NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia
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Legge 9 marzo 2005, n. 3.
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Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico.
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L'Assemblea regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge
1. Titolo I INTERVENTI PER LA ELIMINAZIONE DELLE CARCASSE DI ANIMALI
Art. 1. Finalità dell'intervento
1. La Regione, al fine di prevenire danni all'ambiente e di tutelare la salute pubblica, interviene per assicurare l'eliminazione, mediante incenerimento o coincenerimento, con o senza trasformazione preliminare in impianti riconosciuti a norma di legge, delle carcasse di animali morti in allevamento o abbandonati della specie bovina, bufalina, ovina, caprina, equina, suina ed ittica.
Art. 2. Misura del contributo
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede un contributo fino ad un massimo del 100 per cento dei costi per la raccolta e trasporto e fino ad un massimo del 75 per cento dei costi di eliminazione delle carcasse di animali di cui all'articolo 1. 2. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri erogati per le stesse finalità e nel rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1. 3. Per i comuni svantaggiati o di montagna totalmente delimitati secondo la direttiva n. 75/268/CE e successive modifiche ed integrazioni, il contributo per la eliminazione è corrisposto fino ad un massimo del 100 per cento.
Art. 3. Destinatari dei contributi
1. I contributi di cui all'articolo 2 sono concessi ai produttori zootecnici, singoli o associati, anche in forma societaria, così come individuati ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, regolarmente iscritti all'anagrafe zootecnica, come previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, nonché alle aziende che effettuano lo smaltimento di carcasse animali, con stabilimenti in Sicilia, finanziati o cofinanziati con fondi pubblici. 2. I contributi medesimi sono concessi anche ai comuni che devono ricorrere alla eliminazione delle carcasse di animali morti o abbandonati, non censiti all'anagrafe zootecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, per particolari emergenze igienico-sanitarie.
Art. 4. Delega di gestione
1. La gestione delle operazioni di cui all'articolo 1 può essere delegata anche a consorzi volontari di gestione dei rifiuti zootecnici degli allevatori singoli o associati, anche in forma societaria e che hanno sede nel territorio della Regione, così come definiti all'articolo 5, costituiti con la partecipazione delle aziende di cui all'articolo 3.
Art. 5. Consorzi fra produttori
1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la raccolta, il trasporto, il trattamento e l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, così come definiti dal Regolamento CE 1774/02, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità e da destinare alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ammesse (energia verde) i produttori singoli o associati, anche in forma societaria, possono istituire consorzi con la partecipazione delle aziende di cui all'articolo 3. 2. I consorzi sono regolati dalle norme del Codice civile. 3. I consorzi che operano per le finalità di cui all'articolo 1 devono essere riconosciuti dalla Regione. 4. Dei consorzi possono far parte anche gli operatori della filiera zootecnica ed ittica, del settore industriale ad essa afferente e le pubbliche amministrazioni. 5. I consorzi devono operare a livello provinciale o sovraprovinciale e rappresentare almeno il 51 per cento delle imprese zootecniche del territorio in cui svolgono la propria attività. 6. I mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti consorzi sono costituiti dai proventi delle attività svolte e dai contributi dei soggetti partecipanti. 7. I consorzi, direttamente o mediante contratti o convenzioni con imprese pubbliche o private, assicurano la raccolta, il trasporto, il deposito, la trasformazione, il coincenerimento o l'incenerimento dei sottoprodotti di origine animale, così come definiti dal Regolamento CE 1774/02, tenendo conto di eventuali vincoli sanitari. 8. I consorzi, fatta salva la priorità di intervento per gli allevatori, possono offrire servizi per lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale ad imprese che operano nella Regione nel settore delle carni fresche e trasformate, anche di provenienza ittica. 9. Il costo del servizio di smaltimento di cui al comma 8 è stabilito dai consorzi a totale copertura delle spese sostenute. 10. I consorzi possono promuovere accordi di programma con la Regione, gli enti locali e le organizzazioni di rappresentanza in agricoltura per favorire la corretta gestione dei sottoprodotti di origine animale, al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, operatori della filiera zootecnica, titolari di impianti e pubblica amministrazione. 11. I consorzi, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono all'Assessore regionale competente un elenco degli associati ed una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti al raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.
Art. 6. Modalità di erogazione dei contributi
1. I contributi di cui all'articolo 2 possono essere erogati anche per il tramite dei consorzi volontari di cui all'articolo 5.
Art. 7. Contributo per l'avviamento e la gestione dei consorzi
1. Per favorire l'attività e/o la costituzione dei consorzi volontari di gestione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano è concesso un contributo annuo, per l'avviamento e/o la gestione, nella misura massima di 100 migliaia di euro. 2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per un massimo di tre annualità nei limiti degli importi decrescenti stabiliti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.
Art. 8. Norma finanziaria
1. Per l'attuazione degli articoli da 1 a 7 della presente legge è autorizzata, per il triennio 2005-2007, la spesa complessiva annua di 1.000 migliaia di euro, di cui 900 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 2 e 100 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 7. 2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. 3. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
Titolo II INTERVENTI FINANZIARI URGENTI E NORME PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO
Art. 9. Pagamento delle obbligazioni assunte dall'Azienda delle foreste demaniali
1. L'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, ad impegnare sullo stanziamento di competenza dell'UPB 0.0.1.3.3, capitolo 1119, la somma di 20.000 migliaia di euro destinata al pagamento di obbligazioni assunte nell'anno 2004.
Art. 10. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 11. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 12. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 13. Modifiche delle assegnazioni finanziarie in materia sanitaria e socio-assistenziale
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005 è apportata la seguente modifica in migliaia di euro: UPB 10.2.1.3.3, capitolo 413706: +8.773. Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413302. 2. Alla Tabella H, allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è apportata, per l'esercizio finanziario 2005, la seguente modifica in migliaia di euro: UPB 10.2.1.3.3, capitolo 413705: +75. Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413302. 3. Alla Tabella H, allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è apportata la seguente modifica: UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183711 "Associazione telefono arcobaleno ed Associazione telefono azzurro", di cui telefono arcobaleno: 195 migliaia di euro; telefono azzurro: 195 migliaia di euro. 4. Alla Tabella H, allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro: UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183709, Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili 208; Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro 120; Associazione nazionale mutilati ed invalidi per servizio 120; Unione nazionale invalidi civili 8; Opera nazionale mutilati ed invalidi civili 184.
Art. 14. Copertura dei posti vacanti ex articolo 44 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10
1. Per garantire l'esercizio dei compiti istituzionali dell'Assessorato regionale della sanità a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 44 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, il Presidente della Regione, su richiesta dell'Assessore regionale per la sanità, assegna all'Assessorato regionale della sanità dirigenti e/o funzionari direttivi e/o istruttori tratti dai ruoli dell'Amministrazione regionale e/o in posizione di comando dai ruoli delle aziende unità sanitarie locali e/o delle aziende ospedaliere, purché in possesso dei requisiti specifici di legge e previo avviso di selezione a rilevanza pubblica. 2. Il ricorso alla posizione di comando può effettuarsi per il tempo necessario alla copertura dei posti resisi disponibili per effetto dell'articolo 44 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
Art. 15. Redazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico
1. Per l'attuazione del POR Sicilia 2000-2006 e del relativo Complemento di programmazione, la Regione provvede al completamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, di cui all'articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed alla successiva fase di gestione, aggiornamento, monitoraggio e programmazione degli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. 2. Per le finalità di cui al comma 1, in applicazione dell'articolo 5bis del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il personale assunto dalla Regione con rapporto di lavoro a tempo determinato, previo superamento di prove selettive, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e successivamente contrattualizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è utilizzato per un triennio dal dipartimento territorio ed ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. 3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 2005-2007, la spesa annua di 1.500 migliaia di euro. 4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. 5. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
Art. 16. Modifiche alle assegnazioni finanziarie dell'amministrazione "Presidenza della Regione"
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2005 sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro: UPB 1.2.1.1.2 capitolo 102302 + 50 UPB 1.6.1.1.2 capitolo 116514 + 30 capitolo 116516 + 757 capitolo 116503 + 180 capitolo 116506 + 360 capitolo 116508 + 200 capitolo 116504 + 400 capitolo 116512 + 50 UPB 1.6.2.6.1 capitolo 516001 + 50 capitolo 516003 + 50 2. Per le finalità di cui agli articoli 7 e 9 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 400 migliaia di euro, UPB 1.6.1.3.2, capitolo 117701. 3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 2.527 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 17. Interventi in favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
1. Alla Tabella H, allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è apportata, per l'esercizio finanziario 2005, la seguente modifica in migliaia di euro: UPB 12.2.1.3.4, capitolo 473303: + 4.686. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 18. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17
1. Alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 il numero "1)" è sostituito dal seguente: "1) tassa di rilascio euro 120". b) all'articolo 6, al comma 12 sono soppresse le parole da "entro" a "legge" e dopo la parola "Regione" sono aggiunte le parole "entro novanta giorni dalla pubblicazione dello stesso" ed al comma 14 sono soppresse le parole da "contestualmente" ad "istanza.".
Art. 19. Norma di salvaguardia comunitaria
1. Gli interventi di cui al Titolo I della presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. 2. I singoli regimi di aiuto di cui alla presente legge possono essere notificati separatamente alla Commissione europea.
Art. 20.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 9 marzo 2005. CUFFARO Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste LEONTINI Assessore regionale per il bilancio e le finanze CINTOLA Assessore regionale per la sanità PISTORIO Assessore regionale per il territorio e l'ambiente CASCIO Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti GRANATA
NOTE Avvertenza: Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo. Nota all'art. 2, comma 3: La Direttiva n. 75/268/CE del Consiglio, del 28 aprile 1975, concerne l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 128 del 19 maggio 1975. Note all'art. 3, commi 1 e 2: - L'art. 2135 del codice civile così dispone: "Imprenditore agricolo. - È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.". - Il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 concerne "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali. " ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 giugno 1996, n. 138. Nota all'art. 5 commi 1 e 7: Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 reca norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 273 del 10 ottobre 2002. Nota all'art. 13, commi 2, 3 e 4: La tabella H, allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", concerne la determinazione di contributi ad enti ed associazioni derivanti da precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Nota all'art. 14, commi 1 e 2: L'art. 44 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria." così dispone: "Personale regionale. - Incarichi presso altre amministrazioni. 1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale possono svolgere incarichi presso altra amministrazione pubblica con contratto a tempo determinato. Per tale periodo gli stessi sono posti fuori ruolo senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale.". Nota all'art. 15, comma 1: L'art. 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001." così dispone: "Piano stralcio di bacino. - 1. In attesa della emanazione di un'organica normativa in materia di difesa del suolo al fine di ottemperare a quanto previsto dal Programma operativo regionale 2000-2006 e di dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267, alla legge 13 luglio 1999, n. 226, e alla legge 11 dicembre 2000, n. 365, concernenti l'assetto idrogeologico, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente predispone il progetto di piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, anche per stralci relativi a bacini idrografici o sottobacini. A tal fine, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono individuati i bacini ai quali è data priorità nella redazione del piano stralcio. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono trasmessi alle province e ai comuni territorialmente competenti per la pubblicazione all'Albo pretorio. Gli atti rimangono disponibili per la consultazione per i successivi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio. Chiunque può presentare all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, alle province ed ai comuni territorialmente competenti, osservazioni al progetto di piano nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione. 2. Nei successivi trenta giorni l'Assessore per il territorio e l'ambiente convoca la Conferenza programmatica di cui al comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. Alla Conferenza partecipano le province ed i comuni rientranti nel bacino idrografico oggetto del progetto di piano. La Conferenza programmatica esprime il parere previsto dal comma 4 dell'articolo 1 bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, tenuto altresì conto delle osservazioni presentate ai sensi del comma 1. Il piano di bacino è adottato, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale che si esprime sulla proposta tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza programmatica.". Note all'art. 15, comma 2: - L'art. 5 bis del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile." così dispone: "Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile. - 1. Per la riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, nonché per la disciplina della relativa gestione amministrativa e contabile, si provvede con uno o più decreti da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con i predetti decreti, oltre all'istituzione dell'ufficio del vice capo Dipartimento, sono definite le misure organizzative conseguenti alla specificità delle nuove competenze attribuite al Dipartimento. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito un incarico di studio di pari durata e con il mantenimento del precedente trattamento economico. 2. Il capo del Dipartimento della protezione civile può prorogare i contatti a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ovvero stipularne di nuovi nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui allo stesso comma. È abrogato il comma 1-bis dello stesso articolo 7. 3. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tramite procedure selettive, possono procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale. 4. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite dal presente decreto al Dipartimento della protezione civile, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti con contratto a tempo determinato, per non più di quattro unità in deroga al limite previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza. 6. Al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità della gestione relativamente agli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile ai sensi del presente decreto, possono essere risolti, se ne viene riscontrata la non corrispondenza agli obiettivi indicati, i contratti già in essere, senza oneri a carico dello Stato. 7. Tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al Dipartimento della protezione civile.". - L'art. 2 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania." così dispone: "Potenziamento delle strutture tecniche per la difesa del suolo e la protezione dell'ambiente. - 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora non abbiano già provveduto, le regioni costituiscono e rendono operativi i comitati per i bacini di rilievo regionale ai sensi delle lettere a) ed h) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Le regioni competenti, per i bacini interregionali, procedono entro tre mesi ai medesimi adempimenti. Decorsi i predetti termini, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, conferisce entro trenta giorni l'attribuzione delle relative funzioni in via sostitutiva. Le regioni nel cui territorio ricadano bacini idrografici definiti di rilievo interregionale ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 183 del 1989, previa intesa con le regioni confinanti, possono aggregarli ai bacini di rilievo regionale residuali, costituendo un'unica autorità di bacino interregionale o regionale. La composizione dei comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 12, comma 3, della medesima legge n. 183 del 1989, è integrata dal Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. 2. Per lo svolgimento delle funzioni di indagine, monitoraggio e controllo in prevenzione del rischio idrogeologico, le regioni possono destinare unità di personale tecnico trasferito in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nel limite della disponibilità finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8 e nell'ammontare massimo di lire 20 miliardi, le regioni e le autorità di bacino possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato fino a 3 anni, per l'attuazione dei compiti di cui al presente decreto-legge. 2-bis. Fatta salva la destinazione di lire 20 miliardi, di cui al comma 2, e con gli stessi criteri, le regioni e le autorità di bacino possono destinare ulteriori quote delle risorse loro assegnate, nell'ambito della spesa prevista al comma 1 dell'articolo 8, per incrementare le proprie strutture tecniche preposte alle attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, di cui all'art. 1, comma 1-bis. 3. Le autorità di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate, a decorrere dal 1° gennaio 1999, secondo le procedure e nei limiti indicati dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a provvedere alla totale copertura dei posti vacanti nelle piante organiche, diminuiti del numero di unità del personale inquadrato, di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253, secondo le procedure previste dall'articolo 12, comma 8-quater, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. 4. Per le attività di indagine, monitoraggio e controllo dei rischi naturali e per quelle connesse all'attuazione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a rimodulare la dotazione organica del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, e successive modificazioni, anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, entro il limite massimo del totale dei posti in organico già complessivamente previsti. I posti vacanti sono coperti secondo le seguenti modalità: a) inquadramento a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, del personale in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo, mediante corrispondente soppressione dei posti in organico presso le amministrazioni o gli enti di provenienza, nonché del personale a contratto a tempo determinato; b) con le procedure di cui all'articolo 39, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel rispetto di quanto previsto dal comma 16 del medesimo articolo 39. 4-bis. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di dirigente tecnico nei ruoli del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già espletati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è considerata utile l'anzianità di servizio prestato nella carriera direttiva ricongiunto ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. 5. Il Ministro dell'ambiente, per lo svolgimento delle attività di propria competenza di cui al presente decreto, si avvale di una segreteria tecnica composta da venti esperti di elevata qualificazione. Gli esperti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente per un periodo non superiore a quattro anni; con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati i compensi spettanti a detti esperti. 6. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, entro il limite delle proprie disponibilità di bilancio, può attivare fino a cinquanta rapporti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'Agenzia può altresì avvalersi, entro il predetto limite finanziario, di un contingente massimo di cinquanta unità di personale appartenente alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, anche economici, ed alle società a partecipazione pubblica in liquidazione; tale personale è posto, previo consenso dell'interessato, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o comunque messo a disposizione dell'Agenzia entro quindici giorni dalla richiesta, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. I relativi costi restano ad esclusivo carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza; sono interamente rimborsati quelli a carico delle società private e degli enti pubblici economici. 7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 dell'articolo 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, mirato alla realizzazione di una copertura omogenea del territorio nazionale. Il programma è predisposto, sulla base del censimento degli strumenti e delle reti esistenti, dal Servizio idrografico e mareografico nazionale, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentite le autorità di bacino di rilievo nazionale, le regioni ed il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche. Il programma contiene un piano finanziario triennale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, con l'indicazione analitica dei costi di realizzazione e di gestione delle reti. Queste ultime assicurano l'unitarietà, a livello di bacino idrografico, dell'elaborazione in tempo reale dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio, nonché un sistema automatico atto a garantire le funzioni di pre-allarme e allarme ai fini di protezione civile. 7-bis. Le regioni che non ne siano dotate possono provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla costituzione dell'ufficio geologico regionale che può essere volto a garantire, tramite adeguati profili tecnico-professionali, il soddisfacimento di esigenze conoscitive, sperimentali, di controllo ed allertamento, nonché il servizio di polizia idraulica e assistenza agli enti locali.". Note all'art. 16, comma 2: Gli articoli 7 e 9 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, recante "Norme in materia di protezione civile." così, rispettivamente, dispongono: "Art. 7 - Volontariato di protezione civile. - 1. All'Ufficio regionale di protezione civile è affidata la tenuta e gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile e la predisposizione dei programmi per l'incentivazione del volontariato e la formazione dei volontari. 2. La lettera f), del comma 2, dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, introdotta dall'articolo 22 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, è soppressa. 3. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile già iscritte nel registro regionale di cui alla lettera f), del comma 2, dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte d'ufficio al registro regionale di cui al comma 1. 4. L'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile equivale all'iscrizione al registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22. 5. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa, saranno stabiliti i criteri e le modalità di corresponsione di contributi alle organizzazioni di volontariato. 6. Il regolamento deve prevedere che l'Ufficio regionale della protezione civile renda ogni anno alla competente Commissione legislativa una dettagliata relazione contenente tutti i dati relativi all'erogazione dei contributi, nonché la pubblicazione degli stessi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.". "Art. 9 - Norma finanziaria. - 1. Per le finalità degli articoli 7 e 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 900 milioni e, per il biennio 1999-2000, la spesa annua di lire 1.000 milioni.". Nota all'art. 17, comma 1: Per la tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 vedi note all'art. 13, commi 2, 3 e 4. Nota all'art. 18, comma 1, lett. a): L'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005." per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Soppressione e adeguamento delle tasse sulle concessioni governative regionali. - 1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le parole "e a decorrere dal primo gennaio 2005, delle voci della tariffa numeri d'ordine 8, 9, 24, 25.". 2. A decorrere dall'1 gennaio 2005 gli importi afferenti alle tasse sulle concessioni governative regionali applicate sugli atti e provvedimenti di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, sono incrementati nelle seguenti misure: a) le tasse sulle concessioni e autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione (articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269) sono le seguenti: 1) tassa di rilascio euro 300; 2) tassa di rinnovo euro 150; b) la tassa per il rilascio del permesso per la ricerca di idrocarburi (articoli 2 e 35 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 57 e 69 della legge 21 luglio 1967, n. 613) è la seguente: 1) tassa di rilascio euro 500; c) la tassa per il rilascio del permesso per la ricerca di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi (articoli 4 e 5 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, come modificati dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620) è la seguente: 1) tassa di rilascio euro 300; d) le tasse per il rilascio dei permessi e concessioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi sul mare territoriale e nella piattaforma continentale, legge 21 luglio 1967, n. 613, sono le seguenti: 1) permessi di prospezione E 150; 2) permessi di ricerca E 600; 3) proroga di permessi di ricerca E 300; 4) concessioni di coltivazione E 1.200; 5) proroga della coltivazione E 400; 6) ampliamento della concessione di coltivazione E 1.200; e) la tassa per il rilascio delle autorizzazioni relative alla ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee (articoli 95 e 98 del T.U. della legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) è la seguente: 1) tassa di rilascio euro 120.". Nota all'art. 18, comma 1, lett. b): L'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005." per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Riscossione agevolata dei crediti della Regione. - 1. Al fine di consentire la riscossione in forma agevolata dei crediti vantati dalla Regione siciliana in materia di beni demaniali e patrimoniali sono individuate le procedure di cui al presente articolo per il migliore coordinamento ed indirizzo degli uffici preposti. 2. La riscossione in forma agevolata di cui al comma 1 concerne: a) le indennità e gli oneri accessori dovuti a seguito di occupazione senza titolo di beni demaniali e patrimoniali della Regione; b) i crediti derivanti da un regolare e valido titolo legittimante il rapporto; c) i crediti derivanti da un'occupazione per la quale il procedimento volto alla regolarizzazione non si è concluso pur sussistendo le condizioni previste dalla legge in capo al soggetto richiedente. 3. Senza che possa configurarsi alcuna legittimazione, acquiescenza o assenso per le eventuali opere abusive realizzate sul suolo demaniale o patrimoniale della Regione, nelle more della regolarizzazione del rapporto, dello sgombero o del rilascio del bene, dell'acquisizione o dell'abbattimento della costruzione abusiva, il diritto dell'ente proprietario al risarcimento del danno per l'abusiva occupazione superficiale e/o volumetrica dei beni demaniali e patrimoniali della Regione si estingue con il pagamento del 50 per cento dell'importo dell'indennità oggetto di avviso di accertamento regolarmente notificato o da notificare successivamente alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 13, ovvero delle indennità riconosciute con sentenza anche non definitiva, e relative alle ultime cinque annualità, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria e con conseguente cessazione della materia del contendere. 4. Per le finalità di cui ai commi precedenti è istituita, con decreto del Presidente della Regione, presso la Presidenza della Regione, dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, la Commissione di conciliazione per i carichi pregressi relativi ai crediti vantati dalla Regione a titolo di canoni ed indennità inerenti il demanio patrimoniale e il demanio marittimo, composta da sette componenti dotati di comprovata professionalità ed in possesso di competenze tecnico giuridiche, nominati dal Presidente della Regione, uno dei quali con funzioni di coordinatore. 5. Alla Commissione di conciliazione sono attribuite le seguenti competenze: a) regolarizzazione dei rapporti a seguito di definizione in forma agevolata dei crediti derivanti dai rapporti concessori e da tutte le occupazioni senza titolo relative ai beni demaniali e patrimoniali; b) definizione transattiva dei rapporti finanziari inerenti il demanio e il patrimonio anche in contenzioso; c) aggiornamento dei dati concernenti i beni demaniali e patrimoniali della Regione; d) attività di impulso, di coordinamento e di indirizzo verso gli uffici preposti; e) locazioni, comodato, concessioni, rinnovo, revoca e servitù di beni demaniali e patrimoniali oggetto delle transazioni; f) valutazioni e piani di utilizzo dei beni demaniali e patrimoniali al fine di permettere la migliore fruibilità; g) procedura di sgombero forzoso per occupazione abusiva e rilascio del bene; h) ricerche e misure catastali; i) contenzioso inerente la titolarità dei beni. 6. La Commissione di conciliazione formula e sottopone alla Giunta regionale proposte finalizzate alla migliore razionalizzazione degli uffici preposti in atto alla gestione dei beni. 7. Ai componenti la Commissione di conciliazione è riconosciuto un compenso onnicomprensivo in misura percentuale pari allo 0,30 per cento dell'importo complessivo delle riscossioni affluite nel bilancio della Regione e risultanti dal rendiconto dell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento sulla base di apposito decreto emanato dal Presidente della Regione annualmente. 8. La Commissione di conciliazione, per l'espletamento dei compiti assegnati, convoca apposita conferenza di servizi al fine di garantire ed assicurare efficacia, economicità ed efficienza al procedimento amministrativo, avvalendosi degli uffici preposti alla gestione del demanio e del patrimonio della Regione. 9. La Commissione di conciliazione espleta le procedure connesse alla definizione agevolata dei crediti entro ventiquattro mesi dalla sua istituzione. Il predetto termine può essere prorogato, solamente per una volta, dal Presidente della Regione e solo per motivate esigenze gestionali connesse alla definizione finale delle procedure in corso e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni. 10. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le modalità di funzionamento e di organizzazione della Commissione di conciliazione nonché l'ammontare del rimborso spese. 11. La Commissione di conciliazione, nell'espletamento dei compiti previsti dal comma 5, può avvalersi di personale proveniente dall'Amministrazione regionale in relazione alle effettive necessità, nonché di professionisti o di società di servizi di comprovata esperienza e competenza cui affidare, previa stipula di apposita convenzione, incarichi di natura legale, tecnica, informatica, per il raggiungimento ed il conseguimento delle finalità previste dal presente articolo. Agli oneri discendenti dall'applicazione del presente comma per l'esercizio finanziario 2005, valutati in euro 50.000, si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 1.2.1.5.2, capitolo 102303. Per gli anni successivi si provvede nei limiti dello 0,20 per cento dell'importo complessivo delle riscossioni secondo le modalità indicate al comma 7. 12. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di definizione agevolata per il pagamento delle somme dovute presentano, una istanza di regolarizzazione secondo il modello che sarà pubblicato nel sito internet della Regione entro novanta giorni dalla pubblicazione dello stesso. 13. La Commissione di conciliazione cura che gli uffici preposti provvedano a notificare agli interessati che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione, l'ammontare degli importi per indennità ed oneri accessori dovuti, calcolati in relazione alla superficie e alla volumetria della occupazione accertata. 14. La corresponsione dell'importo come determinato ai sensi del comma 3, può avvenire mediante pagamento rateale in ventiquattro mesi con 4 rate semestrali, fermo restando il versamento in unica soluzione del 20 per cento. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente esclusione dall'ammissione alla procedura di definizione agevolata e della ripetizione di quanto già corrisposto. 15. All'istanza deve essere allegata ricevuta di versamento di un importo pari a euro 1.000. Per occupazione di aree di pertinenza di alloggi popolari l'importo da versare deve essere pari a euro 250. Le istanze non corredate dell'attestazione del versamento non sono considerate ammissibili e vengono dichiarate escluse. 16. I soggetti interessati alla procedura di definizione agevolata devono effettuare il versamento con le modalità che saranno indicate nel sito internet della Regione. Gli importi versati sono conguagliati a credito o a debito all'atto della determinazione di quanto dovuto ai sensi del comma 17 a titolo di occupazione del periodo pregresso o per la regolarizzazione provvisoria successiva. 17. Successivamente alla ricezione delle istanze, la Commissione di conciliazione, valutata l'ammissibilità di esse, trasmette agli uffici competenti i tabulati informatici contenenti i dati acquisiti ai fini dell'accertamento e della determinazione dell'importo dovuto. 18. Per la regolarizzazione della occupazione in corso, previa acquisizione del parere della Commissione di conciliazione può essere rilasciata concessione, di durata annuale, che rimane comunque subordinata al pagamento di quanto richiesto dall'amministrazione per il periodo pregresso o eventualmente alla emissione dell'atto autorizzativo della rateizzazione emesso dalla Commissione di conciliazione. 19. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che si avvalgono della procedura di definizione agevolata a seguito della presentazione dell'istanza di regolarizzazione per occupazioni senza titolo avvenute entro il 30 giugno 2004. 20. La riscossione agevolata di cui al comma 2, lettera b), concerne anche i crediti regionali derivanti dalle concessioni di acque termali appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione siciliana. L'importo da pagare di cui al comma 3 è pari al 50 per cento dei canoni di concessione delle ultime cinque annualità, oggetto di invito ad adempiere o di avviso di accertamento regolarmente notificato o da notificare successivamente alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 13. 21. In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione del presente articolo per il quale viene disposto, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2005, lo specifico accantonamento negativo previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo. 22. Sono abrogate le norme legislative in contrasto con le disposizioni del presente articolo. " Note all'art. 19, comma 1: I paragrafi 2 e 3 dell'art. 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea così, rispettivamente dispongono: "2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.". "3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".
LAVORI PREPARATORI D.D.L. n. 792 "Norme per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati". Iniziativa parlamentare: presentato dagli on.li Zago, Leontini, Gurrieri, Incardina il 20 febbraio 2004. Trasmesso alla Commissione "Sanità" (VI) il 24 giugno 2004. Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 153 del 3 novembre 2004. Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 153 del 3 novembre 2004. Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 185 del 9 febbraio 2005. Esitato per l'Aula nella seduta n. 159 del 10 febbraio 2005. Relatore: Angelo Moschetto. Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 267 del 15 febbraio e n. 268 del 16 febbraio 2005. Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 269 del 22 febbraio 2005.
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