NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Comunitarie
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Legge 9 ottobre 2002, n. 222
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. 1. Il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 ottobre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195
All'articolo 1: al comma 1, primo periodo, le parole: "entro trenta giorni dalla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data dell'11novembre 2002"; al comma 3, lettera a), dopo le parole: "a tempo indeterminato", sono inserite le seguenti: "ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno"; le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al" e sono soppresse le parole da: "ovvero" fino alla fine della lettera; al comma 4, primo periodo, é soppressa la parola: "regionale"; al comma 5, terzo periodo, le parole: "della posizione contributiva della manodopera occupata" sono sostituite dalle seguenti: "della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato"; al comma 6, il primo periodo é sostituito dai seguenti: "I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"; al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "posizione contributiva" sono inserite le seguenti: "previdenziale ed assistenziale"; al comma 8: la lettera a) é sostituita dalla seguente: "a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera"; alla lettera b), sono soppresse le parole: "o dell'Unione europea"; alla lettera c), dopo le parole: "non lo ha commesso" sono inserite le seguenti: "ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale"; é aggiunto, in fine, il seguente comma: "9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, l'obbligo relativo alla comunicazione dell'alloggio di cui all'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, può essere adempiuto fino alla data dell'11 novembre 2002. La medesima disposizione si applica anche relativamente alla procedura di emersione di cui all'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189". All'articolo 2: al comma 3, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al"; la parola: "modificato" é sostituita dalla seguente: "introdotto" e dopo le parole: "articolo 1, comma 5," sono inserite le seguenti: "del presente decreto"; al comma 5, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al"; al comma 6, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al" e le parole: "per i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4, comma 2"; al comma 7, dopo le parole: "di cui all'articolo 36 del" sono inserite le seguenti: "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al"; le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo modalità stabilite, anche per quanto riguarda l'utilizzazione e la conservazione dei dati e l'accesso alle informazioni raccolte, con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000"; al comma 8, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "9-bis. Al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole: "della manodopera occupata" sono sostituite dalle seguenti: "previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato". 9-ter. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, é sostituito dai seguenti: "I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni". 9-quater. Al comma 6, secondo periodo, dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "sia in relazione alla posizione contributiva" sono inserite le seguenti: "previdenziale e assistenziale". 9-quinquies. Al comma 7 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, la lettera a) é sostituita dalla seguente: "a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l 'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera". 9-sexies. Al comma 7, lettera c), dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole da: "che esclude" fino a: "interessato" sono sostituite dalle seguenti: "che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale". 9-septies. All'articolo 34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole da: "di cui agli articoli 18, 23 e 28," alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "già esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime"". All'articolo 3, dopo il comma 2 é inserito il seguente: "2-bis. Per l'erogazione del compenso per lavoro straordinario a favore del personale dell'Amministrazione civile dell'interno impiegato per fronteggiare l'ulteriore attività richiesta per la definizione delle procedure di regolarizzazione di cui all'articolo 1, é autorizzata la spesa nella misura massima di 459.658,20 euro per l'anno 2002 e di 1.103.179,69 euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".
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