. Tenuto conto dei requisiti minimi fissati dalla normativa statale vigente, con regolamento sono stabiliti i requisiti, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione delle strutture e dei servizi previsti dalla presente legge.".
2. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:
"2. Con regolamento sono definiti i requisiti, le procedure e le modalità per l'accreditamento.".

Art. 8
(Modifica alla l.r. 7/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 12 maggio 2003, n. 7 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e delegificazione in materia di organismi regionali. Semplificazione del sistema normativo regionale e modificazioni di leggi regionali), le parole: "approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare" sono soppresse.

Art. 9
(Modifica alla l.r. 9/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della l.r. 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"), è sostituito dal seguente:
"1. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato sentiti i comitati dei Sindaci degli ambiti territoriali.".

Art. 10
(Modifiche alla l.r. 12/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 3 giugno 2003, n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano), le parole: "La Giunta regionale individua con le modalità di cui all'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento di cui all'articolo 7 individua".
2. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 12/2003 le parole: "la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente," sono sostituite dalla seguente: "la Regione".

Art. 11
(Modifica alla l.r. 13/2003)

1. Al comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale), le parole: "La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, sentita la Commissione consiliare competente" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione definisce".

Art. 12
(Modifica alla l.r. 16/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 22 luglio 2003, n. 16 (Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi), le parole: "la Giunta regionale, sentiti gli enti competenti e acquisito il parere della competente Commissione consiliare, approva il regolamento di attuazione che definisce" sono sostituite dalle seguenti: "con apposito regolamento di attuazione, sentiti gli enti competenti, sono stabiliti".

Art. 13
(Modifica alla l.r. 20/2003)

1. Il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è sostituito dal seguente:
"2. Le modalità di costituzione e il funzionamento della CRA e delle CPA, di cui al comma 1, sono disciplinati con apposito regolamento.".

Art. 14
(Norme transitorie e finali)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio per l'approvazione proposte di regolamento sostitutive della normativa indicata negli allegati A e B, entro e non oltre quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine le proposte di regolamento sono presentate dai componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. Sono fatti salvi gli effetti della normativa di cui agli allegati A e B; la stessa normativa continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore dei regolamenti approvati dal Consiglio ai sensi del comma 1.

Art. 15
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
a) l'articolo 3 della l.r. 23/2001;
b) il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale);
c) il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 10/2002;
d) il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 16/2003.

Art. 16
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 20 gennaio 2004
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).


NOTE
Nota all'art. 1, comma 1
Il testo vigente dell'articolo 9 della l.r. 23 febbraio 2000, n. 12 (Norme sulla speleologia), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 9 - (Catasto regionale delle aree carsiche, delle grotte, delle forre e delle gole) - 1. È istituito il catasto regionale delle aree carsiche, delle grotte, delle forre e delle gole.
2. Il catasto regionale delle aree carsiche, delle grotte, delle forre e delle gole è costituito da:
a) elenco delle principali aree carsiche;
b) elenco delle grotte della Regione. Per ciascuna grotta devono essere indicati: la descrizione, l'indicazione dei dati topografici e metrici, i rilievi speleologici eseguiti, nonché ogni altra notizia utile;
c) elenco delle forre e delle gole. Per ogni forra deve essere compilata una scheda informativa.
3. La tenuta del catasto regionale delle aree carsiche, delle grotte, delle forre e delle gole è affidata alla federazione speleologica marchigiana.
4. Le modalità relative al funzionamento, all'aggiornamento e all'accesso al catasto sono determinate con apposito regolamento.
5. La Regione, per la formazione e l'aggiornamento del catasto regionale delle aree carsiche, delle grotte, delle forre e delle gole e per le attività scientifiche e divulgative connesse, concede contributi, previa stipula di apposita convenzione, alla Federazione speleologica marchigiana, che gestisce il catasto e coordina le attività di acquisizione e aggiornamento dei dati.
6. La convenzione, di cui al comma 5, dovrà prevedere le modalità di acquisizione e di aggiornamento dei dati catastali, la loro consultazione gratuita da parte di chiunque ne abbia interesse, come sarà stabilito dal regolamento, di cui al comma 4."
Nota all'art. 2, comma 1
Il testo vigente dell'articolo 15 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 15 - (Aggiornamento e riqualificazione professionale)
1. Con regolamento sono stabilite le forme di aggiornamento e riqualificazione professionale del personale appartenente alle qualifiche direttive e dirigenziali anche presso altre amministrazioni, istituzioni e soggetti privati nazionali, comunitari ed esteri, sulla base di accordi con le predette amministrazioni e istituzioni.
Nota all'art. 3, comma 1
Il testo vigente dell'articolo 7 della l.r. 1 agosto 1997, n. 47 (Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative), come sostituito dall'articolo 1 della l.r. 13 novembre 2001, n. 23 (Modifica degli articoli 6 e 7 della l.r. 1o agosto 1997, n. 47),come da ultimo modificato dalla presente legge è il seguente:
"Art. 7 - (Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività motorio-ricreative e di relativa autorizzazione)
1. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 7 bis determina, sulla base della consulenza tecnica del CONI, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione e di forma fisica e sportive in genere non disciplinate dalle Federazioni sportive nazionali, organi del CONI.
2. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi ed igienico sanitari al regolamento regionale. Fino a tale adeguamento i comuni, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, applicano direttamente le norme del regolamento regionale stesso.
3. L'apertura e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono subordinati ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previo accertamento dei seguenti requisiti:
a) conformità dell'impianto e delle attrezzature al regolamento di cui all'articolo 7-bis;
b) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività effettuate all'interno dell'impianto stesso.
4. L'autorizzazione deve inoltre indicare le attività e le attrezzature consentite, nonché il numero massimo, ammissibile di praticanti compresenti nell'impianto.
5. I proprietari degli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare a svolgere la loro attività sino al rilascio dell'autorizzazione prevista al comma 8.
6. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7-bis i proprietari degli impianti previsti al comma 5, devono:
a) adeguarsi alle prescrizioni del regolamento medesimo;
b) presentare al Comune richiesta di autorizzazione.
7. Decorso inutilmente il termine previsto di cui al comma 6, in mancanza di autorizzazione, il Comune ordina la cessazione dell'attività.
8. Il Comune rilascia l'autorizzazione richiesta ai sensi del comma 6, secondo le modalità stabilite dal regolamento previsto all'articolo 7-bis.
9. Per gli impianti il cui esercizio inizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i commi 6, 7 e 8."
Nota all'art. 4, comma 1
Il testo vigente dell'articolo 9 della l.r. 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 9 - (Adempimenti relativi all'installazione degli impianti fissi di telecomunicazione non soggetti a concessione)
1. I titolari di impianti fissi di telecomunicazione, diversi da quelli di cui all'articolo 3, quali ponti radio, comunicano, entro trenta giorni dall'installazione degli impianti medesimi, al Comune e all'A.R.P.A.M.:
a) l'ubicazione dell'impianto;
b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
4) il guadagno dell'antenna;
5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
6) la polarizzazione;
7) la frequenza utilizzata;
8) la potenza massima immessa in antenna.
2. Con regolamento da emanare sentite le associazioni ed i gruppi di radioamatori della regione, sono stabilite le attività che possono svolgere i radioamatori con patente e licenza del Ministero delle comunicazioni.
3. Il Comune provvede ad inoltrare i dati, di cui al comma 1, all'A.R.P.A.M., ai fini dell'aggiornamento del catasto di cui all'articolo 6."
Nota all'art. 5, comma 1
Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 24 luglio 2002, n. 10 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 4 - (Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso)
1. La Regione adotta un regolamento per disciplinare l'attività propria e dei comuni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso con il quale provvede, in particolare, a definire:
a) i requisiti tecnici, che non possono essere meno restrittivi di quelli indicati nell'allegato B, per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati;
b) la tipologia degli impianti di illuminazione esterna, compresi quelli a scopo pubblicitario, da assoggettare ad autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale e le relative procedure;
c) le modalità ed i termini per l'adeguamento degli impianti esistenti ai requisiti tecnici di cui alla lettera a);
d) i termini per l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali alle disposizioni del regolamento medesimo;
e) i criteri per l'individuazione e le misure da applicare nelle zone di particolare protezione degli osservatori astronomici e delle aree naturalistiche protette di cui all'articolo 7, comma 3;
f) gli opportuni provvedimenti per favorire il risparmio dell'energia elettrica destinata all'illuminazione pubblica e privata."
Nota all'art. 6, comma 1
Il testo vigente dell'articolo 2 della l.r. 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 2 - (Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento di attuazione della presente legge sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, sono stabiliti:
a) gli elementi che costituiscono la rete di distribuzione e le caratteristiche che consentono la presenza di un impianto su un determinato territorio;
b) le tipologie minime di impianto;
c) la superficie minima delle aree di servizio;
d) le distanze minime fra gli impianti;
e) le zone omogenee comunali;
f) le procedure per l'apertura o la modifica degli impianti;
g) gli orari di apertura e le turnazioni;
h) le agevolazioni per le zone montane e i comuni svantaggiati;
i) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge."
Nota all'art. 7, commi 1 e 2
Il testo vigente degli articoli 9 e 13 della l.r. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 9 - (Requisiti delle strutture e dei servizi soggetti ad autorizzazione)
1. Tenuto conto dei requisiti minimi fissati dalla normativa statale vigente, con regolamento sono stabiliti i requisiti, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione delle strutture e dei servizi previsti dalla presente legge.
2. I requisiti per l'autorizzazione delle strutture e dei servizi previsti dalla presente legge sono aggiornati, ogni qualvolta l'evoluzione tecnologica o normativa lo renda necessario, con le stesse modalità di cui al comma 1."
"Art. 13 - (Accreditamento)
1. L'accreditamento delle strutture e dei servizi previsti dalla presente legge e condizione per instaurare rapporti con i soggetti pubblici, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, e presuppone il possesso dei requisiti di qualità definiti ai sensi del comma 2.
2. Con regolamento sono definiti i requisiti, le procedure e le modalità per l'accreditamento.
3. I requisiti per l'accreditamento delle strutture e dei servizi previsti dalla presente legge sono aggiornati, ogni qualvolta l'evoluzione tecnologica o formativa lo renda necessario, con le stesse modalità di cui al comma 2.
4. I comuni provvedono all'accreditamento delle strutture e dei servizi previsti dalla presente legge, previa verifica dei requisiti e secondo le procedure e le modalità stabiliti con il regolamento di cui al comma 2.
5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per la definizione delle tariffe da corrispondere ai soggetti accreditati con i quali sono instaurati i rapporti di cui al comma 1.
6. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali e la Commissione consiliare competente, in armonia con la programmazione sanitaria e sociale, determina, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il fabbisogno delle strutture protette per anziani e disabili."
Nota all'art. 8, comma 1
Il testo vigente dell'articolo 3 della l.r. 12 maggio 2003, n. 7 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e delegificazione in materia di organismi regionali. Semplificazione del sistema normativo regionale e modificazioni di leggi regionali.), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 3 - (Soppressione di altri organismi collegiali)
1. Ai fini del contenimento della spesa e della maggiore funzionalità delle procedure, con regolamento sono individuati gli organismi collegiali regionali ritenuti indispensabili per la realizzazione di obiettivi e compiti istituzionali della Regione non altrimenti perseguibili attraverso l'utilizzazione:
a) di strutture regionali;
b) degli organi di consultazione previsti dalla l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) da ultimo modificata dalla l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione);
c) delle conferenze di servizi o dell'intervento, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi.
2. Il regolamento di cui al comma 1 può altresì prevedere la riduzione del numero dei componenti degli organismi collegiali ritenuti indispensabili o la loro sostituzione con organi monocratici, nonché l'adeguamento della loro composizione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche).
3. Gli organismi non individuati come indispensabili dal regolamento di cui al comma 1, a decorrere dalla data indicata nel regolamento medesimo, sono soppressi. Il regolamento indica per quali organismi soppressi le relative funzioni vengono esercitate in base ai criteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
4. Il regolamento di cui al comma 1 individua gli organismi collegiali previsti da leggi regionali per lo svolgimento di funzioni conferite agli enti locali, per i quali gli enti locali medesimi, nell'esercizio della potestà regolamentare, possono provvedere al riordino secondo i criteri di cui al comma 2.
5. Il regolamento individua, altresì, gli organismi collegiali, di cui al comma 4, che gli enti locali possono sopprimere e per i quali le relative funzioni possono essere esercitate in base ai criteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c) in quanto compatibili.
6. Le norme delle leggi regionali che disciplinano la composizione ed il funzionamento degli organismi, di cui ai commi 4 e 5, rimangono in vigore fino a diversa regolamentazione degli stessi da parte degli enti locali medesimi.
7. I regolamenti degli Enti locali, di cui ai commi 4 e 5, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione."
Nota all'art. 9, comma 1
Il testo vigente dell'articolo 13 della l.r. 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti", così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 13 - (Regolamento di attuazione)
1. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato sentiti i comitati dei Sindaci degli ambiti territoriali.
2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce, sulla base di quanto fissato negli articoli 9, 10, 11 e 12, i requisiti strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi previsti dalla presente legge necessari per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 14; definisce, altresì, i requisiti aggiuntivi di qualità per ottenere l'accreditamento di cui all'articolo 15.
3. I requisiti per l'autorizzazione e per l'accreditamento dei servizi previsti dalla presente legge sono aggiornati, nell'ipotesi in cui l'evoluzione tecnologica o normativa lo renda necessario, con le stesse modalità di cui al comma 1.
4. Il regolamento di attuazione di cui al comma 1 determina i casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 14."
Nota all'art. 10, commi 1 e 2
Il testo vigente degli articoli 3 e 7 della l.r. 3 giugno 2003, n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 3 - (Repertorio regionale del patrimonio genetico)
1. È istituito il Repertorio regionale del patrimonio genetico suddiviso in sezione animale e vegetale.
2. Il regolamento di cui all'articolo 7 individua:
a) il soggetto gestore del Repertorio;
b) i criteri e le modalità della gestione del Repertorio medesimo."
"Art. 7 - (Regolamento di attuazione)
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione adotta un regolamento con il quale stabilisce:
a) i criteri e le modalità per la tenuta del Repertorio regionale del patrimonio genetico di cui all'articolo 3 nel rispetto dei seguenti principi:
1) il Repertorio è organizzato in modo tale da tenere in considerazione le caratteristiche tecniche di analoghi strumenti esistenti a livello nazionale, in modo da renderlo quanto più possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi;
2) le varietà e le razze di cui all'articolo 2 sono iscritte al Repertorio su richiesta della Regione, delle Province, di enti scientifici, di enti pubblici, di organizzazioni e associazioni private, di singoli cittadini;
3) le varietà da conservazione per essere iscritte al Repertorio devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola specie;
4) l'iscrizione al Repertorio è gratuita ed avviene previa acquisizione del parere favorevole espresso dalla competente Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 4;
5) il materiale iscritto al Repertorio può essere cancellato previo parere favorevole della competente Commissione tecnico-scientifica, quando non sussistano più i requisiti di cui all'articolo 2;
b) le tipologie di intervento in relazione alle differenti categorie di risorse genetiche;
c) il soggetto gestore del Repertorio del patrimonio regionale genetico;
d) le modalità specifiche di produzione, distribuzione e commercializzazione di sementi di varietà da conservazione, nel rispetto delle disposizioni fitosanitarie di cui alla vigente normativa statale, agevolando la circolazione di materiale sano o risanato senza oneri per i custodi e assicurando, nel rispetto della normativa comunitaria, la distribuzione in ambito locale dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle varietà da conservazione."
Nota all'art. 11, comma 1
Il testo vigente dell'articolo 24 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 24 - (Organismi di partecipazione dei cittadini)
1. La Regione promuove la consultazione dei cittadini e delle loro associazioni, con particolare riferimento alle associazioni di volontariato e a quelle di tutela dei diritti, sugli schemi di provvedimenti regionali di carattere generale, concernenti il riordino e la programmazione dei servizi, nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti.
2. Al fine di assicurare la partecipazione delle associazioni rappresentative dei cittadini e del volontariato nella tutela del diritto alla salute, l'ASUR e le Aziende ospedaliere della Regione favoriscono la presenza all'interno delle strutture di loro pertinenza delle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini.
3. Sono istituiti, in ogni Azienda e in ogni zona territoriale, i comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute, aventi il compito di:
a) contribuire alla programmazione e alla pianificazione socio-sanitaria regionale, aziendale e territoriale;
b) svolgere attività di verifica e di controllo sulla gestione dei servizi sanitari;
c) monitorare le condizioni di accesso e di fruibilità dei servizi sanitari, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1.
4. I comitati di partecipazione dei cittadini hanno diritto di accesso a tutte le informazioni e a tutti gli atti aziendali, ad eccezione di quelli esplicitamente e motivatamente riservati. La Regione definisce con un apposito regolamento, la composizione e le modalità di funzionamento dei comitati di partecipazione.
5. I rapporti di collaborazione di cui ai commi 1, 2 e 3 sono, tra l'altro, finalizzati, anche in attuazione delle Carte dei Servizi, a realizzare adeguati meccanismi di informazione delle prestazioni erogate, delle tariffe e delle relative modalità di accesso, procedendo all'attivazione di idonei sistemi di indicatori della qualità percepita e di rilevazione ed analisi di eventuali disservizi, da valutare congiuntamente attraverso l'organizzazione di conferenze periodiche dei servizi."
Nota all'art. 12, comma 1 e all'art. 15, comma 1, lett. d)
Il testo vigente dell'articolo 6 della l.r. 20 giugno 2003, n. 16 (Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 6 - (Regolamento d'attuazione)
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento di attuazione, sentiti gli enti competenti, sono stabiliti:
a) le modalità e i criteri per l'esercizio della cerca, raccolta, lavorazione e conservazione dei tartufi;
b) le procedure e i criteri per la definizione delle modalità di cerca e raccolta dei tartufi nell'ambito delle foreste demaniali;
c) i criteri e le modalità per la gestione del Centro sperimentale per la tartuficoltura di cui all'articolo 7;
d) le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo, la sospensione e la revoca dell'abilitazione, del permesso e dell'autorizzazione di cui alla presente legge;
e) il modello di abilitazione all'esercizio della cerca e raccolta dei tartufi;
f) i contenuti e le modalità dell'esame per l'abilitazione alla cerca e raccolta dei tartufi;
g) i criteri e le modalità per l'esercizio della cerca e raccolta dei tartufi a fini di ricerca e di studio;
h) i criteri per l'utilizzo del fondo tariffario di cui all'articolo 24;
i) i criteri e le modalità per la richiesta ed il riconoscimento degli ambiti di riserva e delle tartufaie così come classificate dalla presente legge;
j) le caratteristiche delle tabelle di identificazione degli ambiti di cui alla lettera i);
k) le lavorazioni, le tecniche di coltivazione e le cure colturali per le tartufaie controllate o coltivate classificate e riconosciute ai sensi della presente legge;
l) le modalità per l'espletamento delle analisi di cui all'articolo 22;
m) la modulazione delle sanzioni di cui all'articolo 23;
n) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.
2. Il regolamento di attuazione riporta altresì le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie di tartufo che è possibile cercare, raccogliere e coltivare nella regione.
3. (Comma abrogato)."
Nota all'art. 13, comma 1
Il testo vigente dell'articolo 30 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 30 - (Durata, funzionamento e indennità)
1. La CRA e le CPA durano in carica cinque anni. I componenti possono riunirsi in sottocommissioni per esigenze di lavoro.
2. Le modalità di costituzione e il funzionamento della CRA e delle CPA, di cui al comma 1, sono disciplinati con apposito regolamento.".
3. Ai componenti della CRA e delle CPA, nonché delle relative sezioni di lavoro, spettano le indennità e i rimborsi spese di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli Enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale)."
Nota all'art. 15, comma 1, lett. b)
Il testo vigente dell'articolo 6 della l.r. 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 6 - (Regolamento di attuazione)
1. Il regolamento di attuazione della presente legge contiene:
a) le tabelle formulate per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agrituristica e i criteri di conteggio;
b) la modulistica necessaria per gli adempimenti amministrativi;
c) i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di connessione e complementarità;
d) la tipologia dei prodotti di derivazione aziendale o locale utilizzati per la somministrazione di spuntini, pasti e bevande;
e) le norme di carattere igienico-sanitario ad integrazione di quelle previste dall'articolo 8;
f) le modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici ai sensi dell'articolo 9;
g) i criteri, le modalità e la documentazione da presentare per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica;
h) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche;
i) i periodi minimi di apertura;
l) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.
2. (Comma abrogato)."
Nota all'art. 15, comma 1, lett. c)
Il testo vigente dell'articolo 2 della l.r. 10/2002 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 5, comma 1), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 2 - (Competenze della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti competenze:
a) l'adozione del regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso;
b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici e astrofisici e l'individuazione delle relative zone di particolare protezione;
c) la concessione di contributi ai comuni, per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti ai criteri tecnici previsti dalla normativa vigente in materia;
d) la divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso, secondo le modalità di cui all'articolo 9.
2. (Comma abrogato)."


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